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11.1996.38

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-04-30 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.1996 11.1996.38 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.1996 11.1996.38 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.04.1996 11.1996.38

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00038 Lugano 30 aprile 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n__________.__________.__________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del distretto di Leventina promossa con istanza 30 maggio 1995 da __________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); premesso che __________ __________ ha interposto appello il 29 febbraio 1996 contro un decreto cautelare del 23 febbraio 1996 con cui il Pretore del Distretto di Leventina ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato; preso atto che il 25 aprile 1996 l’appellante ha dichiarato di ritirare il gravame, le parti avendo concluso all’udienza del 24 aprile 1996 una convenzione sugli effetti accessori del divorzio; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC); constatato che l’appellata ha comunicato di rinunciare all’assegnazione di ripetibili; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta :

1.   L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria