Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1996 11.1996.55 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1996 11.1996.55 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1996 11.1996.55
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00055 Lugano 16 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa inc. n. __________ (azione di scioglimento di comproprietà immobiliare) della Pretura del Distretto di Blenio, promossa con petizione 14 giugno 1993 dalla __________, composta di: __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________) contro __________, __________ (rappresentata dal curatore ad hoc avv. __________, __________) e __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione :
1. Se deve essere accolto l’appello del 4 aprile 1996 presentato da __________, __________, __________, __________ e __________ contro il decreto emesso il 25 marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con decreto (recte : ordinanza) del 25 marzo 1996 il Pretore del Distretto di Blenio ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, la convenuta __________; che gli attori sono insorti con un appello del 4 aprile 1996 contro tale decisione, di cui chiedono l’annullamento; che l’appello non è stato intimato alla controparte; Considerando in diritto : che il Pretore ha accolto il 25 marzo 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta __________ il 14 dicembre 1994, ritenendo adempiuti sia il requisito dell’indigenza che della probabilità di esito favorevole; che secondo l’art. 158 cpv. 1 CPC il giudice che ammette l’assistenza giudiziaria decide con ordinanza motivata, nelle forme dell’art. 95 CPC; che nel caso concreto la natura di ordinanza del provvedimento emanato il 25 marzo 1996 rimane immutata, nonostante il Pretore l’abbia designata come un decreto (Rep. 1987 230); che trattandosi di un’ordinanza è esclusa per legge la possibilità di appellare (art. 95 cpv. 1 CPC), con la conseguenza che il gravame 4 aprile 1996 è d’acchito irricevibile e può essere evaso prima ancora della sua notificazione (art. 313 bis CPC); che per quanto attiene agli oneri processuali del sindacato odierno, essi vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC); che l’ammontare della tassa di giustizia è ridotto in ogni modo, per rapporto all’art. 24 lett. a LTG, la sentenza potendo essere emanata, come si è visto, nella forma semplificata dell’art. 313 bis CPC; che non è il caso per converso di attribuire ripetibili all’appellata, cui l’appello non è nemmeno stato intimato; per questi motivi, richiamata, per le spese, la vigente tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria