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11.1996.63

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4).

E. 2 .   Nell’istanza 18

aprile 1996 la convenuta rimprovera al Pretore di non essere imparziale e

ravvisa gli estremi della parzialità in primo luogo nell’inattività del

magistrato, che a distanza di due anni e mezzo non ha ancora emanato un decreto

cautelare impugnabile sull’affidamento dei figli, e che sembra intenzionato a

procrastinare la procedura facendo allestire una nuova perizia oltre alle due

già eseguite; scorge elementi di parzialità, inoltre, nell’adozione di

provvedimenti ingiustificati, contrari agli interessi e alla volontà dei figli

e della madre. Nella lunga e dettagliata istanza essa rievoca gli episodi che a

suo giudizio documenterebbero la parzialità del Pretore, offrendo quali mezzi

di prova gli atti della causa di divorzio (pag. 2). In occasione dell’udienza 3

giugno 1996, indetta da questa Camera per la discussione dell’istanza di

ricusazione ai sensi dei combinati articoli 30 cpv. 3 e 363 cpv. 1 CPC,

l’istante ha offerto di sentire come testimoni la sua precedente

patrocinatrice, avv. __________ __________ -__________, e l’attuale

patrocinatore, avv. __________ __________: l’una per riferire su dichiarazioni

del Pretore in margine all’udienza 21 febbraio 1994 e l’altro per illustrare

quanto il magistrato avrebbe comunicato all’udienza del 28 marzo 1996 in merito

all’audizione dei figli. A prescindere dalla proponibilità dei mezzi di prova,

nemmeno menzionati nell’istanza, si deve rilevare che gli stessi sono a ogni

modo irrilevanti per la decisione sull’istanza di ricusazione.

a)

L’istante sostiene

che all’udienza del 21 febbraio 1994, indetta nell’ambito delle misure

cautelari precedenti l’introduzione della causa di merito, essa sarebbe stata indotta

dal Pretore a rinunciare agli alimenti per sé in cambio dell’affidamento delle

due bambine, in precedenza attribuite al padre. Chiede pertanto l’audizione

della sua precedente patrocinatrice, che potrebbe riferire su tale circostanza.

L’audizione si rivela inutile per il giudizio odierno. Anche se quanto esposto

dalla convenuta corrispondesse alla realtà, ciò non le permetterebbe di

avvalersene per ricusare il magistrato, dal momento che essa ha compiuto

numerosi altri atti di procedura (cfr. consid. C a F) e ha atteso ben due anni

prima di avviare la procedura di ricusazione (

Cocchi/Trezzini

,

op.cit., Lugano 1993, nota 3 ad art. 27 CPC).

b)

L’audizione

dell’attuale patrocinatore dovrebbe invece provare, a detta dell’istante, che

il Pretore ha anticipato il giudizio cautelare sull’affidamento dei figli, in

occasione dell’udienza 28 marzo 1996, e ha rifiutato di sentire i figli stessi,

come richiesto con insistenza dalla madre e dai bambini stessi. A prescindere

dal fatto che agli atti della causa figura la lettera 5 aprile 1996 del

patrocinatore dell’istante, il magistrato non nega di aver comunicato alle

parti la sua intenzione di scostarsi dal rapporto peritale e di mantenere la

situazione di fatto allora esistente (osservazioni 23 aprile 1996 pag. 3).

Anche la circostanza del rifiuto di sentire i figli risulta dagli atti di causa

(ordinanza contenuta nel decreto 15 aprile 1996) e l’audizione del

patrocinatore è pertanto superflua.

3.   L

’istante

rimprovera dapprima al Pretore un’inaccettabile inattività, dimostrata dal

fatto che egli non ha ancora emanato un decreto cautelare impugnabile,

nonostante la procedura sia iniziata nell’agosto 1993 (cfr. inc. n. __________/__________).

La censura è a dir poco temeraria, se solo si esamina oggettivamente e in modo

scevro da emotività il voluminoso incarto relativo alla procedura di divorzio:

il Pretore ha indetto sull’arco di tre anni ben 16 udienze, si è occupato di

almeno 13 istanze cautelari e supercautelari presentate dalle parti e ha

condotto - a ritmo anche ravvicinato agli esordi della procedura cautelare -

l’imponente istruttoria cautelare chiesta dalle parti stesse all’udienza 5

settembre 1993 e che comportava l’audizione di 22 testimoni, i richiami di

documenti, gli interrogatori formali dei genitori, oltre alla perizia

sull’affidamento. Vi è del resto da osservare che l’istruttoria cautelare era

praticamente conclusa agli inizi del 1994, in termini ragionevoli per una

procedura così complessa e combattuta, tanto che il giudice aveva indetto per

il 22 giugno 1994 la discussione finale sulla provvisionale. Il 27 maggio 1994

il patrocinatore della convenuta ha chiesto una sospensione della procedura in

vista di una soluzione amichevole e ha prodotto poi con la risposta 4 ottobre

1994 la convenzione sottoscritta il 30 settembre 1994 dai coniugi. Tale accordo

prevedeva che __________ e __________ erano affidati al padre e __________ e

__________ alla madre (separando così i fratelli biologici __________ e

__________). L’udienza preliminare, seguita dal dibattimento finale, ha avuto

luogo l’11 ottobre 1994 e a quel momento si poteva presumere che la procedura

era ormai giunta al termine. Sennonché l’istante ha revocato la convenzione

all’inizio di novembre e il Pretore ha dovuto riprendere la procedura

provvisionale. Poco dopo, nel corso delle vacanze natalizie 1994, la madre ha

segnalato l’esistenza di fatti nuovi relativi ai figli (sospetti abusi sessuali

del padre su Aline), la cui gravità ha indotto il magistrato, in attesa

dell’evolversi della procedura penale, a emanare provvedimenti d’urgenza a

tutela dei bambini e a disporre l’allestimento di una nuova perizia, esplicitamente

richiesta dalla madre all’udienza del 16 dicembre 1994 per aggiornare i dati

sui rapporti fra i genitori e i figli alla luce dei nuovi avvenimenti.

L’accavallarsi dei decreti supercautelari è del resto dovuto anche alle

inosservanze dei patti sull’affidamento provvisorio e sulle modalità del diritto

di visita: nonostante i genitori abbiano firmato diversi accordi (21 gennaio

1994, 21 febbraio 1994, 8 agosto 1995), tutti omologati dal Pretore e aventi

quindi valore di sentenza, il diritto di visita e l’affidamento hanno dato

adito a numerose tensioni e più volte la madre non ha rispettato le modalità

pattuite. Da qui le reazioni del padre e le sue richieste di intervento presso

il Pretore, con emanazione di decreti supercautelari.

In conclusione, quindi,

l’accurato esame dell’incarto dimostra che il Pretore ha dimostrato semmai

grande impegno - e una notevole dose di pazienza - nella conduzione della

procedura. Egli è anzi stato fin troppo disponibile verso le parti e i loro patrocinatori,

accettando il continuo flusso di corrispondenza varia e di telefax in provenienza

dei legali e delle parti stesse, al di fuori di ogni norma procedurale. Simile

accondiscendenza, seppur comprensibile visto il coinvolgimento di 4 bambini, ha

avuto l’effetto di indurre le parti, e segnatamente l’istante, a credere di

potere influire sul corso della procedura utilizzando canali informali quali le

lettere personali dei bambini al magistrato (di tono sgarbato e irrispettoso) e

le domande di appuntamento privato (cfr. lettere 7 febbraio, 9, 15 e 16 aprile

1996). La censura di inattività mossa al Pretore si rivela pertanto ai limiti

della temerarietà.

E. 4 Altrettanto

inconsistente e finanche pretestuoso è il rimprovero di procrastinare il corso

della lite. Lo svolgimento della procedura dianzi descritto (consid. B-E, 3) dimostra

che il Pretore aveva portato a termine la complessa istruttoria cautelare già

nella primavera del 1994 e aveva indetto il dibattimento finale provvisionale

per il 22 giugno 1994. Sono stati i coniugi stessi, entrati in trattative per

sottoscrivere una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, che

hanno chiesto il rinvio di tale udienza. Il fallimento dell’accordo, denunciato

dall’istante il 1° novembre 1994, ha forzatamente rimesso tutto in discussione,

anche perché nel frattempo si era modificata la situazione di fatto dei bambini

e nel dicembre 1994 le dichiarazioni di __________ avevano gettato lunghe ombre

sulla figura del padre. La necessità di aggiornare l’istruttoria è del resto

stata sottolineata proprio dall’istante, che all’udienza del 16 dicembre 1994

ha chiesto una nuova perizia per valutare le mutate condizioni dei figli.

All’udienza del 15 maggio 1995, indetta per la discussione in contraddittorio

dell’istanza cautelare presentata il 22 maggio 1995 dalla moglie, i coniugi hanno

nuovamente offerto numerosi mezzi di prova, in particolare l’audizione di 8

testi, gli interrogatori formali delle parti e vari richiami di documenti. La

nuova istruttoria cautelare è stata anche rallentata dalle numerose udienze

resesi necessarie per i problemi sorti sul diritto di visita estivo nonostante

la collaborazione del perito dott. __________.

Quest’ultimo ha

anticipato al Pretore, in occasione dell’udienza 8 agosto 1995, i risultati del

proprio rapporto, rassegnato poi in forma scritta l’8 settembre 1995. Nel

dettagliato referto, egli ha concluso, in sostanza, che nessuno dei genitori

era in grado di occuparsi da solo di tutti e quattro figli e necessitava

pertanto di sostegno, che aveva però trovato in persone (la nonna paterna, la

ragazza alla pari, il convivente della madre) confrontate con propri problemi

personali che interferivano negativamente sull’educazione dei figli. Inoltre il

perito ha rilevato che i bambini si trovavano in una situazione di grande

instabilità, provocata dalla decisione della madre di non conformarsi a quanto

a suo tempo auspicato dal dott. __________, e ha espresso serie preoccupazioni

sul sistema educativo adottato dalla madre e dal suo convivente nei confronti

dei bambini (pag. 25-26). Il dott. __________ concludeva auspicando il

collocamento dei quattro bambini in un ambiente istituzionale dove potessero

restare insieme e accedere ai genitori senza essere disturbati dalle lotte fra

i coniugi.

Come ripetutamente

ricordato dall’istante nella domanda di ricusazione, il Pretore non ha seguito

l’opinione del perito e ha tentato di mantenere l’assetto di fatto esistente,

che comporta la ripartizione dei bambini fra i genitori, contrariamente alla loro

volontà. Il magistrato ha ribadito ancora nelle sue osservazioni 23 aprile 1996

di ritenere tale soluzione “il minore dei mali” rispetto al collocamento in

istituto di tutti i quattro bambini. Coerentemente con tale suo convincimento,

il Pretore ha tentato di regolare l’assetto cautelare dei figli in modo

amichevole, inducendo i genitori ad accordarsi, senza tuttavia ottenere

risultati durevoli. Nell’ottica delle difficoltà di comunicazione fra i

genitori e delle perplessità sollevate sia dal dott. __________ che dal dott.

__________ sull’idoneità educativa di entrambi i genitori, corroborate anche

dalla deposizione __________ del 24 marzo 1994, l’intenzione espressa dal Pretore

di allestire una nuova perizia non appare un’inutile procrastinazione della

procedura cautelare, ma semmai un mezzo per raggiungere l’intimo convincimento

del giudice. Ci si potrebbe invero interrogare sull’ammissibilità e

sulll’utilità di tale mezzo di prova, visto che la situazione è evoluta -

negativamente - proprio nella direzione indicata dal dott. __________, il cui

referto appare quindi ancora attuale. Si possono però comprendere,

nell’interesse dei figli se non in quello dei genitori, le remore del Pretore a

decretare il collocamento in un istituto, come consigliato dal perito. D’altra

parte nell’ambito dell’affidamento dei figli il giudice dispone di un ampio potere

di apprezzamento anche per quello che concerne l’assunzione delle prove e non

si può rimproverare al Pretore di volere indagare a fondo prima di emanare una

decisione cautelare con tali risvolti sulla vita di quattro bambini già

ampiamente provati dai contrasti fra i genitori.

E. 5 L’istante imputa

poi al Pretore di aver adottato provvedimenti supercautelari ingiustificati in

manifesto contrasto con gli interessi e il bene della prole, con la volontà dei

bambini e con gli interessi materni, elencando tutti i decreti che a suo modo

di vedere sorreggono la sua tesi. Come giustamente rilevato nell’istanza di

ricusazione, il magistrato sa perfettamente, per avere seguito fin dall’agosto

1993 tutta la vicenda, quale è la situazione di entrambi i coniugi e di coloro

che li sostengono (nonna paterna, ragazza alla pari, convivente della madre).

Le perizie del dott. __________ e del dott. __________ si diffondono in

dettaglio su tutti i componenti della famiglia, illustrando minutamente pregi e

difetti dei genitori e dei relativi conviventi. Anche l’audizione testimoniale

dell’assistente sociale __________ è illuminante sui metodi educativi della

madre, tacitamente condivisi dal padre (cfr. verbale 24 marzo 1994), evocati

nella loro crudezza anche dalla maestra d’asilo di __________ e dalla domestica

di casa (cfr. audizioni del 27 settembre 1993). Il primo provvedimento supercautelare

del Pretore, emanato l’8 settembre 1993 e che affidava tutti i figli al padre,

era giustificato dalla necessità di salvaguardare la stabilità dei bambini e un

corretto inizio dell’anno scolastico, ritenuto che a quel momento la situazione

della madre era ancora instabile. La successiva perizia del dott. __________,

rassegnata l’11 novembre 1993, confortava tale decisione, poiché suggeriva di

lasciare i quattro figli a __________, affidati al padre che sembrava garantire

maggiore stabilità della madre (pag. 38 perizia). Il consiglio non è stato seguito

a causa dell’accordo intervenuto fra i genitori, che hanno deciso la

ripartizione dei bambini all’udienza del 21 febbraio 1994. La censura

dell’istante, secondo cui il Pretore favorirebbe in ogni modo il marito, si

rivela pertanto inconsistente. Se il magistrato avesse davvero voluto favorire

l’attore, gli sarebbe bastato seguire l’opinione del perito, che prospettava

appunto l’affidamento dei quattro figli al padre. Il Pretore ha invece tentato

di favorire una soluzione concordata fra i genitori, verosimilmente per tenere

conto degli interessi di tutti i membri della famiglia. Ciò ha purtroppo

condotto, come visto in precedenza, a una preoccupante instabilità della

situazione di fatto dei figli, denunciata dal dott. __________ nella sua

perizia. Il Pretore ha sempre cercato di assecondare una soluzione concordata,

scontrandosi con l’accertata incapacità dei coniugi a comunicare serenamente

fra di loro, che ha portato al naufragio tutti gli accordi sottoscritti. La

maggior parte dei decreti supercautelari del Pretore, del resto, riguarda il

mancato rispetto delle modalità di affidamento e/o del diritto di visita concordato

dalle parti in occasione delle varie udienze. Per contro il decreto 5 settembre

1995, con il quale __________ e __________ sono stati affidati - nuovamente -

al padre, trova fondamento nell’anticipazione della perizia del dott.

__________, secondo il quale entrambi i genitori sono incapaci di occuparsi da

soli dei quattro figli. Tutto il successivo comportamento del Pretore, tendente

a mantenere a colpi di decreti supercautelari l’assetto esistente (le bambine

alla madre, i bambini al padre) e nel contempo a far rispettare le convenzioni

sul reciproco diritto di visita, è per stessa ammissione del magistrato inteso

a evitare il collocamento in istituto, che egli considera negativo per i figli.

Alla luce delle peculiari circostanze della famiglia, tale modo di agire,

fors’anche opinabile, non può però essere considerato costitutivo di parzialità

verso l’una o l’altra parte.

E. 6 a)

L’istante

rimprovera al Pretore di non aver dato ascolto alle richieste dei bambini e di

aver rinunciato alle loro audizioni. Tenuto conto del tono a dir poco

irrispettoso delle imperiose lettere inviate dai bambini al Pretore, e

dell’opinione espressa dal perito dott. __________r, secondo cui la madre

influenzava i bambini in modo pesante (perizia pag. 9, 12), la decisione del

magistrato di rinunciare a sentire i figli se non in un momento in cui erano

lontani dalla madre risponde al semplice buon senso e non è censurabile. Il

fatto che i bambini abbiano dichiarato concordemente al patrocinatore della

madre di voler restare con lei non è rilevante, visto quanto spiegato dal

perito, tanto più che l’avvocato, contrariamente al perito, non dispone di una

formazione specialistica nell’audizione dei bambini. La sua opinione è quindi

quella di un profano e comprensibilmente il Pretore ha seguito su questo punto

l’opinione dello specialista.

b)

La convenuta

sostiene ancora che il Pretore avrebbe dimostrato di essere parziale poiché

avrebbe anticipato la decisione cautelare sull’affidamento nel corso

dell’udienza 28 marzo 1996 (cfr. lettera 5 aprile 1996 dell’avv. __________). A

verbale non vi è traccia di tale comunicazione, che comunque il magistrato ammette

nelle osservazioni 23 aprile 1996, precisando di aver segnalato che non

intendeva seguire le conclusioni peritali (ossia disporre il collocamento in

istituto dei quattro figli). Per costante giurisprudenza, l’opinione espressa

dal giudice nel corso della procedura giudiziaria sulla posizione processuale

dell’una o dell’altra parte, sulla base di una sommaria valutazione possibile

prima della conclusione della causa, non costituisce sufficiente indizio di

parzialità (RDAT 1992 II pag. 41;

Egli/Kurz

,

La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in:

RJN 1990 p. 11 segg., giurisprudenza citata alla nota 72 pag. 22). Ora, in

concreto, il magistrato ha espresso alle parti, in modo informale, la sua

reticenza a seguire il suggerimento del perito, dopo un approfondito studio

dell’incarto e delle risultanze istruttorie. L’istante ravvisa a torto in tale

orientamento del Pretore elementi di parzialità a favore del marito. In realtà

il magistrato si preoccupa dell’interesse dei figli e privilegia il loro

mantenimento in famiglia, seppure ripartiti fra i genitori, al loro collocamento

in un istituto, come consigliato dal dott. __________. A proposito

dell’interesse dei figli l’istante ha citato della perizia solo i passi che

confortano la sua tesi, perdendo completamente di vista il fatto che la lettura

del referto la smentisce in pieno

c)

L’istante cita

ancora, quale dimostrazione della parzialità del magistrato, la deposizione

testimoniale del proprio convivente __________ __________, al quale il marito

avrebbe detto “io faccio quello che voglio tanto il Pretore ce l’ho dalla mia

parte”. A prescindere dal fatto che __________ __________ è molto coinvolto

nella vicenda dei coniugi e non può essere considerato un testimone oggettivo

(cfr. perizia pag. 16-19), l’episodio riferito risale alle vacanze estive del

1995. La citata affermazione del padre è stata proferita dopo che __________,

affidato al marito, gli disse che desiderava rimanere con la madre a

__________. Tenuto conto delle circostanze, la frase dell’attore può anche

essere interpretata nel senso che egli si prevaleva del decreto pretorile

(quello emanato il 31 marzo 1995). Del resto, come che sia, l’opinione che

l’una o l’altra parte si è fatta del comportamento del magistrato è forzatamente

soggettiva e come tale non costituisce indizio di parzialità.

E. 7 L’esame dell’incarto e degli atti di causa porta a ritenere, in conclusione, che nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. L’istanza di ricusazione si rivela infondata in ogni suo punto e deve pertanto essere respinta. Vista la reiezione dell’istanza, cade anche la richiesta di annullare i decreti pretorili emanati il 10, 15 e 16 aprile 1996.

E. 8 Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia tiene conto della complessità della vertenza. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che è comparsa all’udienza del 3 giugno 1996 davanti alla Camera civile di appello, ha diritto a una congrua indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di ricusazione è respinta.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr.   500.– b) spese                            fr.      50.– fr.   550.– sono a carico dell’istante, che rifonderà a controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.63 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.63 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.63

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00063 Lugano 26 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di ricusazione presentata il 18 aprile 1996 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro il Pretore del Distretto di Riviera nella causa __________.__________.__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa nei suoi confronti con petizione 3 marzo 1994 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ Baggi, __________); viste le osservazioni formulate il 23 aprile 1996 dal Pretore e da __________ __________, sentite le parti all’udienza del 3 giugno 1996, esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolta l’istanza di ricusazione;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A.   __________ __________ __________1956, e __________ nata __________i, 1959, si sono uniti in matrimonio a __________ il ____________________ 1980. Il marito è __________ e lavora alle dipendenze della __________ __________ __________ a __________; la moglie, è __________ e gestisce attualmente un centro di __________ e __________ __________ a __________. I coniugi hanno adottato quattro figli: dapprima __________ (nato il __________ 1984 a __________á, __________), giunto in famiglia quando aveva __________ mesi e adottato il __________ __________ 1989, poi __________ (nata il __________ 1987 a __________), entrata in Svizzera il __________ __________ 1988 all’età di __________ mesi e adottata il __________ __________ 1990, e infine i fratelli __________ __________ (nato il __________ __________ 1985) e __________ (nata il __________ __________ 1987), entrambi arrivati in Svizzera il ____________________ 1990 e adottati il __________ __________ 1993. Nell’estate 1993, dopo aver seguito un corso di formazione in __________ __________ in __________, la moglie non è rientrata al domicilio familiare e si è stabilita a __________, portando con sé le figlie __________ e __________. Il marito è rimasto nell’abitazione familiare con __________ e __________. In data 17 agosto 1993 __________ __________ ha chiesto alla Pretura del Distretto di Riviera di essere convocata con il marito per il tentativo di conciliazione (inc. n. __________/__________) e il giorno successivo ha presentato istanza di misure cautelari, chiedendo, in particolare, l’affidamento dei quattro figli. Il 2 settembre 1993 ha avuto luogo, con esito infruttuoso, il tentativo di conciliazione, cui ha fatto seguito la discussione in contraddittorio sull’istanza cautelare della moglie. Entrambi i coniugi hanno offerto numerosi mezzi di prova (audizione di 22 testimoni, richiami di documenti, interrogatori formali delle parti). B. Il Pretore, con la citazione delle parti per l’udienza di audizione dei primi testi, ha statuito in via supercautelare l’8 settembre 1993. Egli ha affidato i figli al padre, ha ordinato alla madre di riconsegnare le bambine al marito, ha regolato il diritto di visita, ha fissato il contributo alimentare a favore della moglie di fr. 700.-, ha assegnato l’abitazione familiare al marito e infine ha riconosciuto alla moglie l’uso del veicolo __________ “__________ ”. Tale decreto si è incrociato con l’istanza cautelare 8 settembre 1993 della moglie, che chiede l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’abitazione coniugale a moglie e figli e un contributo alimentare complessivo di fr. 4500.- oltre al pagamento di tutti gli oneri relativi alla casa. Il Pretore ha considerato tale istanza alla stregua di una domanda di revoca del decreto supercautelare. Il 27 settembre 1993 si è tenuta un’udienza per l’audizione dei primi 4 testi. Il 29 settembre 1993 ha avuto luogo l’udienza in contraddittorio sull’istanza 8 settembre 1993 della moglie. L’11 novembre 1993 è stato rassegnato il rapporto peritale psicologico e socio-ambientale relativo ai figli. Il perito dott. __________, dopo aver osservato che la madre sembrava presentare maggiori attitudini genitoriali del padre, pure idoneo ma succube di sua madre e della moglie, ha concluso sostenendo che lo spostamento dei figli da __________ non era opportuno e in tale ottica consigliava di lasciare i bambini presso il padre (pag. 38). L’istruttoria cautelare è proseguita il 23 dicembre 1993 con la delucidazione orale della perizia e il 21 gennaio 1994 per l’audizione di 3 testi. In calce al verbale di quest’ultima udienza i genitori hanno concluso un accordo sulle modalità del diritto di vista, approvato dal Pretore (pag. 7). Il 21 febbraio 1994 ha avuto luogo un’udienza di discussione e i genitori hanno concordato, in deroga al decreto supercautelare dell’8 settembre 1993, che __________ e __________ erano affidati al padre e __________ e __________ alla madre; i coniugi hanno regolato le modalità del diritto di visita e la madre ha rinunciato a contributi alimentari in suo favore, mentre il padre si è impegnato a versare per __________ e __________ un contributo alimentare di fr. 850.– mensili ciascuna. Tale accordo è stato omologato dal Pretore. C. La causa di merito (inc. n. __________.__________.____________________già n. __________) è stata avviata dal marito con petizione 2 marzo 1994. Egli ha chiesto lo scioglimento del matrimonio per divorzio e instato per l’affidamento dei figli (riservato il diritto di visita della madre) per il versamento da parte della madre di un contributo alimentare in favore dei figli di fr. 500.– ciascuno oltre assegni familiari e infine per la liquidazione del regime matrimoniale. L’istruttoria cautelare è proseguita parallelamente e all’udienza del 24 marzo 1994 sono stati sentiti ancora 3 testi. Su istanza della moglie il Pretore ha emanato il 29 aprile 1994 un’ordinanza sulle prove, decidendo di ammettere l’interrogatorio formale del marito. Il 2 maggio 1994 sono stati sentiti 2 testi e si è proceduto all’interrogatorio formale delle parti. Il 20 maggio 1994, dopo aver cambiato patrocinatore, la moglie ha presentato un’istanza di misure supercautelari per chiedere la consegna di __________ e __________ in esecuzione del diritto di visita. Il Pretore ha accolto la domanda con decreto supercautelare di stessa data, richiamando il tenore dell’accordo concluso il 21 febbraio 1994. L’avv. __________ __________, allora patrocinatore della moglie, ha chiesto il 27 maggio 1994 la sospensione della causa in vista di trattative per un componimento amichevole della vertenza. La relativa ordinanza di sospensione della causa ai sensi dell’art. 107 CPC è stata emanata il 30 maggio 1994 ed è stata annullata l’udienza prevista il 22 giugno 1994 per la discussione finale sulla cautelare. In data 4 ottobre 1994 la moglie ha presentato la risposta di causa, con cui ha aderito alla petizione di divorzio e ha chiesto l’omologazione della convenzione sottoscritta dai coniugi il 30 settembre 1994. In tale documento i coniugi regolavano tutte le conseguenze accessorie del divorzio e, in particolare, ripartivano l’affidamento dei figli. __________ e __________ rimanevano con la madre, e __________ e __________ con il padre. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’11 ottobre 1994, seguita dal dibattimento finale: i coniugi hanno confermato le rispettive domande di giudizio, chiedendo la pronuncia del divorzio e l’omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie. D. __________ __________ ha comunicato al Pretore, in data 1° novembre 1994, che non si riteneva vincolata dalla convenzione, facendo valere di averla sottoscritta perché minacciata dal marito. Le parti sono così state convocate per discutere la situazione il 16 dicembre 1994 e in tale occasione la moglie, patrocinata dall’avv. __________ __________, ha chiesto ulteriori indagini sulla situazione dei figli, che non hanno più contatto fra di loro a causa delle tensioni insorte tra i genitori. Dopo le vacanze natalizie 1994/1995 la madre ha segnalato il sospetto di abusi sessuali del padre nei confronti di __________ e al termine del diritto di visita della bambina presso di lei non l’ha riconsegnata al marito, cui era stata affidata con la nota convenzione. Con ordinanza 23 gennaio 1995 il Pretore ha sospeso la causa in attesa dei risultati delle indagini sulla situazione dei figli. __________ è pertanto rimasta di fatto a __________ presso la madre con __________ e __________. Il 22 febbraio 1995 la madre ha presentato un’istanza cautelare per ottenere l’affidamento anche di Jordano e la modifica dei contributi alimentari, da stabilire in fr. 850.– per ognuno dei figli. L’udienza di discussione prevista originariamente il 23 febbraio 1995 è stata annullata per imprevisti del Pretore, la cui moglie era stata ricoverata d’urgenza in ospedale (lettera 27 febbraio 1995 alle parti). La discussione in contraddittorio ha poi avuto luogo il 13 marzo 1995: la madre ha confermato la propria domanda, adducendo che gli eventi accaduti in occasione delle vacanze natalizie (ossia i sospetti abusi su __________) hanno reso caduchi gli accordi precedenti fra i coniugi. Il Pretore ha assegnato alle parti un termine di cinque giorni per pronunciarsi su una proposta di assetto supercautelare secondo il quale __________, __________ e __________ erano affidati alla madre, il padre versava un contributo alimentare complessivo di fr. 1500.– per i tre figli affidati alla madre e provvedeva al premio della cassa-malati. La moglie ha comunicato il 17 marzo 1995 di non accettare il contributo proposto dal Pretore. Con decreto supercautelare emanato il 31 marzo 1995 quest’ultimo ha affidato __________, __________ e __________ alla madre e __________ al padre, ha delegato il diritto di visita agli accordi dei genitori in collaborazione con il dott. __________, incaricato di allestire la perizia, ha fissato il contributo dovuto dal padre in fr. 500.– per ogni figlio più il premio di cassa-malati a partire dal 1° marzo 1995. La moglie ha introdotto il 12 maggio 1995 un’istanza cautelare  tendente alla concessione di una provvigione ad litem di fr. 3500.–. All’udienza del 15 maggio 1995, indetta per il contraddittorio sull’istanza cautelare 22 febbraio 1995, le parti hanno offerto numerose prove (audizione di 8 testi, interrogatorio formale dei coniugi, richiami di documenti). E. Dopo un diritto di visita presso la madre, organizzato in collaborazione con il perito, la cui durata era prevista dal 4 al 15 luglio 1995, __________ non è tornato dal padre ed è rimasto a __________ con in fratelli. __________ __________ ha scritto al perito il 17 luglio 1995 per ribadire che __________ voleva rimanere con lei e che i fratelli volevano stare insieme. Su istanza del padre, il segretario assessore, assente il Pretore, ha fatto ordine alla madre, con decreto supercautelare del 17 luglio 1995, di riconsegnare __________ al padre, con la comminatoria dell’art. 292 CP. Sempre su istanza cautelare del padre, il Pretore ha disposto il 3 agosto 1995, in via supercautelare, la consegna di __________ dal 6 al 13 agosto 1995 al padre per il diritto di visita. L’8 agosto 1995 ha avuto luogo la discussione in contraddittorio sull’istanza di revoca delle supercautelari dianzi evocate, con la partecipazione del perito dott. __________. Le parti si sono accordate sul diritto di visita relativo a __________ presso il padre, previsto dal 20 al 27 agosto 1995; l’accordo è stato omologato dal Pretore. Il 5 settembre 1995 il padre ha chiesto, in via cautelare, la consegna di __________o. Lo stesso giorno il Pretore ha accolto con decreto supercautelare l’istanza e ha affidato __________ al padre, motivando la decisione con le anticipazioni avute a voce dal perito all’udienza dell’8 agosto. Egli ha così affidato __________ e __________ alla __________ e __________ e __________ al padre, con un reciproco diritto di visita dal venerdì sera alle 18.00 alla domenica sera alle 18.00, nel senso che ogni genitore avrà presso di sé quattro figli una volta ogni quindici giorni, ha fissato in fr. 500.– mensili per figlia il contributo alimentare dovuto dal padre per __________ e __________, ritenuto che il padre provvede anche al pagamento della loro cassa-malati. Non avvenendo la consegna del bambino al padre, il Pretore ha emanato l’11 settembre 1995 un decreto supercautelare esecutivo. Nel frattempo la madre ha presentato il 15 settembre 1995 un’istanza cautelare con cui postula anche l’affidamento di __________. La discussione in contraddittorio delle istanze cautelari pendenti (istanza supercautelare del 5 settembre 1995, domande cautelari del 15 settembre 1995 della moglie) ha avuto luogo il 22 settembre 1995. Nel frattempo il dott. __________ ha rassegnato il 18 settembre 1995 il rapporto peritale. Egli ha in sostanza constatato che nessuno dei genitori è in grado di occuparsi da solo di tutti i quattro figli e ha quindi bisogno di importante appoggio, che trova però in persone (nonna paterna, ragazza alla pari, convivente della madre __________ __________) con problemi personali che interferiscono sull’affidamento dei figli. A detta del perito i figli si trovano in una situazione di grande instabilità dovuta al fatto che la madre non ha potuto conformarsi a quanto auspicato a suo tempo dal perito __________, e rileva che il sistema educativo della madre e del convivente desta serie preoccupazioni, motivo per cui egli conclude che i bambini debbano essere collocati in un ambiente istituzionale per convivere fra di loro e accedere indisturbati ai genitori.__________ F. A seguito delle istanze presentate il 26 settembre 1995 dall’avv. __________ e il 29 settembre 1995 dall’avv. __________, il Pretore ha confermato con decreto supercautelare del 5 ottobre 1995 i precedenti decreti del 5 e 11 settembre

1995. L’8 ottobre 1995 la moglie ha riconsegnato al padre __________. All’udienza del 12 dicembre 1995 è stato sentito il dott. __________ per delucidare la sua perizia. In calce al verbale, su un foglio separato, i genitori hanno sottoscritto un accordo relativo alle vacanze natalizie. __________ __________ ha scritto il 7 febbraio 1996 al Pretore per lagnarsi di non aver potuto ottenere un appuntamento. Con decreto 6 marzo 1996 il Pretore ha respinto la domanda di provvigione ad litem presentata il 12 maggio e il 15 settembre 1995 dalla convenuta. A un’udienza tenutasi il 28 marzo 1996 sono stati sentiti il perito dott. __________ e il convivente di __________ __________, __________ __________; in calce al verbale di audizione testimoniale è stato redatto un accordo dei genitori sulle modalità del diritto di visita durante le vacanze pasquali, approvato dal Pretore, e secondo il quale i bambini sarebbero rimasti tutti insieme dalla madre nel fine settimana dal 29 al 31 marzo e nel periodo dal 4 al 9 aprile, tutti insieme presso il padre dal 9 al 14 aprile, e in seguito nel fine settimana dal 20 al 21 aprile - cosiddetto periodo “neutro” - dai rispettivi genitori affidatari, il diritto di visita ripetendosi in seguito nei fine settimana secondo il ciclo __________ /__________ /__________. Il patrocinatore della moglie ha scritto il 5 aprile 1996 al Pretore manifestando stupore per il fatto che il magistrato aveva preannunciato all’udienza la sua decisione cautelare. Con istanza 9 aprile 1996 l’attore ha chiesto il rispetto dell’accordo concluso sul diritto di visita e la conseguente riconsegna di __________ e __________ e l’invio in visita di __________ e __________a. Il 9 aprile 1996 __________ __________ ha inviato al Pretore le lettere scritte dai bambini, che chiedono una sollecita decisione sul loro affidamento. L’avv. __________, dal canto suo, ha chiesto il 10 aprile 1996 che il Pretore incontrasse i quattro figli. La convenuta ha presentato il 9 aprile 1996 istanza di misure supercautelari per ottenere l’affidamento di tutti i quattro figli e un contributo alimentare a carico del padre di fr. 3700.- mensili complessivi in favore di moglie e figli. Il Pretore ha emanato il 10 aprile 1996 un decreto supercautelare con cui, dopo aver constatato il mancato rispetto degli accordi sul diritto di visita, ordina alla madre la consegna dei figli al padre per l’esercizio del diritto di vista, e cita le parti all’udienza del 19 aprile 1996 per l’audizione dei quattro figli (senza genitori) e la discussione provvisionale. Il 15 aprile successivo il Pretore, accertato che la madre non aveva ottemperato all’ordine e non aveva riconsegnato i figli al padre, ha annullato l’audizione dei bambini, in attesa del ristabilimento dell’assetto cautelare, ha ordinato alla madre di consegnare __________ e __________ al padre, con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’ha deferita al foro penale per disobbedienza agli ordini dell’autorità, e infine ha confermato il dispositivo n. 1.5 del decreto 5 settembre 1995 per quel che concerne il diritto di visita dal 19 al 21 aprile 1996. G. __________ __________ ha postulato, con telefax del 16 aprile 1996 la sospensione dei decreti supercautelari nell’interesse dei figli. Nel decreto supercautelare di stessa data, il Pretore ha confermato i suoi precedenti decreti e ha mantenuto l’udienza per la discussione in contraddittorio. Il 15 e il 16 aprile __________ __________ ha ancora scritto al Pretore. H. __________ __________ ha presentato il 18 aprile 1996 istanza di ricusazione del Pretore, adducendo che il magistrato era da considerare parziale. Essa sostiene che il Pretore ha anticipato l’esito del giudizio cautelare, ha dimostrato un’inattività inaccettabile, tanto che a distanza di quasi tre anni non aveva ancora emanato un decreto cautelare suscettibile di impugnazione, e procrastina senza motivo la procedura, adottando provvedimenti supercautelari contrari all’interesse dei figli e alla loro manifesta volontà, oltre che arbitrari e lesivi della legge poiché di fatto mantengono una separazione dei fratelli fra i genitori. Il Pretore ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello con le proprie osservazioni del 23 aprile 1996, in cui dichiara di non ravvisare gli estremi di una ricusazione. Nelle osservazioni 23 aprile 1996 l’attore ha proposto la reiezione dell’istanza. I. All’udienza del 3 giugno 1996, indetta dalla Camera civile di appello, la convenuta ha ribadito l’istanza di ricusazione e ha offerto l’audizione di due testimoni. L’attore si è opposto all’istanza e all’assunzione dei mezzi di prova. Le prove offerte sono state respinte con ordinanza separata e la discussione 3 giugno 1996 vale pertanto come dibattimento finale. Considerato in diritto: 1. L’art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell’art. 26 CPC) come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello; quella del segretario “al giudice da cui dipende” (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). In concreto l’istante non pretende che il giudice si trovi in stato di esclusione o nutra grave inimicizia nei suoi confronti, ma sostiene che il Pretore avrebbe dimostrato nel corso della procedura di essere parziale. La ricusazione deve quindi reputarsi ancorata all’art. 27 lett. b CPC. Tale norma di legge abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 2 ad art. 27 CPC; Rep. 1988 pag. 369). Senza riguardo all’ordinamento cantonale, gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 § 1 CEDU garantiscono inoltre il diritto a un giudice non prevenuto, il cui comportamento non desti apparenza di parzialità (DTF 120 Ia 285 consid. 3d, 119 Ia 226 consid. 3 e 5 con richiami). Nel valutare la prova della prevenzione non bisogna essere troppo esigenti; d’altro lato la parzialità non può essere ravvisata in casi semplicemente dubbi (Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti) poiché l’istituto della ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 40 consid. bb, 19 consid. 4). 2 .   Nell’istanza 18 aprile 1996 la convenuta rimprovera al Pretore di non essere imparziale e ravvisa gli estremi della parzialità in primo luogo nell’inattività del magistrato, che a distanza di due anni e mezzo non ha ancora emanato un decreto cautelare impugnabile sull’affidamento dei figli, e che sembra intenzionato a procrastinare la procedura facendo allestire una nuova perizia oltre alle due già eseguite; scorge elementi di parzialità, inoltre, nell’adozione di provvedimenti ingiustificati, contrari agli interessi e alla volontà dei figli e della madre. Nella lunga e dettagliata istanza essa rievoca gli episodi che a suo giudizio documenterebbero la parzialità del Pretore, offrendo quali mezzi di prova gli atti della causa di divorzio (pag. 2). In occasione dell’udienza 3 giugno 1996, indetta da questa Camera per la discussione dell’istanza di ricusazione ai sensi dei combinati articoli 30 cpv. 3 e 363 cpv. 1 CPC, l’istante ha offerto di sentire come testimoni la sua precedente patrocinatrice, avv. __________ __________ -__________, e l’attuale patrocinatore, avv. __________ __________: l’una per riferire su dichiarazioni del Pretore in margine all’udienza 21 febbraio 1994 e l’altro per illustrare quanto il magistrato avrebbe comunicato all’udienza del 28 marzo 1996 in merito all’audizione dei figli. A prescindere dalla proponibilità dei mezzi di prova, nemmeno menzionati nell’istanza, si deve rilevare che gli stessi sono a ogni modo irrilevanti per la decisione sull’istanza di ricusazione. a) L’istante sostiene che all’udienza del 21 febbraio 1994, indetta nell’ambito delle misure cautelari precedenti l’introduzione della causa di merito, essa sarebbe stata indotta dal Pretore a rinunciare agli alimenti per sé in cambio dell’affidamento delle due bambine, in precedenza attribuite al padre. Chiede pertanto l’audizione della sua precedente patrocinatrice, che potrebbe riferire su tale circostanza. L’audizione si rivela inutile per il giudizio odierno. Anche se quanto esposto dalla convenuta corrispondesse alla realtà, ciò non le permetterebbe di avvalersene per ricusare il magistrato, dal momento che essa ha compiuto numerosi altri atti di procedura (cfr. consid. C a F) e ha atteso ben due anni prima di avviare la procedura di ricusazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., Lugano 1993, nota 3 ad art. 27 CPC). b) L’audizione dell’attuale patrocinatore dovrebbe invece provare, a detta dell’istante, che il Pretore ha anticipato il giudizio cautelare sull’affidamento dei figli, in occasione dell’udienza 28 marzo 1996, e ha rifiutato di sentire i figli stessi, come richiesto con insistenza dalla madre e dai bambini stessi. A prescindere dal fatto che agli atti della causa figura la lettera 5 aprile 1996 del patrocinatore dell’istante, il magistrato non nega di aver comunicato alle parti la sua intenzione di scostarsi dal rapporto peritale e di mantenere la situazione di fatto allora esistente (osservazioni 23 aprile 1996 pag. 3). Anche la circostanza del rifiuto di sentire i figli risulta dagli atti di causa (ordinanza contenuta nel decreto 15 aprile 1996) e l’audizione del patrocinatore è pertanto superflua.

3.   L ’istante rimprovera dapprima al Pretore un’inaccettabile inattività, dimostrata dal fatto che egli non ha ancora emanato un decreto cautelare impugnabile, nonostante la procedura sia iniziata nell’agosto 1993 (cfr. inc. n. __________/__________). La censura è a dir poco temeraria, se solo si esamina oggettivamente e in modo scevro da emotività il voluminoso incarto relativo alla procedura di divorzio: il Pretore ha indetto sull’arco di tre anni ben 16 udienze, si è occupato di almeno 13 istanze cautelari e supercautelari presentate dalle parti e ha condotto - a ritmo anche ravvicinato agli esordi della procedura cautelare - l’imponente istruttoria cautelare chiesta dalle parti stesse all’udienza 5 settembre 1993 e che comportava l’audizione di 22 testimoni, i richiami di documenti, gli interrogatori formali dei genitori, oltre alla perizia sull’affidamento. Vi è del resto da osservare che l’istruttoria cautelare era praticamente conclusa agli inizi del 1994, in termini ragionevoli per una procedura così complessa e combattuta, tanto che il giudice aveva indetto per il 22 giugno 1994 la discussione finale sulla provvisionale. Il 27 maggio 1994 il patrocinatore della convenuta ha chiesto una sospensione della procedura in vista di una soluzione amichevole e ha prodotto poi con la risposta 4 ottobre 1994 la convenzione sottoscritta il 30 settembre 1994 dai coniugi. Tale accordo prevedeva che __________ e __________ erano affidati al padre e __________ e __________ alla madre (separando così i fratelli biologici __________ e __________). L’udienza preliminare, seguita dal dibattimento finale, ha avuto luogo l’11 ottobre 1994 e a quel momento si poteva presumere che la procedura era ormai giunta al termine. Sennonché l’istante ha revocato la convenzione all’inizio di novembre e il Pretore ha dovuto riprendere la procedura provvisionale. Poco dopo, nel corso delle vacanze natalizie 1994, la madre ha segnalato l’esistenza di fatti nuovi relativi ai figli (sospetti abusi sessuali del padre su Aline), la cui gravità ha indotto il magistrato, in attesa dell’evolversi della procedura penale, a emanare provvedimenti d’urgenza a tutela dei bambini e a disporre l’allestimento di una nuova perizia, esplicitamente richiesta dalla madre all’udienza del 16 dicembre 1994 per aggiornare i dati sui rapporti fra i genitori e i figli alla luce dei nuovi avvenimenti. L’accavallarsi dei decreti supercautelari è del resto dovuto anche alle inosservanze dei patti sull’affidamento provvisorio e sulle modalità del diritto di visita: nonostante i genitori abbiano firmato diversi accordi (21 gennaio 1994, 21 febbraio 1994, 8 agosto 1995), tutti omologati dal Pretore e aventi quindi valore di sentenza, il diritto di visita e l’affidamento hanno dato adito a numerose tensioni e più volte la madre non ha rispettato le modalità pattuite. Da qui le reazioni del padre e le sue richieste di intervento presso il Pretore, con emanazione di decreti supercautelari. In conclusione, quindi, l’accurato esame dell’incarto dimostra che il Pretore ha dimostrato semmai grande impegno - e una notevole dose di pazienza - nella conduzione della procedura. Egli è anzi stato fin troppo disponibile verso le parti e i loro patrocinatori, accettando il continuo flusso di corrispondenza varia e di telefax in provenienza dei legali e delle parti stesse, al di fuori di ogni norma procedurale. Simile accondiscendenza, seppur comprensibile visto il coinvolgimento di 4 bambini, ha avuto l’effetto di indurre le parti, e segnatamente l’istante, a credere di potere influire sul corso della procedura utilizzando canali informali quali le lettere personali dei bambini al magistrato (di tono sgarbato e irrispettoso) e le domande di appuntamento privato (cfr. lettere 7 febbraio, 9, 15 e 16 aprile 1996). La censura di inattività mossa al Pretore si rivela pertanto ai limiti della temerarietà. 4. Altrettanto inconsistente e finanche pretestuoso è il rimprovero di procrastinare il corso della lite. Lo svolgimento della procedura dianzi descritto (consid. B-E, 3) dimostra che il Pretore aveva portato a termine la complessa istruttoria cautelare già nella primavera del 1994 e aveva indetto il dibattimento finale provvisionale per il 22 giugno 1994. Sono stati i coniugi stessi, entrati in trattative per sottoscrivere una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, che hanno chiesto il rinvio di tale udienza. Il fallimento dell’accordo, denunciato dall’istante il 1° novembre 1994, ha forzatamente rimesso tutto in discussione, anche perché nel frattempo si era modificata la situazione di fatto dei bambini e nel dicembre 1994 le dichiarazioni di __________ avevano gettato lunghe ombre sulla figura del padre. La necessità di aggiornare l’istruttoria è del resto stata sottolineata proprio dall’istante, che all’udienza del 16 dicembre 1994 ha chiesto una nuova perizia per valutare le mutate condizioni dei figli. All’udienza del 15 maggio 1995, indetta per la discussione in contraddittorio dell’istanza cautelare presentata il 22 maggio 1995 dalla moglie, i coniugi hanno nuovamente offerto numerosi mezzi di prova, in particolare l’audizione di 8 testi, gli interrogatori formali delle parti e vari richiami di documenti. La nuova istruttoria cautelare è stata anche rallentata dalle numerose udienze resesi necessarie per i problemi sorti sul diritto di visita estivo nonostante la collaborazione del perito dott. __________. Quest’ultimo ha anticipato al Pretore, in occasione dell’udienza 8 agosto 1995, i risultati del proprio rapporto, rassegnato poi in forma scritta l’8 settembre 1995. Nel dettagliato referto, egli ha concluso, in sostanza, che nessuno dei genitori era in grado di occuparsi da solo di tutti e quattro figli e necessitava pertanto di sostegno, che aveva però trovato in persone (la nonna paterna, la ragazza alla pari, il convivente della madre) confrontate con propri problemi personali che interferivano negativamente sull’educazione dei figli. Inoltre il perito ha rilevato che i bambini si trovavano in una situazione di grande instabilità, provocata dalla decisione della madre di non conformarsi a quanto a suo tempo auspicato dal dott. __________, e ha espresso serie preoccupazioni sul sistema educativo adottato dalla madre e dal suo convivente nei confronti dei bambini (pag. 25-26). Il dott. __________ concludeva auspicando il collocamento dei quattro bambini in un ambiente istituzionale dove potessero restare insieme e accedere ai genitori senza essere disturbati dalle lotte fra i coniugi. Come ripetutamente ricordato dall’istante nella domanda di ricusazione, il Pretore non ha seguito l’opinione del perito e ha tentato di mantenere l’assetto di fatto esistente, che comporta la ripartizione dei bambini fra i genitori, contrariamente alla loro volontà. Il magistrato ha ribadito ancora nelle sue osservazioni 23 aprile 1996 di ritenere tale soluzione “il minore dei mali” rispetto al collocamento in istituto di tutti i quattro bambini. Coerentemente con tale suo convincimento, il Pretore ha tentato di regolare l’assetto cautelare dei figli in modo amichevole, inducendo i genitori ad accordarsi, senza tuttavia ottenere risultati durevoli. Nell’ottica delle difficoltà di comunicazione fra i genitori e delle perplessità sollevate sia dal dott. __________ che dal dott. __________ sull’idoneità educativa di entrambi i genitori, corroborate anche dalla deposizione __________ del 24 marzo 1994, l’intenzione espressa dal Pretore di allestire una nuova perizia non appare un’inutile procrastinazione della procedura cautelare, ma semmai un mezzo per raggiungere l’intimo convincimento del giudice. Ci si potrebbe invero interrogare sull’ammissibilità e sulll’utilità di tale mezzo di prova, visto che la situazione è evoluta - negativamente - proprio nella direzione indicata dal dott. __________, il cui referto appare quindi ancora attuale. Si possono però comprendere, nell’interesse dei figli se non in quello dei genitori, le remore del Pretore a decretare il collocamento in un istituto, come consigliato dal perito. D’altra parte nell’ambito dell’affidamento dei figli il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento anche per quello che concerne l’assunzione delle prove e non si può rimproverare al Pretore di volere indagare a fondo prima di emanare una decisione cautelare con tali risvolti sulla vita di quattro bambini già ampiamente provati dai contrasti fra i genitori. 5. L’istante imputa poi al Pretore di aver adottato provvedimenti supercautelari ingiustificati in manifesto contrasto con gli interessi e il bene della prole, con la volontà dei bambini e con gli interessi materni, elencando tutti i decreti che a suo modo di vedere sorreggono la sua tesi. Come giustamente rilevato nell’istanza di ricusazione, il magistrato sa perfettamente, per avere seguito fin dall’agosto 1993 tutta la vicenda, quale è la situazione di entrambi i coniugi e di coloro che li sostengono (nonna paterna, ragazza alla pari, convivente della madre). Le perizie del dott. __________ e del dott. __________ si diffondono in dettaglio su tutti i componenti della famiglia, illustrando minutamente pregi e difetti dei genitori e dei relativi conviventi. Anche l’audizione testimoniale dell’assistente sociale __________ è illuminante sui metodi educativi della madre, tacitamente condivisi dal padre (cfr. verbale 24 marzo 1994), evocati nella loro crudezza anche dalla maestra d’asilo di __________ e dalla domestica di casa (cfr. audizioni del 27 settembre 1993). Il primo provvedimento supercautelare del Pretore, emanato l’8 settembre 1993 e che affidava tutti i figli al padre, era giustificato dalla necessità di salvaguardare la stabilità dei bambini e un corretto inizio dell’anno scolastico, ritenuto che a quel momento la situazione della madre era ancora instabile. La successiva perizia del dott. __________, rassegnata l’11 novembre 1993, confortava tale decisione, poiché suggeriva di lasciare i quattro figli a __________, affidati al padre che sembrava garantire maggiore stabilità della madre (pag. 38 perizia). Il consiglio non è stato seguito a causa dell’accordo intervenuto fra i genitori, che hanno deciso la ripartizione dei bambini all’udienza del 21 febbraio 1994. La censura dell’istante, secondo cui il Pretore favorirebbe in ogni modo il marito, si rivela pertanto inconsistente. Se il magistrato avesse davvero voluto favorire l’attore, gli sarebbe bastato seguire l’opinione del perito, che prospettava appunto l’affidamento dei quattro figli al padre. Il Pretore ha invece tentato di favorire una soluzione concordata fra i genitori, verosimilmente per tenere conto degli interessi di tutti i membri della famiglia. Ciò ha purtroppo condotto, come visto in precedenza, a una preoccupante instabilità della situazione di fatto dei figli, denunciata dal dott. __________ nella sua perizia. Il Pretore ha sempre cercato di assecondare una soluzione concordata, scontrandosi con l’accertata incapacità dei coniugi a comunicare serenamente fra di loro, che ha portato al naufragio tutti gli accordi sottoscritti. La maggior parte dei decreti supercautelari del Pretore, del resto, riguarda il mancato rispetto delle modalità di affidamento e/o del diritto di visita concordato dalle parti in occasione delle varie udienze. Per contro il decreto 5 settembre 1995, con il quale __________ e __________ sono stati affidati - nuovamente - al padre, trova fondamento nell’anticipazione della perizia del dott. __________, secondo il quale entrambi i genitori sono incapaci di occuparsi da soli dei quattro figli. Tutto il successivo comportamento del Pretore, tendente a mantenere a colpi di decreti supercautelari l’assetto esistente (le bambine alla madre, i bambini al padre) e nel contempo a far rispettare le convenzioni sul reciproco diritto di visita, è per stessa ammissione del magistrato inteso a evitare il collocamento in istituto, che egli considera negativo per i figli. Alla luce delle peculiari circostanze della famiglia, tale modo di agire, fors’anche opinabile, non può però essere considerato costitutivo di parzialità verso l’una o l’altra parte. 6 a) L’istante rimprovera al Pretore di non aver dato ascolto alle richieste dei bambini e di aver rinunciato alle loro audizioni. Tenuto conto del tono a dir poco irrispettoso delle imperiose lettere inviate dai bambini al Pretore, e dell’opinione espressa dal perito dott. __________r, secondo cui la madre influenzava i bambini in modo pesante (perizia pag. 9, 12), la decisione del magistrato di rinunciare a sentire i figli se non in un momento in cui erano lontani dalla madre risponde al semplice buon senso e non è censurabile. Il fatto che i bambini abbiano dichiarato concordemente al patrocinatore della madre di voler restare con lei non è rilevante, visto quanto spiegato dal perito, tanto più che l’avvocato, contrariamente al perito, non dispone di una formazione specialistica nell’audizione dei bambini. La sua opinione è quindi quella di un profano e comprensibilmente il Pretore ha seguito su questo punto l’opinione dello specialista. b) La convenuta sostiene ancora che il Pretore avrebbe dimostrato di essere parziale poiché avrebbe anticipato la decisione cautelare sull’affidamento nel corso dell’udienza 28 marzo 1996 (cfr. lettera 5 aprile 1996 dell’avv. __________). A verbale non vi è traccia di tale comunicazione, che comunque il magistrato ammette nelle osservazioni 23 aprile 1996, precisando di aver segnalato che non intendeva seguire le conclusioni peritali (ossia disporre il collocamento in istituto dei quattro figli). Per costante giurisprudenza, l’opinione espressa dal giudice nel corso della procedura giudiziaria sulla posizione processuale dell’una o dell’altra parte, sulla base di una sommaria valutazione possibile prima della conclusione della causa, non costituisce sufficiente indizio di parzialità (RDAT 1992 II pag. 41; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990 p. 11 segg., giurisprudenza citata alla nota 72 pag. 22). Ora, in concreto, il magistrato ha espresso alle parti, in modo informale, la sua reticenza a seguire il suggerimento del perito, dopo un approfondito studio dell’incarto e delle risultanze istruttorie. L’istante ravvisa a torto in tale orientamento del Pretore elementi di parzialità a favore del marito. In realtà il magistrato si preoccupa dell’interesse dei figli e privilegia il loro mantenimento in famiglia, seppure ripartiti fra i genitori, al loro collocamento in un istituto, come consigliato dal dott. __________. A proposito dell’interesse dei figli l’istante ha citato della perizia solo i passi che confortano la sua tesi, perdendo completamente di vista il fatto che la lettura del referto la smentisce in pieno c) L’istante cita ancora, quale dimostrazione della parzialità del magistrato, la deposizione testimoniale del proprio convivente __________ __________, al quale il marito avrebbe detto “io faccio quello che voglio tanto il Pretore ce l’ho dalla mia parte”. A prescindere dal fatto che __________ __________ è molto coinvolto nella vicenda dei coniugi e non può essere considerato un testimone oggettivo (cfr. perizia pag. 16-19), l’episodio riferito risale alle vacanze estive del

1995. La citata affermazione del padre è stata proferita dopo che __________, affidato al marito, gli disse che desiderava rimanere con la madre a __________. Tenuto conto delle circostanze, la frase dell’attore può anche essere interpretata nel senso che egli si prevaleva del decreto pretorile (quello emanato il 31 marzo 1995). Del resto, come che sia, l’opinione che l’una o l’altra parte si è fatta del comportamento del magistrato è forzatamente soggettiva e come tale non costituisce indizio di parzialità. 7. L’esame dell’incarto e degli atti di causa porta a ritenere, in conclusione, che nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l’imparzialità del magistrato. L’istanza di ricusazione si rivela infondata in ogni suo punto e deve pertanto essere respinta. Vista la reiezione dell’istanza, cade anche la richiesta di annullare i decreti pretorili emanati il 10, 15 e 16 aprile 1996. 8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre la tassa di giustizia tiene conto della complessità della vertenza. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che è comparsa all’udienza del 3 giugno 1996 davanti alla Camera civile di appello, ha diritto a una congrua indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’istanza di ricusazione è respinta.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia          fr.   500.– b) spese                            fr.      50.– fr.   550.– sono a carico dell’istante, che rifonderà a controparte fr. 1000.– per ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria