Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 L’appellante chiede che la Camera proceda a un sopralluogo per accertare la reale situazione dei fondi. L’art. 322 CPC concede al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove indicate all’art. 88 lett. a e b CPC, fra cui figura il sopralluogo. Si tratta però di una facoltà del giudice e non di un diritto delle parti. Nella fattispecie non vi è motivo di esperire un sopralluogo, per altro già eseguito in prima sede, poiché gli atti di causa forniscono tutto il materiale necessario al giudizio.
E. 3 Il Pretore ha constatato, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei documenti richiamati dalla cancelleria comunale (scatola rich. I), che la scala e le finestre contravvengono alle distanze fissate dall’art. 31 delle norme di attuazione del Piano regolatore e che parte del tetto, della gronda e della soletta su cui poggiano i pilastri posti a sostegno del colmo della casa __________ invade il fondo proprietà dell’attore, come del resto ammettono i convenuti stessi nei loro allegati scritti. Le domande di demolizione di queste opere sono tuttavia state respinte dal primo giudice, che le ha ritenute inconciliabili con il principio della buona fede sancito dall’art. 2 CC. L’appellante contesta tale conclusione e ribadisce che la sua richiesta di demolizione è giustificata, sia per l’abuso edilizio ripetutamente compiuto dai vicini sia per i numerosi interventi da lui intrapresi a difesa della sua proprietà. Non gli si può quindi rimproverare un abuso di diritto per aver egli chiesto il ristabilimento della situazione di diritto, tanto più che i convenuti stessi sarebbero in mala fede, avendo eseguito opere al di fuori da ogni licenza edilizia.
E. 4 Sia l’azione negatoria ai sensi dell’art. 641 cpv . 2 CC che l’azione in cessazione della turbativa ai sensi dell’art. 679 CC sono, di principio, imprescrittibili (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 74 e segg. ad art. 641; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2 a ed., 1994, n. 1923). Il vicino può dunque chiedere in ogni momento l’eliminazione di una sporgenza illecita, se si è tempestivamente opposto alla costruzione che invade la sua proprietà o, nel caso di un’opposizione tardiva, se il costruttore dell’opera era in mala fede. La promozione di tale azione non può rappresentare un abuso di diritto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 38 ad art. 674). Qualora il proprietario abbia per lungo tempo e pacificamente sopportato le sporgenze sul proprio fondo, egli non può più agire senza incorrere in una lesione del principio della buona fede (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 ad art. 641; n. 146 ad art. 679; Rep. 1961, pag. 88). Nell’esame delle premesse di cui all’art. 2 CC, non si deve soltanto appurare quali sono stati i motivi che hanno fatto recedere il proprietario dal far valere le proprie pretese, ma si deve inoltre tenere presente che questo atteggiamento passivo può aver indotto la controparte a confidare sull’accettazione dello stato di fatto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 ad art. 641; n. 146 ad art. 679). L’abuso di diritto in tale ambito può tuttavia essere ammesso solo con grande riserbo e l’inattività del proprietario leso deve poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto in questione o deve aver cagionato pregiudizi alla controparte (DTF inedita del 29 novembre 1995 in re R./G.).
E. 5 L’attore ha
chiesto la demolizione, rispettivamente la rimozione, di un pilastro con la
relativa soletta e la nuova scala (domanda di giudizio 2A), del tetto e della
gronda sporgenti sulla sua proprietà (domanda di giudizio 2B), delle sbarre di
ferro infisse sull’orlo della terrazza (domanda di giudizio 2C) delle cassette
di fiori agganciate fuori dal muro di confine (domanda di giudizio 2D) e infine
il ristabilimento della dimensione originale delle finestre (domanda di
giudizio 2E).
Il Pretore ha
constatato che il pilastro (a sinistra nella facciata sud-ovest), realizzato
invero abusivamente (perizia giudiziaria, conclusioni pag. 5), rispetta le
distanze previste dalle norme edilizie comunali e ha respinto la domanda di
demolizione dell’attore. Quest’ultimo si è diffuso nel gravame in dettagliate
contestazioni dottrinali, senza però spendere una parola per confutare gli
accertamenti pretorili e addurre che il pilastro sporge sulla sua proprietà o
viola le distanze legali. Ne deriva che l’appello, su questo punto, è carente
di motivazione, non rispettando le forme previste dall'art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC, ed è pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
La “nuova scala” non
meglio precisata, pare essere quella costruita nel 1984. Il Municipio ha
rilasciato il 23 luglio 1984 una licenza edilizia per l’esecuzione di una scala
esterna e la formazione di un vano a uso autorimessa (fascicolo 2, scatola rich.
I). In quell’occasione l’attore non ha opposto alcuna contestazione. Il Pretore
ha invero rilevato che la scala sembrava contravvenire alle distanze legali
previste dall'art. 31 NAPR del Comune di __________, ma tale accertamento non
si fonda su alcuna indicazione oggettiva (distanze dal confine, rilievi ecc.).
L’attore, cui incombeva l’onere di allegare e provare la turbativa della sua
proprietà, non si è curato di indicare nei propri allegati quali opere fossero
state edificate in spregio delle distanze legali e non ha offerto mezzi di
prova al riguardo. A tali carenze dell’onere di allegazione e probatorio non è
dato rimedio a questo stadio della procedura e sarebbe del tutto inutile anche
un nuovo sopralluogo, dato che gli allegati scritti si limitano a generiche
affermazioni, senza riscontro oggettivo. La domanda di demolizione della ”nuova
scala” non può pertanto essere accolta.
Al momento della riattazione
intrapresa nel 1982, autorizzata in un primo tempo dall’autorità comunale, vi
sono stati interventi alle finestre nel lato sud-est della casa degli appellati
(relazione tecnica studio __________, fascicolo 1, rich. I) e successivamente è
stata presentata nel 1989 una domanda di costruzione per la sistemazione delle
facciate sud-ovest e nord-ovest dell’immobile (doc. M). Nei suoi vari interventi
presso il Municipio e i convenuti, l’attore non ha mai indicato quali finestre
sarebbero state ingrandite e quale ne era la dimensione originale, limitandosi
a generiche indicazioni: “finestre ingrandite”, “ristabilimento della
dimensione originale delle finestre” (doc. O, P). In occasione del sopralluogo
25 maggio 1994 egli ha addotto che due finestre al primo piano (fotografia n.
1, facciata sud-est, a confine con la particella n. __________) e una finestra
al secondo piano (fotografia n. 2, stessa facciata) sarebbero state ingrandite
rispetto alle aperture preesistenti. Il Pretore ha ammesso che le finestre in
questione appaiono contravvenire alle distanze legali, anche in questo caso
senza riferirsi a misure oggettive, ma ha concluso che le aperture non
risultano essere state modificate. Nel gravame, infarcito di citazioni dottrinali
ma sprovvisto di dati oggettivi, l’appellante non spiega perché l’accertamento
del Pretore sarebbe errato e si limita a ribadire il suo interesse a far
demolire le opere abusive sporgenti. Anche su questo punto, pertanto, il
gravame risulta irricevibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando di
qualsiasi motivazione sui fatti accertati dal primo giudice.
E. 6 Parte della
soletta/terrazza, come pacificamente constatato dal Pretore e dalle parti in
occasione del sopralluogo, invade il terreno dell’appellante. L’invasione non è
opera dei convenuti, ma risale al 1950 (sopralluogo del 25 aprile 1994, foglio
11). Come si è visto in precedenza, il proprietario invaso non perde tuttavia
il diritto di chiedere la rimozione delle opere sporgenti per il solo
trascorrere del tempo (cfr. consid. 3). Tutt’al più il proprietario dell’opera
può chiedere il riconoscimento del diritto reale sulla sporgenza ai sensi dell’art.
674 cpv. 3 CC, se ne ricorrono i presupposti. Nella fattispecie i convenuti non
si sono (ancora) avvalsi di tale facoltà, che deve essere presentata mediante
azione riconvenzionale, in modo esplicito e indipendente
(Meier-Hayoz
, op. cit., n. 80 ad art.
674 CC), non bastando a tal fine l’opposizione alla domanda di demolizione. Ne
deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che la domanda di demolizione
deve in concreto essere accolta, non potendosi ravvisare abuso di diritto nel
comportamento dell’attore. I convenuti non hanno mai interpellato i vicini in
occasione delle modifiche edilizie da loro intraprese e i piani presentati al
Municipio (cfr. rich. I) non contengono planimetrie dettagliate che possano consentire
ai confinanti di comprendere la portata dei lavori oggetto delle domande di
costruzione. Non si può pertanto sostenere che l’attore ha tacitamente
accettato l’invasione della sua proprietà. Gli appellati, che non si sono mai
preoccupati di prendere contatto con l’attore in vista degli interventi edilizi
(verbale di interrogatorio formale), non potevano quindi confidare nel consenso
di quest’ultimo, tanto più che per loro esplicita ammissione (interrogatorio
formale) l’attore si era sempre opposto a tutte le loro iniziative edilizie.
Essi non hanno del resto ancora costruito appoggiandosi alla soletta e ogni
loro futuro intervento edilizio dovrà evidentemente rispettare le distanze dal
confine, di modo che il ripristino della situazione legale, ovvero la
demolizione della parte di soletta sporgente, non li danneggia.
Né può essere negata, a
maggior ragione, la demolizione della parte di tetto e di gronda che sporge, per
ammissione stessa dei convenuti, di 30 cm sul terreno dell’appellante
(sopralluogo 25 maggio 1994, conclusioni 20 settembre 1995, pag. 4). Il primo
giudice ha ritenuto che l’opera, costruita nel 1984, non poteva più essere
demolita, non avendo l’attore interposto opposizione contro la costruzione del
manufatto. L’appellante sostiene invece che la richiesta di demolizione
dell’opera sporgente deve essere accolta, vista la mala fede dei costruttori,
sprovvisti di licenza edilizia. I convenuti ammettono di aver edificato il
tetto sporgente nel 1984, contestualmente alla formazione della scala, asserendo
che l’opera è conforme ai piani presentati al Municipio e alla licenza edilizia
concessa il 23 luglio 1984. Sennonché i piani presentati alla formazione della
nuova scala d’accesso (fascicolo 2, licenza edilizia del 23 luglio 1984, rich.
I) mostrano che il tetto non doveva essere toccato dall’intervento edilizio. I
convenuti non potrebbero a ogni modo prevalersi del rilascio della licenza
edilizia per opporsi alla demolizione neppure se la modifica del tetto fosse
stata autorizzata. Con il rilascio della licenza edilizia, infatti, l’autorità
comunale accerta solo che non vi sono impedimenti di diritto pubblico
all’esecuzione dei lavori previsti, ma non si esprime sui rapporti di diritto
civile fra vicini, come del resto esplicitamente indicato sulla licenza stessa
(cfr. rich. I). Accertato che l’opera sporge sul terreno dell’attore e che i
convenuti non hanno formalmente presentato domanda riconvenzionale per la concessione
del diritto di sporgenza, può comunque rimanere irrisolto il quesito di sapere
se i convenuti erano in buona fede al momento della costruzione, che non è
determinante per il giudizio odierno.
L’appello deve quindi
essere accolto per quel che concerne la domanda di demolizione della parte (30
cm) di soletta, di tetto e di gronda che sporge sul terreno dell’attore.
E. 7 L’appellante censura infine il giudizio del Pretore di rifiutare la domanda di rimozione delle sbarre di ferro “piantate sull’orlo della terrazza” per il motivo che non si tratta di opere ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, adducendo che gli oggetti invadono la sua proprietà e devono essere rimossi. Come osserva a giusta ragione il primo giudice, le sbarre di ferro (piantane) non possono essere considerate opere durevolmente fissate al suolo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC) per il solo fatto di esservi infisse e altrettanto dicasi per le cassette dei fiori appese ai parapetti e ai balconi. Ciò non toglie però al vicino la cui proprietà è invasa da tali oggetti il diritto di chiederne la rimozione ai sensi dell’art. 641 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit.,
n. 7 ad art. 674 CC). L’argomentazione dell’appellante su questo punto è pertanto di principio fondata, ma non gli è di alcun giovamento. I convenuti hanno infatti riferito già nel corso del loro interrogatorio formale di aver rimosso cassette e piantane nell’ottobre 1993, prima ancora del sopralluogo (verbale di interrogatorio formale, foglio 16, risposta n. 11). Essi hanno ribadito tale affermazione nelle conclusioni di causa. L’appello si limita però a riprendere le argomentazioni sviluppate dall’attore nei propri allegati di causa senza fare riferimento ai risultati dell’istruttoria. In particolare l’appellante non ha contestato che le cassette e le piantane (sbarre di ferro) siano state rimosse. Ne discende che su questo punto la petizione era divenuta priva di oggetto già prima della sentenza di prima sede, per acquiescenza tacita dei convenuti. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto.
E. 8 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l’esito dell’appello, in parte irricevibile e accolto solo in misura limitata, si giustifica di porre a carico dell’appellante i 3/4 degli oneri, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. L’esito dell’appello impone la modifica anche del dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili. Tenuto conto dell’acquiescenza tacita dei convenuti per quel che concerne le cassette dei fiori e le sbarre di ferro e della parziale soccombenza dell’attore, gli oneri processuali di prima sede possono essere attribuiti all’attore in ragione di metà e ai convenuti, in solido, per l’altra metà, compensando le ripetibili.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1997 11.1996.21 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1997 11.1996.21 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1997 11.1996.21
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.96.00021 Lugano 28 febbraio 1997 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause n. __________/__________ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promosse con petizioni del 5 marzo 1993, rispettivamente del 1° dicembre 1993 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ e __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti, punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello del 1° febbraio 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 22 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________ RF __________, composta di un pollaio e di un prato (doc. A; E). Egli è proprietario, nella misura di __________/__________, anche dell’adiacente fondo coattivo n. __________ (doc. B; E), descritto quale corte e strada. I coniugi __________ ed __________ __________ sono stati proprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo
n. __________ RF __________ fino al __________, data alla quale __________ __________ è diventata proprietaria di tutto il fondo a seguito di una permuta. Su quest’ultima particella, chiusa su tre lati dai fondi n. __________, __________ e __________, si trovano una casa di abitazione, un portico, una cantina, una casetta e un cortile (doc. D; E). A questa particella appartiene inoltre una quota di 2/8 del confinante fondo n. __________ (doc. C). B. Il fondo n. __________ è stato oggetto di svariati interventi edificatori. L’11 maggio 1982 __________ ha ottenuto dalla competente autorità cantonale il permesso relativo alla riattazione della propria casa di abitazione (doc. rich. I; perizia del 27 febbraio 1995, pag. 2). Il 23 luglio 1984 l’autorità comunale ha concesso la licenza edilizia per l’edificazione di una scala di accesso e di un’apertura per un vano autorimessa (doc. rich. I; perizia del 27 febbraio 1995, pag. 2). L’11 dicembre 1985 è stata rilasciata la licenza edilizia comunale per la chiusura delle terrazze e la loro trasformazione in veranda. A quest’ultimo intervento si è opposto, invano, il vicino __________ __________ (doc.: c.s.). A seguito di un’opposizione inoltrata da un terzo il 30 novembre 1987 è stata respinta la richiesta di aprire due finestre sulla facciata nord-ovest della casa di abitazione (cfr. doc. rich. I; perizia pag. 3). Il 26 giugno 1989 è stato concesso l’adattamento della cisterna (doc.: c.s.). Il 22 novembre 1989 è stato respinto un progetto relativo alla formazione di due appartamenti al 2° piano dell’abitazione. Alla stessa data, sulla base dell’art. 60 RLE, il Municipio ha revocato le prime tre licenze edilizie concesse a suo tempo, rilevando come le opere in oggetto non erano state realizzate con sufficiente celerità (doc. rich. I). La procedura amministrativa è tuttora in corso. C. Con petizione del 5 marzo 1993 (doc. inc. n. __________) __________ __________ ha convenuto davanti alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord __________ __________ chiedendo, sulla base degli art. 641 cpv. 2 e 679 CC, la demolizione di diverse opere sporgenti sul suo fondo: un pilastro con la relativa soletta e la nuova scala, il tetto e la gronda, le sbarre di ferro infisse sull’orlo della terrazza e le cassette di fiori agganciate fuori dal muro di confine. Inoltre l’attore ha instato per il ripristino nelle misure originali delle finestre della casa di abitazione del convenuto, che sarebbero state illecitamente sovradimensionate. L’attore ha promosso identica petizione in data 1° dicembre 1993 nei confronti di __________ __________ (inc. n. 12464). D. Con la risposta del 18 maggio 1993 __________ __________ si è opposto alla petizione, sostenendo che l’attore agiva in violazione dell’art. 2 CC. Il convenuto ha ammesso che il tetto e la gronda sporgono sul fondo di proprietà dell’attore, ma ha sostenuto che avrebbe il diritto di chiedere un diritto di sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, senza tuttavia formulare domande di giudizio a questo proposito. Nella replica 18 giugno 1993 e nella duplica 22 settembre 1993 le parti hanno ribadito le precedenti tesi e domande. Nella parallela causa promossa contro __________ __________, quest’ultima ha chiesto con la risposta di causa del 26 gennaio 1994 la reiezione della petizione. Il Pretore ha congiunto il 19 aprile 1994 i due incarti per l’istruttoria e il giudizio. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale. Nel memoriale conclusivo del 20 settembre 1995 l’attore ha confermato le proprie domande di giudizio. I convenuti, a loro volta, nel memoriale del 20 settembre 1995 hanno ribadito di opporsi alla petizione. E. Statuendo il 22 dicembre 1995, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto a carico dell’attore la tassa di giustizia e le spese pari a fr. 1’500.–, oltre all’obbligo di versare ai convenuti l’importo complessivo di fr. 2’500.– per ripetibili. F. __________ __________ è insorto con un appello del 1° febbraio 1996 nel quale postula l’accoglimento della petizione e, di conseguenza, la demolizione delle opere indicate, oltre a un nuovo giudizio sulle spese e le ripetibili. G. Nelle osservazioni del 23 febbraio 1996, gli appellati propongono la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato. Considerando in diritto: 1. Preliminarmente gli appellati contestano la tempestività del gravame asserendo che la controparte non ha provato di aver ritirato la sentenza pretorile – intimata il 2 gennaio 1996 – solo il giorno 8 gennaio 1996. L’esame relativo all’esistenza dei presupposti processuali, in particolare l’ammissibilità di un singolo atto processuale, avviene d’ufficio (art. 97 CPC). Nel caso concreto, sulla busta di intimazione della sentenza impugnata figurano due timbri postali. Sul primo è riportata la data dell’intimazione (2 gennaio 1996), mentre il secondo, posto sul retro della busta, porta la data dell’8 gennaio 1996. Di conseguenza v’è da ritenere che il ritiro della sentenza è avvenuto in quest’ultima data, di modo che l’appello è tempestivo e può essere esaminato nel merito. 2. L’appellante chiede che la Camera proceda a un sopralluogo per accertare la reale situazione dei fondi. L’art. 322 CPC concede al giudice la facoltà di ordinare d’ufficio l’assunzione delle prove indicate all’art. 88 lett. a e b CPC, fra cui figura il sopralluogo. Si tratta però di una facoltà del giudice e non di un diritto delle parti. Nella fattispecie non vi è motivo di esperire un sopralluogo, per altro già eseguito in prima sede, poiché gli atti di causa forniscono tutto il materiale necessario al giudizio. 3. Il Pretore ha constatato, sulla base delle risultanze del sopralluogo e dei documenti richiamati dalla cancelleria comunale (scatola rich. I), che la scala e le finestre contravvengono alle distanze fissate dall’art. 31 delle norme di attuazione del Piano regolatore e che parte del tetto, della gronda e della soletta su cui poggiano i pilastri posti a sostegno del colmo della casa __________ invade il fondo proprietà dell’attore, come del resto ammettono i convenuti stessi nei loro allegati scritti. Le domande di demolizione di queste opere sono tuttavia state respinte dal primo giudice, che le ha ritenute inconciliabili con il principio della buona fede sancito dall’art. 2 CC. L’appellante contesta tale conclusione e ribadisce che la sua richiesta di demolizione è giustificata, sia per l’abuso edilizio ripetutamente compiuto dai vicini sia per i numerosi interventi da lui intrapresi a difesa della sua proprietà. Non gli si può quindi rimproverare un abuso di diritto per aver egli chiesto il ristabilimento della situazione di diritto, tanto più che i convenuti stessi sarebbero in mala fede, avendo eseguito opere al di fuori da ogni licenza edilizia. 4. Sia l’azione negatoria ai sensi dell’art. 641 cpv . 2 CC che l’azione in cessazione della turbativa ai sensi dell’art. 679 CC sono, di principio, imprescrittibili (Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 74 e segg. ad art. 641; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2 a ed., 1994, n. 1923). Il vicino può dunque chiedere in ogni momento l’eliminazione di una sporgenza illecita, se si è tempestivamente opposto alla costruzione che invade la sua proprietà o, nel caso di un’opposizione tardiva, se il costruttore dell’opera era in mala fede. La promozione di tale azione non può rappresentare un abuso di diritto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 38 ad art. 674). Qualora il proprietario abbia per lungo tempo e pacificamente sopportato le sporgenze sul proprio fondo, egli non può più agire senza incorrere in una lesione del principio della buona fede (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 ad art. 641; n. 146 ad art. 679; Rep. 1961, pag. 88). Nell’esame delle premesse di cui all’art. 2 CC, non si deve soltanto appurare quali sono stati i motivi che hanno fatto recedere il proprietario dal far valere le proprie pretese, ma si deve inoltre tenere presente che questo atteggiamento passivo può aver indotto la controparte a confidare sull’accettazione dello stato di fatto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 74 ad art. 641; n. 146 ad art. 679). L’abuso di diritto in tale ambito può tuttavia essere ammesso solo con grande riserbo e l’inattività del proprietario leso deve poter essere interpretata con sicurezza come una rinuncia al diritto in questione o deve aver cagionato pregiudizi alla controparte (DTF inedita del 29 novembre 1995 in re R./G.). 5. L’attore ha chiesto la demolizione, rispettivamente la rimozione, di un pilastro con la relativa soletta e la nuova scala (domanda di giudizio 2A), del tetto e della gronda sporgenti sulla sua proprietà (domanda di giudizio 2B), delle sbarre di ferro infisse sull’orlo della terrazza (domanda di giudizio 2C) delle cassette di fiori agganciate fuori dal muro di confine (domanda di giudizio 2D) e infine il ristabilimento della dimensione originale delle finestre (domanda di giudizio 2E). Il Pretore ha constatato che il pilastro (a sinistra nella facciata sud-ovest), realizzato invero abusivamente (perizia giudiziaria, conclusioni pag. 5), rispetta le distanze previste dalle norme edilizie comunali e ha respinto la domanda di demolizione dell’attore. Quest’ultimo si è diffuso nel gravame in dettagliate contestazioni dottrinali, senza però spendere una parola per confutare gli accertamenti pretorili e addurre che il pilastro sporge sulla sua proprietà o viola le distanze legali. Ne deriva che l’appello, su questo punto, è carente di motivazione, non rispettando le forme previste dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, ed è pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). La “nuova scala” non meglio precisata, pare essere quella costruita nel 1984. Il Municipio ha rilasciato il 23 luglio 1984 una licenza edilizia per l’esecuzione di una scala esterna e la formazione di un vano a uso autorimessa (fascicolo 2, scatola rich. I). In quell’occasione l’attore non ha opposto alcuna contestazione. Il Pretore ha invero rilevato che la scala sembrava contravvenire alle distanze legali previste dall'art. 31 NAPR del Comune di __________, ma tale accertamento non si fonda su alcuna indicazione oggettiva (distanze dal confine, rilievi ecc.). L’attore, cui incombeva l’onere di allegare e provare la turbativa della sua proprietà, non si è curato di indicare nei propri allegati quali opere fossero state edificate in spregio delle distanze legali e non ha offerto mezzi di prova al riguardo. A tali carenze dell’onere di allegazione e probatorio non è dato rimedio a questo stadio della procedura e sarebbe del tutto inutile anche un nuovo sopralluogo, dato che gli allegati scritti si limitano a generiche affermazioni, senza riscontro oggettivo. La domanda di demolizione della ”nuova scala” non può pertanto essere accolta. Al momento della riattazione intrapresa nel 1982, autorizzata in un primo tempo dall’autorità comunale, vi sono stati interventi alle finestre nel lato sud-est della casa degli appellati (relazione tecnica studio __________, fascicolo 1, rich. I) e successivamente è stata presentata nel 1989 una domanda di costruzione per la sistemazione delle facciate sud-ovest e nord-ovest dell’immobile (doc. M). Nei suoi vari interventi presso il Municipio e i convenuti, l’attore non ha mai indicato quali finestre sarebbero state ingrandite e quale ne era la dimensione originale, limitandosi a generiche indicazioni: “finestre ingrandite”, “ristabilimento della dimensione originale delle finestre” (doc. O, P). In occasione del sopralluogo 25 maggio 1994 egli ha addotto che due finestre al primo piano (fotografia n. 1, facciata sud-est, a confine con la particella n. __________) e una finestra al secondo piano (fotografia n. 2, stessa facciata) sarebbero state ingrandite rispetto alle aperture preesistenti. Il Pretore ha ammesso che le finestre in questione appaiono contravvenire alle distanze legali, anche in questo caso senza riferirsi a misure oggettive, ma ha concluso che le aperture non risultano essere state modificate. Nel gravame, infarcito di citazioni dottrinali ma sprovvisto di dati oggettivi, l’appellante non spiega perché l’accertamento del Pretore sarebbe errato e si limita a ribadire il suo interesse a far demolire le opere abusive sporgenti. Anche su questo punto, pertanto, il gravame risulta irricevibile ai sensi dell’art. 309 cpv. 5 CPC, mancando di qualsiasi motivazione sui fatti accertati dal primo giudice. 6. Parte della soletta/terrazza, come pacificamente constatato dal Pretore e dalle parti in occasione del sopralluogo, invade il terreno dell’appellante. L’invasione non è opera dei convenuti, ma risale al 1950 (sopralluogo del 25 aprile 1994, foglio 11). Come si è visto in precedenza, il proprietario invaso non perde tuttavia il diritto di chiedere la rimozione delle opere sporgenti per il solo trascorrere del tempo (cfr. consid. 3). Tutt’al più il proprietario dell’opera può chiedere il riconoscimento del diritto reale sulla sporgenza ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, se ne ricorrono i presupposti. Nella fattispecie i convenuti non si sono (ancora) avvalsi di tale facoltà, che deve essere presentata mediante azione riconvenzionale, in modo esplicito e indipendente (Meier-Hayoz, op. cit., n. 80 ad art. 674 CC), non bastando a tal fine l’opposizione alla domanda di demolizione. Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, che la domanda di demolizione deve in concreto essere accolta, non potendosi ravvisare abuso di diritto nel comportamento dell’attore. I convenuti non hanno mai interpellato i vicini in occasione delle modifiche edilizie da loro intraprese e i piani presentati al Municipio (cfr. rich. I) non contengono planimetrie dettagliate che possano consentire ai confinanti di comprendere la portata dei lavori oggetto delle domande di costruzione. Non si può pertanto sostenere che l’attore ha tacitamente accettato l’invasione della sua proprietà. Gli appellati, che non si sono mai preoccupati di prendere contatto con l’attore in vista degli interventi edilizi (verbale di interrogatorio formale), non potevano quindi confidare nel consenso di quest’ultimo, tanto più che per loro esplicita ammissione (interrogatorio formale) l’attore si era sempre opposto a tutte le loro iniziative edilizie. Essi non hanno del resto ancora costruito appoggiandosi alla soletta e ogni loro futuro intervento edilizio dovrà evidentemente rispettare le distanze dal confine, di modo che il ripristino della situazione legale, ovvero la demolizione della parte di soletta sporgente, non li danneggia. Né può essere negata, a maggior ragione, la demolizione della parte di tetto e di gronda che sporge, per ammissione stessa dei convenuti, di 30 cm sul terreno dell’appellante (sopralluogo 25 maggio 1994, conclusioni 20 settembre 1995, pag. 4). Il primo giudice ha ritenuto che l’opera, costruita nel 1984, non poteva più essere demolita, non avendo l’attore interposto opposizione contro la costruzione del manufatto. L’appellante sostiene invece che la richiesta di demolizione dell’opera sporgente deve essere accolta, vista la mala fede dei costruttori, sprovvisti di licenza edilizia. I convenuti ammettono di aver edificato il tetto sporgente nel 1984, contestualmente alla formazione della scala, asserendo che l’opera è conforme ai piani presentati al Municipio e alla licenza edilizia concessa il 23 luglio 1984. Sennonché i piani presentati alla formazione della nuova scala d’accesso (fascicolo 2, licenza edilizia del 23 luglio 1984, rich. I) mostrano che il tetto non doveva essere toccato dall’intervento edilizio. I convenuti non potrebbero a ogni modo prevalersi del rilascio della licenza edilizia per opporsi alla demolizione neppure se la modifica del tetto fosse stata autorizzata. Con il rilascio della licenza edilizia, infatti, l’autorità comunale accerta solo che non vi sono impedimenti di diritto pubblico all’esecuzione dei lavori previsti, ma non si esprime sui rapporti di diritto civile fra vicini, come del resto esplicitamente indicato sulla licenza stessa (cfr. rich. I). Accertato che l’opera sporge sul terreno dell’attore e che i convenuti non hanno formalmente presentato domanda riconvenzionale per la concessione del diritto di sporgenza, può comunque rimanere irrisolto il quesito di sapere se i convenuti erano in buona fede al momento della costruzione, che non è determinante per il giudizio odierno. L’appello deve quindi essere accolto per quel che concerne la domanda di demolizione della parte (30 cm) di soletta, di tetto e di gronda che sporge sul terreno dell’attore. 7. L’appellante censura infine il giudizio del Pretore di rifiutare la domanda di rimozione delle sbarre di ferro “piantate sull’orlo della terrazza” per il motivo che non si tratta di opere ai sensi dell’art. 674 cpv. 3 CC, adducendo che gli oggetti invadono la sua proprietà e devono essere rimossi. Come osserva a giusta ragione il primo giudice, le sbarre di ferro (piantane) non possono essere considerate opere durevolmente fissate al suolo (Meier-Hayoz, op. cit., n. 6 ad art. 674 CC) per il solo fatto di esservi infisse e altrettanto dicasi per le cassette dei fiori appese ai parapetti e ai balconi. Ciò non toglie però al vicino la cui proprietà è invasa da tali oggetti il diritto di chiederne la rimozione ai sensi dell’art. 641 cpv. 2 CC (Meier-Hayoz, op. cit.,
n. 7 ad art. 674 CC). L’argomentazione dell’appellante su questo punto è pertanto di principio fondata, ma non gli è di alcun giovamento. I convenuti hanno infatti riferito già nel corso del loro interrogatorio formale di aver rimosso cassette e piantane nell’ottobre 1993, prima ancora del sopralluogo (verbale di interrogatorio formale, foglio 16, risposta n. 11). Essi hanno ribadito tale affermazione nelle conclusioni di causa. L’appello si limita però a riprendere le argomentazioni sviluppate dall’attore nei propri allegati di causa senza fare riferimento ai risultati dell’istruttoria. In particolare l’appellante non ha contestato che le cassette e le piantane (sbarre di ferro) siano state rimosse. Ne discende che su questo punto la petizione era divenuta priva di oggetto già prima della sentenza di prima sede, per acquiescenza tacita dei convenuti. L’appello si rivela pertanto infondato su questo punto. 8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto l’esito dell’appello, in parte irricevibile e accolto solo in misura limitata, si giustifica di porre a carico dell’appellante i 3/4 degli oneri, con l’obbligo di rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte di appello. L’esito dell’appello impone la modifica anche del dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili. Tenuto conto dell’acquiescenza tacita dei convenuti per quel che concerne le cassette dei fiori e le sbarre di ferro e della parziale soccombenza dell’attore, gli oneri processuali di prima sede possono essere attribuiti all’attore in ragione di metà e ai convenuti, in solido, per l’altra metà, compensando le ripetibili. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata: 1. La petizione è parzialmente accolta e a __________ e __________ __________ è fatto ordine di demolire la parte (30 cm) di soletta/terrazza, di tetto e di gronda, costruiti sulla particella n. __________ RF __________, che sporge sul fondo n. __________ RF __________. 2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– è per metà a carico dell’attore e per metà a carico dei convenuti, in solido. Compensate le ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia Fr. 750.– b) spese Fr. 50.– Fr. 800.– sono posti a carico dell’appellante nella misura dei 3/4 e a carico degli appellati, in solido, per 1/4. __________ __________ rifonderà inoltre a controparte l’importo complessivo di fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione: - avv. __________ __________, __________; - avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria