Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’iscrizione nel registro fondiario di un’ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). La procedura è quella ordinaria degli art. 165 segg. CPC. Per salvaguardare il termine di tre mesi l’artigiano o imprenditore può chiedere un’iscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Tale procedura prevede la citazione delle parti a un’ udienza (art. 363 CPC); prima dell’udienza – ma anche in qualsiasi altro momento prima della decisione – il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC).
E. 2 Nella fattispecie l’istante ha chiesto al Pretore, il 28 novembre 1995, una generica iscrizione di ipoteca legale. Sia l’intestazio-ne del memoriale (“istanza”) sia le norme legali invocate (art. 961 CC e 4 LAC) lasciavano intendere nondimeno ch’essa intendeva ottenere un’iscrizione provvisoria . La procedura applicabile era pertanto quella contenziosa di camera di consiglio, sicché il Pretore doveva citare le parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) – e in specie ordinare l’iscrizione (provvisoria) dell’ipoteca senza contraddittorio – ma ciò non lo esonerava dall’indire la discussione. A torto quindi il primo giudice ha disposto l’udienza, nel decreto del 29 novembre 1995, solo su richiesta dei convenuti e a torto ha rinviato le spese processuali al merito (C occhi/ T rezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148 CPC). Resta il fatto che l’udienza, ancorché su richiesta, ha avuto luogo (il
E. 6 febbraio 1996) e che il
sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore
dell’istante, nella decisione impugnata. Dal profilo formale le predette
irregolarità non hanno quindi recato all’appellante alcun pregiudizio.
3.
Più delicato è sapere se il Pretore non abbia disatteso il principio
del contraddittorio omettendo il dibattimento finale (art. 368 CPC).
All’udienza del 6 febbraio 1996, in effetti, l’istante aveva offerto
l’escussione di cinque testimoni, offerta che il Pretore ha respinto nella
decisione impugnata (pag. 5 a metà). Così facendo, tuttavia, egli ha dichiarato
chiusa l’istruttoria senza indire il dibattimento finale. Certo, egli richiama
il principio secondo cui l’omissione del dibattimento finale nell’ambito di una
procedura ordinaria non comporta l’annullamento della sentenza impugnata se
tale omissione non cagiona all’appellante un pregiudizio irreparabile (Rep.
1989 pag. 177 consid. 7). Ammesso e non concesso però che analogo principio
valga anche nei casi in cui il Pretore tralasci deliberatamente – e non per
inavvertenza – il dibattimento finale, esso
non
si applica né alla
procedura di istanza unica (ove l’omissione del dibattimento finale comporta
l’annullabilità della sentenza: Rep. 1984 pag. 394) né alla procedura in
materia di provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella
causa T. contro V. SA e C. SA, consid. 2). Non è affatto certo, quindi, che
l’omissione del dibattimento finale in una procedura di camera di consiglio sia
senza conseguenze, e poco importa che l’istante non sollevi il problema nell’
appello, una disattenzione del contraddittorio dovendo essere ravvisata
d’ufficio (art. 141 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Comunque sia, si supponesse
anche – per ipotesi – che il Pretore abbia emanato una sentenza annullabile,
non sussisterebbe oggi alcun interesse pratico e attuale a rilevare tale
difetto, come si illustrerà nel considerando che segue.
4.
Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto che sia cancellata,
“previa presentazione all’ufficiale (...) di copia della presente sentenza
cresciuta in giudicato”, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca legale ordinata
inaudita parte. Ora, l’art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili
– ma non i decreti cautelari – sono esecutive “dal giorno successivo a quello
in cui è scaduto il termine per impugnarle”. Le decisioni emanate nel quadro di
una procedura di camera di consiglio divengono esecutive, pertanto, il giorno
dopo la scadenza dei dieci giorni utili per la presentazione dell’appello (art.
370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente
carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che
all’appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC). In concreto
non è mai stato conferito all’appello effetto sospensivo, per altro nemmeno
richiesto. In una lettera inviata alla __________mera civile di appello il 21
maggio 1996 (che nemmeno andrebbe vagliata, costituendo essa una replica inammissibile),
l’appellante sostiene che l’art. 382 cpv. 3 CPC non si applica al caso in
esame. L’affermazione è pertinente, ma di nessun ausilio, dato che la decisione
impugnata è ad ogni modo esecutiva in virtù dell’art. 370 cpv. 3 CPC. Ciò
significa che l’iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 29 novembre
1995 è diventata caduca. È possibile che l’ipoteca legale non sia ancora stata
materialmente radiata dal registro fondiario ed è possibile che fino
all’emanazione del giudizio odierno l’istante potesse ancora chiedere il
conferimento dell’effetto sospensivo all’appello. Se non che, con l’emanazione
della presente sentenza viene meno qualunque possibilità di ottenere tale
beneficio e nulla può ormai ostare all’esecutività della decisione impugnata.
Il che rende senza interesse giuridico appurare se, avesse ottenuto effetto
sospensivo, l’appello sarebbe stato provvisto di buon diritto (e quindi anche
sapere se, rinunciando a indire il dibattimento finale, il Pretore abbia
disatteso il principio del contraddittorio).
5.
La circostanza che l’iscrizione provvisoria si sia estinta rende
l’appello, come detto, senza interesse pratico e attuale. La causa deve quindi
essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da esaminare il
problema delle spese e delle ripetibili, che andrebbe risolto – se la mancanza
d’interesse non fosse imputabile al comportamento della parte medesima –
“tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che
termina la lite” (art. 72 della procedura civile federale, per analogia: I CCA,
sentenza del 1° febbraio 1996 nella causa A. SA contro R.H. SA e litisconsorti,
consid. 6). In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al
fatto che l’istante, non postulando il conferimento dell’effetto sospensivo all’ap-pello,
non ha evitato che la cancellazione ordinata dal Pretore divenisse esecutiva.
Essa deve quindi sopportare le spese processuali inutilmente cagionate (art.
148 cpv. 3 CPC), compresa una tassa di giustizia ridotta, la procedura non terminando
con un giudizio di merito (art. 21 LTG). Non si giustifica invece di attribuire
ripetibili ai convenuti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni
all’appello.
E. 26 ad art. 148 CPC). Resta il fatto che ludienza, ancorché su richiesta, ha avuto luogo (il
6 febbraio 1996) e che il sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore dellistante, nella decisione impugnata. Dal profilo formale le predette irregolarità non hanno quindi recato allappellante alcun pregiudizio.
3.Più delicato è sapere se il Pretore non abbia disatteso il principio del contraddittorio omettendo il dibattimento finale (art. 368 CPC). Alludienza del 6 febbraio 1996, in effetti, listante aveva offerto lescussione di cinque testimoni, offerta che il Pretore ha respinto nella decisione impugnata (pag. 5 a metà). Così facendo, tuttavia, egli ha dichiarato chiusa listruttoria senza indire il dibattimento finale. Certo, egli richiama il principio secondo cui lomissione del dibattimento finale nellambito di una procedura ordinaria non comporta lannullamento della sentenza impugnata se tale omissione non cagiona allappellante un pregiudizio irreparabile (Rep. 1989 pag. 177 consid. 7). Ammesso e non concesso però che analogo principio valga anche nei casi in cui il Pretore tralasci deliberatamente e non per inavvertenza il dibattimento finale, essononsi applica né alla procedura di istanza unica (ove lomissione del dibattimento finale comporta lannullabilità della sentenza: Rep. 1984 pag. 394) né alla procedura in materia di provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. contro V. SA e C. SA, consid. 2). Non è affatto certo, quindi, che lomissione del dibattimento finale in una procedura di camera di consiglio sia senza conseguenze, e poco importa che listante non sollevi il problema nell appello, una disattenzione del contraddittorio dovendo essere ravvisata dufficio (art. 141 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Comunque sia, si supponesse anche per ipotesi che il Pretore abbia emanato una sentenza annullabile, non sussisterebbe oggi alcun interesse pratico e attuale a rilevare tale difetto, come si illustrerà nel considerando che segue.
4.Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto che sia cancellata, previa presentazione allufficiale (...) di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato, liscrizione provvisoria dellipoteca legale ordinata inaudita parte. Ora, lart. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili ma non i decreti cautelari sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. Le decisioni emanate nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutive, pertanto, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per la presentazione dellappello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che allappello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC). In concreto non è mai stato conferito allappello effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto. In una lettera inviata alla __________mera civile di appello il 21 maggio 1996 (che nemmeno andrebbe vagliata, costituendo essa una replica inammissibile), lappellante sostiene che lart. 382 cpv. 3 CPC non si applica al caso in esame. Laffermazione è pertinente, ma di nessun ausilio, dato che la decisione impugnata è ad ogni modo esecutiva in virtù dellart. 370 cpv. 3 CPC. Ciò significa che liscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 29 novembre 1995 è diventata caduca. È possibile che lipoteca legale non sia ancora stata materialmente radiata dal registro fondiario ed è possibile che fino allemanazione del giudizio odierno listante potesse ancora chiedere il conferimento delleffetto sospensivo allappello. Se non che, con lemanazione della presente sentenza viene meno qualunque possibilità di ottenere tale beneficio e nulla può ormai ostare allesecutività della decisione impugnata. Il che rende senza interesse giuridico appurare se, avesse ottenuto effetto sospensivo, lappello sarebbe stato provvisto di buon diritto (e quindi anche sapere se, rinunciando a indire il dibattimento finale, il Pretore abbia disatteso il principio del contraddittorio).
5.La circostanza che liscrizione provvisoria si sia estinta rende lappello, come detto, senza interesse pratico e attuale. La causa deve quindi essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da esaminare il problema delle spese e delle ripetibili, che andrebbe risolto se la mancanza dinteresse non fosse imputabile al comportamento della parte medesima tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 della procedura civile federale, per analogia: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 nella causa A. SA contro R.H. SA e litisconsorti, consid. 6). In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che listante, non postulando il conferimento delleffetto sospensivo allap-pello, non ha evitato che la cancellazione ordinata dal Pretore divenisse esecutiva. Essa deve quindi sopportare le spese processuali inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC), compresa una tassa di giustizia ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai convenuti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni allappello.
Dispositiv
- Lappello è dichiarato senza interesse giuridico per sopravvenuta esecutività della cancellazione inerente alliscrizione provvisoria dellipoteca legale e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri processuali, consistenti in: a)tassa di giustizia fr. 250. b)spese fr. 50. fr. 300. sono posti a carico dellappellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione: avv. dott. __________, __________; avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente Il Segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.96.00056
Lugano,
10 luglio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretario:
Antonini
sedente per statuire nella causa __________ __________/__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale)del-la Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 28 novembre 1995da
__________,__________
(patrocinata dallavv. dott. __________, __________)
contro
avv.__________,__________
__________,__________
__________,__________
__________,____________________ __________
__________,__________
__________,__________
__________,__________, e
__________,__________
(patrocinati dallo stesso avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se devessere accolto lappello dell11 aprile 1996 presentato da __________ contro la decisione emessa il 1° aprile 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.Il 28 novembre 1995 la ditta __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città che fosse ordinata liscrizione (provvisoria) di unipoteca legale degli imprenditori sulla particella n. __________RFD di __________, proprietà di __________ e __________ __________, __________ __________, __________ e __________ __________, per lammontare di fr. 210 571.70 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995. Convenuti in giudizio sono stati anche __________ e __________, che avevano commissionato la fornitura e la posa delle attrezzature alberghiere oggetto dellipoteca legale, come pure la ditta __________, di cui __________ era amministratore unico e __________ direttore. In via cautelare listante ha postulato liscrizione (provviso-ria) dellipoteca senza contraddittorio.
B.Statuendo il 29 novembre 1995 inaudita parte, il Pretore ha ordinato liscrizione provvisoria dellipoteca legale e ha fissato alla ditta istante un termine fino al 29 febbraio 1996 per promuovere lazione intesa alliscrizione definitiva, con lavvertenza che il termine sarebbe decaduto qualora i convenuti avessero chiesto la revoca del decreto. Il giudizio sulle spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 1000., è stato rinviato al merito.
C.__________ e __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ hanno instato il 1° dicembre 1995 per la revoca del decreto, previo contraddittorio. Il Pretore li ha citati, con listante, alludienza del 6 febbraio 1996. In tale circostanza listante ha limitato la propria richiesta di iscrizione allammon-tare di fr. 151 952.70 oltre interessi e ha proposto di sentire cinque testimoni. __________ e __________, __________, __________ e __________ hanno proposto il rigetto della domanda, opponendosi alle prove indicate.
D.Con decisione del 1° aprile 1996 il Pretore, rifiutate le assunzio-ni testimoniali, ha respinto la richiesta di iscrizione, autorizzando __________ e __________, __________, __________ e __________ a postulare la cancellazione delliscrizione ordinata senza contraddittorio previa presentazione allufficiale del registro fondiario di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1000. sono state poste a carico della ditta istante, tenuta a rifondere ai convenuti fr. 2000. complessivi per ripetibili. Il Pretore ha ritenuto, in sintesi, che le attrezzature alberghiere fornite dallistante non comportino un maggior valore dellimmobile, poiché servono solo alluso dei locali come esercizio pubblico e possono essere tolte senza deterioramento.
E.Insorta con un appello del 10 aprile 1996 contro la decisione del Pretore, listante chiede senza postulare effetto sospensivo al gravame che il giudizio impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore per lassunzione di quattro testimoni notificati alludienza del 6 febbraio 1996, subordinatamente che liscri-zione provvisoria dellipoteca sia confermata per limporto di fr. 174 367. oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1995. __________ e __________, __________, __________ e __________ hanno dichiarato il 7 maggio 1996 di non formulare osservazioni, lappellante avendo tra laltro omesso di postulare la concessione delleffetto sospensivo al ricorso. __________, __________ e __________ hanno rinunciato a loro volta, il 9 maggio 1996, a presentare osservazioni ritenendosi non direttamente parti in causa.
Considerando
in diritto:
1.Liscrizione nel registro fondiario di unipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). La procedura è quella ordinaria degli art. 165 segg. CPC. Per salvaguardare il termine di tre mesi lartigiano o imprenditore può chiedere uniscrizione provvisoria (art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide con rito sommario (art. 961 cpv. 3 CC), ovvero con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Tale procedura prevede la citazione delle parti a un udienza (art. 363 CPC); prima delludienza ma anche in qualsiasi altro momento prima della decisione il giudice può decretare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC).
2.Nella fattispecie listante ha chiesto al Pretore, il 28 novembre 1995, una generica iscrizione di ipoteca legale. Sia lintestazio-ne del memoriale (istanza) sia le norme legali invocate (art. 961 CC e 4 LAC) lasciavano intendere nondimeno chessa intendeva ottenere uniscrizioneprovvisoria. La procedura applicabile era pertanto quella contenziosa di camera di consiglio, sicché il Pretore doveva citare le parti a unudienza per la discussione (art. 363 CPC). Prima di tale udienza egli poteva bensì emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC) e in specie ordinare liscrizione (provvisoria) dellipoteca senza contraddittorio ma ciò non lo esonerava dallindire la discussione. A torto quindi il primo giudice ha disposto ludienza, nel decreto del 29 novembre 1995, solo su richiesta dei convenuti e a torto ha rinviato le spese processuali al merito (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 26 ad art. 148 CPC). Resta il fatto che ludienza, ancorché su richiesta, ha avuto luogo (il
6 febbraio 1996) e che il sindacato sulle spese processuali è stato emesso, ancorché a sfavore dellistante, nella decisione impugnata. Dal profilo formale le predette irregolarità non hanno quindi recato allappellante alcun pregiudizio.
3.Più delicato è sapere se il Pretore non abbia disatteso il principio del contraddittorio omettendo il dibattimento finale (art. 368 CPC). Alludienza del 6 febbraio 1996, in effetti, listante aveva offerto lescussione di cinque testimoni, offerta che il Pretore ha respinto nella decisione impugnata (pag. 5 a metà). Così facendo, tuttavia, egli ha dichiarato chiusa listruttoria senza indire il dibattimento finale. Certo, egli richiama il principio secondo cui lomissione del dibattimento finale nellambito di una procedura ordinaria non comporta lannullamento della sentenza impugnata se tale omissione non cagiona allappellante un pregiudizio irreparabile (Rep. 1989 pag. 177 consid. 7). Ammesso e non concesso però che analogo principio valga anche nei casi in cui il Pretore tralasci deliberatamente e non per inavvertenza il dibattimento finale, essononsi applica né alla procedura di istanza unica (ove lomissione del dibattimento finale comporta lannullabilità della sentenza: Rep. 1984 pag. 394) né alla procedura in materia di provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza del 7 ottobre 1993 nella causa T. contro V. SA e C. SA, consid. 2). Non è affatto certo, quindi, che lomissione del dibattimento finale in una procedura di camera di consiglio sia senza conseguenze, e poco importa che listante non sollevi il problema nell appello, una disattenzione del contraddittorio dovendo essere ravvisata dufficio (art. 141 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Comunque sia, si supponesse anche per ipotesi che il Pretore abbia emanato una sentenza annullabile, non sussisterebbe oggi alcun interesse pratico e attuale a rilevare tale difetto, come si illustrerà nel considerando che segue.
4.Con la decisione impugnata il Pretore ha disposto che sia cancellata, previa presentazione allufficiale (...) di copia della presente sentenza cresciuta in giudicato, liscrizione provvisoria dellipoteca legale ordinata inaudita parte. Ora, lart. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili ma non i decreti cautelari sono esecutive dal giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. Le decisioni emanate nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono esecutive, pertanto, il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per la presentazione dellappello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che allappello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3 CPC). In concreto non è mai stato conferito allappello effetto sospensivo, per altro nemmeno richiesto. In una lettera inviata alla __________mera civile di appello il 21 maggio 1996 (che nemmeno andrebbe vagliata, costituendo essa una replica inammissibile), lappellante sostiene che lart. 382 cpv. 3 CPC non si applica al caso in esame. Laffermazione è pertinente, ma di nessun ausilio, dato che la decisione impugnata è ad ogni modo esecutiva in virtù dellart. 370 cpv. 3 CPC. Ciò significa che liscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio il 29 novembre 1995 è diventata caduca. È possibile che lipoteca legale non sia ancora stata materialmente radiata dal registro fondiario ed è possibile che fino allemanazione del giudizio odierno listante potesse ancora chiedere il conferimento delleffetto sospensivo allappello. Se non che, con lemanazione della presente sentenza viene meno qualunque possibilità di ottenere tale beneficio e nulla può ormai ostare allesecutività della decisione impugnata. Il che rende senza interesse giuridico appurare se, avesse ottenuto effetto sospensivo, lappello sarebbe stato provvisto di buon diritto (e quindi anche sapere se, rinunciando a indire il dibattimento finale, il Pretore abbia disatteso il principio del contraddittorio).
5.La circostanza che liscrizione provvisoria si sia estinta rende lappello, come detto, senza interesse pratico e attuale. La causa deve quindi essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Rimane da esaminare il problema delle spese e delle ripetibili, che andrebbe risolto se la mancanza dinteresse non fosse imputabile al comportamento della parte medesima tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 della procedura civile federale, per analogia: I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 nella causa A. SA contro R.H. SA e litisconsorti, consid. 6). In concreto la decadenza della procedura si riconduce proprio al fatto che listante, non postulando il conferimento delleffetto sospensivo allap-pello, non ha evitato che la cancellazione ordinata dal Pretore divenisse esecutiva. Essa deve quindi sopportare le spese processuali inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC), compresa una tassa di giustizia ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG). Non si giustifica invece di attribuire ripetibili ai convenuti, che hanno rinunciato a formulare osservazioni allappello.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta:
1. Lappello è dichiarato senza interesse giuridico per sopravvenuta esecutività della cancellazione inerente alliscrizione provvisoria dellipoteca legale e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)tassa di giustizia fr. 250.
b)spese fr. 50.
fr. 300.
sono posti a carico dellappellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
avv. dott. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il Segretario