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Incarto n.11.96.00046
Lugano
04 marzo 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causan. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa conpetizione del 15 febbraio 1993da
__________,__________
(patrocinata dallavv. __________, __________)
contro
__________,__________,
__________,__________,
(entrambe patrocinate dallavv. __________, __________);
premesso che l11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dallappellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;
preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 lappellante ha comunicato di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dellappello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta per principio laddebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dallac-cordo agli atti;
ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);