opencaselaw.ch

11.1996.58

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-05-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.1996 11.1996.58 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.1996 11.1996.58 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.1996 11.1996.58

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00058 Lugano 3 maggio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso inoltrato il 16 aprile 1996 da __________, __________, contro la decisione 15 aprile 1996 del __________, __________, __________, con la quale è stata respinta l’istanza di revoca della tutela presentata il 29 luglio 1995 dal ricorrente (incarto n. __________/__________); Ritenuto in fatto: che __________ (1961) è stato dichiarato interdetto ai sensi dell’art. 369 CC con decisione 19 maggio 1992 del Consiglio di Stato, su istanza presentata dalla Delegazione tutoria del Comune di __________; che in data 29 luglio 1995 __________ ha chiesto la revoca dell’interdizione; che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito la procedura, convocando l’interessato per audizione e assumendo informazioni mediche e psico-sociali; che agli atti sono così stati assunti il verbale di audizione, del 26 gennaio 1996 (doc. 8), la relazione sociale del responsabile della __________, ove risiede attualmente l’interessato (doc. 5), la relazione psichiatrica redatta il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ (doc. 4), la relazione psichiatrica allestita il 22 gennaio 1996 dal dott. __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3); che l’istante, informato il 20 marzo 1996 della completazione dell’istruttoria e della facoltà di presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni, non si è pronunciato; che in data 15 aprile 1996 la Divisione degli interni ha respinto l’istanza di revoca dell’interdizione, per il motivo che la situazione dell’istante giustificava tuttora la tutela; che in data 16 aprile 1996 __________ ha inoltrato ricorso contro tale decisione; che il gravame non è stato notificato alla Divisione degli interni; considerato in diritto: che ci si potrebbe chiedere se il gravame sia ricevibile, vista la totale carenza di motivazione sui motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC); che la sanzione della nullità va applicata con cautela e che l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto); che nella fattispecie la richiesta di giudizio contenuta nel ricorso, benché succinta, è chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi; che il quesito può a ogni modo rimanere indeciso, il ricorso dovendo comunque essere respinto nel merito; che la procedura di interdizione, stabilita dal diritto cantonale (art. 373 CC) è retta dal principio inquisitorio (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3 a ed., Berna 1995, n. 888 pag. 341-342), motivo per cui questa Camera ha richiamato d’ufficio dall’Autorità di vigilanza sulle tutele l’incarto relativo ad __________; che ai sensi dell’art. 433 cpv. 2 CC l’autorità è obbligata a ordinare la revoca non appena la causa di tutela sia scomparsa; che nella fattispecie il ricorrente è stato interdetto in applicazione dell’art. 369 CC, perché affetto da debilità e infermità mentale che lo rendevano incapace di provvedere ai propri interessi e bisognoso di durevole assistenza e protezione, come dettagliatamente esposto nella perizia 8 aprile 1992 dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 13); che la situazione psico-sociale del ricorrente non è mutata, come emerge sia dal complemento di perizia redatto il 13 febbraio 1996 dal dott. __________ dell’Ospedale __________ __________ di __________ (doc. 4) che dal rapporto allestito il 22 gennaio 1996 dallo psichiatra __________ all’attenzione della Sezione della circolazione (doc. 3); che entrambi gli psichiatri ritengono tuttora necessaria una durevole assistenza e protezione dell’interessato, incapace a loro giudizio di provvedere in modo autonomo ai propri bisogni; che l’Autorità di vigilanza sulle tutele ha sentito l’istante il 26 gennaio 1996 e ha disposto un complemento della perizia su cui si era fondata la decisione originaria di interdizione, così che la procedura seguita rispetta le norme stabilite dagli art. 373 e 374 CC, applicabili per analogia anche ai casi di revoca della tutela; che constatato il perdurare della situazione che aveva a suo tempo giustificato l’interdizione ai sensi dell’art. 369 CC, non vi è motivo per scostarsi dalla decisione della Divisione degli interni, conforme alla legge; che il gravame, infondato, può pertanto essere deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313bis CPC; che viste le particolarità del caso si può prescindere dal prelievo di spese; Per questi motivi, pronuncia :

1.   L’appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.   Non si prelevano né tasse né spese.

3.   Intimazione a : - __________, __________ __________, __________              - __________, __________ - __________ __________, __________ Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria