Proprietà fondiaria, demanio pubblico
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Litigiosa è unicamente la proprietà della striscia di terreno e della spiaggia indicate nella vecchia mappa come particelle n. XX e XXX (doc. C; doc. A allegato 1 nell'incarto richiamato IV), confluite poi nella particella n. 318 RFD di W. La qualità di demanio pubblico del lago è per converso incontestata. Nella sua sentenza del 25 luglio 1996 questa Camera aveva ritenuto che l'appellante avesse recato la prova della sua proprietà sull'area in esame, acquisita per prescrizione ordinaria nel 1922, prima cioè che il Cantone Ticino escludesse la proprietà privata sulle rive dei laghi promulgando la relativa legge del 9 ottobre 1952. Essa ha lasciato indecisa perciò la questione di sapere in che misura la superficie litigiosa configurasse una “riva bianca” nel senso della legislazione sul demanio pubblico.
E. 2 Statuendo sul noto ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale ha escluso invece – senza alcun riferimento a sue sentenze anteriori – qualsiasi diritto privato sulla riva del lago dopo l'entrata in vigore della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP: RL 9.4.1.1), e ciò senza riguardo all'epoca di acquisizione. A suo modo di vedere la legislazione cantonale non viola la garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione federale (consid. 5c). Tale giudizio, pubblicato in DTF 123 III 454, è stato criticato da Rey, stando al quale l'assegnazione dell'area litigiosa allo Stato in un caso del genere difetta di una chiara base legale ( ZBJV 134/1998 pag. 484 in alto). Giusto o sbagliato, nondimeno, esso vincola questa Camera (cfr. DTF 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Le contestazioni sollevate dall'appellante riguardo alla sentenza del Tribunale federale (memoriale conclusivo d'appello, punti 3 a 9) sono quindi irricevibili, tanto più che le modifiche costituzionali entrate in vigore nel frattempo non hanno portato modifiche di sostanza (cfr. anche DTF 126 I 218 consid. 3a). Ciò premesso, è necessario accertare quale porzione della superficie litigiosa configuri una cosa di dominio pubblico.
E. 3 Per l'art. 1 lett. a LDP fanno parte del demanio pubblico del Cantone le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua. Le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi (art. 4 cpv. 1 LDP). Queste ultime si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono, in particolare, la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato per principio alla quota di 194.50 m sul livello del mare (art. 2 cpv. 1 prima frase RLDP), ma può estendersi oltre qualora sussistano elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). La delimitazione prevista dalla legislazione cantonale fra le rive pubbliche e i fondi soggetti alla proprietà privata dei confinanti pare conforme alla nozione di demanio pubblico sviluppata dalla giurisprudenza (cfr. la nota sentenza DTF 123 III 458 consid. 5a con rinvii).
E. 4 cpv. 2 LDP. Diverso è il caso per la vecchia particella n. XXX, già menzionata negli estratti censuari come “riva lago semiproduttiva” (doc. I). In occasione del sopralluogo del 10 giugno 1994, infatti, si è constatato che presso il muro di sostegno che divide l'area contesa dal fondo n. YYY dell'attrice, fuori del passo pedonale, cresce l'erba (fotografie n. 15 e 25). Non tutta la superficie della vecchia particella n. XXX può quindi considerarsi improduttiva a norma degli art. 664 CC e 4 cpv. 2 LDP. Né si può interpretare il vecchio muro che corre tra le attuali particelle n. …. e ….. come un segno inequivocabile di confine fra la proprietà privata e il demanio pubblico, come reputa il primo giudice. Già durante il sopralluogo compiuto dal perito unico nel 1969, infatti, il muro in questione risultava essere un muro di sostegno (come ammette anche il convenuto nelle osservazioni all'appello). D'altro canto, in precedenza il manufatto si trovava sul confine che correva lungo le vecchie particelle n. XX e XXX e le delimitava dalle vecchie particelle n. 000 e 00 (doc. C), catalogate nei registri comunali. Il muro svolgeva quindi il ruolo di segno di confine tra diverse proprietà private, oltre che di muro di sostegno.
E. 5 Per stabilire i limiti del demanio pubblico – in mancanza di altri elementi di confine inequivocabili a norma dell'art. 2 cpv. 2 RLDP – occorre pertanto dipartirsi dalla linea di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (art. 4 cpv. 2 LDP), che come detto è stata fissata per il lago Verbano a 194.50 m sul livello del mare (art. 2 cpv. 1 prima frase RLDP). Tale limite è stato tracciato dal geometra ufficiale nella nota situazione catastale 1:500 del 19 luglio 1993 (nell'incarto d'appello) e corrisponde alla linea segnata in rosso nella copia del piano allegata all'odierno giudizio. L'area del vecchio fondo n. 100 compresa tra questa linea e il lago configura, in definitiva, una cosa di dominio pubblico nel senso dell'art. 1 lett. a LDP e – conformemente a quanto ha stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 13 agosto 1997 – appartiene allo Stato. Ciò, sempre secondo il Tribunale federale, a prescindere da eventuali diritti privati acquisiti prima che il Cantone Ticino sancisse l'inalienabilità delle rive dei laghi con l'entrata in vigore della relativa legge del 9 ottobre 1952. Su questo punto l'appello appare destinato perciò all'insuccesso.
E. 6 La superficie del vecchio fondo n. XXX compresa tra la linea segnata in rosso e la particella n. YYY, situata sopra la linea di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, è suscettibile per converso di proprietà privata. Come si è detto nella precedente sentenza del 25 luglio 1996, inoltre, l'appellante ha fornito la prova dell'acquisto di proprietà per prescrizione ordinaria dopo il 1912. In quell'anno, difatti, risultava iscritto nei pubblici registri come proprietario delle vecchie particelle n. …. G D (volture catastali: doc. H e L). Nel 1916 sono subentrati a quest'ultimo, per successione, A, G e V D. Nel 1938 i fondi sono stati venduti ai coniugi R e A M, per poi essere trapassati nel 1951 alla comunione ereditaria M ed essere venduti nello stesso anno alla … SA, che li ha infine ceduti nel 1956 all'appellante. Nessuno contesta che tali soggetti abbiano posseduto i fondi pacificamente e in buona fede o che difettino in concreto gli altri requisiti enunciati dall'art. 661 CC (cfr. Steinauer , Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1580a segg.), né dagli atti emergono indizi o elementi in tal senso. Già nel 1922 erano adempiute perciò le premesse della prescrizione acquisitiva ordinaria, ogni successivo proprietario di buona fede potendo invocare il possesso del suo autore in diritto (art. 941 CC). Al momento in cui hanno alienato le vecchie particelle n. 99 e 100, quindi, gli eredi D erano di pieno diritto proprietari dei fondi per effetto stesso della decorrenza del termine decennale previsto dall'art. 661 CC. Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello dev'essere parzialmente accolto e il giudizio del Pretore riformato nel senso di accertare la proprietà dell'appellante sulla porzione del vecchio fondo n. XXX compresa tra la particella n. YYY e la linea segnata in rosso sulla planimetria allegata all'odierna sentenza.
E. 7 Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante si vede riconoscere la proprietà di una superficie che corrisponde grosso modo alla metà dell'area da egli rivendicata, sicché appare equo addebitare le spese alle parti per metà ciascuno e compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono il medesimo grado di soccombenza.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (publiziert) 11.1997.00205 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (publié) 11.1997.00205 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.03.2010 (pubblicato) 11.1997.00205
Proprietà fondiaria, demanio pubblico
in fatto: A. La ditta X AG ha acquistato nel 1956 le particelle n. XX e XXX RFP di W dalla ….. SA, che a sua volta le aveva comperate nel 1951 dalla comunione ereditaria ……. In esito alla nuova misurazione catastale nel Comune di W, il perito unico avv. __________, statuendo su reclami presentati dalla X AG e dallo Stato del Cantone Ticino, ha attribuito allo Stato la proprietà di una striscia di terreno lungo il Lago Maggiore corrispondente alle particelle n. XX e XXX della vecchia mappa, confluita poi nella nuova particella n. YYY in proprietà dello Stato (decisione del 20 luglio 1971, notificata alle parti il 31 gennaio 1972). La camera di decantazione in disuso, posta sulla particella n. XXX, è stata inserita come subalterno f nella particella n. ZZZ, rimasta di proprietà della X AG. B. Con petizione del 25 febbraio 1972 la X AG, divenuta nel frattempo XY AG, ha chiesto al Pretore delle giurisdizione di Locarno Campagna che fosse accertata la sua proprietà sulla superficie corrispondente alle vecchie particelle n. XX e XXX. Con risposta del 14 aprile 1972 lo Stato del Cantone Ticino si è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito il loro punto di vista. La causa è rimasta sospesa dal 1977 al 1985 per trattative fra le parti, che non hanno dato esito. In seguito all'entrata in vigore della legge sul demanio pubblico, il 1° luglio 1987, il Pretore ha ordinato un ulteriore scambio di allegati. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le loro domande al dibattimento finale del 30 ottobre 1989 sulla scorta del rispettivo memoriale conclusivo. Statuendo il 30 novembre 1989, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–, a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2000.– per ripetibili. C. Contro la sentenza appena citata la XY, divenuta nel frattempo XYQ AG, è insorta con un appello del 29 dicembre 1989 nel quale ha chiesto, in riforma del giudizio impugnato, di accogliere la petizione. La causa è stata nuovamente sospesa dal 25 gennaio 1990 al 7 giugno 1991 per ulteriori trattative, decadute infruttuose. Nelle sue osservazioni dello stesso 7 giugno 1991 lo Stato del Cantone Ticino ha proposto di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. D. La giudice delegata di questa Camera ha completato l'istruttoria, facendo allestire il 19 luglio 1993 dal geometra ufficiale una planimetria delle particelle n. 318 e 313 che rilevasse i limiti del lago Verbano. Il 10 giugno 1994 la Camera ha esperito un sopralluogo in presenza delle parti, le quali hanno avuto modo esprimersi sul verbale e sulle fotografie. Esse hanno rinunciato al dibattimento finale. Con sentenza del 25 luglio 1996 questa Camera ha accolto l'appello e ha riformato il giudizio impugnato, nel senso che ha accertato la proprietà dell'attrice sulla superficie litigiosa. Gli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio sono stati posti a carico del convenuto. E. Contro la predetta sentenza lo Stato del Cantone Ticino è insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico del 16 settembre 1996 in cui ha concluso per l'annullamento del giudizio di appello. Statuendo il 13 agosto 1997, il Tribunale federale ha accolto il ricorso e ha annullato la sentenza impugnata. Esso ha ritenuto in sintesi che l'autorità cantonale ha “violato in modo arbitrario, non applicandolo, il diritto cantonale, che esclude la proprietà privata sulle rive dei laghi e dei corsi d'acqua”. Rimaneva nondimeno da esaminare, secondo il Tribunale federale, se e in quale misura la superficie litigiosa configurasse una cosa di dominio pubblico nel senso dell'art. 664 CC. F. All'udienza del 12 marzo 1998 la giudice delegata di questa Camera ha dato alle parti l'occasione di esprimersi sulla planimetria allestita il 19 luglio 1993 dal geometra ufficiale. Completata l'istruttoria, al dibattimento finale del 27 gennaio 2000 le parti hanno confermato in sostanza le loro domande, l'appellante sulla scorta del proprio memoriale conclusivo. Considerando in diritto: 1. Litigiosa è unicamente la proprietà della striscia di terreno e della spiaggia indicate nella vecchia mappa come particelle n. XX e XXX (doc. C; doc. A allegato 1 nell'incarto richiamato IV), confluite poi nella particella n. 318 RFD di W. La qualità di demanio pubblico del lago è per converso incontestata. Nella sua sentenza del 25 luglio 1996 questa Camera aveva ritenuto che l'appellante avesse recato la prova della sua proprietà sull'area in esame, acquisita per prescrizione ordinaria nel 1922, prima cioè che il Cantone Ticino escludesse la proprietà privata sulle rive dei laghi promulgando la relativa legge del 9 ottobre 1952. Essa ha lasciato indecisa perciò la questione di sapere in che misura la superficie litigiosa configurasse una “riva bianca” nel senso della legislazione sul demanio pubblico. 2. Statuendo sul noto ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale ha escluso invece – senza alcun riferimento a sue sentenze anteriori – qualsiasi diritto privato sulla riva del lago dopo l'entrata in vigore della legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP: RL 9.4.1.1), e ciò senza riguardo all'epoca di acquisizione. A suo modo di vedere la legislazione cantonale non viola la garanzia della proprietà sancita dalla Costituzione federale (consid. 5c). Tale giudizio, pubblicato in DTF 123 III 454, è stato criticato da Rey, stando al quale l'assegnazione dell'area litigiosa allo Stato in un caso del genere difetta di una chiara base legale ( ZBJV 134/1998 pag. 484 in alto). Giusto o sbagliato, nondimeno, esso vincola questa Camera (cfr. DTF 112 Ia 354 consid. 3c/bb). Le contestazioni sollevate dall'appellante riguardo alla sentenza del Tribunale federale (memoriale conclusivo d'appello, punti 3 a 9) sono quindi irricevibili, tanto più che le modifiche costituzionali entrate in vigore nel frattempo non hanno portato modifiche di sostanza (cfr. anche DTF 126 I 218 consid. 3a). Ciò premesso, è necessario accertare quale porzione della superficie litigiosa configuri una cosa di dominio pubblico. 3. Per l'art. 1 lett. a LDP fanno parte del demanio pubblico del Cantone le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua. Le acque pubbliche comprendono l'alveo e le rive dei laghi (art. 4 cpv. 1 LDP). Queste ultime si estendono fino al massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie e comprendono, in particolare, la fascia di terreno priva di vegetazione permanente o soltanto con vegetazione acquatica (art. 4 cpv. 2 LDP). Il limite delle rive pubbliche del lago Verbano è fissato per principio alla quota di 194.50 m sul livello del mare (art. 2 cpv. 1 prima frase RLDP), ma può estendersi oltre qualora sussistano elementi di confine inequivocabili (cpv. 2). La delimitazione prevista dalla legislazione cantonale fra le rive pubbliche e i fondi soggetti alla proprietà privata dei confinanti pare conforme alla nozione di demanio pubblico sviluppata dalla giurisprudenza (cfr. la nota sentenza DTF 123 III 458 consid. 5a con rinvii). 4. In concreto già si è accertato nel precedente giudizio del 25 luglio 1996 che l'area corrispondente alla vecchia particella n. XX si presenta coperta di sabbia, ghiaia ed erba acquatica (consid. 4, pag. 7 nel mezzo). Non si può quindi seriamente negare che tale superficie configuri una riva del lago nel senso dell'art. 4 cpv. 2 LDP. Diverso è il caso per la vecchia particella n. XXX, già menzionata negli estratti censuari come “riva lago semiproduttiva” (doc. I). In occasione del sopralluogo del 10 giugno 1994, infatti, si è constatato che presso il muro di sostegno che divide l'area contesa dal fondo n. YYY dell'attrice, fuori del passo pedonale, cresce l'erba (fotografie n. 15 e 25). Non tutta la superficie della vecchia particella n. XXX può quindi considerarsi improduttiva a norma degli art. 664 CC e 4 cpv. 2 LDP. Né si può interpretare il vecchio muro che corre tra le attuali particelle n. …. e ….. come un segno inequivocabile di confine fra la proprietà privata e il demanio pubblico, come reputa il primo giudice. Già durante il sopralluogo compiuto dal perito unico nel 1969, infatti, il muro in questione risultava essere un muro di sostegno (come ammette anche il convenuto nelle osservazioni all'appello). D'altro canto, in precedenza il manufatto si trovava sul confine che correva lungo le vecchie particelle n. XX e XXX e le delimitava dalle vecchie particelle n. 000 e 00 (doc. C), catalogate nei registri comunali. Il muro svolgeva quindi il ruolo di segno di confine tra diverse proprietà private, oltre che di muro di sostegno. 5. Per stabilire i limiti del demanio pubblico – in mancanza di altri elementi di confine inequivocabili a norma dell'art. 2 cpv. 2 RLDP – occorre pertanto dipartirsi dalla linea di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie (art. 4 cpv. 2 LDP), che come detto è stata fissata per il lago Verbano a 194.50 m sul livello del mare (art. 2 cpv. 1 prima frase RLDP). Tale limite è stato tracciato dal geometra ufficiale nella nota situazione catastale 1:500 del 19 luglio 1993 (nell'incarto d'appello) e corrisponde alla linea segnata in rosso nella copia del piano allegata all'odierno giudizio. L'area del vecchio fondo n. 100 compresa tra questa linea e il lago configura, in definitiva, una cosa di dominio pubblico nel senso dell'art. 1 lett. a LDP e – conformemente a quanto ha stabilito il Tribunale federale nella sentenza del 13 agosto 1997 – appartiene allo Stato. Ciò, sempre secondo il Tribunale federale, a prescindere da eventuali diritti privati acquisiti prima che il Cantone Ticino sancisse l'inalienabilità delle rive dei laghi con l'entrata in vigore della relativa legge del 9 ottobre 1952. Su questo punto l'appello appare destinato perciò all'insuccesso. 6. La superficie del vecchio fondo n. XXX compresa tra la linea segnata in rosso e la particella n. YYY, situata sopra la linea di massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie, è suscettibile per converso di proprietà privata. Come si è detto nella precedente sentenza del 25 luglio 1996, inoltre, l'appellante ha fornito la prova dell'acquisto di proprietà per prescrizione ordinaria dopo il 1912. In quell'anno, difatti, risultava iscritto nei pubblici registri come proprietario delle vecchie particelle n. …. G D (volture catastali: doc. H e L). Nel 1916 sono subentrati a quest'ultimo, per successione, A, G e V D. Nel 1938 i fondi sono stati venduti ai coniugi R e A M, per poi essere trapassati nel 1951 alla comunione ereditaria M ed essere venduti nello stesso anno alla … SA, che li ha infine ceduti nel 1956 all'appellante. Nessuno contesta che tali soggetti abbiano posseduto i fondi pacificamente e in buona fede o che difettino in concreto gli altri requisiti enunciati dall'art. 661 CC (cfr. Steinauer , Les droits réels, vol. II, 2ª edizione, n. 1580a segg.), né dagli atti emergono indizi o elementi in tal senso. Già nel 1922 erano adempiute perciò le premesse della prescrizione acquisitiva ordinaria, ogni successivo proprietario di buona fede potendo invocare il possesso del suo autore in diritto (art. 941 CC). Al momento in cui hanno alienato le vecchie particelle n. 99 e 100, quindi, gli eredi D erano di pieno diritto proprietari dei fondi per effetto stesso della decorrenza del termine decennale previsto dall'art. 661 CC. Se ne conclude, in ultima analisi, che l'appello dev'essere parzialmente accolto e il giudizio del Pretore riformato nel senso di accertare la proprietà dell'appellante sulla porzione del vecchio fondo n. XXX compresa tra la particella n. YYY e la linea segnata in rosso sulla planimetria allegata all'odierna sentenza. 7. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante si vede riconoscere la proprietà di una superficie che corrisponde grosso modo alla metà dell'area da egli rivendicata, sicché appare equo addebitare le spese alle parti per metà ciascuno e compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono il medesimo grado di soccombenza.