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11.1996.81

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Nella fattispecie è controversa solo la liquidazione dei rapporti patrimoniali. La pronuncia del divorzio e le altre conseguenze accessorie, non oggetto di appello, sono passate in giudicato.

E. 2 Entrambe le parti

contestano lo scioglimento del regime dei beni operato dal Pretore. Questi ha

ritenuto applicabile in concreto il previgente regime svizzero dell’unione dei

beni e ha di conseguenza riconosciuto alla moglie un terzo del contributo di

Lit. 95’228’336, elargito dallo Stato italiano per la ricostruzione

dell’abitazione acquistata dal marito nel 1972 (distrutta da un terremoto del

1980), da lui qualificato come il surrogato di un acquisto. L’appellante

insorge contro l’applicazione del diritto svizzero, adducendo che lo

scioglimento del regime dei beni è soggetto al diritto italiano e che fra i

coniugi vigeva il regime legale della separazione dei beni, così che l’immobile

da lui acquistato nel 1972 non deve essere diviso con la moglie.

È pacifico che i

coniugi, entrambi di nazionalità italiana, sono domiciliati da molti anni in

Svizzera. Giustamente il Pretore ha qualificato il regime dei beni matrimoniali

esistente fra le parti come un fatto o un atto giuridico sorto (4 gennaio 1968)

prima del 1° gennaio 1989, data d’entrata in vigore della Legge federale sul

diritto internazionale privato (LDIP), ma che perdura dopo tale data (cfr. art.

196 LDIP). Egli ha quindi seguito l’opinione della dottrina più accreditata,

secondo la quale nell’interpreta-zione dell’art. 196 LDIP non si deve ravvisare

l’esistenza di due regimi patrimoniali successivi, ma ci si deve situare nella

sistematica dell’art. 3 tit. fin. CC, ragione per cui le disposizioni della

LDIP sono applicabili a tutta la durata del matrimonio (

Bernard Dutoit

, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre

1987, Basilea 1996, ad art. 196 pag. 523).

Nella fattispecie

l’attore ha chiesto con la petizione dell’8 agosto 1989 il rinvio del giudizio

sulla liquidazione del regime matrimoniale al competente foro italiano. La

convenuta, pur ritenendo competente per la liquidazione del regime dei beni il

giudice svizzero, considera applicabile il diritto italiano. In sostanza entrambe

le parti hanno inteso eleggere, conformemente alle facoltà accordate dall’art.

52 cpv. 1 LDIP, il diritto italiano come diritto applicabile al loro regime

patrimoniale. La scelta è avvenuta nella forma scritta, conformemente a quanto

prevede l’art. 53 cpv. 1 LDIP, con uno scambio di volontà concordanti dei

coniugi che non lascia dubbio sul diritto applicabile (

Dutoit

, op. cit., n. 1 ad art. 53 pag. 145). Nel caso

concreto entrambi i coniugi, nel corso dello scambio di allegati, hanno

manifestato la loro esplicita volontà di scegliere il diritto italiano, di modo

che il loro regime matrimoniale è soggetto al diritto italiano con effetto

retroattivo, sin dalla data del matrimonio (art. 53 cpv. 2 LDIP). Ne discende

che, conformemente agli art. 59 lett. b LDIP e 144 CC, in concreto il primo

giudice era competente per statuire sullo scioglimento del regime dei beni, ma

che ha applicato a torto il diritto svizzero.

E. 3 I coniugi

invocano l’applicazione del diritto italiano allo scioglimento del loro regime

matrimoniale, sia pure con diverse motivazioni e traendone conclusioni diametralmente

differenti. L’appellante ritiene che il regime determinante sia quello della separazione

dei beni, mentre l’appellata invoca quello della comunione dei beni. Nella

fattispecie occorre pertanto accertare quale sia il regime matrimoniale

applicabile ai coniugi, unitisi in matrimonio nel 1968. A quell’epoca era in

vigore, quale regime legale applicabile in assenza di un’apposita convenzione,

la separazione dei beni. In seguito alla legge del 19 maggio 1971 n. 151, che

ha introdotto il nuovo diritto di famiglia, regime legale è divenuta la comunione

dei beni, in assenza di contraria convenzione fra i coniugi (art. 177 del

Codice civile italiano). Le disposizioni transitorie (art. 228 della legge n.

151) prevedevano, per i coniugi sposatisi prima dell’entrata in vigore della

legge (21 settembre 1975) l’assoggettamento al regime della comunione legale

per i beni acquistati successivamente a quella data, salvo che entro il termine

del 15 gennaio 1978 anche uno solo dei due coniugi manifestasse volontà

contraria in un atto ricevuto da un notaio o dall’Ufficiale di stato civile del

luogo in cui fu celebrato il matrimonio (I nuovi quattro codici,  ad art. 177

codice civile, pag. 122). Il secondo comma del medesimo articolo offriva

inoltre alle famiglie già costituite prima dell’entrata in vigore della legge

n. 151 di convenire, entro lo stesso termine del 15 gennaio 1978,

l’assoggettamento al regime della comunione legale anche beni acquistati prima

del 21 settembre 1975.

Nella fattispecie le

parti si sono unite in matrimonio il 4 gennaio 1968; a quella data essi erano

quindi sottoposti, in mancanza di una convenzione, al regime legale della

separazione dei beni. In seguito, con l’entrata in vigore della legge del 19

maggio 1975 n. 151, nessuno dei coniugi ha fatto una dichiarazione di esclusione

del nuovo regime della comunione dei beni o di applicazione della stessa

comunione dei beni al regime precedente, di modo che dal 15 gennaio 1978

quest’ultimo regime è loro applicabile, mentre al periodo anteriore rimane

applicabile il regime della separazione dei beni.

E. 4 Le parti concordano nell’affermare che unico oggetto in contestazione per lo scioglimento del regime matrimoniale è l’immobile acquistato dall’attore nel 1972, per il quale egli ha ricevuto dal Comune __________ __________ __________ __________ un contributo di Lit. 95’228’336, destinato alla ricostruzione del fabbricato rurale che sorgeva su tale fondo e che è andato distrutto nel terremoto del 1980 (verbale del 30 maggio 1994, act . XLVI). L’appellante argomenta che la moglie non ha alcun diritto su tale somma, versata quando i coniugi erano già soggetti alla separazione dei beni, mentre la convenuta sostiene che il valore venale del fondo, determinante per lo scioglimento del regime, corrisponde al contributo di ricostruzione, e ne pretende la metà in virtù delle regole sulla comunione legale dei beni. Nel 1972, quando il marito acquistò il fondo comprendente il fabbricato poi distrutto dal sisma, ai coniugi era applicabile il  regime legale della separazione dei beni. Ne segue che il contributo di ricostruzione, che a detta dell’appellata corrisponderebbe al valore venale del fondo in questione, rientra nei beni di esclusiva spettanza del marito e non in quelli da dividere fra i coniugi. Non risulta del resto che le parti abbiano fatto uso della possibilità offerta dalla norma transitoria (art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151), che consentiva di assoggettare alla comunione legale anche i beni acquistati prima del 15 gennaio

1978. In concreto non esistono pertanto beni immobili soggetti alla comunione dei beni, il fondo beneficiario del contributo di ricostruzione essendo stato pacificamente acquistato nel 1972. L’appello è quindi provvisto di buon diritto e deve essere accolto, l’attore nulla dovendo alla moglie a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. II.   Sull’appello adesivo

E. 5 L’appellante adesiva postula l’assegnazione di metà del noto contributo di ricostruzione, pari al valore venale del fondo, a titolo di liquidazione del regime italiano della comunione dei beni. A torto. Come si è visto dianzi (consid. 4), il fondo acquistato dal marito nel 1972 è rimasto di esclusiva proprietà dell’acquirente, vigendo allora il regime legale della separazione dei beni, e non è stato sottoposto entro il 15 gennaio 1978 alla comunione legale dei beni. Di conseguenza la moglie non può vantare alcun diritto al controvalore dell’immobile, che essa ravvisa nel contributo di ricostruzione. L’appello adesivo, infondato, deve perciò essere respinto. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 6 Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti per entrambi i ricorsi a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili per l’appello principale, mentre non si giustificano ripetibili per l’appello adesivo, l’attore avendo rinunciato a presentare osservazioni. L’esito dell’appello impone di modificare anche il pronunciato pretorile sulle spese e le ripetibili, poiché la convenuta risulta interamente soccombente sull’unico punto ancora litigioso davanti al Pretore, ossia sullo scioglimento del regime matrimoniale, mentre per il resto ha aderito – in sostanza – alle domande di petizione. Si giustifica pertanto, visto l’accordo raggiunto dalle parti davanti al Pretore sul principio del divorzio e sull’affidamento dei figli, di ripartire la tassa di giustizia e le spese in ragione di due terzi a carico della convenuta e di un terzo a carico dell’attore, cui spetta inoltre un’indennità ridotta per ripetibili di prima sede. L’appellante adesiva ha presentato con le osservazioni e l’appello adesivo domanda di assistenza giudiziaria, affermando di non essere in grado di sopperire alle spese di lite e presentando la documentazione sul suo reddito e la sua sostanza. Il requisito dell’indigenza è pacifico. Nonostante la sua integrale soccombenza sia nell’appello principale che in quello adesivo, la convenuta può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La sua posizione non poteva infatti dirsi del tutto sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC), il quesito giuridico oggetto dei gravami non essendo di immediata comprensione. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L’appello è accolto, e la sentenza impugnata è così riformata:

4.  Il regime matrimoniale dei beni tra i coniugi __________ e __________ __________ è liquidato senza alcun conguaglio.

5.  La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono poste per un terzo a carico dell’attore a per due terzi carico della convenuta, che rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 400.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 750.– b) spese                         fr.   50.– fr. 800.– da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellata rifonderà alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili d’appello. III.   L’appello adesivo è respinto. IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________ e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili. V.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. VI.   Intimazione a : – avv. __________ __________, __________ – avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1997 11.1996.81 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1997 11.1996.81 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.05.1997 11.1996.81

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00081 Lugano 2 maggio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione dell’8 agosto 1989 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione :    1.   Se dev’essere accolto l’appello del 2 maggio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Riviera;

2.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 10 giugno 1996 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;

3.   Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ __________ con le osservazioni e l’appello adesivo;

4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A.   __________ __________ (1933) e __________ nata __________ (1948) si sono uniti in matrimonio il __ __________ 1968 davanti all’ufficiale di stato civile di __________ __________ __________, in provincia di __________. Con sentenza del 28 settembre 1979 della Pretura di Riviera, parzialmente riformata il 10 dicembre 1980 della prima Camera civile del Tribunale d’appello, è stata pronunciata tra le parti la separazione per tempo indeterminato. B. __________ __________ ha promosso l’8 agosto 1989 azione di divorzio davanti alla Pretura del Distretto di Riviera. Per quel che concerne gli effetti accessori del divorzio egli ha postulato l’affidamento dei figli __________ e __________, un contributo alimentare in favore dei figli e il rinvio dello scioglimento del regime dei beni al foro italiano. Nella risposta del 21 gennaio 1991 __________ __________ ha aderito alla domanda di divorzio, opponendosi al contributo alimentare per i figli e chiedendo, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, il versamento di una somma pari alla metà del valore netto del fondo acquistato dal marito durante il matrimonio. Nella replica del 22 febbraio 1991 l’attore ha rinunciato sia ad alimenti per i figli minorenni sia alla liquidazione del regime, dato che quest’ultima sarebbe già stata regolata dal regime della separazione dei beni. Con duplica del 10 settembre 1991 la convenuta ha ribadito la legittimità della propria pretesa, affermando che con la pronuncia della separazione è stata decretata la separazione dei beni, senza tuttavia che si sia proceduto alla liquidazione effettiva del regime. C. Statuendo il 26 marzo 1996, il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio. Per quel che concerne le conseguenze accessorie, egli ha confermato l’accordo stipulato tra le parti per il mantenimento del figlio __________ oltre la maggiore età e ha condannato __________ __________ al versamento del controvalore in franchi svizzeri della somma di Lit. 31’742’778, al cambio ufficiale del 20 dicembre 1988, oltre interessi al 5% dal 20 dicembre 1988. La tassa di giustizia in fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. D. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 2 maggio 1996 in cui chiede che la liquidazione del regime dei beni avvenga con il riconoscimento a ogni coniuge della proprietà su quanto attualmente possiede, rispettivamente su quanto a lui risulta intestato. Egli rivendica inoltre la ripartizione di spese e ripetibili secondo la soccombenza. __________ __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 10 giugno 1996 la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede il versamento del controvalore in franchi svizzeri dell’importo di Lit. 47’614’168 a liquidazione del regime matrimoniale e la suddivisione di spese e ripetibili in funzione della soccombenza. L’appellante adesiva postula inoltre l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Considerando in diritto: I.   Sull’appello principale 1. Nella fattispecie è controversa solo la liquidazione dei rapporti patrimoniali. La pronuncia del divorzio e le altre conseguenze accessorie, non oggetto di appello, sono passate in giudicato. 2. Entrambe le parti contestano lo scioglimento del regime dei beni operato dal Pretore. Questi ha ritenuto applicabile in concreto il previgente regime svizzero dell’unione dei beni e ha di conseguenza riconosciuto alla moglie un terzo del contributo di Lit. 95’228’336, elargito dallo Stato italiano per la ricostruzione dell’abitazione acquistata dal marito nel 1972 (distrutta da un terremoto del 1980), da lui qualificato come il surrogato di un acquisto. L’appellante insorge contro l’applicazione del diritto svizzero, adducendo che lo scioglimento del regime dei beni è soggetto al diritto italiano e che fra i coniugi vigeva il regime legale della separazione dei beni, così che l’immobile da lui acquistato nel 1972 non deve essere diviso con la moglie. È pacifico che i coniugi, entrambi di nazionalità italiana, sono domiciliati da molti anni in Svizzera. Giustamente il Pretore ha qualificato il regime dei beni matrimoniali esistente fra le parti come un fatto o un atto giuridico sorto (4 gennaio 1968) prima del 1° gennaio 1989, data d’entrata in vigore della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP), ma che perdura dopo tale data (cfr. art. 196 LDIP). Egli ha quindi seguito l’opinione della dottrina più accreditata, secondo la quale nell’interpreta-zione dell’art. 196 LDIP non si deve ravvisare l’esistenza di due regimi patrimoniali successivi, ma ci si deve situare nella sistematica dell’art. 3 tit. fin. CC, ragione per cui le disposizioni della LDIP sono applicabili a tutta la durata del matrimonio (Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea 1996, ad art. 196 pag. 523). Nella fattispecie l’attore ha chiesto con la petizione dell’8 agosto 1989 il rinvio del giudizio sulla liquidazione del regime matrimoniale al competente foro italiano. La convenuta, pur ritenendo competente per la liquidazione del regime dei beni il giudice svizzero, considera applicabile il diritto italiano. In sostanza entrambe le parti hanno inteso eleggere, conformemente alle facoltà accordate dall’art. 52 cpv. 1 LDIP, il diritto italiano come diritto applicabile al loro regime patrimoniale. La scelta è avvenuta nella forma scritta, conformemente a quanto prevede l’art. 53 cpv. 1 LDIP, con uno scambio di volontà concordanti dei coniugi che non lascia dubbio sul diritto applicabile (Dutoit, op. cit., n. 1 ad art. 53 pag. 145). Nel caso concreto entrambi i coniugi, nel corso dello scambio di allegati, hanno manifestato la loro esplicita volontà di scegliere il diritto italiano, di modo che il loro regime matrimoniale è soggetto al diritto italiano con effetto retroattivo, sin dalla data del matrimonio (art. 53 cpv. 2 LDIP). Ne discende che, conformemente agli art. 59 lett. b LDIP e 144 CC, in concreto il primo giudice era competente per statuire sullo scioglimento del regime dei beni, ma che ha applicato a torto il diritto svizzero. 3. I coniugi invocano l’applicazione del diritto italiano allo scioglimento del loro regime matrimoniale, sia pure con diverse motivazioni e traendone conclusioni diametralmente differenti. L’appellante ritiene che il regime determinante sia quello della separazione dei beni, mentre l’appellata invoca quello della comunione dei beni. Nella fattispecie occorre pertanto accertare quale sia il regime matrimoniale applicabile ai coniugi, unitisi in matrimonio nel 1968. A quell’epoca era in vigore, quale regime legale applicabile in assenza di un’apposita convenzione, la separazione dei beni. In seguito alla legge del 19 maggio 1971 n. 151, che ha introdotto il nuovo diritto di famiglia, regime legale è divenuta la comunione dei beni, in assenza di contraria convenzione fra i coniugi (art. 177 del Codice civile italiano). Le disposizioni transitorie (art. 228 della legge n.

151) prevedevano, per i coniugi sposatisi prima dell’entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) l’assoggettamento al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente a quella data, salvo che entro il termine del 15 gennaio 1978 anche uno solo dei due coniugi manifestasse volontà contraria in un atto ricevuto da un notaio o dall’Ufficiale di stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio (I nuovi quattro codici,  ad art. 177 codice civile, pag. 122). Il secondo comma del medesimo articolo offriva inoltre alle famiglie già costituite prima dell’entrata in vigore della legge

n. 151 di convenire, entro lo stesso termine del 15 gennaio 1978, l’assoggettamento al regime della comunione legale anche beni acquistati prima del 21 settembre 1975. Nella fattispecie le parti si sono unite in matrimonio il 4 gennaio 1968; a quella data essi erano quindi sottoposti, in mancanza di una convenzione, al regime legale della separazione dei beni. In seguito, con l’entrata in vigore della legge del 19 maggio 1975 n. 151, nessuno dei coniugi ha fatto una dichiarazione di esclusione del nuovo regime della comunione dei beni o di applicazione della stessa comunione dei beni al regime precedente, di modo che dal 15 gennaio 1978 quest’ultimo regime è loro applicabile, mentre al periodo anteriore rimane applicabile il regime della separazione dei beni. 4. Le parti concordano nell’affermare che unico oggetto in contestazione per lo scioglimento del regime matrimoniale è l’immobile acquistato dall’attore nel 1972, per il quale egli ha ricevuto dal Comune __________ __________ __________ __________ un contributo di Lit. 95’228’336, destinato alla ricostruzione del fabbricato rurale che sorgeva su tale fondo e che è andato distrutto nel terremoto del 1980 (verbale del 30 maggio 1994, act . XLVI). L’appellante argomenta che la moglie non ha alcun diritto su tale somma, versata quando i coniugi erano già soggetti alla separazione dei beni, mentre la convenuta sostiene che il valore venale del fondo, determinante per lo scioglimento del regime, corrisponde al contributo di ricostruzione, e ne pretende la metà in virtù delle regole sulla comunione legale dei beni. Nel 1972, quando il marito acquistò il fondo comprendente il fabbricato poi distrutto dal sisma, ai coniugi era applicabile il  regime legale della separazione dei beni. Ne segue che il contributo di ricostruzione, che a detta dell’appellata corrisponderebbe al valore venale del fondo in questione, rientra nei beni di esclusiva spettanza del marito e non in quelli da dividere fra i coniugi. Non risulta del resto che le parti abbiano fatto uso della possibilità offerta dalla norma transitoria (art. 228 della legge 19 maggio 1975 n. 151), che consentiva di assoggettare alla comunione legale anche i beni acquistati prima del 15 gennaio

1978. In concreto non esistono pertanto beni immobili soggetti alla comunione dei beni, il fondo beneficiario del contributo di ricostruzione essendo stato pacificamente acquistato nel 1972. L’appello è quindi provvisto di buon diritto e deve essere accolto, l’attore nulla dovendo alla moglie a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. II.   Sull’appello adesivo 5. L’appellante adesiva postula l’assegnazione di metà del noto contributo di ricostruzione, pari al valore venale del fondo, a titolo di liquidazione del regime italiano della comunione dei beni. A torto. Come si è visto dianzi (consid. 4), il fondo acquistato dal marito nel 1972 è rimasto di esclusiva proprietà dell’acquirente, vigendo allora il regime legale della separazione dei beni, e non è stato sottoposto entro il 15 gennaio 1978 alla comunione legale dei beni. Di conseguenza la moglie non può vantare alcun diritto al controvalore dell’immobile, che essa ravvisa nel contributo di ricostruzione. L’appello adesivo, infondato, deve perciò essere respinto. III.   Sulle spese e le ripetibili 6. Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti per entrambi i ricorsi a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili per l’appello principale, mentre non si giustificano ripetibili per l’appello adesivo, l’attore avendo rinunciato a presentare osservazioni. L’esito dell’appello impone di modificare anche il pronunciato pretorile sulle spese e le ripetibili, poiché la convenuta risulta interamente soccombente sull’unico punto ancora litigioso davanti al Pretore, ossia sullo scioglimento del regime matrimoniale, mentre per il resto ha aderito – in sostanza – alle domande di petizione. Si giustifica pertanto, visto l’accordo raggiunto dalle parti davanti al Pretore sul principio del divorzio e sull’affidamento dei figli, di ripartire la tassa di giustizia e le spese in ragione di due terzi a carico della convenuta e di un terzo a carico dell’attore, cui spetta inoltre un’indennità ridotta per ripetibili di prima sede. L’appellante adesiva ha presentato con le osservazioni e l’appello adesivo domanda di assistenza giudiziaria, affermando di non essere in grado di sopperire alle spese di lite e presentando la documentazione sul suo reddito e la sua sostanza. Il requisito dell’indigenza è pacifico. Nonostante la sua integrale soccombenza sia nell’appello principale che in quello adesivo, la convenuta può essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La sua posizione non poteva infatti dirsi del tutto sprovvista di esito favorevole (art. 157 CPC), il quesito giuridico oggetto dei gravami non essendo di immediata comprensione. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L’appello è accolto, e la sentenza impugnata è così riformata:

4.  Il regime matrimoniale dei beni tra i coniugi __________ e __________ __________ è liquidato senza alcun conguaglio.

5.  La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono poste per un terzo a carico dell’attore a per due terzi carico della convenuta, che rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 400.– per ripetibili ridotte. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 750.– b) spese                         fr.   50.– fr. 800.– da anticipare dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. L’appellata rifonderà alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili d’appello. III.   L’appello adesivo è respinto. IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________ e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili. V.   __________ __________ è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________. VI.   Intimazione a : – avv. __________ __________, __________ – avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario