Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.96.00045
Lugano
29 aprile 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa__._____.__ (misure provvisionali in causa di stato)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conistanza del 7 novembre 1995da
__________,nata __________, __________
(patrocinata dallavv. __________, __________)
contro
__________,__________
(patrocinato dallavv. __________, __________);
premesso che il 14 marzo 1996 __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emesso il 1° marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 22 aprile 1996 __________ ha a suo volta interposto appello adesivo contro il medesimo decreto;
ricordato che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 17 maggio 1996;
preso atto che con lettera del 15 aprile 1997 lappellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo le parti sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, laddebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che lappello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dellappello principale (Anastasi,Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira lappello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
accertato che __________, interpellata dal ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso dordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato lart. 352 cpv. 1 CPC,
2. Lappello adesivo è dichiarato caduco.
3. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
4. Intimazione:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente Il segretario