Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC;
- che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili; per questi motivi, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: - avv. __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1996 11.1996.72 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1996 11.1996.72 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.05.1996 11.1996.72
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00072 Lugano 15 maggio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (diritti di vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 14 luglio 1994 da __________ __________, __________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolta l’appellazione del 29 aprile 1996 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 26 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili; Ritenuto in fatto:
- che con petizione 14 luglio 1994 __________ __________i, proprietario della particella n. __________RFP di __________ __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Bellinzona di condannare __________ e __________ __________, in solido, a rifondergli l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori a titolo di risarcimento del danno per l’illecita asportazione di alcuni pini situati sulla particella n. 66 e per le spese di patrocinio sopportate;
- che con risposta del 3 ottobre 1994 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione;
- che con le conclusioni di causa del 7 marzo 1996 l’attore ha ridotto le proprie pretese a fr. 7940.– oltre accessori;
- che con sentenza 26 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto la petizione limitatamente all’importo di fr. 300.– oltre interessi al 5% dal 16 aprile 1993, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere ai convenuti l’importo di fr. 1300.– per ripetibili;
- che con appello del 29 aprile 1996 __________ __________ chiede, in riforma del querelato giudizio, l’accoglimento della petizione così come formulato nelle conclusioni di causa;
- che l’appello non è stato notificato alla controparte; Considerato in diritto:
- che l’attore ha chiesto, a titolo di risarcimento del danno causatogli dai convenuti per l’asportazione di alcune piante a suo tempo situate sulla sua particella n. __________RFP di __________ __________, l’importo di fr. 12’002.– oltre accessori con la petizione, riducendo poi la pretesa con le conclusioni di causa a fr. 7940.– oltre accessori;
- che il valore minimo per potersi appellare è di fr. 8’000.– (art. 13 LOG);
- che per l’appellabilità di una causa è determinante il valore delle domande indicate nelle conclusioni di causa (art. 15 CPC), a esclusione degli accessori (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, note 3 e 5 ad art. 5 CPC);
- che in concreto, come si è visto in precedenza, l’attore ha chiesto con le conclusioni la rifusione dell’importo di fr. 7’940.– oltre accessori;
- che pertanto l’appello 29 aprile 1996, non raggiungendo manifestamente il valore appellabile, deve essere dichiarato irricevibile con la procedura semplificata dell’art. 313 bis CPC;
- che nondimeno il gravame è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile (art. 126 CPC);
- che data la particolarità della fattispecie non si giustifica di prelevare spese né tantomeno di assegnare ripetibili; per questi motivi, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile e l’incarto è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: - avv. __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria