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11.1996.198

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-08-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L’art. 177 CC stabilisce che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. La norma è applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20; B ühler/ Spühler, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC). La trattenuta di stipendio non presuppone una colpa del debitore inadempiente (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, n. 10 ad art. 177; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37).

E. 2 Nella fattispecie il Pretore ha accertato che l’istante chiedeva la trattenuta di stipendio perché il marito non le aveva ancora corrisposto il contributo alimentare di fr. 3200.– relativo al mese di settembre 1996. Preso atto che il convenuto non solo ammetteva tale circostanza, ma subordinava il versamento alla revoca della trattenuta di stipendio ottenuta dalla moglie senza contraddittorio, il primo giudice ha rilevato che un simile atteggiamento non meritava protezione e giustificava anzi una prognosi sfavorevole per i versamenti futuri. La trattenuta di stipendio andava quindi confermata, tanto più che il contributo alimentare posto a carico del convenuto non è nemmeno sufficiente per assicurare alla moglie il fabbisogno minimo.

E. 3 L’appellante fa valere che il contributo alimentare del settembre 1996 è l’unico rimasto impagato dall’aprile 1996. Ciò è avvenuto perché egli era venuto a sapere che la moglie non aveva corrisposto alla Banca __________ __________ __________ la semestralità scaduta il 30 giugno 1996 sul mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale (fr. 5871.–). Debitore solidale verso l’istituto di credito, egli aveva quindi significato alla moglie – il 4 settembre 1996 – che avrebbe sospeso lo stanziamento dei contributi alimentari finché la banca non fosse stata tacitata. Per tutta risposta la moglie si era rivolta al Pretore, ottenendo senza contraddittorio la trattenuta di stipendio. Appurato il pagamento dell’onere ipotecario, egli ha poi condizionato l’erogazione del contributo di settembre alla revoca del provvedimento, vedendoselo invece confermare dal giudice.

E. 4 Le argomentazioni

dell’appellante si fondano sul fallace presupposto, invero spiegabile ove egli

non fosse assistito da un legale, che il coniuge tenuto al versamento di un

contributo alimentare possa ritenersi svincolato dal proprio obbligo nel caso

in cui il coniuge beneficiario distragga il versamento –in tutto o in parte–

dalla sua destinazione. In realtà le cose non stanno così ed egli non può fare

giustizia da solo. Tutt’al più il coniuge tenuto al versamento potrebbe

pretendere di dedurre dal contributo quanto da lui pagato direttamente, in

luogo e vece dell’altro coniuge, per obblighi cui quest’ultimo avrebbe dovuto

far fronte. Nella fattispecie però l’appellante non ha pagato alcun onere ipotecario

in sostituzione della moglie (anzi, egli non si è neppure presentato a un

colloquio con il funzionario della Banca __________ __________ __________:

deposizione __________: verbali, pag. 20 in alto). Non era quindi legittimato a

sospendere i pagamenti e a giusta ragione il Pretore ha ordinato –

contrariamente a quanto è sostenuto nell’appello – la trattenuta dallo stipendio

senza contraddittorio. Tale misura appariva tanto più legittima se si pensa che

l’appellante rifiutava anche il versamento del contributo per i figli, cui non

incombeva sicuramente alcun obbligo verso la Banca __________ __________ del

__________ __________.

In concreto nulla avrebbe

impedito all’appellante, diffidato dalla banca a corrispondere l’onere

ipotecario nella sua veste di mutuatario solidale, di farsi autorizzare senza

indugio dal giudice a versare direttamente all’istituto di credito la quota del

contributo alimentare che la moglie avrebbe dovuto destinare a quel pagamento.

Che ciò fosse impossibile non è preteso, del resto, nemmeno nel ricorso. Invece

di procedere in tal modo, egli ha deciso unilateralmente di lasciare la

famiglia nel bisogno, contando sul fatto che un simile mezzo di pressione

avrebbe indotto la moglie a trovare i fondi necessari per onorare i propri

impegni. Il che non è lecito ed è ancor meno ammissibile da parte di un coniuge

legalmente patrocinato. È vero che una trattenuta di stipendio non si

giustifica per la sola circostanza che il debitore ritardi il pagamento di un

singolo contributo periodico, ma nella fattispecie l’appellante aveva

chiaramente espresso il proposito di non corrispondere più nulla finché la

banca non fosse stata tacitata (doc. 1). La prognosi sulla sua volontà di pagamento

per il futuro immediato era dunque negativa. E rimaneva negativa anche al

dibattimento finale, quando egli ha ribadito la disponibilità a erogare il

contributo di settembre 1996 (l’unico che aveva potuto rifiutare, dopo di che

il Pretore aveva applicato la trattenuta di stipendio senza contraddittorio) solo

qualora la moglie avesse ritirato l’istanza. All’atto pratico, visto che la

banca era stata sostanzialmente tacitata, solo pagando tale contributo egli avrebbe

potuto dimostrare al giudice la propria buona volontà e confidare nella revoca

del provvedimento.

E. 5 Se ne conclude che l’appello, manifestamente infondato, non ha possibilità di successo. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie diviene senza oggetto, l’appellata ottenendo una congrua indennità per ripetibili.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.1997 11.1996.198 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.1997 11.1996.198 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.08.1997 11.1996.198

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00198 Lugano, 26 agosto 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __.__.______ (__.______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di separazione) promossa con petizione del 23 aprile 1996 da __________ __________, ora in __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) giudicando ora sul decreto cautelare del 9 dicembre 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Bellinzona; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 20 dicembre 1996 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 dicembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona; 2. Se deve essere accolta la richiesta di provvigione ad litem formulata da __________ __________ con le osservazioni all’ap-pello; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A.   __________ __________ e __________ __________ si sono sposati a __________ il __________ 1972. Dal matrimonio sono nati __________ (__________1977) e __________ (__________1981). I coniugi vivono separati dall’agosto 1995 e un tentativo di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiesto dal marito, è decaduto infruttuoso il 25 settembre 1995. Il 23 aprile 1996 __________ __________ ha promosso causa, postulando la separazione dalla moglie per due anni, e con decreto del 28 giugno 1996 il Pretore lo ha condannato a versare alla moglie, dal 1° aprile 1996, contributi alimentari in via provvisionale per complessivi fr. 3280.– mensili (fr. 1935.– per la moglie stessa, fr. 845.– per il figlio __________ e fr. 500.– per la figlia __________, compresi gli assegni familiari). Un appello da egli introdotto contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza odierna (inc. __________.__________.__________). B. Il 4 settembre 1996 __________ __________ si è rivolta al Pretore perché ordinasse allo __________ __________ __________ __________, per il quale lavora il marito, di trattenere dallo stipendio di quest’ultimo la somma di fr. 3280.– mensili, riversandola direttamente a lei. Il Pretore ha accolto l’istanza senza contraddittorio con decreto del giorno successivo. Il 15 settembre 1996 __________ __________ ha instato per la revoca del provvedimento e all’udienza del 17 ottobre 1996 ogni parte è rimasta sulle sue posizioni. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno ribadito i loro punti di vista alla discussione finale del 14 novembre 1996. Statuendo il 9 dicembre 1996, il Pretore ha confermato la trattenuta di stipendio. La tassa di giustizia (fr. 150.–) e le spese (fr. 50.–) sono state poste a carico del marito, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 800.– per ripetibili. C. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 20 dicembre 1996 nel quale chiede che la trattenuta di stipendio sia revocata e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello, sollecitando una provvigione ad litem di fr. 1000.– per la procedura di ricorso. Considerando in diritto: 1. L’art. 177 CC stabilisce che se un coniuge non adempie il proprio obbligo di mantenimento, il giudice può ordinare ai suoi debitori che facciano i loro pagamenti, in tutto o in parte, all’altro. La norma è applicabile per analogia anche nel quadro dell’art. 145 cpv. 2 CC, come misura provvisionale in pendenza di separazione o di divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 390 n. 19 e 20; B ühler/ Spühler, in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 380 ad art. 145 CC). La trattenuta di stipendio non presuppone una colpa del debitore inadempiente (Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., pag. 479 n. 8; Honsell/Vogt/Geiser, ZGB, n. 10 ad art. 177; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3ª edizione, pag. 204 n. 21.37). 2. Nella fattispecie il Pretore ha accertato che l’istante chiedeva la trattenuta di stipendio perché il marito non le aveva ancora corrisposto il contributo alimentare di fr. 3200.– relativo al mese di settembre 1996. Preso atto che il convenuto non solo ammetteva tale circostanza, ma subordinava il versamento alla revoca della trattenuta di stipendio ottenuta dalla moglie senza contraddittorio, il primo giudice ha rilevato che un simile atteggiamento non meritava protezione e giustificava anzi una prognosi sfavorevole per i versamenti futuri. La trattenuta di stipendio andava quindi confermata, tanto più che il contributo alimentare posto a carico del convenuto non è nemmeno sufficiente per assicurare alla moglie il fabbisogno minimo. 3. L’appellante fa valere che il contributo alimentare del settembre 1996 è l’unico rimasto impagato dall’aprile 1996. Ciò è avvenuto perché egli era venuto a sapere che la moglie non aveva corrisposto alla Banca __________ __________ __________ la semestralità scaduta il 30 giugno 1996 sul mutuo ipotecario gravante l’abitazione coniugale (fr. 5871.–). Debitore solidale verso l’istituto di credito, egli aveva quindi significato alla moglie – il 4 settembre 1996 – che avrebbe sospeso lo stanziamento dei contributi alimentari finché la banca non fosse stata tacitata. Per tutta risposta la moglie si era rivolta al Pretore, ottenendo senza contraddittorio la trattenuta di stipendio. Appurato il pagamento dell’onere ipotecario, egli ha poi condizionato l’erogazione del contributo di settembre alla revoca del provvedimento, vedendoselo invece confermare dal giudice. 4. Le argomentazioni dell’appellante si fondano sul fallace presupposto, invero spiegabile ove egli non fosse assistito da un legale, che il coniuge tenuto al versamento di un contributo alimentare possa ritenersi svincolato dal proprio obbligo nel caso in cui il coniuge beneficiario distragga il versamento –in tutto o in parte– dalla sua destinazione. In realtà le cose non stanno così ed egli non può fare giustizia da solo. Tutt’al più il coniuge tenuto al versamento potrebbe pretendere di dedurre dal contributo quanto da lui pagato direttamente, in luogo e vece dell’altro coniuge, per obblighi cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte. Nella fattispecie però l’appellante non ha pagato alcun onere ipotecario in sostituzione della moglie (anzi, egli non si è neppure presentato a un colloquio con il funzionario della Banca __________ __________ __________: deposizione __________: verbali, pag. 20 in alto). Non era quindi legittimato a sospendere i pagamenti e a giusta ragione il Pretore ha ordinato – contrariamente a quanto è sostenuto nell’appello – la trattenuta dallo stipendio senza contraddittorio. Tale misura appariva tanto più legittima se si pensa che l’appellante rifiutava anche il versamento del contributo per i figli, cui non incombeva sicuramente alcun obbligo verso la Banca __________ __________ del __________ __________. In concreto nulla avrebbe impedito all’appellante, diffidato dalla banca a corrispondere l’onere ipotecario nella sua veste di mutuatario solidale, di farsi autorizzare senza indugio dal giudice a versare direttamente all’istituto di credito la quota del contributo alimentare che la moglie avrebbe dovuto destinare a quel pagamento. Che ciò fosse impossibile non è preteso, del resto, nemmeno nel ricorso. Invece di procedere in tal modo, egli ha deciso unilateralmente di lasciare la famiglia nel bisogno, contando sul fatto che un simile mezzo di pressione avrebbe indotto la moglie a trovare i fondi necessari per onorare i propri impegni. Il che non è lecito ed è ancor meno ammissibile da parte di un coniuge legalmente patrocinato. È vero che una trattenuta di stipendio non si giustifica per la sola circostanza che il debitore ritardi il pagamento di un singolo contributo periodico, ma nella fattispecie l’appellante aveva chiaramente espresso il proposito di non corrispondere più nulla finché la banca non fosse stata tacitata (doc. 1). La prognosi sulla sua volontà di pagamento per il futuro immediato era dunque negativa. E rimaneva negativa anche al dibattimento finale, quando egli ha ribadito la disponibilità a erogare il contributo di settembre 1996 (l’unico che aveva potuto rifiutare, dopo di che il Pretore aveva applicato la trattenuta di stipendio senza contraddittorio) solo qualora la moglie avesse ritirato l’istanza. All’atto pratico, visto che la banca era stata sostanzialmente tacitata, solo pagando tale contributo egli avrebbe potuto dimostrare al giudice la propria buona volontà e confidare nella revoca del provvedimento. 5. Se ne conclude che l’appello, manifestamente infondato, non ha possibilità di successo. Spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di provvigione ad litem avanzata dalla moglie diviene senza oggetto, l’appellata ottenendo una congrua indennità per ripetibili. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese                                 fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili di appello. 3. L’istanza di provvigione ad litem è dichiarata senza oggetto. 4. Intimazione:

– avv. __________ __________ -__________, __________;

– avv.  __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente                                            La segretaria