Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La vertenza rientra nella competenza appellabile del Pretore, ai sensi dell’art. 4
n. 9 LAC. L’appello è pertanto ricevibile anche se il valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 467.– (art. 370 CPC).
E. 2 Giusta l’art. 712i CC, la comunione dei comproprietari per piani ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun proprietario al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni. L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore (cpv. 2) e si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (cpv. 3). Ove le parti non siano d’accordo sull’importo del credito da garantire con pegno, l’amministratore della comproprietà può chiedere, in rappresentanza della comunione dei comproprietari, un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF) che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC) limitato a un esame di mera verosimiglianza (S teinauer, Les droits réels, vol. I, 2 a ed., Berna 1990, n. 1352a; Meier–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, 1988, n. 45 ad art. 712i CC).
3. a) Nel Cantone Ticino l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a norma degli art. 712i, 839 cpv. 2 e 961 CC è trattata secondo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC), che prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC). Non è lecito omettere tale udienza – pur dando alla parte convenuta la possibilità di esigerla – poiché nell’ambito della procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e 5 LAC) essa è obbligatoria (art. 371 CPC), diversamente che nei provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). b) Nella fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, l’8 maggio 1995, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i cpv. 2 CC. Essendo applicabile la procedura contenziosa di camera di consiglio, il Pretore avrebbe dovuto citare le parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) – e in specie ordinare l’iscrizione (provvisoria) dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò non lo esonerava dall’indire la discussione. Il Pretore ha invece menzionato, nel decreto del 9 maggio 1995, che l’udienza sarebbe stata indetta solo a richiesta di parte e – a torto – ha rinviato le spese processuali al merito (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148 CPC).
E. 4 Gli appellanti non contestano in questa sede la verosimiglianza del credito fatto valere dalla comunione dei comproprietari, riservandosi la possibilità di discuterlo in occasione dell’eventuale causa di merito. Essi ripropongono invece la tesi secondo la quale l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria si è irrimediabilmente estinta il 20 giugno 1995, alla scadenza del termine per la presentazione della causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, fissato dal giudice nel decreto supercautelare 9 maggio 1995. I convenuti sostengono che il Pretore non poteva annullare il termine perentorio da lui stesso fissato, così che il 20 giugno 1995 l’iscrizione provvisoria annotata in via supercautelare si è estinta d’ufficio. La scadenza fissata dal giudice a norma dell’art. 961 cpv. 3 CC è invero un termine perentorio di diritto federale (DTF 119 II 435 consid. 2a), come rilevano a giusto titolo gli appellanti nell’atto di appello. Nella fattispecie, tuttavia, il Pretore non ha annullato alcun termine, poiché quello menzionato nel decreto 9 maggio 1995 è decaduto da sé.
E. 5 Il termine litigioso figura nel dispositivo n. 2 del citato decreto cautelare, che ha il seguente tenore: “ 2. Alla parte istante è assegnato un termine fino al 20 giugno 1995 per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, pena la decadenza dell’ipoteca legale provvisoria. § Nel caso in cui venisse chiesta la revoca del presente decreto entro 10 giorni tale termine si riterrà annullato.” Il testo è chiaro e non necessita interpretazioni, contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti. Il termine fissato con il decreto 9 maggio 1995 avrebbe esplicato effetti solo in caso di mancata presentazione di un’istanza di revoca. Tale evenienza non si è però verificata nella fattispecie, i convenuti avendo instato per la revoca del citato provvedimento cautelare, così che il termine è automaticamente decaduto. Non si vede d’altra parte come il Pretore avrebbe potuto assegnare un termine decisivo per la presentazione della causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale prima ancora di aver discusso in contraddittorio, secondo la procedura prescritta dagli art. 361 ss. CPC, l’iscrizione provvisoria .
E. 6 Solo con la sentenza del 3 maggio 1996, pertanto, il Pretore ha assegnato all’istante il termine decisivo per promuovere la causa di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (dispositivo n. 2). L’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale non resterà d’altronde iscritta a tempo indeterminato, come paventano gli appellanti. Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha infatti limitato la durata dell’annotazione a 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza sull’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e ha assegnato all’istante un termine di due mesi per promuovere tale causa. Egli ha così rispettato quanto previsto da dottrina e giurisprudenza in merito alla limitazione della durata di un’iscrizione provvisoria, che può avvenire sia mediante l’indicazione precisa della durata dell’annotazione nel registro fondiario, sia con l’assegnazione di un termine per promuovere l’azione di merito intesa all’iscrizione definitiva (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Zurigo 1982, n.757 ss.; Steinauer, op. cit., vol. III, 2 a ed. 1996, n. 2892 ss.). Cadono dunque nel vuoto tutte le argomentazioni degli appellanti sulla celerità della procedura e sull’insicurezza giuridica provocata dal preteso “annullamento” del termine figurante nel decreto 9 maggio 1995. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla controparte l’importo di fr. 1200.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1996 11.1996.84 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1996 11.1996.84 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.12.1996 11.1996.84
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.96.00084 Lugano 9 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney–Colombo, presidente G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza 8 maggio 1995 da Comunione dei Comproprietari del Condominio __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________ e __________ __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 17 maggio 1996 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 3 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. L’8 maggio 1995 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________, particella n. __________RFD di __________, rappresentata dal proprio amministratore, ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna di ordinare l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a garanzia dei contributi a carico della quota di comproprietà per piani n. __________, proprietà di __________ e __________ __________, per l’ammontare di fr. 4634,55 oltre interessi al 7% dal 1° gennaio 1994 su fr. 956,60, dal 1° luglio 1994 su fr. 2766,55 e infine dal 1° gennaio 1995 sull’intero ammontare. B. Statuendo il 9 maggio 1995, il Pretore ha ordinato senza contraddittorio l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale e ha fissato all’istante un termine fino al 20 giugno 1995 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva, con l’avvertenza che il termine sarebbe decaduto qualora i convenuti avessero chiesto la revoca del decreto. Il giudizio sulle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 100.–, è stato rinviato al merito. C. __________ e __________ __________ hanno instato il 19 maggio 1995 per la revoca del decreto, previo contraddittorio. Il Pretore li ha citati, con l’istante, all’udienza del 2 giugno 1995. In tale circostanza l’istante ha limitato la propria richiesta d’iscrizione all’ammontare di fr. 2766,55, per avvenuto pagamento di un acconto di fr. 1068.–. I convenuti hanno comunicato il 25 agosto 1995 di aver versato un ulteriore importo di fr. 2233,60 e hanno chiesto lo stralcio della causa, essendo decorso infruttuoso il termine fissato dal giudice per l’inoltro della causa di merito intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Vista l’opposizione dell’istante, il Pretore ha citato le parti per il dibattimento finale sulla cautelare all’udienza del 1° marzo 1996. L’istante ha confermato la richiesta di iscrizione limitatamente all’importo di fr. 467.– oltre interessi, mentre i convenuti hanno proposto il rigetto della domanda. D. Con decisione del 3 maggio 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 467.– più interessi a carico della quota n. 4028 e a favore della Comunione dei comproprietari e infine ha assegnato all’istante un termine di due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale. Le spese processuali e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico dell’istante per 1/5 e a carico dei convenuti per 4/5, con l’obbligo per questi ultimi di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 600.– per ripetibili ridotte. E. Il 17 maggio 1996 __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di ordinare la radiazione dell’iscrizione provvisoria cautelare e di porre le tasse e spese di prima sede a carico dell’istante, con l’obbligo di rifondere loro un’indennità per ripetibili di fr. 750.–. F. Nelle sue osservazioni del 14 giugno 1996 la Comunione dei comproprietari istante propone di respingere l’appello e di confermare il giudizio pretorile. Considerando in diritto: 1. La vertenza rientra nella competenza appellabile del Pretore, ai sensi dell’art. 4
n. 9 LAC. L’appello è pertanto ricevibile anche se il valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 467.– (art. 370 CPC). 2. Giusta l’art. 712i CC, la comunione dei comproprietari per piani ha il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale sulla quota di ciascun proprietario al fine di garantire i suoi crediti per i contributi decorsi negli ultimi tre anni. L’iscrizione dell’ipoteca può essere domandata dall’amministratore (cpv. 2) e si applicano per analogia le disposizioni concernenti la costituzione dell’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (cpv. 3). Ove le parti non siano d’accordo sull’importo del credito da garantire con pegno, l’amministratore della comproprietà può chiedere, in rappresentanza della comunione dei comproprietari, un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF) che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC) limitato a un esame di mera verosimiglianza (S teinauer, Les droits réels, vol. I, 2 a ed., Berna 1990, n. 1352a; Meier–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, 1988, n. 45 ad art. 712i CC).
3. a) Nel Cantone Ticino l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale a norma degli art. 712i, 839 cpv. 2 e 961 CC è trattata secondo la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e 5 LAC), che prevede la citazione delle parti a un’udienza (art. 363 CPC). Non è lecito omettere tale udienza – pur dando alla parte convenuta la possibilità di esigerla – poiché nell’ambito della procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e 5 LAC) essa è obbligatoria (art. 371 CPC), diversamente che nei provvedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). b) Nella fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, l’8 maggio 1995, l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i cpv. 2 CC. Essendo applicabile la procedura contenziosa di camera di consiglio, il Pretore avrebbe dovuto citare le parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) – e in specie ordinare l’iscrizione (provvisoria) dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò non lo esonerava dall’indire la discussione. Il Pretore ha invece menzionato, nel decreto del 9 maggio 1995, che l’udienza sarebbe stata indetta solo a richiesta di parte e – a torto – ha rinviato le spese processuali al merito (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148 CPC). 4. Gli appellanti non contestano in questa sede la verosimiglianza del credito fatto valere dalla comunione dei comproprietari, riservandosi la possibilità di discuterlo in occasione dell’eventuale causa di merito. Essi ripropongono invece la tesi secondo la quale l’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria si è irrimediabilmente estinta il 20 giugno 1995, alla scadenza del termine per la presentazione della causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale, fissato dal giudice nel decreto supercautelare 9 maggio 1995. I convenuti sostengono che il Pretore non poteva annullare il termine perentorio da lui stesso fissato, così che il 20 giugno 1995 l’iscrizione provvisoria annotata in via supercautelare si è estinta d’ufficio. La scadenza fissata dal giudice a norma dell’art. 961 cpv. 3 CC è invero un termine perentorio di diritto federale (DTF 119 II 435 consid. 2a), come rilevano a giusto titolo gli appellanti nell’atto di appello. Nella fattispecie, tuttavia, il Pretore non ha annullato alcun termine, poiché quello menzionato nel decreto 9 maggio 1995 è decaduto da sé. 5. Il termine litigioso figura nel dispositivo n. 2 del citato decreto cautelare, che ha il seguente tenore: “ 2. Alla parte istante è assegnato un termine fino al 20 giugno 1995 per promuovere l’azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, pena la decadenza dell’ipoteca legale provvisoria. § Nel caso in cui venisse chiesta la revoca del presente decreto entro 10 giorni tale termine si riterrà annullato.” Il testo è chiaro e non necessita interpretazioni, contrariamente a quanto sembrano sostenere gli appellanti. Il termine fissato con il decreto 9 maggio 1995 avrebbe esplicato effetti solo in caso di mancata presentazione di un’istanza di revoca. Tale evenienza non si è però verificata nella fattispecie, i convenuti avendo instato per la revoca del citato provvedimento cautelare, così che il termine è automaticamente decaduto. Non si vede d’altra parte come il Pretore avrebbe potuto assegnare un termine decisivo per la presentazione della causa intesa all’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale prima ancora di aver discusso in contraddittorio, secondo la procedura prescritta dagli art. 361 ss. CPC, l’iscrizione provvisoria . 6. Solo con la sentenza del 3 maggio 1996, pertanto, il Pretore ha assegnato all’istante il termine decisivo per promuovere la causa di iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (dispositivo n. 2). L’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale non resterà d’altronde iscritta a tempo indeterminato, come paventano gli appellanti. Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha infatti limitato la durata dell’annotazione a 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza sull’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale e ha assegnato all’istante un termine di due mesi per promuovere tale causa. Egli ha così rispettato quanto previsto da dottrina e giurisprudenza in merito alla limitazione della durata di un’iscrizione provvisoria, che può avvenire sia mediante l’indicazione precisa della durata dell’annotazione nel registro fondiario, sia con l’assegnazione di un termine per promuovere l’azione di merito intesa all’iscrizione definitiva (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, Zurigo 1982, n.757 ss.; Steinauer, op. cit., vol. III, 2 a ed. 1996, n. 2892 ss.). Cadono dunque nel vuoto tutte le argomentazioni degli appellanti sulla celerità della procedura e sull’insicurezza giuridica provocata dal preteso “annullamento” del termine figurante nel decreto 9 maggio 1995. L’appello, infondato in ogni suo punto, deve di conseguenza essere respinto e la decisione impugnata confermata. 7. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti, che rifonderanno alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti in solido a carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con vincolo di solidarietà, alla controparte l’importo di fr. 1200.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione: – avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria