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11.1996.35

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.04.1997 11.1996.35 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.04.1997 11.1996.35 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.04.1997 11.1996.35

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00035 Lugano 21 aprile 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 21 aprile 1994 da __________ __________, __________, (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________ i, nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione :     1.   Se deve essere accolta l’appellazione presentata il 20 febbraio 1996 da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 2 febbraio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1957) e __________ __________ nata __________ (1956) si sono sposati a __________ il __________ 1985. Dal matrimonio sono nati i figli __________ (__________1987) e __________ (__________1992). Il marito è funzionario di banca, la moglie, insegnante di scuola elementare, ha lavorato sino al gennaio 1987 e in seguito si è occupata dei figli e dell’economia domestica. Il 7 settembre 1993 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 settembre 1993. L’assetto provvisionale, su istanza 28 febbraio 1994 della moglie, è stato regolato dal Pretore con il decreto emanato il 2 marzo 1994. I figli __________ e __________ sono stati affidati alla madre, con regolamentazione del diritto di visita, e il marito è stato tenuto a stanziare dal 1° giugno 1994 un contributo alimentare mensile di fr. 3’994,50 per la moglie e di fr. 1’395.– complessivi per i figli (fr. 570.– per __________ e fr. 795.– per __________), già compresi gli assegni familiari. B. __________ __________ ha promosso azione di divorzio con petizione 21 aprile 1994. Egli ha proposto di regolare le conseguenze accessorie con l’affidamento dei figli alla madre, per i quali ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 570.– ciascuno, comprensivi degli assegni familiari, e ha denegato ogni contributo in favore della moglie, non opponendosi, in via subordinata alla corresponsione di un contributo alimentare di fr. 2’270.– fino al 30 settembre 1996. Infine egli ha postulato la liquidazione del regime matrimoniale e lo scioglimento della comproprietà immobiliare sull’abitazione coniugale. Nella risposta del 24 maggio 1994 __________ __________ __________ si è opposta alla petizione. In via subordinata essa ha aderito all’offerta di un contributo alimentare per i figli di fr. 570.– mensili cadauno, da adeguare secondo le fasce d’età e da indicizzare e ha rivendicato per sé un contributo di mantenimento sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC di fr. 2’900.– mensili fino al sedicesimo anno di età del figlio __________, da indicizzare; infine essa ha chiesto lo scioglimento del regime matrimoniale. Nella replica del 20 giugno 1994 e nella duplica del 5 settembre 1994 ogni parte ha ribadito, sostanzialmente, le proprie domande di giudizio. Conclusa l’istruttoria ed evasa una procedura provvisionale relativa al diritto di visita del padre sui figli, il dibattimento finale è stato indetto per l’8 novembre 1995. Nel memoriale conclusivo del 30 ottobre 1995 __________ __________ ha ribadito la domanda di divorzio, ha offerto per i figli un contributo alimentare mensile di fr. 570.– per __________ e di fr. 795.– per __________, comprensivi degli assegni familiari e da adeguare al rincaro effettivamente percepito dal padre, ha negato il diritto della moglie a prestazioni e infine ha chiesto la liquidazione del regime matrimoniale e lo scioglimento della comproprietà immobiliare fra i coniugi. In via subordinata egli ha offerto per la moglie una rendita di indigenza di fr. 2’200.– fino al 30 settembre 1996. Dal canto suo __________ __________ __________, nel memoriale del 31 ottobre 1995, ha confermato le domande subordinate di risposta e ha chiesto che lo scioglimento della comproprietà immobiliare avvenisse secondo le modalità previste dall'art. 651 CC. C. Statuendo il 2 febbraio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre, regolamentando in modo dettagliato il diritto di visita del padre, ha stabilito il contributo alimentare mensile per ogni figlio in fr. 570.– fino ai 6 anni, in fr. 795.– fino ai 12 anni, fr. 845.– fino ai 16 anni e fr. 1045.– fino alla maggiore età, già compresi gli assegni familiari e da adeguare al rincaro effettivo percepito dal padre. Egli ha inoltre posto a carico di __________ __________ una rendita di indigenza in favore della moglie di fr. 2’970.– fino al 28 settembre 1998, ridotta a fr. 1’770.– fino al 28 settembre 2002 e a fr. 670.– fino al 28 settembre 2004, (da cui dedurre, in caso di vendita dell’immobile, il presumibile reddito della sostanza), comprensivo dell’onere ipotecario e da indicizzare all’effettivo rincaro percepito dal debitore. Infine il Pretore ha pronunciato lo scioglimento della comproprietà immobiliare sulla proprietà per piani __________fondo base n. __________RFD __________, ne ha regolamentato le modalità, ha attribuito a ogni coniuge la proprietà di beni propri, ha accertato la comproprietà su altri beni, precisando le modalità dello scioglimento della comproprietà e infine ha fatto obbligo al marito di versare alla moglie fr. 1’474.– oltre interessi a titolo di scioglimento del regime matrimoniale. La tassa di giustizia di fr. 2’000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e le ripetibili sono state compensate. D. __________ __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 febbraio 1996, in cui chiede un contributo alimentare di fr. 3’994,50 vita natural durante, il rinvio dello scioglimento della comproprietà immobiliare al 28 settembre 2010 e il versamento di fr. 14’401,10 per sopperire ai suoi costi di patrocinio. Nelle osservazioni del 1° aprile 1996 __________ __________, dopo aver rilevato la parziale irricevibilità del gravame, ne ha postulato la reiezione. Considerato in diritto:                  1. I documenti prodotti per la prima volta in appello non sono, di principio, ricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e

n. 1 ad art. 321). Ciò non è il caso in concreto, non essendovi più a giudizio questioni relative ai figli minorenni. I documenti prodotti con il ricorso, relativi al contributo alimentare dovuto all’appellante, non possono quindi entrare in linea di conto ai fini del giudizio. 2. Il Pretore, dopo aver accertato l’esistenza di una grave turbativa dell’unione coniugale, ha ritenuto che ai coniugi non potesse essere imputata colpa alcuna nella disunione. Egli ha pertanto riconosciuto alla convenuta una rendita di indigenza di fr. 2’970.– mensili, così come da lei richiesto nella risposta 21 aprile 1994. L’appellante contesta tale conclusione, adducendo di essersi convinta che la disunione coniugale è imputabile esclusivamente al comportamento anticoniugale del marito, che le deve pertanto versare un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. a) L’art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un’equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un’indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. b) L’obbligo di corrispondere un’equa indennità secondo l’art. 151 cpv. 1 CC presuppone – come detto – una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, che, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva (Spühler/Frei–Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Spühler/Frei–Maurer, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). 3. L’appellante ribadisce che il marito sarebbe l’unico colpevole della disunione coniugale, avendo allacciato sin dall’estate 1993 una relazione con una collega di lavoro. Essa ammette di non poter provare la circostanza dell’adulterio, già per il fatto che le persone a conoscenza della relazione avrebbero rifiutato di testimoniare in tal senso e preannuncia di voler sporgere denuncia penale per falsa testimonianza contro la convivente del marito, che avrebbe deposto il falso asserendo di avere iniziato la relazione solo dopo la separazione di fatto dei coniugi. Come rilevato a giusta ragione dal primo giudice, l’istruttoria non ha consentito di dimostrare che la relazione intrattenuta dal marito con la sua attuale convivente sia iniziata prima dell’esperimento di conciliazione, né – tanto meno – che sia stata il fattore “scatenante” della disunione. Il fatto che l’appellante sia soggettivamente convinta del contrario nulla muta alle constatazioni oggettive (invero scarne) desunte dal fascicolo processuale. Non vi è quindi motivo per scostarsi dagli accertamenti di fatto eseguiti dal primo giudice, ai quali l’appellante può contrapporre solo la propria personale convinzione, insufficiente per ritenere inattendibili le prove agli atti. Non essendo stata provata la colpa causale del marito nella disunione, il Pretore ha concesso a giusta ragione alla convenuta una rendita di indigenza fondata sull’art. 152 CC e non un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. L’appello è pertanto sprovvisto di buon diritto su questo punto. 4. L’appellante si duole del fatto che la rendita di indigenza di fr. 2’970.– mensili è di gran lunga inferiore al contributo alimentare provvisionale di fr. 3’994,50 previsto dal decreto cautelare del 3 ottobre 1994. A differenza di quanto avviene per il contributo alimentare dovuto in pendenza della causa di divorzio, la rendita di indigenza dell’art. 152 CC garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4 a ed., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). Per costante giurisprudenza il giudizio sulle pensioni alimentari e sui rapporti patrimoniali fra i coniugi è soggetto alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. 1987 pag. 195; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband

n. 84 ad art. 151 CC). In concreto il Pretore, procedendo alla determinazione dell’assetto cautelare, aveva accertato nel 1994 un fabbisogno dell’appellante di fr. 3’421.– (minimo di base fr. 1025.–, alloggio fr. 1’820.–, premio di cassa malati fr. 222.–, oneri assicurativi fr. 54.–, oneri fiscali fr. 300.–). Per il calcolo della rendita di indigenza, constatato che le parti non avevano prodotto dati più recenti, il primo giudice ha stimato il fabbisogno della convenuta in fr. 3’442.– fino al momento della vendita dell’appartamento e lo ha ridotto a fr. 2’641.– dopo tale evento (minimo di base fr. 1’025.–, alloggio per persona sola fr. 1’090.–, premio di cassa malati fr. 222.–, oneri assicurativi fr. 54.–, oneri fiscali fr. 250.–). L’appellante avendo limitato le proprie pretese a un contributo di fr. 2’900.– mensili, il Pretore ne ha preso atto e le ha riconosciuto tale importo a titolo di rendita di indigenza. La rendita così riconosciuta, conforme alle richieste di giudizio dell’appellante, è invero inferiore al fabbisogno effettivo attuale, ma si tratta di una situazione temporanea. Dopo la vendita dell’appartamento in comproprietà, infatti, gli oneri di alloggio diminuiranno considerevolmente e la convenuta potrà disporre di un reddito dalla sostanza, mettendo a frutto il capitale ricavato dalla vendita della sua quota. A ogni modo l’importo iniziale della rendita di indigenza riconosciuta all’appellante corrisponde alle sue domande di giudizio (conclusioni 31 ottobre 1995, pag. 11, che rinvia alla domanda subordinata di risposta) e l’appello è inammissibile nella misura in cui essa chiede un importo superiore a fr. 2’900.– mensili. 5. Il Pretore ha ritenuto che la convenuta, maestra di scuola elementare fino al gennaio 1987, avrebbe potuto riprendere un’attività lucrativa a tempo parziale già dall’inizio della scolarità del figlio minore __________, nel settembre 1998, con un reddito di almeno fr. 1’200.–. In seguito essa potrebbe riprendere il lavoro a metà tempo nel settembre 2002, estendere l’attività al 70% dal settembre 2004 e lavorare a tempo pieno dal settembre 2008. L’appellante nega di potersi reinserire nel mondo del lavoro, adducendo che la possibilità di trovare un posto di maestra di scuola elementare a Pregassona, suo comune di domicilio, è pressoché impossibile. L’appello è irricevibile nella misura in cui postula la concessione di una rendita vita natural durante, poiché nel proprio memoriale conclusivo la convenuta ha chiesto, come si è visto dinanzi (consid. 4), una rendita limitata al 28 settembre 2008, data alla quale il figlio __________ compirà 16 anni (risposta di causa, domande subordinate). Il ricorso può invece essere esaminato nel merito per quel che concerne la riduzione della rendita prima di tale data. La limitazione nel tempo di una rendita di indigenza deve tenere conto della durata prevedibile del reinserimento professionale della donna divorziata (DTF 114 II 13, 115 II 427). Di regola la donna divorziata che non esercita un’attività lavorativa non può essere obbligata a riprenderla dopo il compimento del 45° anno di età; se essa deve occuparsi di figli minorenni non le può essere imposto di riprendere un’attività lucrativa a tempo parziale prima che il figlio minore abbia compiuto 10 anni e un’attività lucrativa a tempo pieno prima che l’ultimo figlio abbia compiuto 16 anni (DTF 115 II 6 consid. 3c pag. 10 e consid. 5a pag. 11; SJ 1994 pag. 86 ss.). Al momento del divorzio l’appellante aveva 40 anni ed era inattiva da quasi 10 anni, avendo lasciato l’insegnamento nel gennaio 1987, poco prima della nascita del figlio __________. Al compimento del sedicesimo anno di età di __________ essa avrà superato la soglia dei 45 anni, che dottrina e giurisprudenza pongono come ultimo limite per l’obbligo di riprendere o estendere un’attività lavorativa. Ciò nonostante il primo giudice ha ritenuto che nel caso concreto fosse possibile fare un’eccezione alle regole dinanzi menzionate, per il fatto che l’insegnamento offrirebbe la possibilità di lavorare a tempo parziale in modo flessibile, con oneri lavorativi confacenti all’impegno di una madre. Pur ammettendo che la convenuta deve aggiornarsi dopo la lunga assenza dal mondo economico (sentenza impugnata, pag. 8), egli le ha tuttavia imposto di riprendere il lavoro nella misura del 30% già dal settembre 1998, quando __________ inizierà la scuola elementare. Nella valutazione delle concrete possibilità di reinserimento della creditrice della rendita, si deve tenere in considerazione anche la realtà del mercato del lavoro (Bühler/Spühler, op. cit., n. 42 ad art. 151 CC; Steck, Jüngste Entwicklungen beim “Scheidungsunterhalt”, in ZBJV 133 [1997] pag. 199). Nel Cantone Ticino la crisi occupazionale nel settore dell’insegnamento è notoria e ben difficilmente un docente inattivo da quasi dieci anni potrà trovare a breve scadenza un’occupazione. Nella scuola elementare, inoltre, è possibile lavorare solo a tempo pieno o al 50% (art. 10 cpv. 1 lett. b della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare, RL 5.1.5.1), ciò che esclude in partenza un’attività lucrativa al 30% o al 70%, come imposto dal Pretore all’appellante. Il reddito reperibile con lo svolgimento di ipotetiche supplenze (di cui tutto si ignora) non può d’altra parte essere ritenuto sufficientemente sicuro e prevedibile per giustificare una riduzione della rendita di indigenza, tanto più che agli atti manca ogni elemento atto a dare informazioni sulle concrete possibilità di reinserimento professionale dell’appellante. Una ripresa dell’attività lucrativa a tempo parziale potrebbe pertanto essere imposta all’appellante solo quando il figlio minore avrà ultimato la scuola elementare, ossia al più presto nel settembre 2002. A quel momento la convenuta avrà 46 anni e secondo i principi posti dalla giurisprudenza e dalla dottrina non le si potrebbe più imporre di riprendere un’attività lavorativa, né a tempo parziale né a tempo pieno. Il limite dei 45 anni non costituisce invero una regola fissa e immutabile e a dipendenza delle circostanze del caso concreto sono possibili eccezioni (DTF 115 II 11). Nella fattispecie occorre quindi valutare se dopo l’ottobre 2002 si può ragionevolmente pretendere dall’appellante, quarantaseienne e lontana dal mondo del lavoro da 15 anni, la ripresa di un’attività lucrativa a tempo parziale. Il superamento del limite dei 45 anni senza aver ripreso un lavoro dopo il divorzio è dovuto essenzialmente al fatto che l’ultimo figlio della coppia è nato quando ormai la madre aveva 36 anni. Le conseguenze di tale scelta devono evidentemente essere sopportate da entrambi i genitori. Occorre inoltre considerare che il reddito del marito è assai elevato (fr. 12’000.– mensili per dodici mensilità nel 1994, doc. C inc. ____________________), di modo che egli può versare senza eccessivi sacrifici la rendita di indigenza richiesta dalla moglie. Quest’ultima ha d’altro canto limitato le proprie pretese sia per quel che concerne l’ammontare della prestazione, sia per quel che concerne la durata. Essa ha infatti chiesto un contributo di fr. 2’900.– solo fino al compimento del sedicesimo anno di età di __________, ossia fino al 30 settembre 2008. Soppesando tutti gli elementi del caso concreto appare conforme all’equità riconoscere all’appellante il diritto a una rendita di indigenza non ridotta fino al 28 settembre 2008. L’appello si rivela pertanto fondato nella misura in cui contesta la riduzione della rendita di indigenza a partire dal 1998 e la sua soppressione dal 2004. 6. L’appellante postula inoltre il differimento della vendita dell’appartamento comproprietà dei coniugi fino al 28 settembre 2010, data alla quale il figlio minore diventerà maggiorenne. La richiesta, proposta per la prima volta in questa sede, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Con le conclusioni, infatti, la convenuta ha comunicato di non essere in grado di rilevare la quota di comproprietà del marito e ha rinviato per lo scioglimento della comproprietà all’art. 651 CC. Così facendo essa si è in sostanza rimessa all’apprezzamento del giudice e non può ora dolersi della decisione presa da quest’ultimo (Rep . 1981 pag. 298). 7. Da ultimo l’appellante contesta la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, sostenendo che dovevano essere posti a carico del marito, colpevole della disunione, con l’obbligo di versarle un’indennità di fr. 14’404,10 per provvedere ai suoi costi di patrocinio. A torto. Come si è visto in precedenza (consid. 3), la colpa del marito non è stata provata, di modo che il Pretore ha suddiviso i costi processuali fra le parti, da lui ritenute soccombenti in uguale misura. L’attore ha vinto sul principio del divorzio e della colpa, ma ha perso sull’entità e sul principio della rendita da accordare alla moglie. Quest’ultima, dal canto suo, ha visto accolta la sua domanda di rendita, osteggiata dal marito. La ripartizione degli oneri processuali operata dal Pretore appare quindi conforme all’equità e non vi è motivo per scostarsene. L’appello deve quindi essere respinto su questo punto. 8. Nella misura in cui può essere esaminato nel merito, l’appello si rivela dunque fondato. Le spese e tasse di giustizia seguono pertanto la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC) e sono poste per metà a carico dell’appellato, che ha chiesto la conferma del giudizio pretorile e la reiezione dell’appello e per metà a carico dell’appellante, le cui domande di giudizio sono in parte irricevibili. In considerazione della reciproca soccombenza, si giustifica inoltre di compensare le ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto. e la sentenza impugnata è così modificata:

4. __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ __________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, una rendita di indigenza di fr. 2’970.– fino al 28 settembre 2008, dalla quale va dedotto il reddito della sostanza che __________ __________ __________ percepirà in seguito alla vendita indicata nel dispositivo n. 5 del presente giudizio, ritenuto un reddito minimo netto della stessa pari al 2½%. a) il contributo alimentare sarà adeguato all’indice nazionale dei prezzi al consumo, in proporzione dell’effettivo adeguamento dello stipendio dell’obbligato, la prima volta il 1° gennaio 1997 con indice base lo stipendio al 1° gennaio 1996. b) il contributo alimentare comprende l’onere ipotecario dell’appartamento coniugale di Pregassona, salvo la quota di metà ammortamento, che resta a carico di __________ __________ sino alla vendita. Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata. 2. Gli oneri dell’appello, consistenti in a) tassa di giustizia      fr. 1’000.– b) spese                         fr.      50.– fr. 1’050.– già anticipati dall'appellante, sono posti per metà a suo carico e per metà a carico di __________ __________, compensate le ripetibili. 3. Intimazione a : – __________ __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        Il segretario