Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;
- che l’art. 32 LPAmm prevede, invero, la competenza dell’autorità superiore per dirimere contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;
- che con il Regolamento sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);
- che la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);
- che contro la decisione di interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);
- che il citato Regolamento è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’autorità di vigilanza sulle tutele;
- che in siffatti casi l’autorità superiore può essere solo quella gerarchicamente superiore, ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
- che la questione di sapere se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera civile di appello non va risolta in questa sede;
- che, in conclusione, l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili; ordina: 1. L’istanza di ricusazione è trasmessa per competenza al Consiglio di Stato. 2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali, __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.08.1996 11.1996.88 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.08.1996 11.1996.88 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.08.1996 11.1996.88
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00088 Lugano 8 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 14 maggio 1996 da __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro Divisione degli interni, Sezione degli enti locali come autorità di vigilanza sulle tutele, __________; nella procedura d’interdizione n. __________.__________; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolta l’istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:
- che con risoluzione del 24 ottobre 1995 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha chiesto al Consiglio di Stato di interdire __________ __________, ha privato provvisoriamente quest’ultima dell’esercizio dei diritti civili e ha nominato __________ __________ come rappresentante;
- che la privazione provvisoria dei diritti civili e la nomina di un rappresentante sono state confermate il 9 febbraio 1996 dalla Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, mentre un ricorso di diritto pubblico presentato da __________ __________ è stato respinto in quanto ammissibile dal Tribunale federale il 14 maggio 1996;
- che nel frattempo, con risposta del 24 novembre 1995, __________ __________ si è opposta all’istanza di interdizione;
- che il 13 febbraio 1996 __________ __________ ha revocato all’avv. __________ __________ il mandato conferitogli da __________ __________;
- che con risoluzione del 27 febbraio 1996 la Delegazione tutoria del Comune di __________ ha confermato la decisione della rappresentante di __________ __________;
- che la Divisione degli interni, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da __________ __________ contro la risoluzione emanata il 27 febbraio 1996 dalla Delegazione tutoria del Comune di __________;
- che il Tribunale federale ha accolto il 4 luglio 1996 un ricorso di diritto pubblico introdotto da __________ __________ contro la decisione emessa il 6 maggio 1996 dalla Divisione degli interni;
- che nell’intervallo, il 14 maggio 1996, __________ __________ ha chiesto a questa Camera la ricusazione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele;
- che l’istanza non è stata trasmessa alla controparte; e considerando in diritto:
- che, fondandosi sull’art. 32 cpv. 1 LPAmm, l’istante ritiene questa Camera competente a statuire sulla domanda di ricusazione in quanto autorità di ricorso in materia di interdizione;
- che l’art. 32 LPAmm prevede, invero, la competenza dell’autorità superiore per dirimere contestazioni sulla ricusa di membri delle autorità amministrative;
- che con il Regolamento sulle tutele e curatele (RL 4.1.2.2) il Consiglio di Stato ha delegato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, l’ufficio di autorità di vigilanza sulle tutele (art. 21 e 67 RTC);
- che la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, conduce la procedura istruttoria in materia d’interdizione (art. 67 RTC), mentre competente per statuire sull’interdizione è la Divisione degli interni (art. 76 RTC);
- che contro la decisione di interdizione pronunciata dalla Divisione degli interni in materia d’interdizione è dato ricorso al Tribunale di appello entro il termine di 30 giorni (art. 46 cpv. 2 LAC e 77 RTC);
- che il citato Regolamento è silente sulla competenza per trattare le domande di ricusazione dell’autorità di vigilanza sulle tutele;
- che in siffatti casi l’autorità superiore può essere solo quella gerarchicamente superiore, ovvero il Consiglio di Stato, che ha designato autorità di vigilanza sulle tutele – appunto – la Divisione degli interni, Sezione degli enti locali;
- che la questione di sapere se la decisione del Consiglio di Stato potrà essere impugnata alla Camera civile di appello non va risolta in questa sede;
- che, in conclusione, l’atto dev’essere trasmesso d’ufficio, per competenza, al Consiglio di Stato (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non è il caso di riscuotere spese e di assegnare ripetibili; ordina: 1. L’istanza di ricusazione è trasmessa per competenza al Consiglio di Stato. 2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– Divisione degli interni, Sezioni degli enti locali, __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria