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11.1997.13

Ticino · 1996-12-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2001 11.1997.13 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2001 11.1997.13 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.02.2001 11.1997.13

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.: 11.1997.00013 Lugano 26 febbraio 2001 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __.____._____ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da __________ __________, __________ (__________) (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________); premesso che il 21 gennaio 1997 il __________ __________ __________ ha presentato appello contro un decreto del 23 dicembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un'eccezione di irricevibilità dell'azione; ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all'appello; osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), il __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa nei confronti di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. __________.__________.__________); preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e il __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione mediante la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziale; accertato che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per intervenuta transazione tutte le cause pendenti fra le parti (inc. __________.__________.___________, __________.__________.__________, __________.___________.__________); ritenuto che lo stralcio della causa __________.__________.__________ rende privo d'interesse l'appello interposto il 21 gennaio 1997, che deve pertanto essere stralciato dai ruoli; considerato che gli oneri processuali vanno adeguatamente ridotti per tenere conto della buona volontà dimostrata dagli interessati, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); rilevato che non vi è motivo per attribuire ripetibili alla parte appellata, la procedura essendo stata sospesa prima ancora che l'appello le fosse notificato; richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC, decreta:

1.   L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr.   50.– fr. 150.– sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3.   Intimazione a: – avv. dott. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente                                                        Il segretario