Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 50 fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1997 11.1997.121 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1997 11.1997.121 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.07.1997 11.1997.121
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.97.00121 Lugano 25 luglio 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi) segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione dell'8 febbraio 1996 da __________ __________, __________, e __________ __________, nata __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 10 luglio 1997 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 giugno 1997 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ __________, nata __________, è deceduta a __________ il __________dicembre 1994; che il notaio avv. __________ __________ ha pubblicato il 3 febbraio 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo del 12 dicembre 1993 con cui la defunta ha designato suoi eredi i nipoti __________ __________ e __________ __________, legando a a quest’ultimo un immobile a __________, presso __________; che il 10 febbraio 1995 è stato pubblicato davanti al medesimo Pretore un testamento olografo del 28 novembre 1994 con il quale __________ __________ __________, revocata ogni precedente disposizione, ha designato erede universale il marito __________ __________; che con petizione dell’8 febbraio 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto di accertare la nullità del testamento redatto il 28 novembre 1994, di riconoscere la loro qualità di eredi universali e di constatare la diseredazione di __________ __________; che __________ __________ si è opposto alla petizione con risposta del 15 luglio 1996; che il 18 aprile 1997, nel corso dell’istruttoria, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, ha fissato in luogo e vece del Pretore ad __________ __________ e __________ __________ un termine fino al 9 maggio 1997 per depositare l’im-porto di fr. 3’000.– in garanzia della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie presunte, con l’avvertimento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa; che l’anticipo è stato versato il 16 maggio 1997; che il 23 giugno 1997 il Segretario assessore, dopo avere dato alle parti la possibilità di esprimersi sui motivi del ritardo, ha stralciato la causa dai ruoli; che le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto fr. 5’000.– per ripetibili; che, insorti contro il citato decreto con un appello del 10 luglio 1997, __________ __________ e __________ __________ postulano l’annullamento del giudizio impugnato; che l’appello non è stato notificato alla controparte; considerando in diritto: che a norma dell’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere alla parte procedente (art. 9 cpv. 2 LTG), fissandole un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presunte; che se l’anticipo non è fornito entro il termine la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo (non però l’even-tuale azione riconvenzionale: art. 12 cpv. 1 LTG); che in concreto la tardività del versamento è fuori discussione; che la comminatoria di stralcio in caso di pagamento intempestivo figurava esplicitamente nella richiesta di anticipo del 18 apri-le 1997; che a torto, quindi, l’appellante rimprovera al primo giudice un abuso di diritto; che, anzi, tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio in ogni stadio di causa vi è proprio la prestazione di garanzie per le spese processuali (art. 97 n. 6 CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. anche Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 221); che l’art. 97 n. 6 CPC non richiama esplicitamente, invero, gli art. 11 e 12 LTG, ma ciò non è di alcuna importanza, il riferimento agli art. 153, 312 e 314 CPC essendo meramente esemplificativo (da ultimo: II CCA, sentenza del 27 maggio 1997 in re G. contro G.); che del resto non si vedrebbe perché la comminatoria di stralcio dovrebbe applicarsi in secondo grado (art. 312 e 314 CPC) e non in prima sede, tanto meno se si pensa che tale sanzione è esplicitamente istituita da una legge in senso formale (l’art. 12 cpv. 1 LTG, appunto); che, per altro, la tempestiva prestazione di garanzie può essere verificata anche dopo il compimento di successivi atti processuali (II CCA, sentenza del 5 febbraio 1996 in re A. contro P.); che nemmeno si può far carico al primo giudice di formalismo eccessivo, nulla ostando che i Cantoni possano prevedere conseguenze d’ordine processuale in casi di omissione, come il mancato anticipo delle spese giudiziarie (DTF 104 Ia 105; Schüpbach, Traité de procédure civile, vol. I, Zurigo 1995 pag. 85 n. 242), conseguenze che possono comportare finanche l’irricevibilità dell’azione (Guldener, op. cit., pag. 407, n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 1 ad art. 147); che per di più, anche sul piano federale (art. 150 cpv. 4 OG), lo stralcio di una causa in caso di tardivo pagamento dell’anticipo non configura formalismo eccessivo se tale sanzione è comminata espressamente dalla legge (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG), salvo che l’anticipo abbia mero scopo simbolico, per evitare ricorsi abusivi, o che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze del versamento tardivo non siano stati comunicati alla parte (Poudret, loc. cit.), ciò che tuttavia non è il caso in concreto; che, per contro, il diritto cantonale non può sanzionare il mancato pagamento dell’anticipo con il divieto di introdurre una nuova azione (DTF 104 Ia 105); che nella fattispecie, tuttavia, non il diritto cantonale, bensì il diritto federale impedisce agli attori di adire nuovamente il giudice (art. 521 cpv. 1 CC), di modo che può farsi questione di proporzionalità; che, in subordine, gli appellanti chiedono la riduzione della tassa di giustizia (a fr. 1’000.–) e delle ripetibili; che l’ammontare delle spese e delle ripetibili dipende dall’ampia latitudine del Pretore, nel senso che tra i minimi e i massimi tariffari la valutazione del primo giudice è censurabile solo per eccesso o abuso di potere di apprezzamento (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re A. contro I.); che in concreto gli attori hanno introdotto una procedura ordinaria (azione di nullità di testamento), indicando un valore non determinabile, ma superiore a fr. 8’000.–; che il patrimonio della defunta risultava consistere nella partecipazione agli acquisti del marito, composti di vari immobili (case a __________, a __________, a __________. __________ e a __________ presso __________e, appartamento al __________ __________ __________, palazzo negli __________ __________), come pure nella partecipazione aziendale a una __________ (risposta, pag. 9, non contestata: replica, pag. 17); che qualora un processo termini – come in concreto – prima del giudizio di merito, il giudice proporziona la tassa di giustizia “agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso” (art. 21 LTG); che nella fattispecie la causa era certamente complessa, di modo che il Pretore avrebbe legittimamente potuto dipartirsi da valori medio-alti e ridurli di poco meno della metà, il processo essendo terminato dopo l’audizione di alcuni testi; che, ciò posto, la tassa di giustizia di fr. 3’000.–, corrispondente a un valore intermedio per somme litigiose comprese tra fr. 50’001.– e fr. 100’000.– (da fr. 1’200.– a fr. 4’000.–) e tra fr. 100’001.– e fr. 200’000.– (da fr. 1’800.– a fr. 7’000.–), senz’altro verosimili, può apparire oggettivamente elevata e fors’anche criticabile, ma rientra nei limiti della tariffa, sicché non può ravvisarsi alcun abuso o eccesso del potere di apprezzamento; che per quanto attiene alle ripetibili, la censura è irricevibile; che la giurisprudenza ha già infatti avuto modo di stabilire, in effetti, che in caso di contestazioni pecuniarie – e quindi anche in materia di oneri processuali – la parte appellante deve cifrare le proprie richieste (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 28 settembre 1996 in re M. c D.; identico principio vige del resto sul piano federale: Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9); che in concreto gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro, le ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni, ragione per cui l’appello, su questo punto, non può essere vagliato nel merito; che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili al convenuto, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC, pronuncia:
1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________o. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente La segretaria