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11.1996.45

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-29 · Italiano TI
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Incarto n.11.96.00045

Lugano

29 aprile 1997/cs

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa__._____.__ (misure provvisionali in causa di stato)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conistanza del 7 novembre 1995da

__________,nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________,__________

(patrocinato dall’avv. __________, __________);

premesso che il 14 marzo 1996 __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emesso il 1° marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 22 aprile 1996 __________ ha a suo volta interposto appello adesivo contro il medesimo decreto;

ricordato che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 17 maggio 1996;

preso atto che con lettera del 15 aprile 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo le parti sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi,Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496  con riferimento);

accertato che __________, interpellata dal ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

2.   L’appello adesivo è dichiarato caduco.

3.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

4.   Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario