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11.1996.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-07-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Vi è dapprima da rilevare, in ordine, che il gravame non è ricevibile nella misura in cui la ricorrente chiede la propria designazione quale tutrice, subordinatamente curatrice, in via ancora più subordinata la designazione di una terza persona quale curatrice della bambina. La nomina del tutore e del curatore compete alla Delegazione tutoria (art. 2 del regolamento sulle tutele e le curatele) e contro la decisione di quest’ultima autorità è dato ricorso entro 10 giorni all’autorità di vigilanza sulle tutele, ossia alla Divisione degli interni (art. 92 del regolamento sulle tutele e curatele). Il Tribunale d’appello non è competente per statuire sulla nomina di tutori e curatori. Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile. Per il resto, contrariamente all’opinione della Divisione degli interni, il gravame adempie i requisiti formali previsti dalla legge. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità prevista dall'art. 309 cpv. 5 CPC va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto). Il ricorso di __________ denota senza equivoco la volontà di far annullare la decisione 11 marzo 1996 della Divisione degli interni e di privare __________ dell’autorità parentale. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. In tale misura il gravame è dunque ammissibile.

E. 2 Giusta l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3 a ed. Berna 1990, pag. 164). Per l’art. 311 CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti dottrinali).

E. 3 Nel caso in esame in favore della minore __________ sono già state prese diverse misure di protezione. Poco dopo la nascita essa è stata affidata, con il consenso della madre, alle cure della nonna materna e il 4 aprile 1991 è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. La nonna affidataria ha chiesto il 14 settembre 1995 all’autorità di vigilanza sulle tutele di privare la figlia __________ dell’autorità parentale, sostenendo che quest’ultima non si occupava della bambina, se non durante le visite, non pagava il mantenimento e tratteneva le indennità versate dalla cassa-malati. Inoltre si erano verificati disguidi amministrativi con la Delegazione tutoria di Pregassona in merito alla frequenza scolastica, di modo che la situazione era divenuta intollerabile. L’autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito il caso e ha proceduto all’audizione della madre __________. La madre della bambina ha confermato di essere d’accordo con l’affidamento di __________ alla propria madre, ma si è opposta alla privazione dell’autorità parentale, ritenendola una misura eccessiva. Il Servizio sociale cantonale ha allestito il 28 novembre 1995 un dettagliato rapporto sulla situazione della bambina. Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, la Divisione degli interni ha deciso l’11 marzo 1996 di respingere l’istanza, non essendo necessaria la privazione dell’autorità parentale a protezione della bambina. La ricorrente ribadisce che la titolare dell’autorità parentale non è in grado di assumersi gli oneri richiesti per l’educazione della bambina e che solo attribuendo la tutela a chi si occupa concretamente da anni di __________ si possono risolvere i problemi amministrativi e finanziari denunciati.

E. 4 È

incontestato che la convenuta non è attualmente in grado di occuparsi della

figlia né di provvedere al suo mantenimento. __________ è stata collocata

presso la nonna materna, con il consenso della madre e l’autorizzazione del

Dipartimento delle opere sociali. Il collocamento e la curatela educativa

prevista dall'art. 308 CC permettono di ovviare all’incapacità educativa della

madre senza che sia necessario privare quest’ultima dell’autorità parentale. La

ricorrente espone invero diffusi timori per il futuro della bambina

nell’eventualità che il marito della madre decida di rientrare nel Kosovo, suo

paese d’origine. A prescindere dal fatto che tale rientro non sembra previsto

in un prossimo futuro, non è nemmeno certo che il patrigno intenda occuparsi di

__________ e integrarla nella propria famiglia (cfr. rapporto 28 novembre 1995

pag. 3). I timori della ricorrente sono dunque prematuri e non giustificano per

il momento l’adozione di ulteriori misure di protezione in favore della bambina,

tanto più che queste possono sempre essere adattate alla modificazione delle

circostanze (art. 313 cpv. 1 CC).

basta alla pronuncia della privazione dell’autorità parentale, misura estrema e

da adottare solo come ultima possibilità, l’esistenza di problemi

amministrativi. I disguidi lamentati dalla ricorrente si riferiscono

all’incasso di rimborsi della cassa-malati e al pagamento della retta

scolastica. La stessa ricorrente ammette che il problema della retta scolastica

si è nel frattempo risolto (pag. 3 del ricorso). A detta della curatrice i

problemi finanziari e amministrativi sono stati regolati dopo diversi incontri

con l’affidataria e i vari servizi statali: la nonna riceve dall’Ufficio di

assistenza una retta di affidamento (art. 7 Legge per la protezione della

maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, RL 6.4.2.1) e

l’Ufficio di assistenza garantisce la copertura dei costi di cassa-malati. Le

eventuali divergenze, comunque, non riguardano la titolare dell’autorità

parentale, ma scaturiscono da incomprensioni tra la nonna affidataria e la curatrice

della bambina, alla quale la madre è estranea. Tali difficoltà, peraltro

relative a problemi puntuali e concreti quali il pagamento della retta

scolastica e la copertura delle spese mediche, possono essere risolte

migliorando la collaborazione tra l’affidataria e la curatrice, se del caso con

l’intervento della Delegazione tutoria per delimitare in modo chiaro l’ambito

di azione di entrambe. Non vi è quindi motivo, attualmente, di privare la madre

dell’autorità parentale.

Quest’ultima

non ostacola infatti l’operato dell’affidataria, alla quale apparentemente delega

ogni responsabilità per tutto quanto riguarda la bambina, né interferisce con

l’attività della curatrice. Non vi sono d’altra parte problemi di rapporti

personali, dal momento che __________ si reca regolarmente dalla madre nei fine

settimana e che tali contatti sono accettati e favoriti - in una certa qual

misura - dall’affidataria. Occorre rilevare, a ogni buon conto, che

l’affidamento di __________ alla nonna e i rapporti con la madre presentano

aspetti non ancora completamente chiariti, come risulta dal rapporto del

Servizio sociale. L’assistente sociale suggerisce infatti di approfondire gli

aspetti familiari e i conflitti latenti fra la ricorrente e la propria figlia,

con l’aiuto del Servizio medico-psicologico, prima di proporre eventuali altre

misure di protezione nell’interesse della bambina.

In

siffatte circostanze la privazione dell’autorità parentale non si giustifica a

tutela di __________, che per il momento dispone di adeguati strumenti di

protezione, quali l’affidamento alla nonna materna e la curatela educativa.

Semmai occorrerà delimitare in modo preciso le rispettive competenze dell’affidataria

e della curatrice, in modo da evitare incomprensioni e disguidi amministrativi.

Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 5 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico della ricorrente. Non si giustifica, in concreto, di attribuire ripetibili a __________, che non ha presentato osservazioni all’appello. Per quel che concerne il Dipartimento degli interni, i servizi amministrativi statali hanno agito nell’ambito della loro normale attività e non possono quindi chiedere indennità per ripetibili (cfr. l’art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia). La curatrice, infine, è già rimunerata come funzionaria dall’ente pubblico e si può pertanto prescindere dall’attribuirle ripetibili.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.1996 11.1996.57 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.1996 11.1996.57 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.07.1996 11.1996.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00057 Lugano 10 luglio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi sedente per statuire nella procedura __________.__________.__________ (privazione dell’autorità parentale) del Dipartimento delle istituzioni, promossa con istanza 14 settembre 1995 da __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott__________, __________), contro __________ nata __________, __________ esaminati gli atti, posti a giudizio i seguenti punti di questione :

1.   Se deve essere accolto il ricorso 15 aprile 1996 di __________ contro la decisione 11 marzo 1996 della Divisione degli Interni;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto : A. __________ (1990) è nata dalla relazione fra __________ e __________ __________. Essa è stata affidata subito dopo la nascita, con il consenso della madre, alla nonna materna __________ __________, e in suo favore è stata istituita dalla Delegazione tutoria di __________ il 4 aprile 1991 una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. Con lo stesso provvedimento la Delegazione tutoria ha stabilito in favore di __________ __________ una curatela amministrativa ai sensi dell’art. 393 n. 2 CC. Quest’ultima misura è stata chiusa con deliberazione 5 aprile 1995 della Delegazione tutoria di Pregassona, in seguito al matrimonio di __________ con __________. B. __________ ha chiesto con istanza il 14 settembre 1995 di privare __________ dell’autorità parentale sulla figlia __________, adducendo che la madre non si occupa della bambina e che la situazione attuale, fonte di difficoltà amministrative e finanziarie, provoca disguidi. Esperita l’istruttoria, durante la quale è stata sentita __________ __________ ed è stato presentato un dettagliato rapporto del Servizio sociale di __________, la Divisione degli interni del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l’istanza con decisione 11 marzo 1996 e ha posto la tassa di giustizia di fr. 300.– a carico di __________ Scala. C. L’istante è insorta il 15 aprile 1996 con un ricorso nel quale chiede di annullare la decisione 11 marzo 1996 e di nominarla tutrice di __________, in via subordinata di designarla curatrice, in via ancora più subordinata di designare quale curatrice la signora __________. D. Con osservazioni del 17 maggio 1996 la Divisione degli interni chiede di dichiarare irricevibile il ricorso, subordinatamente di respingerlo. Nelle osservazioni del 22 maggio 1996 la curatrice di __________ rileva che la designazione del tutore, rispettivamente del curatore, compete alla Delegazione tutoria. __________, dal canto suo, non ha presentato osservazioni. Considerando in diritto: 1. Vi è dapprima da rilevare, in ordine, che il gravame non è ricevibile nella misura in cui la ricorrente chiede la propria designazione quale tutrice, subordinatamente curatrice, in via ancora più subordinata la designazione di una terza persona quale curatrice della bambina. La nomina del tutore e del curatore compete alla Delegazione tutoria (art. 2 del regolamento sulle tutele e le curatele) e contro la decisione di quest’ultima autorità è dato ricorso entro 10 giorni all’autorità di vigilanza sulle tutele, ossia alla Divisione degli interni (art. 92 del regolamento sulle tutele e curatele). Il Tribunale d’appello non è competente per statuire sulla nomina di tutori e curatori. Su questo punto il ricorso è pertanto irricevibile. Per il resto, contrariamente all’opinione della Divisione degli interni, il gravame adempie i requisiti formali previsti dalla legge. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità prevista dall'art. 309 cpv. 5 CPC va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la decisione di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272, 1985 pag. 338 in alto). Il ricorso di __________ denota senza equivoco la volontà di far annullare la decisione 11 marzo 1996 della Divisione degli interni e di privare __________ dell’autorità parentale. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. In tale misura il gravame è dunque ammissibile. 2. Giusta l’art. 301 cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’autorità parentale è il potere legale dei genitori di prendere tutte le decisioni necessarie per il figlio; essa costituisce la base giuridica dei genitori per l’educazione e la rappresentanza e l’amministrazione dei beni del figlio stesso (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 3 a ed. Berna 1990, pag. 164). Per l’art. 311 CC se altre misure di protezione del figlio (art. 307 e segg. CC) sono rimaste infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di vigilanza sulle tutele priva i genitori della loro autorità quando per inesperienza, malattia, infermità, assenza o analoghi motivi non sono in grado di esercitarla debitamente (cpv. 1 n. 1). Inoltre la privazione dell’autorità parentale può essere pronunciata quando i genitori non si sono curati seriamente del figlio o hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti (cpv. 1 n. 2). L’applicazione di questa norma presuppone un rigoroso apprezzamento di tutte le circostanze, la revoca dell’autorità parentale configurando la perdita di un diritto della personalità, ed è ammissibile solo se altre misure per la protezione del figlio appaiono d’acchito insufficienti: il principio della proporzionalità dell’intervento impone in tutti i casi un’attenzione particolare (DTF 119 II 11 consid. 4a con riferimenti dottrinali). 3. Nel caso in esame in favore della minore __________ sono già state prese diverse misure di protezione. Poco dopo la nascita essa è stata affidata, con il consenso della madre, alle cure della nonna materna e il 4 aprile 1991 è stata istituita una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC. La nonna affidataria ha chiesto il 14 settembre 1995 all’autorità di vigilanza sulle tutele di privare la figlia __________ dell’autorità parentale, sostenendo che quest’ultima non si occupava della bambina, se non durante le visite, non pagava il mantenimento e tratteneva le indennità versate dalla cassa-malati. Inoltre si erano verificati disguidi amministrativi con la Delegazione tutoria di Pregassona in merito alla frequenza scolastica, di modo che la situazione era divenuta intollerabile. L’autorità di vigilanza sulle tutele ha istruito il caso e ha proceduto all’audizione della madre __________. La madre della bambina ha confermato di essere d’accordo con l’affidamento di __________ alla propria madre, ma si è opposta alla privazione dell’autorità parentale, ritenendola una misura eccessiva. Il Servizio sociale cantonale ha allestito il 28 novembre 1995 un dettagliato rapporto sulla situazione della bambina. Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, la Divisione degli interni ha deciso l’11 marzo 1996 di respingere l’istanza, non essendo necessaria la privazione dell’autorità parentale a protezione della bambina. La ricorrente ribadisce che la titolare dell’autorità parentale non è in grado di assumersi gli oneri richiesti per l’educazione della bambina e che solo attribuendo la tutela a chi si occupa concretamente da anni di __________ si possono risolvere i problemi amministrativi e finanziari denunciati. 4. È incontestato che la convenuta non è attualmente in grado di occuparsi della figlia né di provvedere al suo mantenimento. __________ è stata collocata presso la nonna materna, con il consenso della madre e l’autorizzazione del Dipartimento delle opere sociali. Il collocamento e la curatela educativa prevista dall'art. 308 CC permettono di ovviare all’incapacità educativa della madre senza che sia necessario privare quest’ultima dell’autorità parentale. La ricorrente espone invero diffusi timori per il futuro della bambina nell’eventualità che il marito della madre decida di rientrare nel Kosovo, suo paese d’origine. A prescindere dal fatto che tale rientro non sembra previsto in un prossimo futuro, non è nemmeno certo che il patrigno intenda occuparsi di __________ e integrarla nella propria famiglia (cfr. rapporto 28 novembre 1995 pag. 3). I timori della ricorrente sono dunque prematuri e non giustificano per il momento l’adozione di ulteriori misure di protezione in favore della bambina, tanto più che queste possono sempre essere adattate alla modificazione delle circostanze (art. 313 cpv. 1 CC). Né basta alla pronuncia della privazione dell’autorità parentale, misura estrema e da adottare solo come ultima possibilità, l’esistenza di problemi amministrativi. I disguidi lamentati dalla ricorrente si riferiscono all’incasso di rimborsi della cassa-malati e al pagamento della retta scolastica. La stessa ricorrente ammette che il problema della retta scolastica si è nel frattempo risolto (pag. 3 del ricorso). A detta della curatrice i problemi finanziari e amministrativi sono stati regolati dopo diversi incontri con l’affidataria e i vari servizi statali: la nonna riceve dall’Ufficio di assistenza una retta di affidamento (art. 7 Legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza, RL 6.4.2.1) e l’Ufficio di assistenza garantisce la copertura dei costi di cassa-malati. Le eventuali divergenze, comunque, non riguardano la titolare dell’autorità parentale, ma scaturiscono da incomprensioni tra la nonna affidataria e la curatrice della bambina, alla quale la madre è estranea. Tali difficoltà, peraltro relative a problemi puntuali e concreti quali il pagamento della retta scolastica e la copertura delle spese mediche, possono essere risolte migliorando la collaborazione tra l’affidataria e la curatrice, se del caso con l’intervento della Delegazione tutoria per delimitare in modo chiaro l’ambito di azione di entrambe. Non vi è quindi motivo, attualmente, di privare la madre dell’autorità parentale. Quest’ultima non ostacola infatti l’operato dell’affidataria, alla quale apparentemente delega ogni responsabilità per tutto quanto riguarda la bambina, né interferisce con l’attività della curatrice. Non vi sono d’altra parte problemi di rapporti personali, dal momento che __________ si reca regolarmente dalla madre nei fine settimana e che tali contatti sono accettati e favoriti - in una certa qual misura - dall’affidataria. Occorre rilevare, a ogni buon conto, che l’affidamento di __________ alla nonna e i rapporti con la madre presentano aspetti non ancora completamente chiariti, come risulta dal rapporto del Servizio sociale. L’assistente sociale suggerisce infatti di approfondire gli aspetti familiari e i conflitti latenti fra la ricorrente e la propria figlia, con l’aiuto del Servizio medico-psicologico, prima di proporre eventuali altre misure di protezione nell’interesse della bambina. In siffatte circostanze la privazione dell’autorità parentale non si giustifica a tutela di __________, che per il momento dispone di adeguati strumenti di protezione, quali l’affidamento alla nonna materna e la curatela educativa. Semmai occorrerà delimitare in modo preciso le rispettive competenze dell’affidataria e della curatrice, in modo da evitare incomprensioni e disguidi amministrativi. Il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono quindi a carico della ricorrente. Non si giustifica, in concreto, di attribuire ripetibili a __________, che non ha presentato osservazioni all’appello. Per quel che concerne il Dipartimento degli interni, i servizi amministrativi statali hanno agito nell’ambito della loro normale attività e non possono quindi chiedere indennità per ripetibili (cfr. l’art. 159 cpv. 2 in fine OG per analogia). La curatrice, infine, è già rimunerata come funzionaria dall’ente pubblico e si può pertanto prescindere dall’attribuirle ripetibili. Per questi motivi pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 200.– b) spese                         fr.   50.– fr. 250.– sono a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: - avv. __________, __________ - __________, __________a - __________, __________ - __________ a, __________ - __________, __________, __________ Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria