Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1997 11.1997.132 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1997 11.1997.132 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.10.1997 11.1997.132
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.97.00132 Lugano, 7 ottobre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 31 ottobre 1996 dal __________. __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________; premesso che con sentenza dell’8 luglio 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un’azione possessoria intentata da __________ __________ nei confronti di __________ __________ per ottenere lo sgombero della particella n. __________RFD di __________; preso atto che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 4 agosto 1997, postulando l’accoglimento dell’istanza e la conseguente riforma del giudizio impugnato; ricordato che il 7 agosto 1997 l’appellante è stato invitato dalla presidente di questa Camera a depositare entro il 25 agosto 1997 la somma di fr. 1000.– in garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l’avvertenza che la disattenzione del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa dai ruoli (art. 12 LTG); accertato che entro la scadenza predetta non risulta essere stato eseguito alcun pagamento, né consta essere stata chiesta una proroga o una restituzione del termine (art. 130 e 137 CPC); constatato anzi che il 29 settembre 1997 l’appellante ha dichiarato di ritirare il ricorso; considerato che gli oneri processuali vanno a carico dell’appellante sia in caso di mancato pagamento dell’anticipo (art. 148 cpv. 3 CPC) sia in caso di ritiro del gravame (Rep. 1978 pag. 375); decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 30.– fr. 100.– sono posti a carico dell’appellante.
3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – __________ __________, __________. Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria