Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Gli appellanti non contestano la restrizione della facoltà di disporre come tale, ma contestano l’addebito delle spese e delle ripetibili, rilevando che l’istante non ha formulato una domanda intesa al riparto delle stesse. La doglianza è infondata. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l’istante ha espressamente protestato tasse, spese e ripetibili (domanda n. 2). Su questo punto l’appello è manifestamente privo di fondatezza.
E. 3 Gli appellanti sostengono che la decisione impugnata è iniqua poiché essi non sono stati interpellati prima del processo e per di più hanno subito aderito all’istanza. La censura è pertinente. Nel caso specifico, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si ravvisa vera e propria acquiescenza. Quest’ultima consiste in una dichiarazione unilaterale – o in un comportamento, se si tratta di acquiescenza tacita – con cui, davanti al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa deve denotare l’intenzione però di por fine al processo senza una pronuncia di merito, conformandosi alla richiesta della parte attrice, senza sollevare eccezioni né obiezioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4, 5 e 6 ad art. 352 CPC). In concreto risulta che il 5 agosto 1997 i convenuti, ricevuta l’istanza di annotazione, hanno comunicato al Pretore di non opporsi alla restrizione della facoltà di disporre. Non avendo mai avversato la domanda, essi non possono essere definiti acquiescenti. Si aggiunga che la medesima regola si applica, per analogia, anche alle iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: la parte che riconosce il diritto avversario a un’iscrizione provvisoria non può essere ritenuta per ciò solo soccombente (Rep. 1985 pag. 118). Non v’è ragione nel caso in rassegna per scostarsi da tale principio. In proposito l’appello merita di essere accolto.
E. 4 Gli oneri processuali di entrambe le sedi sono posti a carico dell’istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della loro rinuncia alle ripetibili per la prima sede, ai convenuti spetta un’inden-nità unicamente per la procedura di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è accolto e dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________; – avv__________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.02.1999 11.1997.133 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.02.1999 11.1997.133 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.02.1999 11.1997.133
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.97.00133 Lugano 3 febbraio 1999 /rgc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa ____.____.____ (restrizione della facoltà di disporre) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 17 luglio 1997 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________ __________, __________, e __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione dell’8 agosto 1997 presentata da __________ con __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il 6 ottobre 1995 __________ __________, proprietario delle particelle n. __________e __________RF di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l’iscrizione di un diritto di passo con ogni veicolo sulla particella n. __________RF di __________, costituita in proprietà per piani, appartenente a __________ __________ __________ __________. Nel corso della procedura, il 15 gennaio 1997, __________ __________ __________ ha venduto una quota di proprietà per piani ad __________ e __________ __________. B. Il 17 luglio 1997 __________ ha chiesto al Pretore che, in garanzia del diritto di passo necessario, fosse annotata una limitazione della facoltà di disporre a carico della particella n. __________RF di __________. Con lettera del 5 agosto 1997 __________ con Andreas e __________ __________ hanno comunicato al Pretore di non opporsi alla domanda, purché la tassa di giustizia e le spese fossero addebitate all’istante, senza assegnazione di ripetibili. C. Statuendo il 7 agosto 1997, il Pretore ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario di annotare la predetta restrizione sulla particella n. __________RF di __________ e sulle quote di proprietà per piani appartenenti a __________, __________ e __________ __________, con indicazione della litispendenza della causa intesa a ottenere il diritto di passo necessario sul fondo gravato e le relative quote di proprietà per piani. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste per 6/7 a carico di __________ e per 1/7 a carico di __________ e __________ __________, tenuti a rifondere all’istante fr. 150.– per ripetibili. D. Insorti contro la predetta decisione con un appello dell’8 agosto 1997, __________ con __________ e __________ __________ chiedono, in riforma del decreto impugnato, di porre gli oneri processuali a carico dell’istante, senza assegnazione di ripetibili. Nelle sue osservazioni dell’8 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello. Considerando in diritto: 1. Il documento prodotto per la prima volta con le osservazioni all’appello non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per le procedure rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 III 231 consid. 1c con rinvio; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e 1 ad art. 321), ciò che non è il caso in concreto. 2. Gli appellanti non contestano la restrizione della facoltà di disporre come tale, ma contestano l’addebito delle spese e delle ripetibili, rilevando che l’istante non ha formulato una domanda intesa al riparto delle stesse. La doglianza è infondata. Dal fascicolo processuale risulta infatti che l’istante ha espressamente protestato tasse, spese e ripetibili (domanda n. 2). Su questo punto l’appello è manifestamente privo di fondatezza. 3. Gli appellanti sostengono che la decisione impugnata è iniqua poiché essi non sono stati interpellati prima del processo e per di più hanno subito aderito all’istanza. La censura è pertinente. Nel caso specifico, contrariamente a quanto reputa il Pretore, non si ravvisa vera e propria acquiescenza. Quest’ultima consiste in una dichiarazione unilaterale – o in un comportamento, se si tratta di acquiescenza tacita – con cui, davanti al giudice, il convenuto aderisce alla pretesa della controparte oppure la riconosce esplicitamente. Essa deve denotare l’intenzione però di por fine al processo senza una pronuncia di merito, conformandosi alla richiesta della parte attrice, senza sollevare eccezioni né obiezioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4, 5 e 6 ad art. 352 CPC). In concreto risulta che il 5 agosto 1997 i convenuti, ricevuta l’istanza di annotazione, hanno comunicato al Pretore di non opporsi alla restrizione della facoltà di disporre. Non avendo mai avversato la domanda, essi non possono essere definiti acquiescenti. Si aggiunga che la medesima regola si applica, per analogia, anche alle iscrizioni provvisorie di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: la parte che riconosce il diritto avversario a un’iscrizione provvisoria non può essere ritenuta per ciò solo soccombente (Rep. 1985 pag. 118). Non v’è ragione nel caso in rassegna per scostarsi da tale principio. In proposito l’appello merita di essere accolto. 4. Gli oneri processuali di entrambe le sedi sono posti a carico dell’istante (art. 148 cpv. 1 CPC). Tenuto conto della loro rinuncia alle ripetibili per la prima sede, ai convenuti spetta un’inden-nità unicamente per la procedura di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è accolto e dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato: La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– da anticipare dagli appellanti, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alle controparti fr. 300.– complessivi per ripetibili di appello. 3. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________; – avv__________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria