opencaselaw.ch

11.1996.9

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Il Pretore ha determinato il reddito netto del marito in fr. 8274.– mensili e quello della moglie in fr. 2679.–. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha distinto due periodi: dal 14 febbraio al 15 settembre 1995 (quando il figlio si è trasferito dal padre) e dal 15 settembre 1995 in poi. Il fabbisogno della famiglia è stato definito così in fr. 8008.50 nel primo periodo (fabbisogno minimo del marito fr. 4062.50 mensili, fabbisogno minimo della moglie fr. 2956.–, fabbisogno del figlio fr. 990.–) e in fr 8348.50 nel secondo (fabbisogno minimo del marito fr. 4901.50, fabbisogno minimo della moglie fr. 3447.–, fabbisogno del figlio compreso in quello del padre). Divisa a metà fra i coniugi l’eccedenza mensile (fr. 2944.50 nel primo periodo, fr. 2604.50 nel secondo), il Pretore ha calcolato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1749.– mensili (primo periodo), rispettivamente in fr. 2070.– mensili (secondo periodo). Il contributo per il figlio è stato mantenuto invece a fr. 990.– mensili retroattivamente dal 1° settembre 1994 fino al 15 settembre 1995.

E. 2 L’appellante sostiene anzitutto che a decorrere dal maggio 1995 il suo reddito netto è diminuito da fr. 8274.– a fr. 8094.50 mensili, non essendogli più corrisposto l’assegno familiare per la figlia __________, divenuta maggiorenne il 25 aprile

1995. Benché non sia stato fatto valere in prima sede, l’argomento è ricevibile, dato che l’appello verte anche sul contributo per il figlio __________, al cui riguardo si applica – come all’intero diritto di filiazione – il principio inquisitorio illimitato (DTF 119 II 203 consid. 1). Ora, è indubbio che l’erogazione di assegni familiari cessa, al più tardi, con il compimento del 20° anno di età da parte del figlio (art. 14 cpv. 3 della legge sugli assegni familiari ai salariati, RL 6.4.1.1). Su questo punto l’appello deve quindi essere accolto. Tutt’al più ci si potrebbe domandare se nel 1995 l’appellante non abbia beneficiato di aumenti di stipendio che compensassero la perdita dell’assegno familiare (agli atti figurano solo i dati del 1994: doc. richiamati II). La circostanza – nemmeno pretesa dall’appel-lata – non può tuttavia essere presunta, tanto meno nell’attuale momento di congiuntura economica. Il reddito mensile del marito deve quindi essere rettificato, a decorrere dal 1° maggio 1995, in fr. 8094.50 netti.

E. 3 L’appellante

contesta il suo fabbisogno minimo per il primo periodo (dal 14 febbraio 1995,

rispettivamente dal 1° settembre 1994 ai fini del contributo per il figlio,

sino al 15 settembre 1995), calcolato dal  Pretore in fr. 4062.50 mensili

(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, interessi ipotecari fr.

1470.–, premio della cassa malati fr. 263.–, assicurazione della casa fr.

113.–, assicurazione del mobilio fr. 36.–, tassa spazzatura fr. 8.35,

contributi di canalizzazione fr. 35.50, tassa d’uso fognatura fr. 23.65, olio

combustibile fr. 56.–, imposta di circolazione veicoli fr. 53.–, assicurazione

RC veicoli fr. 115.–, assicurazione privata fr. 14.–, onere fiscale fr. 850.–).

Egli si duole del fatto che il Pretore non ha tenuto conto dell’ammortamento

ipotecario (fr. 500.– mensili), delle spese per le mansioni domestiche che durante

la vita in comune svolgeva la moglie (fr. 300.– mensili) e di avere

sottovalutato anche il suo onere fiscale (fr. 946.– mensili).

a)

Ci si

può domandare se l’ammortamento ipotecario non vada inserito nel fabbisogno.

Alcuni autori paiono negarlo (

Spycher

,

Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna

1996, pag. 163, nota 903;

Gugliemoni/Trezzini

in: Rep. 1990 pag. 123, nota 28), il Tribunale federale sembra ammetterlo (DTF

del 21 aprile 1988 in re R., consid. 3a, ove si rimprovera a questa Camera –

appunto – di avere trascurato l’ammortamento). In effetti non è dato a divedere

perché l’unione coniugale non dovrebbe continuare a onorare i suoi debiti

durante la causa di divorzio, tanto più che il creditore ipotecario potrebbe

disdire il mutuo. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta nel caso in

esame, giacché l’appellante non ha reso verosimile di aver dovuto pagare

ammortamenti prima del 31 dicembre 1995 (il doc. 3, pag. 2, attesta anzi il

contrario). Al proposito l’appello si rivela pertanto infondato.

b)

Il

costo per i lavori di pulizia e le mansioni domestiche non più prestate in

natura dalla moglie potrebbe fors’anche essere riconosciuto in ossequio al

principio per cui, dopo la cessazione della vita in comune, ogni coniuge ha

diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore

di vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è che in concreto l’appellante non

ha reso per nulla verosimile tale dispendio in denaro né, tanto meno, ha

documentato di aver dovuto far capo a una persona di servizio. La pretesa di

fr. 300.– mensili non può pertanto essere inclusa nel suo fabbisogno.

c)

Per

quel che è dell’onere fiscale (stimato dal Pretore in fr. 850.– mensili),

risulta dagli atti che le partite fiscali dei coniugi sono state scisse – con

tassazione intermedia – a valere dal 1° giugno 1994 e che l’onere tributario a

carico del marito è ammontato, dopo la separazione, a fr. 2182.05 annui per

l’imposta cantonale e a fr. 1013.– per l’imposta federale diretta (doc.

richiamati I, ultimi fogli). Le argomentazioni esposte nell’appello sulla base

di tassazioni anteriori (cioè con il cumulo dei redditi: doc. 19) sono perciò

superate e di nessun pregio. Quanto alla tassazione 1995/96, nulla figura agli

atti e nulla si è peritato di documentare l’appellante (non è stata esibita

nemmeno la dichiarazione d’imposta, che sarebbe stato lecito produrre quanto

meno al dibattimento finale). Non vi è motivo quindi per scostarsi dai dati

della tassazione intermedia, che fanno apparire la valutazione del Pre-tore

verosimile, se non addirittura generosa per l’appellante. Ne deriva

l’infondatezza dell’appello.

E. 4 Il Pretore ha

fissato in fr. 990.– mensili il fabbisogno del figlio retroattivamente dal 1°

settembre 1994 fino al 15 settembre 1995 e in fr. 1140.– dopo di allora.

L’appellante chiede che il contributo a suo carico sia ridotto a fr. 604.–

mensili dal 14 febbraio al 15 settembre 1995, il figlio essendo tenuto a

partecipare al proprio mantenimento con un terzo del suo stipendio di

apprendista. Se non che, per quanto riguarda il periodo (retroattivo rispetto

alla litispendenza) dal 1° settembre 1994 al 13 febbraio 1995, egli non spende

una parola per essere liberato dall’obbligo di mantenimento. Al proposito

l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione con il cpv. 2

lett. f CPC). L’unico periodo da esaminare è pertanto quello dal 14 febbraio al

15 settembre 1995.

a)

Per

prassi costante della Camera civile di appello, il fabbisogno dei figli si determina

secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton

Zurigo (ultimo aggiornamento in: RDT 51/1996 pag. 33), considerate un buon

punto di riferimento. L’edizione 1993 di tali raccomandazioni (RDT 48/1993 pag.

78) prevedeva, nel caso di un figlio unico di 17 anni compiuti (quando i

coniugi si sono separati, nel giugno del 1994, la figlia __________ era già maggiorenne:

istanza del 14 febbraio 1995, pag. 2 in fondo), un fabbisogno complessivo di

fr. 1390.– mensili. Non v’è motivo di decurtare tale fabbisogno – come ha fatto

il Pretore – della quota per l’alloggio (che è e rimane una necessità del

figlio) e della quota in denaro per la cura e l’educazione, che la madre non

poteva fornire “in natura” poiché già attiva professionalmente al 70%. Tutt’al

più si sarebbe potuto togliere il 30% della posta in denaro relativa alla cura

e all’educazione (fr. 150.–), ma ciò sarebbe stato iniquo, il reddito

coniugale superando già ampiamente quello cui si riferiscono le note

raccomandazioni (attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili). Resta da definire in

che misura il figlio debba essere chiamato a coprire il proprio fabbisogno.

b)

Giusta

l’art. 323 cpv. 2 CC i genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae

un provento dal proprio lavoro e che vive con essi in economia domestica un

adeguato contributo per il suo mantenimento. L’entità del contributo esigibile

dipende dalle circostanze concrete (

Hinderling/

Steck

, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota

16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla sua

latitudine di apprezzamento. Nella fattispecie il figlio ha percepito sino alla

fine di agosto 1995 (terzo anno di apprendistato) uno stipendio netto di fr.

723.70 mensili (doc. FF), aumentato nel settembre 1995 a fr. 1000.– circa (doc.

20). Anche ammettendo quindi – con l’appellante – che il figlio dovesse

contribuire al proprio mantenimento con un terzo del proprio guadagno, il

fabbisogno mensile del ragazzo fino al settembre 1995 ascenderebbe pur sempre a

fr. 1150.– mensili (arrotondati). La somma di fr. 990.– mensili fissata dal

Pretore appare quindi legittima, se non – una volta ancora – favorevole all’

appellante, pur tenendo calcolo del reddito del figlio. Tutt’al più ci si

potrebbe interrogare sull’opportunità di aumentare il fabbisogno del figlio

stabilito dal Pretore. Dato che l’appel-lante provvede egli medesimo al

mantenimento del figlio dal 15 settembre 1995, è superfluo approfondire la questione.

c)

L’appellante

si diffonde in percentuali sul riparto del contributo tra lui stesso e la

moglie (memoriale, pag. 5). Si tratta di calcoli inutili e non pertinenti. Il

criterio per la definizione dei contributi a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è

disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di

regola a metà – una volta dedotto dall’

intero

reddito familiare l’

intero

fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Tale calcolo

sarà ripreso in appresso. Giovi rilevare sin d’ora, comunque sia, che con il

proprio guadagno la moglie non è in grado di coprire nemmeno il proprio fabbisogno.

Non si vede di conseguenza come potrebbe esserle posta a carico una quota di

contributo per il mantenimento del figlio. Al riguardo l’appello si dimostra,

già di primo acchito, manifestamente destituito di consistenza.

E. 5 Il

fabbisogno della moglie è contestato dall’appellante non solo per quanto

attiene all’onere fiscale (stimato dal Pretore in fr. 500.– mensili fino al 15

settembre 1995 e in fr. 750.– dopo di allora), ma anche per il fatto che la

moglie ha omesso di riscuotere dalla figlia __________, maggiorenne, una

partecipazione di fr. 500.– mensili per il lasso di tempo in cui questa ha

vissuto presso di lei (dal 1° giugno al 30 novembre 1995).

a)

Sulla

questione dell’aggravio fiscale, la critica dell’appellan-te è finanche irricevibile.

L’unica motivazione a sostegno è infatti quella per cui “si può tranquillamente

considerare” un carico d’imposta di non oltre fr. 430.– mensili (memoriale,

pag. 4 verso il basso). Con ciò tuttavia l’appellante non adempie il proprio

obbligo di allegazione. Egli avrebbe dovuto illustrare, con calcoli puntuali e

fondandosi sui dati della sua tassazione

intermedia

, perché l’onere

tributario della moglie non supererebbe la cifra prospettata. L’appellante si

limita una volta ancora a evocare tassazioni che precedono l’intermedia (di

nessuna pertinenza) e a pretendere – genericamente – che l’imposta federale

diretta rimarrebbe interamente a suo carico fino al divorzio (memoriale, pag. 4

a metà), dimostrando di non sapere che l’art. 45 lett. a LIFD entrato in vigore

il 1° gennaio 1995 consente la tassazione separata dei coniugi dal momento

della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). Su questo punto

l’appello non merita perciò altra disamina.

b)

Quanto

alla somma di fr. 500.– mensili che la moglie avrebbe tralasciato di esigere

dalla figlia come contributo alle spese dell’economia domestica, il problema è

più delicato. Da figli maggiorenni che esercitano un’attività lucrativa e che vivono

insieme con loro, i genitori possono pretendere– come dal figlio minorenne –

un’equa partecipazione (Rep. 1991 pag. 362 nota 74; I CCA, sentenza del 17

agosto 1995 in re B. contro B., consid. 4). L’entità del contributo dipende

però – una volta ancora – dal caso concreto, e in specie dal fabbisogno del figlio.

Diversamente dal minorenne, che ha diritto per principio al mantenimento da

parte dei genitori, il figlio maggiorenne deve per principio provvedere a sé

stesso. La fissazione di un contributo a suo carico premette quindi l’accertamento

del suo effettivo guadagno e del suo effettivo fabbisogno.

Dagli

atti risulta che la figlia __________, trasferitasi dalla madre nel giugno del

1995, ha percepito un’indennità di disoccupazione di circa fr. 500.– mensili in

giugno e luglio 1995, oltre a fr. 2200.– in agosto, e ha poi guadagnato fr.

1000.– mensili tra settembre e novembre 1995 (verbale del 15 novembre 1995,

primo e secondo foglio). Essa non ha versato alla madre alcun contributo di

economia domestica; è stata anzi la madre ad aiutarla finanziariamente (loc.

cit.). Ora, se da un lato è vero che nei mesi di giugno e luglio 1995 – ma

anche in seguito – la figlia non ha riscosso tutto quanto avrebbe potuto

dall’Assicurazione contro la disoccupazione (“perché non ho timbrato”: loc. cit.),

è anche vero dall’altro che manca qualsiasi dato non solo sul suo fabbisogno,

ma anche su quanto essa avrebbe potuto incassare a titolo di disoccupazione

fino al 30 novembre 1995. Le questioni relative al contributo alimentare che un

coniuge deve all’altro non sono disciplinate dal principio inquisitorio. Nella

misura in cui imputa alla moglie un mancato reddito di fr. 500.– mensili,

l’appellante avrebbe dovuto rendere verosimile – appunto – che la figlia era in

grado di erogare la relativa somma. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale

elementi di qualche affidabilità per un calcolo sia pure sommario sulla

disponibilità finanziaria della giovane. L’appello è quindi, una volta di più,

destinato all’insuccesso.

E. 6 L’appellante insorge

contro la trattenuta di stipendio disposta dal Pretore nel decreto del 4

gennaio 1996, facendo valere che un semplice ritardo nel pagamento di

contributi ancora non giustifica un provvedimento così incisivo. Ora, l’art.

177 CC prevede che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento,

il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in

tutto o in parte, all’altro. L’art. 177 CC è applicabile per analogia anche nel

quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di

separazione o di divorzio (

Hausheer/Reusser/Geiser,

Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20;

Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar,

3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC). Va applicato però con prudenza, nei casi

in cui – per esempio – il coniuge debitore reiteri nel disattendere i propri

obblighi oppure dia la seria impressione di volersi trasferire all’estero senza

prestare sufficienti garanzie (

Hausheer/

Reusser/Geiser,

op. cit., pag. 479 nota 7;

Hinderling/Steck

, op. cit., pag. 399).

In concreto il Pretore ha

ordinato la trattenuta di stipendio senza particolare motivazione,

richiamandosi implicitamente alla primitiva decisione del 26 maggio 1995. In

quella circostanza la misura era stata disposta dal Segretario assessore perché

l’appel-lante, invocando difficoltà finanziarie, aveva versato solo una parte

dei contributi alimentari da lui dovuti tra il febbraio e l’apri-le del 1995.

La decisione però, contrariamente a quanto è asserito nell’appello (pag. 8),

era stata emanata previo contraddittorio (la discussione finale sulla

trattenuta di stipendio ha avuto luogo il 24 maggio 1995). Il decreto

impugnato, del 4 gennaio 1996, costituisce quindi un mero adeguamento alla

disciplina dell’assetto cautelare regolata con decreto del giorno medesimo.

Nell’appello il convenuto non contesta l’adeguamento della somma; rimette in

discussione la trattenuta di stipendio in sé, come se la relativa decisione

fosse intervenuta solo il 4 gennaio 1996. Ciò non è ammissibile. La decisione

del 26 maggio 1995 non è stata impugnata e, nei suoi limiti, è passata in

giudicato. Il convenuto può sempre chiederne la modifica, a condizione però di

rendere verosimile un cambiamento di circostanze (al proposito si veda anche

Hegnauer

in: Berner Kommentar, Berna 1997,

nota 14 ad art. 291 CC). Nell’appello il convenuto si limita a contestare la

decisione del 26 maggio 1995 e ribadisce che il Pretore non avrebbe dovuto

ordinare la trattenuta di stipendio, ma non tenta nemmeno di spiegare perché

oggi le circostanze sarebbero mutate e perché il provvedimento apparirebbe

ormai una misura inutilmente incisiva. Fuori tema, il ricorso cade dunque nel

vuoto.

E. 7 Da ultimo

l’appellante censura l’obbligo di stanziare alla moglie fr. 6000.– come indennità

per l’arredo del nuovo appartamento. Egli argomenta che la moglie avrebbe

potuto prelevare mobili a sufficienza dall’abitazione coniugale, se appena

avesse voluto, che essa non ha reso verosimile uno stato di bisogno né ha documentato

le spese affrontate e che, anzi, essa ha comperato i mobili già un anno prima

di chiedere l’indennità, sicché la domanda precorre la liquidazione del regime

matrimoniale, in spegio dell’art. 145 cpv. 2 CC.

a)

Il

giudice, disciplinando l’assetto provvisionale dei coniugi a norma dell’art.

145 cpv. 2 CC, può regolamentare su istanza di parte anche l’attribuzione del

mobilio e delle suppellettili (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC per analogia). Di regola

l’arredo è dato in uso alla parte che rimane nell’abitazione coniugale, ma

nulla impedisce di attribuire all’altro coniuge mobilio e suppellettili non

indispensabili all’assegnatario (

Bachmann

,

Die Regelung des Getrenntlebens nach art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem

Verfahrensrecht, San Gallo 1995, pag. 88). Ove sembri indicato dividere il

contenuto dell’abitazione coniugale, è opportuno che ciò avvenga già nelle vie

cautelari; se il coniuge che rimane nell’abitazione coniugale rifiuta di

consegnare all’altro gli oggetti indicati dal giudice, questi può obbligarlo a

corrisponderne il valore in denaro (

Bühler/Spühler

,

op. cit., Ergänzungsband 1991, note 102–109 ad art. 145 CC;

Czitron

, Die vorsorglichen Massnahmen während

des Scheidungsprozesses unter Berücksichtigung des am 1. Januar 1988 in Kraft getretenen

neuen Eherechts, des in Revision begriffenen Scheidungs-rechts sowie des Prozessrechts

und der Praxis im Kanton Zürich, San Gallo 1995, pag. 64; SJZ 90/1994 pag.

217). Per quanto possibile, in caso di sospensione della comunione domestica

occorre evitare infatti l’acquisto di nuovi beni (

Bachmann

, op. cit., pag. 88;

Czitron

, op. cit., pag. 63). Qualora un coniuge esiga un

contributo dall’altro coniuge per l’acquisto di nuovi mobili, tale richiesta va

accolta solo nella misura in cui l’acquisto appaia indispensabile, poiché

l’adozione di provvedimenti cautelari non deve pregiudicare o rendere più

difficile lo scioglimento del regime matrimoniale (

Czitron

, op. cit., pag. 64;

Hausheer/Reusser/Geiser

,

op. cit., pag. 475 n. 29; DTF 119 II 195; SJZ 90/1994 pag. 217).

b)

Nella

fattispecie non consta che l’attrice abbia mai chiesto al Pretore di assegnarle

mobilio coniugale o suppellettili, né risulta che il marito si sia mai

rifiutato di consegnare alla moglie parte dell’arredamento. Il Pretore

rimprovera all’ap-pellante di non avere offerto alcunché alla moglie, ma così

facendo egli sovverte l’onere probatorio. Spettava alla moglie, infatti,

rendere verosimile l’indebita resistenza del marito, non al marito rendere

verosimile una formale offerta alla moglie. Si aggiunga – come giustamente

rilevato nell’appel-lo – che la moglie non ha per nulla documentato l’esborso,

limitandosi a rivendicare una cifra tonda, e che per di più essa ha avanzato la

richiesta solo il 14 febbraio 1995, oltre sei mesi dopo avere lasciato

l’abitazione coniugale. Ciò non rende sicuramente verosimile né la mancanza di

mezzi finanziari né l’urgenza di ottenere un contributo dal marito prima che

sia sciolto il regime dei beni matrimoniali. Le osservazioni all’appello,

inutilmente polemiche, non sono di alcun ausilio all’attrice. Provvisto di buon

diritto, il ricorso merita su questo punto di essere accolto.

E. 8 274.— Reddito mensile della moglie                                             fr.   2 679.— fr.

E. 10 L’appellante adesiva insta perché il premio della cassa malati compreso nel suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr. 262.– a fr. 383.70 mensili. La richiesta è temeraria. Dal certificato di assicurazione (doc. AA) risulta evidente che il premio a carico dell’appellante ammonta a fr. 262.60 e che la differenza consiste nel premio riguardante la figlia maggiorenne. Non va quindi incluso nel fabbisogno della madre.

E. 11 Ancora con riferimento agli oneri ipotecari ammessi dal Pretore nel fabbisogno del marito, l’appellante adesiva assevera – invero confusamente – che questi ne devono essere esclusi perché il marito non avrebbe avuto il diritto di stipulare, da solo, un cre-dito ipotecario gravante l’abitazione coniugale. a) Giusta l’art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. In concreto la casa posta sulla particella n. __________ RFD di __________, proprietà del marito, è stata sicuramente abitazione familiare fino alla separazione dei coniugi, avvenuta nel giugno 1994 (doc. E e Q). La questione è di sapere se fosse ancora tale nel febbraio del 1995, quando il marito ha contratto il debito ipotecario (doc. 3). In linea di principio la qualifica di abitazione familiare perdura finché sussiste il matrimonio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 315 nota 21). Alcuni autori e il Tribunale federale sono tuttavia di opinione più sfumata, soprattutto qualora il coniuge che invoca la protezione dell’art. 169 CC abbia lasciato l’abitazione coniugale (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 315 nota 22). Il consenso del coniuge giusta l’art. 169 CC non è necessario, in ogni modo, ove l’onere ipotecario non superi i quattro quinti del valore venale del fondo (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nota 46 ad art. 169 CC; Rep. 1992 pag. 248). b) In concreto la banca ha concesso un credito ipotecario di fr. 392 000.– dietro consegna di cartelle ipotecarie per un valore complessivo di fr. 410 000.– (doc. 3) già gravanti il fondo, il cui valore di stima ammonta a fr. 587 808.– (doc. I). Gli atti non danno invece alcuna indicazione sul valore venale del fondo. Ciò fa apparire d’acchito l’argomentazione dell’appel-lante adesiva priva di consistenza, poiché a lei incombeva di documentare il valore venale del fondo. La questione di sapere se, nel febbraio del 1995, la casa potesse ancora considerarsi abitazione familiare può di conseguenza rimanere irrisolta.

E. 12 L’appellante adesiva critica anche il diniego della provvigione ad litem, affermando di averne pieno diritto perché il matrimonio è durato più di vent’anni e il suo reddito è nettamente inferiore a quello del marito. a) La dottrina è divisa sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discenda dall'art. 159 CC (dovere di mutua assistenza) oppure dall'art. 163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (per la prima soluzione, ma non senza riserve: Bräm in Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 segg. ad art. 159 con rinvii; per la seconda: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC con riferimenti), una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni e così via). b) Nel caso specifico la moglie consegue un reddito mensile netto di fr. 2679.–, che non è sufficiente a coprire il fabbisogno. Essa percepisce tuttavia un contributo alimentare che varia tra fr. 1750.– e fr. 1980.– mensili, con un margine di oltre fr. 1000.– sul fabbisogno minimo. Non vi è ragione, in circostanze del genere, per ritenere ch’essa non sia in grado, per ora, di far fronte alle proprie spese legali. Quanto alle altre argomentazioni addotte, esse dimostrano solo che l’appellante adesiva disconosce i presupposti per ottenere una provvigione ad litem . Non impongono quindi altra disamina.

E. 13 Infine l’appellante adesiva censura il decreto cautelare affermando che il giudizio su spese e ripetibili non può essere demandato al merito. Ma il Pretore non ha rinviato al merito alcunché. Si è limitato a osservare, per vero inutilmente, che il riparto definitivo delle spese cagionate dalla causa di merito avverrà – appunto – con il giudizio di merito, che è tutt’altra cosa. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 14 Gli oneri processuali dell’appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): il convenuto ottiene causa vinta sul contributo alimentare per la moglie (in misura limitata) e sul versamento di fr. 6000.– a titolo provvisionale, ma soccombe su tutto il resto. Ciò che giustifica di porre due terzi degli oneri processuali a suo carico, con obbligo di rifondere alla moglie un’indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell’appello adesivo sono a carico della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente su tutta la linea, che rifonderà al marito una congrua indennità per ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, ispirato a ragionevoli criteri di equità, può per contro rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare è così riformato: II.    __________ __________ è tenuto a versare ogni mese, anticipatamente, un contributo alimentare di: fr. 1749.– dal 14 febbraio 1995 al 30 aprile 1995, fr. 1660.– dal 1° maggio al 15 settembre 1995 e fr. 1980.– dopo di allora per la moglie __________ __________, oltre un contributo alimentare di fr. 990.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° settembre 1994 al 15 settembre 1995 per il figlio __________. III. annullato . Per il resto il decreto impugnato è confermato.

2.   L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto sulla trattenuta di stipendio è così riformato: In modifica del decreto 16 novembre 1995 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, la __________ __________ (__________) è invitata a ridurre con effetto immediato a fr. 1980.– mensili la trattenuta sullo stipendio del signor __________ __________, __________, riversando tale importo a __________ __________, __________, sul conto corrente postale __________. Per il resto il decreto impugnato è confermato. 3. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr. 250.– b) spese                                      fr. 50.– fr. 300.– sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

4.   L’appello adesivo è respinto.

5.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr. 250.– b) spese                                      fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

6.   Intimazione a:

–  avv. __________ __________, __________;

–  avv. __________ __________, __________;

–  __________·__________ __________ (__________), __________, limitatamente al dispositivo n. 2. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1997 11.1996.9 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1997 11.1996.9 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1997 11.1996.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00009 Lugano . 21 febbraio 1997/gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ spec. della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord (misure cautelari in pendenza di divorzio) promossa con istanza del 14 febbraio 1995 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________i, __________o); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 15 gennaio 1996 presentato da __________ __________ contro i due decreti (cautelare e di trattenuta salariale) emessi il 4 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 12 febbraio 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A .   __________ __________ (1944) e __________ __________ (1945) si sono sposati a __________ nel 1974. Dal matrimonio sono nati __________ (____________________1975) e __________ (____________________1977). __________ __________ è mandatario nel settore informatico della __________ ·__________ __________ (__________) a __________, la moglie è impiegata a tempo parziale (70%) presso la ditta __________ __________ __________ di __________. Il 29 aprile 1994 __________ __________ ha instato davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per il tentativo di conciliazione, fallito il 20 maggio seguente. I coniugi si sono separati nel giugno 1994, quando la moglie si è trasferita con il figlio __________ in un appartamento a __________, mentre il marito è rimasto nell’abitazione coniugale di sua proprietà a __________. B. Il 14 febbraio 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord un nuovo tentativo di conciliazione, decaduto infruttoso l’8 marzo 1995. Contestualmente essa ha postulato in via cautelare l’autorizzazione a vivere separata, l’affidamento dei figli, l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre sull’abitazione coniugale, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili per sé e di fr. 500.– (retroattivamente dal 1° settembre 1994) per il figlio __________, fr. 10 000.– come partecipazione alle spese per l’arredo del suo appartamento, fr. 1148.70 come sussidio per il premio della cassa malati e fr. 3000.– come provvigione ad litem . C. Statuendo il 15 febbraio 1995 inaudita parte, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla madre, ha assegnato l’abitazione coniugale al marito, ha ordinato che fosse iscritta una restrizione della facoltà di disporre sul relativo fondo e ha condannato __________ __________ a versare fr. 2000.– mensili a titolo di contributo alimentare per la moglie e fr. 500.– mensili per figlio, assegni familiari compresi. D. All’udienza dell’8 marzo 1995, indetta per la discussione sull’as-setto cautelare, la moglie ha confermato le proprie domande. Il convenuto vi si è opposto, chiedendo la revoca immediata della restrizione della facoltà di disporre, la riduzione dei contributi alimentari a fr. 500.– mensili per la moglie e a fr. 400.– mensili per il figlio (assegni familiari compresi), rigettata l’istanza per il resto. Il 13 marzo 1995 __________ __________ ha postulato un aumento del contributo alimentare per sé a fr. 3750.– mensili, pretesa che il marito ha contestato. La discussione sull’assetto cautelare è ripresa il 4 maggio 1995 e il giorno dopo __________ __________ ha chiesto che fosse ordinato alla __________ (__________) di trattenere dallo stipendio del marito fr. 2500.– mensili, riversandoli a lei medesima in pagamento dei contributi alimentari. La discussione di quest’ultima richiesta ha avuto luogo il 24 maggio 1995 e con decreto del 26 maggio successivo il Segretario assessore ha accolto la domanda in luogo e vece del Pretore, ordinando la trattenuta di stipendio; le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuto a rifondere all’istante fr. 150.– per ripetibili. E. Con istanza del 24 maggio 1995 __________ __________ ha sollecitato intanto la modifica del decreto emanato senza contraddittorio il 15 febbraio 1995, nel senso di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 1300.– mensili e quello per il figlio a fr. 300.– (assegni familiari compresi). Il 26 settembre successivo, in occasione del dibattimento finale sull’assetto cautelare, il marito ha formulato un’ulteriore istanza di modifica tendente alla riduzione del contributo per la moglie a fr. 500.– mensili e di quello per il figlio a fr. 400.– fino al 15 settembre 1995, quando il ragazzo si è trasferito da lui. La nuova domanda ha comportato l’assunzio-ne di altre prove. Con decreto del 16 novembre 1995 il Pretore ha poi ridotto a fr. 2000.– mensili la trattenuta di stipendio a carico di __________ __________ F. Nel frattempo, il 6 novembre 1995, __________ __________ ha inoltrato la petizione di divorzio. La risposta deve ancora essere introdotta. G. Esperita l’istruttoria (cautelare), alla discussione finale del 5 dicembre 1995 __________ __________ ha modificato le proprie domande di contributo alimentare, chiedendo fr. 4100.– mensili per sé e altri fr. 2500.– con interessi per il mantenimento del figlio dal settembre 1994 al gennaio 1995. Il marito si è dichiarato disponibile a versarle unicamente fr. 500.– a titolo di contributo alimentare per il periodo compreso tra febbraio e maggio 1995. H. Statuendo il 4 gennaio 1996 sull’assetto cautelare, il Pretore ha affidato il figlio __________ al padre, ha fissato il contributo per il figlio (retroattivamente dal 1° settembre 1994 fino al 15 settembre 1995) in fr. 990.– mensili, assegni familiari compresi, ha stabilito il contributo per la moglie in fr. 1749.– mensili dal 14 febbraio al 15 settembre 1995 e in fr. 2070.– mensili dal 15 settembre 1995 in poi, ha condannato __________ __________ a versare alla moglie stessa fr. 6000.– per l’arredo del nuovo appartamento e ha posto le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto del giorno medesimo il Pretore ha poi aumentato a fr. 2070.– mensili la trattenuta di stipendio a carico di __________ __________, senza prelevare tasse né spese. I. Contro i due decreti predetti (cautelare e di trattenuta salariale) __________ __________ è insorto con un appello del 15 gennaio 1996 inteso a ottenere la riduzione del contributo per il figlio a fr. 604.– mensili dal 14 febbraio al 15 settembre 1995, la riduzione di quello per la moglie a fr. 1400.– mensili dal 14 febbraio al 31 maggio 1995, a fr. 1160.– dal 31 maggio al 15 settembre 1995, a fr. 700.– dal 15 settembre al 30 novembre 1995 e a fr. 950.– dal 1° dicembre 1995 al 30 giugno 1996, la revoca della trattenuta di stipendio, l’annullamento dell’obbligo di versare alla moglie fr. 6000.– per le note spese di arredamento e la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, da porre nella misura di quattro quinti a suo carico e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondergli fr. 2000.– per ripetibili. __________ __________ ha chiesto inoltre la concessione dell’effetto sospensivo all’appello per quanto riguarda l’obbligo di versare la nota somma di fr. 6000.– alla moglie. L. La richiesta di effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile dalla presidente di questa Camera il 19 gennaio 1996. M. Nelle sue osservazioni del 12 febbraio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e con appello adesivo insta per la riforma del decreto cautelare nel senso di aumentare il contributo per sé a fr. 2852.– mensili dal 14 febbraio al 15 settembre 1995, a fr. 3123.– mensili dal 15 settembre al 30 novembre 1995 e a fr. 3693.– mensili dal 1° dicembre 1995, obbligando il marito a stanziarle anche la citata provvigione ad litem di fr. 3000.–. __________ __________ ha proposto l’11 marzo 1996 di respingere l’ap-pello adesivo. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello principale 1. Il Pretore ha determinato il reddito netto del marito in fr. 8274.– mensili e quello della moglie in fr. 2679.–. Per quanto riguarda i fabbisogni, egli ha distinto due periodi: dal 14 febbraio al 15 settembre 1995 (quando il figlio si è trasferito dal padre) e dal 15 settembre 1995 in poi. Il fabbisogno della famiglia è stato definito così in fr. 8008.50 nel primo periodo (fabbisogno minimo del marito fr. 4062.50 mensili, fabbisogno minimo della moglie fr. 2956.–, fabbisogno del figlio fr. 990.–) e in fr 8348.50 nel secondo (fabbisogno minimo del marito fr. 4901.50, fabbisogno minimo della moglie fr. 3447.–, fabbisogno del figlio compreso in quello del padre). Divisa a metà fra i coniugi l’eccedenza mensile (fr. 2944.50 nel primo periodo, fr. 2604.50 nel secondo), il Pretore ha calcolato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1749.– mensili (primo periodo), rispettivamente in fr. 2070.– mensili (secondo periodo). Il contributo per il figlio è stato mantenuto invece a fr. 990.– mensili retroattivamente dal 1° settembre 1994 fino al 15 settembre 1995. 2. L’appellante sostiene anzitutto che a decorrere dal maggio 1995 il suo reddito netto è diminuito da fr. 8274.– a fr. 8094.50 mensili, non essendogli più corrisposto l’assegno familiare per la figlia __________, divenuta maggiorenne il 25 aprile

1995. Benché non sia stato fatto valere in prima sede, l’argomento è ricevibile, dato che l’appello verte anche sul contributo per il figlio __________, al cui riguardo si applica – come all’intero diritto di filiazione – il principio inquisitorio illimitato (DTF 119 II 203 consid. 1). Ora, è indubbio che l’erogazione di assegni familiari cessa, al più tardi, con il compimento del 20° anno di età da parte del figlio (art. 14 cpv. 3 della legge sugli assegni familiari ai salariati, RL 6.4.1.1). Su questo punto l’appello deve quindi essere accolto. Tutt’al più ci si potrebbe domandare se nel 1995 l’appellante non abbia beneficiato di aumenti di stipendio che compensassero la perdita dell’assegno familiare (agli atti figurano solo i dati del 1994: doc. richiamati II). La circostanza – nemmeno pretesa dall’appel-lata – non può tuttavia essere presunta, tanto meno nell’attuale momento di congiuntura economica. Il reddito mensile del marito deve quindi essere rettificato, a decorrere dal 1° maggio 1995, in fr. 8094.50 netti. 3. L’appellante contesta il suo fabbisogno minimo per il primo periodo (dal 14 febbraio 1995, rispettivamente dal 1° settembre 1994 ai fini del contributo per il figlio, sino al 15 settembre 1995), calcolato dal  Pretore in fr. 4062.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, interessi ipotecari fr. 1470.–, premio della cassa malati fr. 263.–, assicurazione della casa fr. 113.–, assicurazione del mobilio fr. 36.–, tassa spazzatura fr. 8.35, contributi di canalizzazione fr. 35.50, tassa d’uso fognatura fr. 23.65, olio combustibile fr. 56.–, imposta di circolazione veicoli fr. 53.–, assicurazione RC veicoli fr. 115.–, assicurazione privata fr. 14.–, onere fiscale fr. 850.–). Egli si duole del fatto che il Pretore non ha tenuto conto dell’ammortamento ipotecario (fr. 500.– mensili), delle spese per le mansioni domestiche che durante la vita in comune svolgeva la moglie (fr. 300.– mensili) e di avere sottovalutato anche il suo onere fiscale (fr. 946.– mensili). a) Ci si può domandare se l’ammortamento ipotecario non vada inserito nel fabbisogno. Alcuni autori paiono negarlo (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 163, nota 903; Gugliemoni/Trezzini in: Rep. 1990 pag. 123, nota 28), il Tribunale federale sembra ammetterlo (DTF del 21 aprile 1988 in re R., consid. 3a, ove si rimprovera a questa Camera – appunto – di avere trascurato l’ammortamento). In effetti non è dato a divedere perché l’unione coniugale non dovrebbe continuare a onorare i suoi debiti durante la causa di divorzio, tanto più che il creditore ipotecario potrebbe disdire il mutuo. Sia come sia, la questione può rimanere irrisolta nel caso in esame, giacché l’appellante non ha reso verosimile di aver dovuto pagare ammortamenti prima del 31 dicembre 1995 (il doc. 3, pag. 2, attesta anzi il contrario). Al proposito l’appello si rivela pertanto infondato. b) Il costo per i lavori di pulizia e le mansioni domestiche non più prestate in natura dalla moglie potrebbe fors’anche essere riconosciuto in ossequio al principio per cui, dopo la cessazione della vita in comune, ogni coniuge ha diritto di mantenere – per principio e nella misura del possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il fatto è che in concreto l’appellante non ha reso per nulla verosimile tale dispendio in denaro né, tanto meno, ha documentato di aver dovuto far capo a una persona di servizio. La pretesa di fr. 300.– mensili non può pertanto essere inclusa nel suo fabbisogno. c) Per quel che è dell’onere fiscale (stimato dal Pretore in fr. 850.– mensili), risulta dagli atti che le partite fiscali dei coniugi sono state scisse – con tassazione intermedia – a valere dal 1° giugno 1994 e che l’onere tributario a carico del marito è ammontato, dopo la separazione, a fr. 2182.05 annui per l’imposta cantonale e a fr. 1013.– per l’imposta federale diretta (doc. richiamati I, ultimi fogli). Le argomentazioni esposte nell’appello sulla base di tassazioni anteriori (cioè con il cumulo dei redditi: doc. 19) sono perciò superate e di nessun pregio. Quanto alla tassazione 1995/96, nulla figura agli atti e nulla si è peritato di documentare l’appellante (non è stata esibita nemmeno la dichiarazione d’imposta, che sarebbe stato lecito produrre quanto meno al dibattimento finale). Non vi è motivo quindi per scostarsi dai dati della tassazione intermedia, che fanno apparire la valutazione del Pre-tore verosimile, se non addirittura generosa per l’appellante. Ne deriva l’infondatezza dell’appello. 4. Il Pretore ha fissato in fr. 990.– mensili il fabbisogno del figlio retroattivamente dal 1° settembre 1994 fino al 15 settembre 1995 e in fr. 1140.– dopo di allora. L’appellante chiede che il contributo a suo carico sia ridotto a fr. 604.– mensili dal 14 febbraio al 15 settembre 1995, il figlio essendo tenuto a partecipare al proprio mantenimento con un terzo del suo stipendio di apprendista. Se non che, per quanto riguarda il periodo (retroattivo rispetto alla litispendenza) dal 1° settembre 1994 al 13 febbraio 1995, egli non spende una parola per essere liberato dall’obbligo di mantenimento. Al proposito l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC). L’unico periodo da esaminare è pertanto quello dal 14 febbraio al 15 settembre 1995. a) Per prassi costante della Camera civile di appello, il fabbisogno dei figli si determina secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (ultimo aggiornamento in: RDT 51/1996 pag. 33), considerate un buon punto di riferimento. L’edizione 1993 di tali raccomandazioni (RDT 48/1993 pag.

78) prevedeva, nel caso di un figlio unico di 17 anni compiuti (quando i coniugi si sono separati, nel giugno del 1994, la figlia __________ era già maggiorenne: istanza del 14 febbraio 1995, pag. 2 in fondo), un fabbisogno complessivo di fr. 1390.– mensili. Non v’è motivo di decurtare tale fabbisogno – come ha fatto il Pretore – della quota per l’alloggio (che è e rimane una necessità del figlio) e della quota in denaro per la cura e l’educazione, che la madre non poteva fornire “in natura” poiché già attiva professionalmente al 70%. Tutt’al più si sarebbe potuto togliere il 30% della posta in denaro relativa alla cura e all’educazione (fr. 150.–), ma ciò sarebbe stato iniquo, il reddito coniugale superando già ampiamente quello cui si riferiscono le note raccomandazioni (attorno ai fr. 6600.–/6700.– mensili). Resta da definire in che misura il figlio debba essere chiamato a coprire il proprio fabbisogno. b) Giusta l’art. 323 cpv. 2 CC i genitori possono esigere dal figlio minorenne che ritrae un provento dal proprio lavoro e che vive con essi in economia domestica un adeguato contributo per il suo mantenimento. L’entità del contributo esigibile dipende dalle circostanze concrete (Hinderling/ Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 480 nota 16 con richiami), che il giudice valuta caso per caso facendo capo alla sua latitudine di apprezzamento. Nella fattispecie il figlio ha percepito sino alla fine di agosto 1995 (terzo anno di apprendistato) uno stipendio netto di fr. 723.70 mensili (doc. FF), aumentato nel settembre 1995 a fr. 1000.– circa (doc. 20). Anche ammettendo quindi – con l’appellante – che il figlio dovesse contribuire al proprio mantenimento con un terzo del proprio guadagno, il fabbisogno mensile del ragazzo fino al settembre 1995 ascenderebbe pur sempre a fr. 1150.– mensili (arrotondati). La somma di fr. 990.– mensili fissata dal Pretore appare quindi legittima, se non – una volta ancora – favorevole all’appellante, pur tenendo calcolo del reddito del figlio. Tutt’al più ci si potrebbe interrogare sull’opportunità di aumentare il fabbisogno del figlio stabilito dal Pretore. Dato che l’appel-lante provvede egli medesimo al mantenimento del figlio dal 15 settembre 1995, è superfluo approfondire la questione. c) L’appellante si diffonde in percentuali sul riparto del contributo tra lui stesso e la moglie (memoriale, pag. 5). Si tratta di calcoli inutili e non pertinenti. Il criterio per la definizione dei contributi a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dall’intero reddito familiare l’intero fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Tale calcolo sarà ripreso in appresso. Giovi rilevare sin d’ora, comunque sia, che con il proprio guadagno la moglie non è in grado di coprire nemmeno il proprio fabbisogno. Non si vede di conseguenza come potrebbe esserle posta a carico una quota di contributo per il mantenimento del figlio. Al riguardo l’appello si dimostra, già di primo acchito, manifestamente destituito di consistenza. 5. Il fabbisogno della moglie è contestato dall’appellante non solo per quanto attiene all’onere fiscale (stimato dal Pretore in fr. 500.– mensili fino al 15 settembre 1995 e in fr. 750.– dopo di allora), ma anche per il fatto che la moglie ha omesso di riscuotere dalla figlia __________, maggiorenne, una partecipazione di fr. 500.– mensili per il lasso di tempo in cui questa ha vissuto presso di lei (dal 1° giugno al 30 novembre 1995). a) Sulla questione dell’aggravio fiscale, la critica dell’appellan-te è finanche irricevibile. L’unica motivazione a sostegno è infatti quella per cui “si può tranquillamente considerare” un carico d’imposta di non oltre fr. 430.– mensili (memoriale, pag. 4 verso il basso). Con ciò tuttavia l’appellante non adempie il proprio obbligo di allegazione. Egli avrebbe dovuto illustrare, con calcoli puntuali e fondandosi sui dati della sua tassazione intermedia, perché l’onere tributario della moglie non supererebbe la cifra prospettata. L’appellante si limita una volta ancora a evocare tassazioni che precedono l’intermedia (di nessuna pertinenza) e a pretendere – genericamente – che l’imposta federale diretta rimarrebbe interamente a suo carico fino al divorzio (memoriale, pag. 4 a metà), dimostrando di non sapere che l’art. 45 lett. a LIFD entrato in vigore il 1° gennaio 1995 consente la tassazione separata dei coniugi dal momento della separazione effettiva (art. 9 cpv. 1 LIFD a contrario). Su questo punto l’appello non merita perciò altra disamina. b) Quanto alla somma di fr. 500.– mensili che la moglie avrebbe tralasciato di esigere dalla figlia come contributo alle spese dell’economia domestica, il problema è più delicato. Da figli maggiorenni che esercitano un’attività lucrativa e che vivono insieme con loro, i genitori possono pretendere– come dal figlio minorenne – un’equa partecipazione (Rep. 1991 pag. 362 nota 74; I CCA, sentenza del 17 agosto 1995 in re B. contro B., consid. 4). L’entità del contributo dipende però – una volta ancora – dal caso concreto, e in specie dal fabbisogno del figlio. Diversamente dal minorenne, che ha diritto per principio al mantenimento da parte dei genitori, il figlio maggiorenne deve per principio provvedere a sé stesso. La fissazione di un contributo a suo carico premette quindi l’accertamento del suo effettivo guadagno e del suo effettivo fabbisogno. Dagli atti risulta che la figlia __________, trasferitasi dalla madre nel giugno del 1995, ha percepito un’indennità di disoccupazione di circa fr. 500.– mensili in giugno e luglio 1995, oltre a fr. 2200.– in agosto, e ha poi guadagnato fr. 1000.– mensili tra settembre e novembre 1995 (verbale del 15 novembre 1995, primo e secondo foglio). Essa non ha versato alla madre alcun contributo di economia domestica; è stata anzi la madre ad aiutarla finanziariamente (loc. cit.). Ora, se da un lato è vero che nei mesi di giugno e luglio 1995 – ma anche in seguito – la figlia non ha riscosso tutto quanto avrebbe potuto dall’Assicurazione contro la disoccupazione (“perché non ho timbrato”: loc. cit.), è anche vero dall’altro che manca qualsiasi dato non solo sul suo fabbisogno, ma anche su quanto essa avrebbe potuto incassare a titolo di disoccupazione fino al 30 novembre 1995. Le questioni relative al contributo alimentare che un coniuge deve all’altro non sono disciplinate dal principio inquisitorio. Nella misura in cui imputa alla moglie un mancato reddito di fr. 500.– mensili, l’appellante avrebbe dovuto rendere verosimile – appunto – che la figlia era in grado di erogare la relativa somma. Invano si cercherebbero nel fascicolo processuale elementi di qualche affidabilità per un calcolo sia pure sommario sulla disponibilità finanziaria della giovane. L’appello è quindi, una volta di più, destinato all’insuccesso. 6. L’appellante insorge contro la trattenuta di stipendio disposta dal Pretore nel decreto del 4 gennaio 1996, facendo valere che un semplice ritardo nel pagamento di contributi ancora non giustifica un provvedimento così incisivo. Ora, l’art. 177 CC prevede che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. L’art. 177 CC è applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20; Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC). Va applicato però con prudenza, nei casi in cui – per esempio – il coniuge debitore reiteri nel disattendere i propri obblighi oppure dia la seria impressione di volersi trasferire all’estero senza prestare sufficienti garanzie (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., pag. 479 nota 7; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 399). In concreto il Pretore ha ordinato la trattenuta di stipendio senza particolare motivazione, richiamandosi implicitamente alla primitiva decisione del 26 maggio 1995. In quella circostanza la misura era stata disposta dal Segretario assessore perché l’appel-lante, invocando difficoltà finanziarie, aveva versato solo una parte dei contributi alimentari da lui dovuti tra il febbraio e l’apri-le del 1995. La decisione però, contrariamente a quanto è asserito nell’appello (pag. 8), era stata emanata previo contraddittorio (la discussione finale sulla trattenuta di stipendio ha avuto luogo il 24 maggio 1995). Il decreto impugnato, del 4 gennaio 1996, costituisce quindi un mero adeguamento alla disciplina dell’assetto cautelare regolata con decreto del giorno medesimo. Nell’appello il convenuto non contesta l’adeguamento della somma; rimette in discussione la trattenuta di stipendio in sé, come se la relativa decisione fosse intervenuta solo il 4 gennaio 1996. Ciò non è ammissibile. La decisione del 26 maggio 1995 non è stata impugnata e, nei suoi limiti, è passata in giudicato. Il convenuto può sempre chiederne la modifica, a condizione però di rendere verosimile un cambiamento di circostanze (al proposito si veda anche Hegnauer in: Berner Kommentar, Berna 1997, nota 14 ad art. 291 CC). Nell’appello il convenuto si limita a contestare la decisione del 26 maggio 1995 e ribadisce che il Pretore non avrebbe dovuto ordinare la trattenuta di stipendio, ma non tenta nemmeno di spiegare perché oggi le circostanze sarebbero mutate e perché il provvedimento apparirebbe ormai una misura inutilmente incisiva. Fuori tema, il ricorso cade dunque nel vuoto. 7. Da ultimo l’appellante censura l’obbligo di stanziare alla moglie fr. 6000.– come indennità per l’arredo del nuovo appartamento. Egli argomenta che la moglie avrebbe potuto prelevare mobili a sufficienza dall’abitazione coniugale, se appena avesse voluto, che essa non ha reso verosimile uno stato di bisogno né ha documentato le spese affrontate e che, anzi, essa ha comperato i mobili già un anno prima di chiedere l’indennità, sicché la domanda precorre la liquidazione del regime matrimoniale, in spegio dell’art. 145 cpv. 2 CC. a) Il giudice, disciplinando l’assetto provvisionale dei coniugi a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC, può regolamentare su istanza di parte anche l’attribuzione del mobilio e delle suppellettili (art. 176 cpv. 1 n. 2 CC per analogia). Di regola l’arredo è dato in uso alla parte che rimane nell’abitazione coniugale, ma nulla impedisce di attribuire all’altro coniuge mobilio e suppellettili non indispensabili all’assegnatario (Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, San Gallo 1995, pag. 88). Ove sembri indicato dividere il contenuto dell’abitazione coniugale, è opportuno che ciò avvenga già nelle vie cautelari; se il coniuge che rimane nell’abitazione coniugale rifiuta di consegnare all’altro gli oggetti indicati dal giudice, questi può obbligarlo a corrisponderne il valore in denaro (Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, note 102–109 ad art. 145 CC; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses unter Berücksichtigung des am 1. Januar 1988 in Kraft getretenen neuen Eherechts, des in Revision begriffenen Scheidungs-rechts sowie des Prozessrechts und der Praxis im Kanton Zürich, San Gallo 1995, pag. 64; SJZ 90/1994 pag. 217). Per quanto possibile, in caso di sospensione della comunione domestica occorre evitare infatti l’acquisto di nuovi beni (Bachmann, op. cit., pag. 88; Czitron, op. cit., pag. 63). Qualora un coniuge esiga un contributo dall’altro coniuge per l’acquisto di nuovi mobili, tale richiesta va accolta solo nella misura in cui l’acquisto appaia indispensabile, poiché l’adozione di provvedimenti cautelari non deve pregiudicare o rendere più difficile lo scioglimento del regime matrimoniale (Czitron, op. cit., pag. 64; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., pag. 475 n. 29; DTF 119 II 195; SJZ 90/1994 pag. 217). b) Nella fattispecie non consta che l’attrice abbia mai chiesto al Pretore di assegnarle mobilio coniugale o suppellettili, né risulta che il marito si sia mai rifiutato di consegnare alla moglie parte dell’arredamento. Il Pretore rimprovera all’ap-pellante di non avere offerto alcunché alla moglie, ma così facendo egli sovverte l’onere probatorio. Spettava alla moglie, infatti, rendere verosimile l’indebita resistenza del marito, non al marito rendere verosimile una formale offerta alla moglie. Si aggiunga – come giustamente rilevato nell’appel-lo – che la moglie non ha per nulla documentato l’esborso, limitandosi a rivendicare una cifra tonda, e che per di più essa ha avanzato la richiesta solo il 14 febbraio 1995, oltre sei mesi dopo avere lasciato l’abitazione coniugale. Ciò non rende sicuramente verosimile né la mancanza di mezzi finanziari né l’urgenza di ottenere un contributo dal marito prima che sia sciolto il regime dei beni matrimoniali. Le osservazioni all’appello, inutilmente polemiche, non sono di alcun ausilio all’attrice. Provvisto di buon diritto, il ricorso merita su questo punto di essere accolto. 8. Il quadro patrimoniale della famiglia si presenta, per concludere, come segue: Periodo dal 14 febbraio 1995 (rispettivamente dal 1° settembre 1994) fino al 30 aprile 1995 (maggiore età della figlia __________): Reddito mensile del marito                                                fr. 8 274.— Reddito mensile della moglie                                             fr.   2 679.— fr. 10 953.— Fabbisogno mensile del marito                                          fr. 4 062.50 Fabbisogno mensile della moglie                                       fr.   2 956.— Fabbisogno del figlio                                                         fr. 990.— fr. 8 008.50 Eccedenza mensile                                                          fr. 2 944.50 Contributo per la moglie: – fabbisogno                                                                    fr. 2 956.— – metà eccedenza                                                           fr. 1 472.25 – ./. reddito proprio                                                           fr. 2 679.— fr. 1 749.25 arrotondati a fr. 1749.– come nel decreto impugnato. Periodo dal 1° maggio al 15 settembre 1995 (trasferimento del figlio Jarmo dal padre): Reddito mensile del marito                                                fr. 8 094.50 Reddito mensile della moglie                                             fr.   2 679.—                   fr. 10 773.50 Fabbisogno mensile del marito                                          fr. 4 062.50 Fabbisogno mensile della moglie                                       fr.   2 956.— Fabbisogno del figlio                                                         fr. 990.— fr. 8 008.50 Eccedenza mensile                                                          fr. 2 765.— Contributo per la moglie: – fabbisogno                                                                    fr. 2 956.— – metà eccedenza                                                           fr. 1 382.50 – ./. reddito proprio                                                           fr. 2 679.— fr. 1 659.50 arrotondati a fr. 1660.– . Periodo dal 15 settembre 1995 in poi: Reddito mensile del marito                                                fr. 8 094.50 Reddito mensile della moglie                                             fr.   2 679.— fr. 10 773.50 Fabbisogno mensile del marito                                          fr. 3 761.15 Fabbisogno mensile della moglie                                       fr.   3 447.— Fabbisogno del figlio                                                         fr.   1 140.— fr. 8 348.15 Eccedenza mensile                                                          fr. 2 425.35 Contributo per la moglie: – fabbisogno                                                                    fr. 3 447.— – metà eccedenza                                                           fr. 1 212.65 – ./. reddito proprio                                                           fr. 2 679.— fr. 1 980.65 arrotondati a fr. 1980.– . II.   Sull’appello adesivo 9. L’appellante adesiva si duole del fatto che il Pretore non abbia inserito nel reddito del marito il presunto valore locativo dell’abi-tazione coniugale, stimato in fr. 23 000.– annui (doc. D). Essa sostiene, in sintesi, che il marito avrebbe dovuto appigionare l’abitazione coniugale già da tempo e trovare per sé una sistemazione più modesta, consona alle proprie esigenze. Il canone di locazione computabile nel fabbisogno minimo di un coniuge dipende dalle circostanze concrete. Se il coniuge occupa per sua comodità un alloggio eccessivamente costoso, il canone va ricondotto nella norma (DTF 114 III 12). Analogo principio vale qualora il coniuge viva in casa propria: se egli occupa per sua comodità un alloggio il cui valore locativo supera di gran lunga gli oneri ipotecari, il suo reddito dev’essere aumentato di conseguenza (Spycher, op. cit., pag. 86 con rinvii). La valutazione di tale reddito ipotetico può dare adito a controversie. Sia come sia, nella fattispecie non vi è alcun elemento oggettivo che permetta di fissare, già a un esame meramente sommario, il valore locativo dell’abitazione coniugale. L’appellante adesiva evoca la cifra esposta dal marito nella dichiarazione fiscale 1993/94 (fr. 23 000.– annui: doc. D), ma tale indicazione risale all’aprile del 1993. Da allora i tassi ipotecari sono notoriamente diminuiti, e con essi la pigione esigibile nell’ipotesi in cui la casa dovesse essere locata. Non soccorrono dunque gli estremi per ritenere verosimile, già a prima vista, un notevole divario tra il valore locativo dello stabile e l’onere ipotecario corrisposto dal marito. Né tali oneri appaiono eccessivi per rapporto alla locazione riconosciuta nel fabbisogno minimo della moglie o al reddito del marito, tanto meno se si considera che dal settembre 1995 la casa serve da alloggio anche al figlio. L’appellante adesiva pretende, certo, che il figlio si sarebbe trasferito il 1° dicembre 1995 presso la sorella, ma tale affermazione, oltre a non essere suffragata da alcun elemento agli atti, è addotta per la prima volta in appello ed è pertanto irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). 10. L’appellante adesiva insta perché il premio della cassa malati compreso nel suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr. 262.– a fr. 383.70 mensili. La richiesta è temeraria. Dal certificato di assicurazione (doc. AA) risulta evidente che il premio a carico dell’appellante ammonta a fr. 262.60 e che la differenza consiste nel premio riguardante la figlia maggiorenne. Non va quindi incluso nel fabbisogno della madre. 11. Ancora con riferimento agli oneri ipotecari ammessi dal Pretore nel fabbisogno del marito, l’appellante adesiva assevera – invero confusamente – che questi ne devono essere esclusi perché il marito non avrebbe avuto il diritto di stipulare, da solo, un cre-dito ipotecario gravante l’abitazione coniugale. a) Giusta l’art. 169 cpv. 1 CC un coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. In concreto la casa posta sulla particella n. __________ RFD di __________, proprietà del marito, è stata sicuramente abitazione familiare fino alla separazione dei coniugi, avvenuta nel giugno 1994 (doc. E e Q). La questione è di sapere se fosse ancora tale nel febbraio del 1995, quando il marito ha contratto il debito ipotecario (doc. 3). In linea di principio la qualifica di abitazione familiare perdura finché sussiste il matrimonio (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 315 nota 21). Alcuni autori e il Tribunale federale sono tuttavia di opinione più sfumata, soprattutto qualora il coniuge che invoca la protezione dell’art. 169 CC abbia lasciato l’abitazione coniugale (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 315 nota 22). Il consenso del coniuge giusta l’art. 169 CC non è necessario, in ogni modo, ove l’onere ipotecario non superi i quattro quinti del valore venale del fondo (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nota 46 ad art. 169 CC; Rep. 1992 pag. 248). b) In concreto la banca ha concesso un credito ipotecario di fr. 392 000.– dietro consegna di cartelle ipotecarie per un valore complessivo di fr. 410 000.– (doc. 3) già gravanti il fondo, il cui valore di stima ammonta a fr. 587 808.– (doc. I). Gli atti non danno invece alcuna indicazione sul valore venale del fondo. Ciò fa apparire d’acchito l’argomentazione dell’appel-lante adesiva priva di consistenza, poiché a lei incombeva di documentare il valore venale del fondo. La questione di sapere se, nel febbraio del 1995, la casa potesse ancora considerarsi abitazione familiare può di conseguenza rimanere irrisolta. 12. L’appellante adesiva critica anche il diniego della provvigione ad litem, affermando di averne pieno diritto perché il matrimonio è durato più di vent’anni e il suo reddito è nettamente inferiore a quello del marito. a) La dottrina è divisa sul problema di sapere se l’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discenda dall'art. 159 CC (dovere di mutua assistenza) oppure dall'art. 163 CC (dovere di mantenimento). Comunque si opini al riguardo (per la prima soluzione, ma non senza riserve: Bräm in Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 segg. ad art. 159 con rinvii; per la seconda: Bühler/Spühler, op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 260 ad art. 145 CC con riferimenti), una provvigione ad litem entra in linea di conto solo se il coniuge istante non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni e così via). b) Nel caso specifico la moglie consegue un reddito mensile netto di fr. 2679.–, che non è sufficiente a coprire il fabbisogno. Essa percepisce tuttavia un contributo alimentare che varia tra fr. 1750.– e fr. 1980.– mensili, con un margine di oltre fr. 1000.– sul fabbisogno minimo. Non vi è ragione, in circostanze del genere, per ritenere ch’essa non sia in grado, per ora, di far fronte alle proprie spese legali. Quanto alle altre argomentazioni addotte, esse dimostrano solo che l’appellante adesiva disconosce i presupposti per ottenere una provvigione ad litem . Non impongono quindi altra disamina. 13. Infine l’appellante adesiva censura il decreto cautelare affermando che il giudizio su spese e ripetibili non può essere demandato al merito. Ma il Pretore non ha rinviato al merito alcunché. Si è limitato a osservare, per vero inutilmente, che il riparto definitivo delle spese cagionate dalla causa di merito avverrà – appunto – con il giudizio di merito, che è tutt’altra cosa. III.   Sulle spese e le ripetibili 14. Gli oneri processuali dell’appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC): il convenuto ottiene causa vinta sul contributo alimentare per la moglie (in misura limitata) e sul versamento di fr. 6000.– a titolo provvisionale, ma soccombe su tutto il resto. Ciò che giustifica di porre due terzi degli oneri processuali a suo carico, con obbligo di rifondere alla moglie un’indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri dell’appello adesivo sono a carico della moglie (art. 148 cpv. 1 CPC), soccombente su tutta la linea, che rifonderà al marito una congrua indennità per ripetibili. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede, ispirato a ragionevoli criteri di equità, può per contro rimanere invariato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare è così riformato: II.    __________ __________ è tenuto a versare ogni mese, anticipatamente, un contributo alimentare di: fr. 1749.– dal 14 febbraio 1995 al 30 aprile 1995, fr. 1660.– dal 1° maggio al 15 settembre 1995 e fr. 1980.– dopo di allora per la moglie __________ __________, oltre un contributo alimentare di fr. 990.– mensili (assegni familiari compresi) dal 1° settembre 1994 al 15 settembre 1995 per il figlio __________. III. annullato . Per il resto il decreto impugnato è confermato.

2.   L’appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto sulla trattenuta di stipendio è così riformato: In modifica del decreto 16 novembre 1995 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, la __________ __________ (__________) è invitata a ridurre con effetto immediato a fr. 1980.– mensili la trattenuta sullo stipendio del signor __________ __________, __________, riversando tale importo a __________ __________, __________, sul conto corrente postale __________. Per il resto il decreto impugnato è confermato. 3. Gli oneri dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr. 250.– b) spese                                      fr. 50.– fr. 300.– sono posti per un terzo a carico di __________ __________ e per due terzi a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.

4.   L’appello adesivo è respinto.

5.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr. 250.– b) spese                                      fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

6.   Intimazione a:

–  avv. __________ __________, __________;

–  avv. __________ __________, __________;

–  __________·__________ __________ (__________), __________, limitatamente al dispositivo n. 2. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria