Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (6 Absätze)
E. 2 Per l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. L’art. 685 cpv. 1 CC prescrive inoltre che il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendo in pericolo o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. La legittimazione attiva spetta anche al condomino di una proprietà per piani che intenda procedere contro un altro condomino, l’art. 679 CC costituendo una lex specialis dell’art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3 a edizione, pag. 338
n. 1234 con rinvio al n. 1035 di pag. 284; Wermerlinger-de Gottrau, L’utilisation de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, Friburgo 1992, pag. 334 segg.; Meier-Hayoz/Rey, in: Berner Kommentar, Berna 1988, nota 105 ad art. 712 g CC). L’azione è data invece alla comunione dei comproprietari se la turbativa lede una parte comune (Baurecht 2/1994 pag. 56 n. 109), rispettivamente contro la comunione se la turbativa proviene da parti comuni (ZBGR 72/1991 pag. 94).
E. 3 La qualità per agire, questione di diritto sostanziale (DTF 123 III 60 consid. 3a pag. 62), deve essere esaminata d’ufficio in ogni stadio di causa, quanto meno sulla base dei fatti allegati (DTF 118 Ia 130 consid. 1 con rinvii). In concreto gli attori sono legittimati a convenire in giudizio altri comproprietari che trascendono nell’esercizio dei loro diritti di proprietà solo nella misura in cui chiedono il risarcimento di danni che si sono verificati nei locali oggetto del loro diritto esclusivo. Per contro, solo la comunione dei comproprietari poteva far valere in concreto i danni riscontrati nel grottino, parte comune dell’immobile (doc. C dell’inc. n. __________richiamato). Dalla planimetria relativa all’asse-gnazione delle parti comuni (doc. citato) risulta infatti che il grottino, situato sotto il portico di una costruzione accessoria, separata dalla casa d’abitazione, non è oggetto di diritto esclusivo. La convenzione sottoscritta tra i comproprietari in data imprecisata per regolare l’assegnazione in uso delle parti comuni non contemplate dal regolamento condominiale (doc. D) – per altro mai iscritta a registro fondiario – si limita a menzionare che il grottino è “assegnato in parte ai coniugi __________ e in parte ai coniugi __________ ”, senza altre precisazioni. Non risultando titolari di un diritto esclusivo sul grottino, gli attori non potevano dunque far valere in giudizio gli eventuali danni rilevati nelle parti comuni (I CCA, sentenza del 30 aprile 1997, nella causa N. c. N). Solo la comunione dei comproprietari avrebbe avuto tale facoltà. Poco importa che i convenuti nulla abbiano eccepito al riguardo: la carenza di legittimazione degli attori per quel che concerne i danni al grottino emerge univoca dal fascicolo processuale e doveva essere verificata d’ufficio. Ciò posto, dall’importo di fr. 8’000.– concesso dal Pretore deve in ogni modo essere dedotta la quota relativa al pilastro del grottino, valutata in fr. 3’000.– dal perito giudiziario (perizia giudiziaria, act. XVIII, pag. 5).
E. 4 Gli appellanti
contestano di essere responsabili dei danni accertati e sostengono che la
perizia giudiziaria non ha alcun valore probatorio poiché non consente di accertare
l’esistenza di un nesso causale tra i lavori da loro eseguiti e i pregiudizi riscontrati
nei locali degli attori. A loro avviso il referto non poggia su elementi scientifici,
il perito essendosi limitato a trarre conclusioni apodittiche sulla base delle
dichiarazioni testimoniali agli atti, senza esaminare l’influsso di numerosi
altri interventi edilizi intrapresi nell’immobile sui danni lamentati dagli
attori. In questa sede non è più contestata l’esistenza di danni nei locali
degli attori, accertata sia dalla perizia del 22 giugno 1994 e dal relativo
complemento del 30 maggio 1995, sia in occasione del sopralluogo del 25 gennaio
1993, sia dalle testimonianze dell'arch. __________ e di __________ __________.
In particolare sono state constatate, nell’appartamento al primo piano, crepe e
fissurazioni nella soletta della terrazza e nel muro portante perimetrale, come
pure un avvallamento nel betoncino di sottofondo della cameretta contigua alla
terrazza, in cui alcune piastrelle si sono staccate (doc. A. pag. 2,
sopralluogo del 25 gennaio 1993).
Si tratta di verificare
pertanto, in concreto, se tali danni siano riconducibili ai lavori eseguiti dai
convenuti al piano terreno dello stabile, come afferma il perito giudiziario.
In linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito. Non
può scostarsene tuttavia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben
precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto. Se le
conclusioni di quest’ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il
giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il
caso, egli ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da
quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (DTF del 12 agosto 1996
in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997
pag. 58). Nella fattispecie occorre quindi dipartirsi, per giudicare il nesso
di causalità fra i lavori eseguiti dagli appellanti e il danno, dalla perizia
giudiziaria e dal suo complemento. Ad altre prove si farà capo nella misura in
cui il referto peritale dovesse risultare contestabile o inconcludente.__________
E. 5 Il perito giudiziario ha ritenuto che i danni rilevati sono in relazione con i lavori eseguiti al piano terreno dai convenuti, in particolare con la demolizione del pavimento esistente, fonte di vibrazioni nella struttura della costruzione (perizia, pag. 2), anche se non ha ritenuto possibile valutare l’adeguatezza del mezzo demolitore usato per i lavori. Nel complemento di perizia l’ing. __________ ha poi precisato che i lavori di trasformazione nei locali dei convenuti erano iniziati nel dicembre 1990 ed erano proseguiti nei primi mesi del 1991, di modo che risultavano posteriori sia alla riattazione eseguita dagli attori, sia ai lavori di rifacimento della strada cantonale confinante con l’immobile (pag. 2 e 3). Poiché prima dei lavori intrapresi dai convenuti non erano state riscontrate crepe e altri difetti al primo piano (testi __________ e __________, verbali del 24 giugno 1993), come per altro ammesso dalle parti al sopralluogo del 31 maggio 1994, il perito ha concluso che solo gli ultimi lavori eseguiti – appunto quelli nei locali dei convenuti – potevano essere la causa dei danni riscontrati al primo piano.
E. 6 A detta degli appellanti la perizia non conterrebbe accertamenti e nozioni scientifici che richiedano conoscenze particolari e non avrebbe dunque alcun valore. L’argomentazione è inconsistente, poiché il perito ha dato risposte puntuali a quesiti tecnici esulanti dalla comune esperienza (perizia, pag. 3), dopo aver valutato gli altri elementi dell’istruttoria, in particolare la perizia di parte (doc. A), le deposizioni testimoniali e i diversi sopralluoghi. Gli appellanti rimproverano in seguito al perito di essere stato negligente nell’analisi degli altri fattori che avrebbero potuto causare i danni e di aver trascurato l’importanza dei lavori eseguiti dagli attori stessi e dallo Stato nella confinante strada cantonale. Il rimprovero è ai limiti della temerarietà, ove appena si pensi che il perito, nel complemento del 30 maggio 1995, ha inequivocabilmente preso posizione sull’incidenza di tali opere, escludendone la rilevanza sui danni accertati nei locali degli attori (risposta a domande n. 3 e 4, act . XXI). Né miglior sorte ha la censura relativa alla mancata identificazione del martello demolitore impiegato per i lavori eseguiti dai convenuti. A prescindere dal tipo di martello impiegato, infatti, il perito ha ravvisato nella demolizione stessa del pavimento preesistente la fonte delle vibrazioni nella struttura all’origine delle fissurazioni riscontrate (perizia, pag. 2). Come è emerso dall’istruttoria, nei locali dei convenuti al piano terreno, proprio sotto la terrazza al primo piano, è stato utilizzato un demolitore da
E. 10 kg, collegato a un compressore __________ __________ “__________ __________”
(fotografia doc. A, perizia pag. 3) per la demolizione di un muro portante tra
la cucina e il soggiorno, come pure del pavimento di piastrelle (deposizione
__________, verbale del 25 gennaio 1993). L’uso di un demolitore medio-pesante
è quindi sufficientemente dimostrato e il fatto che non ne fossero note marca e
le caratteristiche specifiche non è decisivo. Contrariamente a quanto affermano
ripetutamente gli appellanti, il perito dapprima e il Pretore in seguito, hanno
esaminato anche la possibilità che a provocare i danni fossero stati i lavori
intrapresi dagli attori e il rifacimento della strada cantonale, eseguiti con
l’impiego dello stesso compressore. Essi hanno tuttavia escluso che tali opere
abbiano influito sui danni, valutando e precisandone i tempi di esecuzione.
Come risulta dall’istruttoria, infatti, al momento in cui il teste __________
ha ultimato la stabilitura per conto degli attori, i lavori intrapresi da
questi ultimi erano conclusi e i locali al primo piano non presentavano crepe
(verbale del 24 giugno 1993, pag. 14 e 15). La riattazione intrapresa dagli
attori non è quindi stata la causa delle fissurazioni, manifestatasi solo successivamente
all’esecuzione dei lavori nei locali dei convenuti (deposizione __________,
verbale del 24 giugno 1993, pag. 15). La teste __________, che ha aiutato gli
attori a eseguire il trasloco dopo i lavori e a pulire i vetri, ha precisato
che i lavori della strada cantonale erano ancora in corso quando sono stati
intonacati i locali degli attori, soggiungendo che i locali non presentavano
crepe quando è stata ultimata la strada cantonale, mentre hanno denotato
evidenti difetti dopo gli interventi di demolizione eseguiti al piano terreno
(verbale citato, pag. 16).
In definitiva, quindi,
il primo giudice non aveva motivo per scostarsi dalla perizia, le cui
risultanze concordano con altri elementi dell’istruttoria. Dall’insieme degli
elementi istruttori risulta che le crepe nei locali al primo piano si sono
formate solo dopo le demolizioni intraprese dai convenuti al piano terreno,
quando i lavori di ristrutturazione al primo piano e i lavori di rifacimento
della strada cantonale erano terminati. Come ha esposto in modo convincente il
perito, inoltre, le vibrazioni causate dalla demolizione del pavimento di
piastrelle mediante un martello demolitore erano proprie a provocare le crepe e
le fissurazioni riscontrate nei vari sopralluoghi. L’appello si rivela quindi
infondato.
7.
Gli appellanti si
dolgono di un’erronea applicazione dell’art. 679 CC, poiché a loro avviso il
Pretore non avrebbe esaminato e ponderato se gli effetti dei lavori fossero
eccessivi e se i danni fossero importanti. È ammesso che i lavori al piano
terreno sono stati eseguiti correttamente, come hanno confermato i testi ing.
__________ e arch. __________ (verbali, pag. 10 e 11). Tale constatazione non
esonera tuttavia i convenuti da ogni responsabilità verso i vicini. Il
Tribunale federale, nella giurisprudenza citata dagli appellanti, ha invero sancito
il principio secondo il quale le immissioni moleste ed eccessive provocate da
un cantiere, se inevitabili, sono lecite, ma fondano l’obbligo per il costruttore
di risarcire il vicino per il danno provocato, a condizione che gli effetti
siano eccessivi e il danno importante (DTF 114 II 230). Nel caso concreto, le
immissioni, consistenti in vibrazioni, sono da considerate eccessive già per il
fatto che hanno causato danni alla struttura dello stabile, come ha accertato
il perito giudiziario (
Steinauer
,
op. cit., n. 1818, pag. 146
e n. 1827, pag. 150). Il danno patito dagli
attori, inoltre, è importante considerando sia l’estensione delle crepe e delle
fissurazioni (sopralluogo del 25 gennaio 1993, act. IX), sia i numerosi
interventi necessari per la loro eliminazione, esposti in dettaglio dal perito
giudiziario. Lavori di ripristino che richiedono per il muro portante perimetrale
la rimozione dell’intonaco in corrispondenza delle screpolature, il riempimento
di queste ultime, il rifacimento dell’intonaco in tre fasi e il tinteggio di
tutte le pareti toccate come pure, per il betoncino di sottofondo, la rimozione
e il rifacimento delle parti sgretolate, con conseguente rimozione e nuova posa
di piastrelle e zoccolini ove necessario (perizia, pag. 4), eccedono
manifestamente i piccoli inconvenienti che il vicino deve tollerare in
occasione di una riattazione. Del resto anche il costo delle opere, valutato in
circa fr. 5’000.– nel 1994, dimostra l’importanza dei danni, verificatisi in
un’abitazione relativamente modesta (inc. I richiamato), riattata con economia,
facendo capo a colleghi di lavoro (deposizione __________, verbale 25 gennaio
1993). L’apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica.
8.
L’appello, in
gran parte infondato, deve quindi essere accolto solo per quel che concerne il
danno relativo al pilastro, valutato fr. 3’000.– dal perito giudiziario (consid.
3), così che gli appellanti devono rifondere agli attori fr. 5’000.–. Gli oneri
processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono
quindi posti a carico degli appellanti nella misura di due terzi e a carico
degli appellati per il resto. Questi ultimi hanno inoltre diritto a un’equa
indennità per ripetibili in questa sede. Visto l’esito del gravame, si impone
anche la modifica del pronunciato pretorile sugli oneri processuali, a carico
degli attori per un terzo e dei convenuti per il resto, con obbligo di
rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che
__________ e __________ __________ sono tenuti a versare a __________ e
__________ __________a, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 5’000.–
complessivi a titolo di risarcimento dei danni.
2. La tassa di giustizia di fr. 650.– e
le spese sono poste per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto
a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere
agli attori fr. 480.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di
appello, consistenti in:
a)
tassa di
giustizia: fr. 300.–
b)
spese fr.
50.–
fr.
350.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti per un terzo a carico a carico di
__________ e __________ __________ in solido e per il resto a carico di
__________ e __________ __________ in solido. __________ e __________
__________ rifonderanno solidalmente fr. 450.– complessivi a __________ e
__________ __________ per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1998 11.1996.83 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1998 11.1996.83 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1998 11.1996.83
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.: 11.96.00083 Lugano 12 agosto 1998 /lcg In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Poretti Schuhmacher sedente per statuire nella causa __.__._____ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 24 dicembre 1991 da __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione : 1. Se deve essere accolto l’appello del 13 maggio 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord; 2. Il giudizio sulle spese e ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ e __________ __________ insieme con __________ e __________ __________, comproprietari in parti uguali della particella n. __________di __________ su cui sorge una casa d’abitazione, hanno costituito nell’ottobre 1988 una proprietà per piani, procedendo poi alla ristrutturazione dello stabile. __________ e __________ __________ hanno ricevuto in uso esclusivo i fogli n. __________ (17 / 1000, __________), __________ (8 / 1000, __________), __________ (24 / 1000, __________), __________ (413 / 1000, __________ composto di __________, __________, __________, __________ __________ e __________) e __________ (8 / 1000, __________ dal __________ piano al __________ e __________), mentre __________ e __________ __________ hanno ricevuto l’uso esclusivo dei fogli n. __________ (30 / 1000, __________), 2465 (80 / 1000, __________, __________ e __________) e __________ (400 / 1000, __________ composto di __________, __________, __________, __________ __________, __________ e __________). Il giardino e l’orto del fondo base sono stati divisi in due e assegnati per regolamento in uso riservato ai fogli n. __________ (attribuito ai coniugi __________) e __________ (attribuito ai coniugi __________). I comproprietari hanno inoltre stabilito, sulla base di una convenzione di data imprecisata, l’attribuzione in uso esclusivo della lavanderia e del locale cisterna ai coniugi __________, che vi hanno eseguito, tra la fine di dicembre 1990 e i primi mesi del 1991, alcuni lavori di trasformazione. Il grottino è invece stato assegnato in parte ai coniugi __________ e in parte ai coniugi __________a. Tale convenzione sull’uso delle parti comuni non risulta essere stata iscritta a registro fondiario. B. Il 24 dicembre 1991 __________ e __________ __________ hanno convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord __________ e __________ __________, chiedendo che fossero condannati al risarcimento di un danno da determinare, ma di almeno fr. 10’000.–. Con risposta del 2 marzo 1992 i convenuti si sono opposti alla petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto agli attori il pagamento di una somma indeterminata, da quantificare previa perizia, in risarcimento dei danni provocati dai lavori di trasformazione del tetto del grottino in terrazza. Gli attori hanno proposto di respingere la riconvenzione in ordine e nel merito. Ultimata l’istruttoria, con memoriale conclusivo del 10 gennaio 1996 gli attori hanno chiesto il versamento di fr. 8’810.– a titolo di risarcimento danni e il rigetto della riconvenzione, mentre i convenuti si sono riconfermati nella risposta e nella riconvenzione del 2 marzo 1992, senza peraltro quantificare l’importo del risarcimento danni da loro preteso. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. C . Con sentenza del 17 aprile 1996 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha condannato i convenuti al versamento di fr. 8’000.–. Gli oneri processuali di fr. 650.– sono stati posti per un quinto a carico degli attori e per il resto a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli attori fr. 720.– per ripetibili. La riconvenzione è stata respinta, con addebito dei relativi oneri (fr. 450.–) ai convenuti in solido, con obbligo di versare agli attori fr. 1’200.– per ripetibili. D . __________ e __________ __________ sono insorti il 13 maggio 1996 contro la sentenza del Pretore con un appello nel quale chiedono che la petizione sia respinta e la sentenza impugnata riformata di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 20 giugno 1996 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di confermare il giudizio del Pretore. La procedura è stata sospesa, su richiesta degli appellanti, in vista di una composizione stragiudiziale della lite ed è stata riattivata il 15 aprile 1998, data alla quale gli attori hanno comunicato il fallimento delle trattative. Considerando in diritto: 1. Il Pretore, fondandosi sulle risultanze della perizia giudiziaria, ha ritenuto che i danni riscontrati nei locali in uso esclusivo degli attori erano riconducibili a lavori di trasformazione eseguiti dai convenuti, tra il dicembre 1990 e il febbraio 1991, nei locali cisterna e lavanderia, opere che avevano provocato notevoli vibrazioni. Seguendo l’opinione del perito, il primo giudice ha escluso che i danni potessero essere stati causati da altri interventi edilizi nell’immobile o nelle immediate adiacenze, sicché ha condannato i convenuti al risarcimento di fr. 8’000.–, pari al costo di riparazione dei pregiudizi riscontrati. Egli ha respinto invece la riconvenzione, reputando il pregiudizio lamentato dai convenuti non dimostrato. 2. Per l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di un danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. L’art. 685 cpv. 1 CC prescrive inoltre che il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno o mettendo in pericolo o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. La legittimazione attiva spetta anche al condomino di una proprietà per piani che intenda procedere contro un altro condomino, l’art. 679 CC costituendo una lex specialis dell’art. 641 cpv. 2 CC (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3 a edizione, pag. 338
n. 1234 con rinvio al n. 1035 di pag. 284; Wermerlinger-de Gottrau, L’utilisation de l’unité d’étage dans un immeuble en propriété par étages, Friburgo 1992, pag. 334 segg.; Meier-Hayoz/Rey, in: Berner Kommentar, Berna 1988, nota 105 ad art. 712 g CC). L’azione è data invece alla comunione dei comproprietari se la turbativa lede una parte comune (Baurecht 2/1994 pag. 56 n. 109), rispettivamente contro la comunione se la turbativa proviene da parti comuni (ZBGR 72/1991 pag. 94). 3. La qualità per agire, questione di diritto sostanziale (DTF 123 III 60 consid. 3a pag. 62), deve essere esaminata d’ufficio in ogni stadio di causa, quanto meno sulla base dei fatti allegati (DTF 118 Ia 130 consid. 1 con rinvii). In concreto gli attori sono legittimati a convenire in giudizio altri comproprietari che trascendono nell’esercizio dei loro diritti di proprietà solo nella misura in cui chiedono il risarcimento di danni che si sono verificati nei locali oggetto del loro diritto esclusivo. Per contro, solo la comunione dei comproprietari poteva far valere in concreto i danni riscontrati nel grottino, parte comune dell’immobile (doc. C dell’inc. n. __________richiamato). Dalla planimetria relativa all’asse-gnazione delle parti comuni (doc. citato) risulta infatti che il grottino, situato sotto il portico di una costruzione accessoria, separata dalla casa d’abitazione, non è oggetto di diritto esclusivo. La convenzione sottoscritta tra i comproprietari in data imprecisata per regolare l’assegnazione in uso delle parti comuni non contemplate dal regolamento condominiale (doc. D) – per altro mai iscritta a registro fondiario – si limita a menzionare che il grottino è “assegnato in parte ai coniugi __________ e in parte ai coniugi __________ ”, senza altre precisazioni. Non risultando titolari di un diritto esclusivo sul grottino, gli attori non potevano dunque far valere in giudizio gli eventuali danni rilevati nelle parti comuni (I CCA, sentenza del 30 aprile 1997, nella causa N. c. N). Solo la comunione dei comproprietari avrebbe avuto tale facoltà. Poco importa che i convenuti nulla abbiano eccepito al riguardo: la carenza di legittimazione degli attori per quel che concerne i danni al grottino emerge univoca dal fascicolo processuale e doveva essere verificata d’ufficio. Ciò posto, dall’importo di fr. 8’000.– concesso dal Pretore deve in ogni modo essere dedotta la quota relativa al pilastro del grottino, valutata in fr. 3’000.– dal perito giudiziario (perizia giudiziaria, act. XVIII, pag. 5). 4. Gli appellanti contestano di essere responsabili dei danni accertati e sostengono che la perizia giudiziaria non ha alcun valore probatorio poiché non consente di accertare l’esistenza di un nesso causale tra i lavori da loro eseguiti e i pregiudizi riscontrati nei locali degli attori. A loro avviso il referto non poggia su elementi scientifici, il perito essendosi limitato a trarre conclusioni apodittiche sulla base delle dichiarazioni testimoniali agli atti, senza esaminare l’influsso di numerosi altri interventi edilizi intrapresi nell’immobile sui danni lamentati dagli attori. In questa sede non è più contestata l’esistenza di danni nei locali degli attori, accertata sia dalla perizia del 22 giugno 1994 e dal relativo complemento del 30 maggio 1995, sia in occasione del sopralluogo del 25 gennaio 1993, sia dalle testimonianze dell'arch. __________ e di __________ __________. In particolare sono state constatate, nell’appartamento al primo piano, crepe e fissurazioni nella soletta della terrazza e nel muro portante perimetrale, come pure un avvallamento nel betoncino di sottofondo della cameretta contigua alla terrazza, in cui alcune piastrelle si sono staccate (doc. A. pag. 2, sopralluogo del 25 gennaio 1993). Si tratta di verificare pertanto, in concreto, se tali danni siano riconducibili ai lavori eseguiti dai convenuti al piano terreno dello stabile, come afferma il perito giudiziario. In linea di principio il giudice non è vincolato all’opinione di un perito. Non può scostarsene tuttavia senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell’esperto. Se le conclusioni di quest’ultimo appaiono discutibili su punti essenziali, il giudice deve raccogliere altre prove per fugare le sue incertezze. Dandosi il caso, egli ordinerà una nuova perizia, ma commette arbitrio se si distanzia da quella agli atti sulla base del suo solo convincimento (DTF del 12 agosto 1996 in re Z., consid. 2a con richiami di giurisprudenza, pubblicato in: SJ 119/1997 pag. 58). Nella fattispecie occorre quindi dipartirsi, per giudicare il nesso di causalità fra i lavori eseguiti dagli appellanti e il danno, dalla perizia giudiziaria e dal suo complemento. Ad altre prove si farà capo nella misura in cui il referto peritale dovesse risultare contestabile o inconcludente.__________ 5. Il perito giudiziario ha ritenuto che i danni rilevati sono in relazione con i lavori eseguiti al piano terreno dai convenuti, in particolare con la demolizione del pavimento esistente, fonte di vibrazioni nella struttura della costruzione (perizia, pag. 2), anche se non ha ritenuto possibile valutare l’adeguatezza del mezzo demolitore usato per i lavori. Nel complemento di perizia l’ing. __________ ha poi precisato che i lavori di trasformazione nei locali dei convenuti erano iniziati nel dicembre 1990 ed erano proseguiti nei primi mesi del 1991, di modo che risultavano posteriori sia alla riattazione eseguita dagli attori, sia ai lavori di rifacimento della strada cantonale confinante con l’immobile (pag. 2 e 3). Poiché prima dei lavori intrapresi dai convenuti non erano state riscontrate crepe e altri difetti al primo piano (testi __________ e __________, verbali del 24 giugno 1993), come per altro ammesso dalle parti al sopralluogo del 31 maggio 1994, il perito ha concluso che solo gli ultimi lavori eseguiti – appunto quelli nei locali dei convenuti – potevano essere la causa dei danni riscontrati al primo piano. 6. A detta degli appellanti la perizia non conterrebbe accertamenti e nozioni scientifici che richiedano conoscenze particolari e non avrebbe dunque alcun valore. L’argomentazione è inconsistente, poiché il perito ha dato risposte puntuali a quesiti tecnici esulanti dalla comune esperienza (perizia, pag. 3), dopo aver valutato gli altri elementi dell’istruttoria, in particolare la perizia di parte (doc. A), le deposizioni testimoniali e i diversi sopralluoghi. Gli appellanti rimproverano in seguito al perito di essere stato negligente nell’analisi degli altri fattori che avrebbero potuto causare i danni e di aver trascurato l’importanza dei lavori eseguiti dagli attori stessi e dallo Stato nella confinante strada cantonale. Il rimprovero è ai limiti della temerarietà, ove appena si pensi che il perito, nel complemento del 30 maggio 1995, ha inequivocabilmente preso posizione sull’incidenza di tali opere, escludendone la rilevanza sui danni accertati nei locali degli attori (risposta a domande n. 3 e 4, act . XXI). Né miglior sorte ha la censura relativa alla mancata identificazione del martello demolitore impiegato per i lavori eseguiti dai convenuti. A prescindere dal tipo di martello impiegato, infatti, il perito ha ravvisato nella demolizione stessa del pavimento preesistente la fonte delle vibrazioni nella struttura all’origine delle fissurazioni riscontrate (perizia, pag. 2). Come è emerso dall’istruttoria, nei locali dei convenuti al piano terreno, proprio sotto la terrazza al primo piano, è stato utilizzato un demolitore da 10 kg, collegato a un compressore __________ __________ “__________ __________” (fotografia doc. A, perizia pag. 3) per la demolizione di un muro portante tra la cucina e il soggiorno, come pure del pavimento di piastrelle (deposizione __________, verbale del 25 gennaio 1993). L’uso di un demolitore medio-pesante è quindi sufficientemente dimostrato e il fatto che non ne fossero note marca e le caratteristiche specifiche non è decisivo. Contrariamente a quanto affermano ripetutamente gli appellanti, il perito dapprima e il Pretore in seguito, hanno esaminato anche la possibilità che a provocare i danni fossero stati i lavori intrapresi dagli attori e il rifacimento della strada cantonale, eseguiti con l’impiego dello stesso compressore. Essi hanno tuttavia escluso che tali opere abbiano influito sui danni, valutando e precisandone i tempi di esecuzione. Come risulta dall’istruttoria, infatti, al momento in cui il teste __________ ha ultimato la stabilitura per conto degli attori, i lavori intrapresi da questi ultimi erano conclusi e i locali al primo piano non presentavano crepe (verbale del 24 giugno 1993, pag. 14 e 15). La riattazione intrapresa dagli attori non è quindi stata la causa delle fissurazioni, manifestatasi solo successivamente all’esecuzione dei lavori nei locali dei convenuti (deposizione __________, verbale del 24 giugno 1993, pag. 15). La teste __________, che ha aiutato gli attori a eseguire il trasloco dopo i lavori e a pulire i vetri, ha precisato che i lavori della strada cantonale erano ancora in corso quando sono stati intonacati i locali degli attori, soggiungendo che i locali non presentavano crepe quando è stata ultimata la strada cantonale, mentre hanno denotato evidenti difetti dopo gli interventi di demolizione eseguiti al piano terreno (verbale citato, pag. 16). In definitiva, quindi, il primo giudice non aveva motivo per scostarsi dalla perizia, le cui risultanze concordano con altri elementi dell’istruttoria. Dall’insieme degli elementi istruttori risulta che le crepe nei locali al primo piano si sono formate solo dopo le demolizioni intraprese dai convenuti al piano terreno, quando i lavori di ristrutturazione al primo piano e i lavori di rifacimento della strada cantonale erano terminati. Come ha esposto in modo convincente il perito, inoltre, le vibrazioni causate dalla demolizione del pavimento di piastrelle mediante un martello demolitore erano proprie a provocare le crepe e le fissurazioni riscontrate nei vari sopralluoghi. L’appello si rivela quindi infondato. 7. Gli appellanti si dolgono di un’erronea applicazione dell’art. 679 CC, poiché a loro avviso il Pretore non avrebbe esaminato e ponderato se gli effetti dei lavori fossero eccessivi e se i danni fossero importanti. È ammesso che i lavori al piano terreno sono stati eseguiti correttamente, come hanno confermato i testi ing. __________ e arch. __________ (verbali, pag. 10 e 11). Tale constatazione non esonera tuttavia i convenuti da ogni responsabilità verso i vicini. Il Tribunale federale, nella giurisprudenza citata dagli appellanti, ha invero sancito il principio secondo il quale le immissioni moleste ed eccessive provocate da un cantiere, se inevitabili, sono lecite, ma fondano l’obbligo per il costruttore di risarcire il vicino per il danno provocato, a condizione che gli effetti siano eccessivi e il danno importante (DTF 114 II 230). Nel caso concreto, le immissioni, consistenti in vibrazioni, sono da considerate eccessive già per il fatto che hanno causato danni alla struttura dello stabile, come ha accertato il perito giudiziario (Steinauer, op. cit., n. 1818, pag. 146 e n. 1827, pag. 150). Il danno patito dagli attori, inoltre, è importante considerando sia l’estensione delle crepe e delle fissurazioni (sopralluogo del 25 gennaio 1993, act. IX), sia i numerosi interventi necessari per la loro eliminazione, esposti in dettaglio dal perito giudiziario. Lavori di ripristino che richiedono per il muro portante perimetrale la rimozione dell’intonaco in corrispondenza delle screpolature, il riempimento di queste ultime, il rifacimento dell’intonaco in tre fasi e il tinteggio di tutte le pareti toccate come pure, per il betoncino di sottofondo, la rimozione e il rifacimento delle parti sgretolate, con conseguente rimozione e nuova posa di piastrelle e zoccolini ove necessario (perizia, pag. 4), eccedono manifestamente i piccoli inconvenienti che il vicino deve tollerare in occasione di una riattazione. Del resto anche il costo delle opere, valutato in circa fr. 5’000.– nel 1994, dimostra l’importanza dei danni, verificatisi in un’abitazione relativamente modesta (inc. I richiamato), riattata con economia, facendo capo a colleghi di lavoro (deposizione __________, verbale 25 gennaio 1993). L’apprezzamento del Pretore resiste pertanto alla critica. 8. L’appello, in gran parte infondato, deve quindi essere accolto solo per quel che concerne il danno relativo al pilastro, valutato fr. 3’000.– dal perito giudiziario (consid. 3), così che gli appellanti devono rifondere agli attori fr. 5’000.–. Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono quindi posti a carico degli appellanti nella misura di due terzi e a carico degli appellati per il resto. Questi ultimi hanno inoltre diritto a un’equa indennità per ripetibili in questa sede. Visto l’esito del gravame, si impone anche la modifica del pronunciato pretorile sugli oneri processuali, a carico degli attori per un terzo e dei convenuti per il resto, con obbligo di rifondere alla controparte un’indennità ridotta per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che __________ e __________ __________ sono tenuti a versare a __________ e __________ __________a, con vincolo di solidarietà, l’importo di fr. 5’000.– complessivi a titolo di risarcimento dei danni.
2. La tassa di giustizia di fr. 650.– e le spese sono poste per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere agli attori fr. 480.– complessivi per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia: fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– già anticipati dagli appellanti, sono posti per un terzo a carico a carico di __________ e __________ __________ in solido e per il resto a carico di __________ e __________ __________ in solido. __________ e __________ __________ rifonderanno solidalmente fr. 450.– complessivi a __________ e __________ __________ per ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria