opencaselaw.ch

11.1996.46

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-04 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.96.00046

Lugano

04 marzo 1997/cs

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causan. _______ (iscrizione definitiva di ipoteca legale)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa conpetizione del 15 febbraio 1993da

__________,__________

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________,__________,

__________,__________,

(entrambe patrocinate dall’avv. __________, __________);

premesso che l’11 gennaio 1995 __________ ha introdotto appello contro il decreto emesso il 6 dicembre 1994 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

richiamata la sentenza 23 novembre 1995 della II Corte civile del Tribunale federale, che ha accolto il ricorso di diritto pubblico presentato il 5 settembre 1995 dall’appellante, la sentenza emanata il 22 giugno 1995 da questa Camera;

preso atto che con lettera del 3 marzo 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta – per principio – l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dall’ac-cordo agli atti;

ritenuto che in concreto la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);