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11.1996.191

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-08-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 I documenti presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito e i fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Ciò è del resto avvenuto in pendenza di appello, avendo il convenuto presentato il 25 febbraio 1997 istanza di modifica dell’assetto cautelare (inc. __________.__________.__________).

E. 2 L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c). I.   Sull’appello principale

E. 3 ll Pretore

ha

stimato il reddito medio del marito, sulla base dei conteggi di stipendio

mensili del 1996, in fr. 5’960.– e ha valutato i rispettivi fabbisogni,

stimando quello del marito in fr. 2’575.–, quello della moglie in fr. 2’419.– e

quello dei figli in fr. 500.– ciascuno, importo questo ottenuto riducendo del 15%

il fabbisogno previsto dalle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo.

a)

L’appellante

contesta la valutazione del proprio fabbisogno e chiede che sia stabilito in

fr. 2’800.– mensili, come addotto al dibattimento finale provvisionale. In

primo luogo essa sostiene che l’importo per spese di riscaldamento, ammesso dal

Pretore in ragione di fr. 60.–, ammonterebbe a fr. 100.–, dovendosi considerare

oltre all’acquisto del combustibile, anche il servizio annuo obbligatorio, il

controllo periodico dei bruciatori e quello dello spazzacamino. In prima sede

l’istante si è limitata ad indicare genericamente un costo di riscaldamento di

fr. 100.– mensili, senza dare riscontri precisi (riassunto scritto del 6

novembre 1996, pag. 4). Nell’appello essa argomenta che il costo per l’acquisto

del combustibile è di fr. 72.– mensili, cifra che a suo dire “si basa su un

calcolo molto preciso, che si giudica inutile riprodurre in questa sede”. A

prescindere dal fatto che il documento su cui sono riportate tale spese è un

conteggio delle spese domestiche allestito dall’appellante stessa (doc. D), che

non ha in quanto tale maggior valore di una dichiarazione di parte, agli atti

non risultano giustificativi che possano rendere almeno verosimili le spese di

cui l’appellante si prevale. Il primo giudice ha valutato i costi di

riscaldamento partendo dagli scarni dati versati agli atti (cedolino di

versamento di fr. 681.90 per l’acquisto di combustibile, doc. E). Al proposito

l’appellante si limita a dire di aver ottenuto un risultato diverso sulla base

di un calcolo non meglio precisato, di cui non vi è traccia negli atti e nei

verbali di causa. Su questo punto l’appello, insufficientemente motivato,

sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv.

5).

b)

L’appellante

si duole del mancato inserimento nelle spese accessorie di fr. 40.–, pari alla

rata mensile dei contributi comunali provvisori di costruzione. Contrariamente

a quanto essa sostiene, tale voce non è dimostrata e nemmeno resa verosimile

dalla comunicazione del Comune di __________ -__________ del 19 agosto 1996

(doc. H). Tale documento è una circolare in cui il proprietario immobiliare è

invitato a scegliere le modalità di pagamento del contributo di fr. 4’831.95.

Si ignora quale sia la soluzione scelta dai coniugi e quale sia la rata

mensile, per cui a giusta ragione il Pretore non ha tenuto conto di tale spesa.

c)

La

critica relativa al mancato inserimento dell’onere fiscale presumibile è per

contro fondata. A tale titolo il fabbisogno dell’appellante deve comprendere

l’importo di fr. 200.–, anche in assenza di indicazioni concrete e anche se

l’autorità fiscale non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia a norma dell’art.

55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298; da ultimo:

I

CCA, sentenza del 20 giugno 1997, nella causa P. c. P.). In mancanza di dati

concreti l’onere fiscale dei coniugi deve essere prudentemente stimato e tenuto

conto dei redditi del caso concreto l’importo di fr. 200.– appare adeguato.

Nella misura in cui l’appellante chiede di inserire un onere di fr. 300.–

mensili il gravame è irricevibile, poiché in prima sede essa ha sempre

rivendicato un importo di fr. 200.– (come esplicitamente ammesso: appello pag.

3) e non può pertanto avanzare nuove pretese in appello, tanto più che il

maggior costo non è stato nemmeno reso verosimile.

Il

fabbisogno minimo della moglie ammonta dunque a fr. 2’619.– mensili (minimo del

diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio personale fr. 1’056.–, spese di riscaldamento

fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 178.–, onere fiscale fr. 200.– stimati,

oneri assicurativi fr. 100.–).

E. 4 L’istante contesta

il fabbisogno del marito, adducendo dapprima che l’onere di alloggio deve

essere al massimo di fr. 600.–, poiché l’importo di fr. 800.– sarebbe

sproporzionato, visto che il marito e la convivente spendono mensilmente fr.

1’600.– per un appartamento, mentre moglie e figli hanno un onere di fr.

1’500.– mensili per una casa monofamiliare. In linea di principio i due

coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente

beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni

abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella

causa C. c. C.). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante,

l’alloggio adeguato non va esaminato sotto il profilo semplicemente numerico

(costi della locazione), ma sotto il profilo effettivo (I CCA, sentenza del 29

dicembre 1992 nella causa K. c. K.) Nel caso concreto, come ammette la moglie

stessa, essa dispone con i figli di una casa monofamiliare e non può dunque pretendere

che il marito abbia condizioni di alloggio inferiori alle sue. Per costante

giurisprudenza cantonale, se uno dei coniugi vive con un’altra persona questa

deve partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990 pag. 122, n. 22).

Alla luce della dottrina più recente (

Spycher

,

Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna

1996, pag. 156) appare giustificato affinare tale prassi e inserire nel

fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli

avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c.

S.). Da questo profilo l’apprezzamento del primo giudice resiste perciò alla

critica.

A detta dell’appellante

l’onere fiscale del marito andrebbe ridotto a fr. 200.–, poiché l’importo di

fr. 300.– ammesso dal Pretore si riferisce all’ultima notifica di tassazione e

non tiene conto della tassazione intermedia. La censura è inconsistente. Come

già si è visto (sopra, consid. 3), mancando indicazioni affidabili il giudice

valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente

apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio

di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi.

Il marito sarà tassato sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare

per la famiglia, ma contrariamente alla moglie (cui sono affidati i figli

minorenni) avrà minori deduzioni sociali e non potrà beneficiare dell’aliquota

A, più favorevole (art. 35 cpv. 2 LT). L’importo stimato dal Pretore appare

quindi adeguato, tanto più se si considera che la tassazione intermedia per

separazione non porta automaticamente a una diminuzione dell’onere fiscale, ma anzi

può comportare un aumento dell’aggravio fiscale complessivo della famiglia.

Infine l’appellante

ritiene che dal fabbisogno del marito dovrebbero essere stralciate le spese

professionali di fr. 250.–, già coperte dai rimborsi di spese concessi dal datore

di lavoro. La critica è fondata. Dai conteggi di stipendio agli atti (doc. 2)

risulta che il datore di lavoro versa mensilmente un’indennità per le spese di

trasferta, sulla base di fr. 0,52/km (interrogatorio formale: verbale del 7

ottobre 1996). Non vi è quindi motivo di inserire tale voce nel fabbisogno del

marito, che non ha nemmeno tentato di rendere verosimile un costo di trasferta

superiore all’indennità fornita dal datore di lavoro.

Il fabbisogno minimo del

marito ammonta dunque a fr. 2’325.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1’025.–, alloggio 800.–, premio della cassa malati fr. 200.–,

onere fiscale fr. 300.– stimati).

E. 5 A parere dell’istante il reddito del marito, stimato dal Pretore in fr. 5’960.– mensili sulla base dei primi dieci mesi del 1996, sarebbe in realtà assai superiore e ammonterebbe ad almeno fr. 7’000.– mensili. Al momento in cui è stato stabilito il contributo alimentare, il marito lavorava come __________ alla __________ __________ e il suo stipendio era calcolato sulla base di un fisso mensile (fr. 5’530.– lordi: interrogatorio formale del 7 ottobre 1996), cui si aggiungevano vari supplementi calcolati sulla base della cifra d’affari del negozio e sulla produttività del dipendente (doc. 2, 3 e 4), con la conseguenza che lo stipendio era variabile e presentava di mese in mese fluttuazioni rilevanti. Nel 1995 e nel 1996 il reddito mensile medio netto, sulla base di tutti i conteggi mensili (compresa la tredicesima versata nel novembre 1995), è stato di circa fr. 6’600.–, oltre ai rimborsi delle spese (doc. 2, 3 e 4). Né può essere seguita l’argomentazione dell’appellante, la quale sostiene che deve essere considerato anche il rimborso delle spese di trasferta, nella misura in cui l’importo versato dal datore di lavoro sulla base di fr. 0.52/km sarebbe superiore al costo effettivo, pari a fr. 0.35/km. Un’indennità di trasferta dell’ordine di fr. 0.52/km rientra notoriamente nella media (v. Frais kilométriques 1997, opuscolo pubblicato dal Touring Club Svizzero) e non lascia presumere arricchimento di sorta per il dipendente. Tenuto conto delle importanti variazioni mensili della retribuzione, il reddito medio netto può prudenzialmente essere stimato in fr. 6’500.– mensili. Il rimprovero mosso al Pretore di aver ridotto del 15% i fabbisogni dei figli cade quindi nel vuoto, il reddito della famiglia essendo inferiore a quello cui si riferiscono le note raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo. Come indicato in precedenza (sopra, consid. 2), tali importi devono essere adattati di caso in caso e una riduzione del 15% per tenere conto della situazione ticinese non eccede in un caso come quello specifico il potere di apprezzamento del Pretore.

E. 6 Rimane da stabilire

il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Per i motivi esposti

in precedenza, il fabbisogno minimo della moglie resta fissato in fr. 2’619.–

mensili, quello del marito in fr. 2’325.– e quello per i figli minorenni in fr.

500.– ciascuno, per un totale di fr. 5’944.– mensili. Tenuto conto di un

reddito mensile netto medio di fr. 6’500.–, il quadro patrimoniale (mensile)

della famiglia si presenta come segue:

reddito del marito (compresi assegni familiari)               fr.

6’500.—

./.

fabbisogno della famiglia fr. 5’944.—

eccedenza mensile                                                     fr.

556.—

reddito

del marito                                                        fr. 6’500.—

./.

fabbisogno minimo                                                  fr. 2’325.—

./.

metà eccedenza                                                     fr.

278.—

somma

destinata alla famiglia                                      fr. 3’897.—

Il marito deve dunque

versare per la famiglia fr. 3’900.– arrotondati, di cui fr. 500.– mensili per

ogni figlio (assegni familiari compresi) e fr. 2’900.– per la moglie (fabbisogno

fr. 2’619.– più metà eccedenza fr. 278.–).

Il Pretore ha accordato a

moglie e figli un contributo alimentare dal 1° ottobre 1996, per il motivo che

durante i mesi di agosto e settembre il mantenimento della famiglia era

assicurato, l’appellante avendo prelevato dai conti comuni fr. 13’500.–.

L’appellante non contesta di avere riscosso tale somma, ma ribadisce che il

contributo alimentare deve decorrere dall’agosto 1996, l’importo prelevato

servendo per le ingenti spese legali della causa di stato. La critica è

infondata. Il contributo alimentare dovuto per agosto e settembre ammonterebbe

a complessivi fr. 7’794.– e, dopo aver soddisfatto le proprie necessità e

quelle dei figli, l’appellante avrebbe avuto a disposizione ancora fr. 5’706.–.

La necessità di utilizzare tale importo per il mantenimento della famiglia,

addotta con l’appello, non appare verosimile, dal momento che il pagamento del

contributo alimentare è stato assicurato con la trattenuta di stipendio,

accordata il 6 novembre 1996 per l’importo di fr. 1’600.– mensili e il 26 novembre

1996 per quello di fr. 3’400.– mensili. Se a ciò si aggiunge che l’appellante

ammette di non aver versato alcunché al proprio patrocinatore (appello, pag.

8), la decisione del Pretore di far decorrere il contributo alimentare dal 1°

ottobre 1996 appare adeguata alla circostanze del caso concreto.

E. 7 Il Pretore ha accordato al padre un diritto di visita sui figli __________ ed __________ da esercitare il primo sabato del mese dalle ore 10.00 alle 18.00, la seconda domenica del mese dalle 10.00 alle 18.00 e il quarto fine settimana dalle 10.00 del sabato alle 18.00 di domenica. L’appellante dissente da tali modalità e chiede che il diritto di visita sia esercitato per entrambi i figli tutti i mercoledì, limitatamente a una mezza giornata e che __________ trascorra con il padre solo la giornata di sabato. In sostanza essa chiede che il diritto di visita sia esercitato secondo le modalità discusse all’udienza 26 agosto 1996, contenute nella proposta formulata dal Pretore, ma respinta fermamente dall’istante (lettera 4 settembre 1996). A detta della madre __________ ha un’età tale per cui il trascorrere la notte “presso un’abitazione e con persone che gli sono aliene comporterebbe per lui degli scompensi gravi”. A prescindere dal fatto che il padre dei bambini non può essere definito “alieno”, non risulta dagli atti né dall’istruttoria che vi siano particolari problemi relativi al diritto di visita. In assenza di controindicazioni concrete non si può seriamente sostenere che un bambino in età da scuola materna come __________ (nato il __________ 1994) subisca scompensi per il solo fatto di trascorrere una notte al mese dal padre. Il Pretore ha del resto già adeguatamente tenuto conto dell’età dei bambini, stabilendo un solo fine settimana al mese invece degli usuali due. Il rimprovero dell’appellante, del tutto generico, è privo di consistenza su questo punto ed essa non spende una parola per criticare l’apprezzamento del Pretore o per rendere verosimili i motivi che imporrebbero una diversa regolamentazione del diritto di visita. Ciò posto, il prudente apprezzamento del Pretore resiste alla critica e l’appello deve essere respinto.

E. 8 Nel decreto

impugnato il Pretore ha confermato il decreto supercautelare del 25 settembre

1996, con il quale aveva accordato alla moglie una provvigione

ad litem

di fr. 2’000.–. Constatato che l’istante aveva ritirato dai conti comuni fr.

13’500.–, il primo giudice ha ritenuto che dopo aver provveduto al mantenimento

della famiglia per agosto e settembre essa disponeva ancora di liquidità

rilevanti con cui affrontare le proprie spese legali senza far capo a ulteriori

stanziamenti da parte del marito e ha di conseguenza respinto anche la domanda

subordinata di ammissione all’assistenza giudiziaria. L’appellante ritiene

invece di aver diritto a una provvigione

ad litem

di fr. 11’944.95 per

la procedura provvisionale, sostenendo che il noto prelevamento è servito al

mantenimento della famiglia, come dimostrato dal fatto che nulla è stato

versato al patrocinatore. In via subordinata essa ribadisce che il marito non

appare in grado di prestare l’indennità richiesta e che le presumibili spese di

patrocinio ammonteranno a fr. 15’000.–, motivo per cui avrebbe diritto

all’assistenza giudiziaria.

a)

L’obbligo

di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per

sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per

alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art.

159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da

Hausheer/ Reusser/Geiser

(Kommentar zum

Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da

Bühler/Spühler

(in: Berner Kommentar, Ergänzungsband

1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da

Hasenböhler

(in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,

Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da

Bräm

(in: Zürcher Kommentar, Zurigo

1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da

Hinderling/Steck

(op. cit., pag. 540 seg.). Comunque si opini

al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far

fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di

patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive

causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.)

ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che

quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione

o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita

dello Stato è puramente sussidiaria (

Bühler/Spühler

,

op. cit., nota 309 ad art. 145 CC;

Hausheer/Reusser/Geiser

,

loc. cit.;

Bräm

, op. cit., nota

138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).

b)

Nel caso concreto la moglie ha prelevato dai conti comuni fr. 13’500.– e ha necessariamente

attinto a tale somma per provvedere al mantenimento della famiglia da agosto a

settembre 1996 (sopra, consid. 6b). L’affermazione, ripresa anche nell’appello

(pag. 7), di aver interamente consumato tale importo non è stata resa

verosimile, tanto più che il versamento del contributo alimentare è stato assicurato

con la trattenuta di stipendio. Si può quindi ragionevolmente presumere che al

momento in cui è stato emanato il decreto impugnato l’appellante avesse ancora

a disposizione almeno fr. 5’000.–, oltre la provvigione

ad litem

di fr.

2’000.– attribuitale il 26 settembre 1996, per un totale di fr. 7’000.– da

destinare alle spese legali e di patrocinio. Essa sostiene invero che tali

costi ammonteranno presumibilmente a fr. 15’000.–, fondandosi sulla distinta

prodotta dal suo patrocinatore al dibattimento finale (doc. S) dalla quale

risulta un onorario di fr. 9’774.– (48 ore e 68’ a fr. 200.–/h). Ora,

l’onorario di un avvocato in una causa di stato varia da fr. 1’000.– a fr.

25’000.– (art. 14 cpv. 1 TOA). In concreto non risulta che siano stati

affrontati litigi relativi alla sostanza coniugale, ciò che esclude

l’applicazione del supplemento (art. 14 cpv. 2 TOA). D’altra parte la procedura

provvisionale in questione sembra rientrare nella media, se si eccettua il

flusso di corrispondenza e le quasi quotidiane conferenze telefoniche, sulla

cui utilità ci si potrebbe interrogare. Ad ogni modo il legale dell’appellante

ha redatto 5 semplici scritti (istanza di conciliazione 30 luglio 1996 con

domanda di assistenza giudiziaria, istanze cautelari 30 luglio e 30 ottobre

1996), ha inviato alla Pretura 4 lettere (4, 6, 12 e 24 settembre 1996), ha

partecipato a 3 udienze (discussione del 26 agosto 1996, interrogatorio formale

delle parti il 7 ottobre 1996 e dibattimento finale il 30 ottobre 1996),

preparando i relativi allegati (domande di interrogatorio formale e riassunti

scritti).

Volendo

anche essere generosi e comprendere il desiderio del legale di assistere

moralmente il cliente, si può ammettere che secondo la comune esperienza un

avvocato diligente avrebbe profuso in un procedimento analogo al massimo 20–25

ore per adempiere correttamente il proprio mandato (Rep. 1991 pag. 304 consid.

1 nota 48, RVJ 28/1994 pag. 145 consid. 1). Le spese di patrocinio ammonterebbero

pertanto, al massimo, a fr. 5’000.–, di modo che la cliente avrebbe potuto

versare al proprio patrocinatore almeno un congruo acconto senza neppure

interamente intaccare le proprie liquidità. L’importo rivendicato

dall’appellante appare pertanto esagerato, quanto meno a un primo e sommario

esame come quello che presiede una procedura cautelare, fondata sulla

verosimiglianza. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento

del Pretore e l’appello deve essere respinto su questo punto.

c)

Accertato

che l’appellante è in grado di provvedere alle presumibili spese legali di

circa fr. 5’000.– con mezzi propri (residuo di fr. 5’000.–, oltre la

provvigione

ad litem

già concessa), a giusta ragione il Pretore ha

respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1994 pag. 306 consid.

1).

II.   Sull’appello adesivo

E. 9 I fatti nuovi di cui

si prevale l’appellante adesivo possono se mai giustificare una domanda di

modifica dell’assetto cautelare, ma non sono di rilievo per la decisione

sull’appello, che deve fondarsi sui fatti considerati dal Pretore. L’eventuale

ripresa dell’attività lucrativa da parte della moglie nel novembre 1996 potrà

quindi essere esaminata – dandosene le premesse – in occasione di una domanda

di modifica, ma non in questa sede. Nella misura in cui chiede di computare

alla moglie un reddito di fr. 2’000.– mensili, l’appello adesivo è dunque

irricevibile. Per quel che concerne il contributo alimentare, il marito postula

l’inserimento nel suo fabbisogno di un onere di alloggio di fr. 1’250.– e di

spese professionali per complessivi fr. 1’000.–, al fine di tenere conto delle

maggiori spese di rappresentanza (abbigliamento e altre spese non riconosciute

dal Pretore). Al proposito l’appello è infondato. Come si è visto (sopra, consid.

4), al marito può essere computato un onere di alloggio di fr. 800.– mensili,

consono sia alla situazione di una persona sola sia alle disponibilità della

famiglia. Per quanto concerne le spese professionali, dai conteggi di stipendio

(doc. 2, 3 e 4) risulta che egli riceve mensilmente un rimborso delle spese

sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Egli non ha reso verosimile che

tali indennità siano inferiori alle spese effettive e ha finanche omesso di

rendere verosimili l’entità delle spese professionali rivendicate. L’appello è

pertanto sprovvisto di buon diritto.

Infine l’appellante

adesivo chiede la revoca della trattenuta di stipendio, che sarebbe fonte di

problemi con il datore di lavoro, vista la sua posizione di capovendita. Egli

ha ammesso in prima sede di non aver potuto versare l’importo posto a suo

carico per mancanza di liquidità, la moglie avendo prelevato dai conti tutti i

risparmi coniugali (riassunto 6 novembre 1996, pag. 2). Le difficoltà

finanziarie persistono, come sostiene lo stesso marito, ciò che lascia

presagire anche in futuro ritardi nei pagamenti dei contributi alimentari. Allo

stadio attuale della procedura la trattenuta salariale rimane quindi

giustificata dalle circostanze concrete, nell’interesse di moglie e figli.

L’appello adesivo è pertanto, ancora una volta, sprovvisto di buon diritto.

III.   Sulle spese e le

ripetibili

E. 10 Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appello deve essere parzialmente accolto per quanto attiene all’ammontare del contributo alimentare per la moglie, ma va respinto sull’ammontare del contributo per i figli, sul diritto di visita, sulla provvigione ad litem e sull’assistenza giudiziaria. In questa sede l’appellante è pertanto soccombente nella misura di due terzi. Essa infatti ha chiesto un contributo complessivo di fr. 4’847.85 e vede accolte le sue richieste solo nella misura di fr. 3’900.–, rispetto al contributo di fr. 3’400.– riconosciuto dal Pretore. L’appellante deve dunque sopportare gli oneri di appello in tale proporzione e rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’appello adesivo è integralmente respinto, di modo che i costi sono a carico del marito, che rifonderà all’appellante un’ade-guata indennità per ripetibili. L’appellante ha chiesto per la procedura di appello una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A prescindere dal fatto che essa stessa ammette la verosimile mancanza di liquidità del marito, ciò che esclude di porre a suo carico un’ulteriore prestazione a tale titolo, valgono le considerazioni già esposte in precedenza. Essa ha infatti verosimili liquidità residue dopo il noto prelevamento, non avendo neppure tentato di rendere credibile il consumo di tale capitale. Non può dunque pretendere alcunché dal marito. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria da lei presentata deve di conseguenza essere respinta, per carenza del requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). Anche quella presentata dal marito non ha miglior sorte, già per il fatto che l’appello adesivo non presentava probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Le spese processuali e le ripetibili di prima sede rimangono invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto, vista la modesta modifica del contributo alimentare per la moglie rispetto alle pretese iniziali. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

4.  __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, dal 1° ottobre 1996, un contributo alimentare entro il 5 di ogni mese di fr. 2’900.– per la moglie e di fr. 500.– per ciascun figlio, assegni familiari compresi. Per il resto il decreto rimane invariato. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 300.– sono posti per 2/3 a carico di __________ __________ e per 1/3 a carico di __________ __________. __________ __________ verserà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello. III.   L’istanza intesa al versamento di una provvigione ad litem di appello è respinta. IV.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta. V.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto. VI.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta. VII.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili di appello. VIII.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1997 11.1996.191 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1997 11.1996.191 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.08.1997 11.1996.191

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00191 Lugano 12 agosto 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretario: Romanzini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in processo di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 30 luglio 1996 da __________ __________, nata __________, __________ -__________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________. __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 29 novembre 1996 presentato da __________ __________ -__________ contro il decreto cautelare emesso il 20 novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.   Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello;

3.   Se deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 19 dicembre 1996 da __________ __________ contro il medesimo decreto;

4.   Se deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata con l’appello adesivo;

5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1960), cittadino italiano, e __________ __________ (1967), cittadina Svizzera __________, si sono sposati a __________ __________ 1988. Dall’unione sono nati __________ (__________1991) e __________ (____________________1994). Il marito è __________ delle __________ presso la __________ __________; la moglie, __________, durante il matrimonio non ha lavorato. I coniugi hanno acquistato nel 1995 la particella n. __________RFD di __________ -__________, su cui sorge l’abitazione coniugale. B. La moglie ha presentato il 30 luglio 1996 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 agosto

1996. Con istanza cautelare di stessa data essa ha chiesto l’assegnazione in uso dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli (riservato al padre il diritto di visita), un contributo alimentare complessivo di fr. 4’250.– mensili per sé e per i figli, da indicizzare, oltre una provvigione ad litem di fr. 5’000.– o, in via subordinata, il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Alla discussione cautelare del 26 agosto 1996 l’istante ha confermato le proprie richieste, mentre il marito ha aderito all’assegnazione dell’abitazione coniugale pendente causa e all’affidamento dei figli alla moglie, ha offerto un contributo alimentare complessivo di fr. 3’000.–, una provvigione ad litem di fr. 2’000.– e si è opposto alle altre domande (riassunto scritto 26 agosto 1996). Nel corso dell’istruttoria il Pretore ha emanato il 20 settembre 1996, senza contraddittorio, un decreto cautelare con il quale ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha stabilito il contributo alimentare a carico del convenuto di fr. 800.– per ogni figlio, compresi gli assegni familiari, e di fr. 1’600.– per la moglie. C. Il 30 ottobre 1996 la moglie ha instato perché fosse fatto ordine alla __________ __________ di trattenere mensilmente dallo stipendio del marito fr. 1’600.– e di riversarle tale importo direttamente. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 6 novembre 1996 l’istante ha esteso le sue domande, postulando un contributo alimentare di fr. 751.55 per ogni figlio, compreso l’assegno familiare, e di fr. 3’344.75 per sé, oltre una provvigione ad litem di fr. 11’944.95; il convenuto, dal canto suo, ha offerto fr. 800.– per ogni figlio, compreso l’assegno familiare, e fr. 900.– per la moglie, opponendosi a maggiori prestazioni. In quell’occasione ha avuto luogo anche la discussione sulla domanda di trattenuta di stipendio, alla quale si è opposto il convenuto. D. Statuendo il 20 novembre 1996 su entrambe le istanze cautelari, il Pretore ha assegnato alla moglie l’abitazione coniugale, le ha affidato i figli – regolamentando il diritto di visita del padre – e ha posto a carico del marito un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso, e di fr. 2’400.– per la moglie. Egli ha inoltre accolto la domanda di trattenuta di stipendio, ha confermato l’assegnazione di una provvigione ad litem di fr. 2’000.– e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle parti. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. E. __________ __________ è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 29 novembre 1996 tendente a ottenere la modifica del diritto di visita sul figlio __________, un contributo alimentare di fr. 751.55 per ogni figlio (assegno familiare compreso) e di fr. 3’344.75 per sé, una provvigione ad litem di fr. 11’944.95, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, da porre interamente a carico del convenuto. Essa ha chiesto per la procedura di appello la corresponsione di una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, in via subordinata l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello. F. __________ __________ ha proposto la reiezione dell’appello e con appello adesivo del 19 dicembre 1996 insta per la riforma del giudizio impugnato nel senso che il contributo alimentare sia fissato a fr. 900.– mensili per la moglie fino al 1° settembre 1997, e a fr. 500.– per ogni figlio (assegno compreso), che entrambe le parti siano ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con dispensa dal pagamento degli oneri processuali e che sia revocata la trattenuta di salario. Egli si è opposto alla domanda di provvigione ad litem in appello e ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello adesivo, salvo per quanto riguarda la proposta, formulata in via subordinata, di versare fr. 800.– mensili per ogni figlio. Considerando in diritto : 1. I documenti presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art. 321). Nella fattispecie i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito e i fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Ciò è del resto avvenuto in pendenza di appello, avendo il convenuto presentato il 25 febbraio 1997 istanza di modifica dell’assetto cautelare (inc. __________.__________.__________). 2. L’art. 145 cpv. 2 CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid. 1c). I.   Sull’appello principale 3. ll Pretore ha stimato il reddito medio del marito, sulla base dei conteggi di stipendio mensili del 1996, in fr. 5’960.– e ha valutato i rispettivi fabbisogni, stimando quello del marito in fr. 2’575.–, quello della moglie in fr. 2’419.– e quello dei figli in fr. 500.– ciascuno, importo questo ottenuto riducendo del 15% il fabbisogno previsto dalle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo. a) L’appellante contesta la valutazione del proprio fabbisogno e chiede che sia stabilito in fr. 2’800.– mensili, come addotto al dibattimento finale provvisionale. In primo luogo essa sostiene che l’importo per spese di riscaldamento, ammesso dal Pretore in ragione di fr. 60.–, ammonterebbe a fr. 100.–, dovendosi considerare oltre all’acquisto del combustibile, anche il servizio annuo obbligatorio, il controllo periodico dei bruciatori e quello dello spazzacamino. In prima sede l’istante si è limitata ad indicare genericamente un costo di riscaldamento di fr. 100.– mensili, senza dare riscontri precisi (riassunto scritto del 6 novembre 1996, pag. 4). Nell’appello essa argomenta che il costo per l’acquisto del combustibile è di fr. 72.– mensili, cifra che a suo dire “si basa su un calcolo molto preciso, che si giudica inutile riprodurre in questa sede”. A prescindere dal fatto che il documento su cui sono riportate tale spese è un conteggio delle spese domestiche allestito dall’appellante stessa (doc. D), che non ha in quanto tale maggior valore di una dichiarazione di parte, agli atti non risultano giustificativi che possano rendere almeno verosimili le spese di cui l’appellante si prevale. Il primo giudice ha valutato i costi di riscaldamento partendo dagli scarni dati versati agli atti (cedolino di versamento di fr. 681.90 per l’acquisto di combustibile, doc. E). Al proposito l’appellante si limita a dire di aver ottenuto un risultato diverso sulla base di un calcolo non meglio precisato, di cui non vi è traccia negli atti e nei verbali di causa. Su questo punto l’appello, insufficientemente motivato, sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5). b) L’appellante si duole del mancato inserimento nelle spese accessorie di fr. 40.–, pari alla rata mensile dei contributi comunali provvisori di costruzione. Contrariamente a quanto essa sostiene, tale voce non è dimostrata e nemmeno resa verosimile dalla comunicazione del Comune di __________ -__________ del 19 agosto 1996 (doc. H). Tale documento è una circolare in cui il proprietario immobiliare è invitato a scegliere le modalità di pagamento del contributo di fr. 4’831.95. Si ignora quale sia la soluzione scelta dai coniugi e quale sia la rata mensile, per cui a giusta ragione il Pretore non ha tenuto conto di tale spesa. c) La critica relativa al mancato inserimento dell’onere fiscale presumibile è per contro fondata. A tale titolo il fabbisogno dell’appellante deve comprendere l’importo di fr. 200.–, anche in assenza di indicazioni concrete e anche se l’autorità fiscale non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia a norma dell’art. 55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298; da ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 1997, nella causa P. c. P.). In mancanza di dati concreti l’onere fiscale dei coniugi deve essere prudentemente stimato e tenuto conto dei redditi del caso concreto l’importo di fr. 200.– appare adeguato. Nella misura in cui l’appellante chiede di inserire un onere di fr. 300.– mensili il gravame è irricevibile, poiché in prima sede essa ha sempre rivendicato un importo di fr. 200.– (come esplicitamente ammesso: appello pag.

3) e non può pertanto avanzare nuove pretese in appello, tanto più che il maggior costo non è stato nemmeno reso verosimile. Il fabbisogno minimo della moglie ammonta dunque a fr. 2’619.– mensili (minimo del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio personale fr. 1’056.–, spese di riscaldamento fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 178.–, onere fiscale fr. 200.– stimati, oneri assicurativi fr. 100.–). 4. L’istante contesta il fabbisogno del marito, adducendo dapprima che l’onere di alloggio deve essere al massimo di fr. 600.–, poiché l’importo di fr. 800.– sarebbe sproporzionato, visto che il marito e la convivente spendono mensilmente fr. 1’600.– per un appartamento, mentre moglie e figli hanno un onere di fr. 1’500.– mensili per una casa monofamiliare. In linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella causa C. c. C.). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante, l’alloggio adeguato non va esaminato sotto il profilo semplicemente numerico (costi della locazione), ma sotto il profilo effettivo (I CCA, sentenza del 29 dicembre 1992 nella causa K. c. K.) Nel caso concreto, come ammette la moglie stessa, essa dispone con i figli di una casa monofamiliare e non può dunque pretendere che il marito abbia condizioni di alloggio inferiori alle sue. Per costante giurisprudenza cantonale, se uno dei coniugi vive con un’altra persona questa deve partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990 pag. 122, n. 22). Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) appare giustificato affinare tale prassi e inserire nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Da questo profilo l’apprezzamento del primo giudice resiste perciò alla critica. A detta dell’appellante l’onere fiscale del marito andrebbe ridotto a fr. 200.–, poiché l’importo di fr. 300.– ammesso dal Pretore si riferisce all’ultima notifica di tassazione e non tiene conto della tassazione intermedia. La censura è inconsistente. Come già si è visto (sopra, consid. 3), mancando indicazioni affidabili il giudice valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. Il marito sarà tassato sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare per la famiglia, ma contrariamente alla moglie (cui sono affidati i figli minorenni) avrà minori deduzioni sociali e non potrà beneficiare dell’aliquota A, più favorevole (art. 35 cpv. 2 LT). L’importo stimato dal Pretore appare quindi adeguato, tanto più se si considera che la tassazione intermedia per separazione non porta automaticamente a una diminuzione dell’onere fiscale, ma anzi può comportare un aumento dell’aggravio fiscale complessivo della famiglia. Infine l’appellante ritiene che dal fabbisogno del marito dovrebbero essere stralciate le spese professionali di fr. 250.–, già coperte dai rimborsi di spese concessi dal datore di lavoro. La critica è fondata. Dai conteggi di stipendio agli atti (doc. 2) risulta che il datore di lavoro versa mensilmente un’indennità per le spese di trasferta, sulla base di fr. 0,52/km (interrogatorio formale: verbale del 7 ottobre 1996). Non vi è quindi motivo di inserire tale voce nel fabbisogno del marito, che non ha nemmeno tentato di rendere verosimile un costo di trasferta superiore all’indennità fornita dal datore di lavoro. Il fabbisogno minimo del marito ammonta dunque a fr. 2’325.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio 800.–, premio della cassa malati fr. 200.–, onere fiscale fr. 300.– stimati). 5. A parere dell’istante il reddito del marito, stimato dal Pretore in fr. 5’960.– mensili sulla base dei primi dieci mesi del 1996, sarebbe in realtà assai superiore e ammonterebbe ad almeno fr. 7’000.– mensili. Al momento in cui è stato stabilito il contributo alimentare, il marito lavorava come __________ alla __________ __________ e il suo stipendio era calcolato sulla base di un fisso mensile (fr. 5’530.– lordi: interrogatorio formale del 7 ottobre 1996), cui si aggiungevano vari supplementi calcolati sulla base della cifra d’affari del negozio e sulla produttività del dipendente (doc. 2, 3 e 4), con la conseguenza che lo stipendio era variabile e presentava di mese in mese fluttuazioni rilevanti. Nel 1995 e nel 1996 il reddito mensile medio netto, sulla base di tutti i conteggi mensili (compresa la tredicesima versata nel novembre 1995), è stato di circa fr. 6’600.–, oltre ai rimborsi delle spese (doc. 2, 3 e 4). Né può essere seguita l’argomentazione dell’appellante, la quale sostiene che deve essere considerato anche il rimborso delle spese di trasferta, nella misura in cui l’importo versato dal datore di lavoro sulla base di fr. 0.52/km sarebbe superiore al costo effettivo, pari a fr. 0.35/km. Un’indennità di trasferta dell’ordine di fr. 0.52/km rientra notoriamente nella media (v. Frais kilométriques 1997, opuscolo pubblicato dal Touring Club Svizzero) e non lascia presumere arricchimento di sorta per il dipendente. Tenuto conto delle importanti variazioni mensili della retribuzione, il reddito medio netto può prudenzialmente essere stimato in fr. 6’500.– mensili. Il rimprovero mosso al Pretore di aver ridotto del 15% i fabbisogni dei figli cade quindi nel vuoto, il reddito della famiglia essendo inferiore a quello cui si riferiscono le note raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo. Come indicato in precedenza (sopra, consid. 2), tali importi devono essere adattati di caso in caso e una riduzione del 15% per tenere conto della situazione ticinese non eccede in un caso come quello specifico il potere di apprezzamento del Pretore. 6. Rimane da stabilire il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Per i motivi esposti in precedenza, il fabbisogno minimo della moglie resta fissato in fr. 2’619.– mensili, quello del marito in fr. 2’325.– e quello per i figli minorenni in fr. 500.– ciascuno, per un totale di fr. 5’944.– mensili. Tenuto conto di un reddito mensile netto medio di fr. 6’500.–, il quadro patrimoniale (mensile) della famiglia si presenta come segue: reddito del marito (compresi assegni familiari)               fr. 6’500.— ./. fabbisogno della famiglia fr. 5’944.— eccedenza mensile                                                     fr. 556.— reddito del marito                                                        fr. 6’500.— ./. fabbisogno minimo                                                  fr. 2’325.— ./. metà eccedenza                                                     fr. 278.— somma destinata alla famiglia                                      fr. 3’897.— Il marito deve dunque versare per la famiglia fr. 3’900.– arrotondati, di cui fr. 500.– mensili per ogni figlio (assegni familiari compresi) e fr. 2’900.– per la moglie (fabbisogno fr. 2’619.– più metà eccedenza fr. 278.–). Il Pretore ha accordato a moglie e figli un contributo alimentare dal 1° ottobre 1996, per il motivo che durante i mesi di agosto e settembre il mantenimento della famiglia era assicurato, l’appellante avendo prelevato dai conti comuni fr. 13’500.–. L’appellante non contesta di avere riscosso tale somma, ma ribadisce che il contributo alimentare deve decorrere dall’agosto 1996, l’importo prelevato servendo per le ingenti spese legali della causa di stato. La critica è infondata. Il contributo alimentare dovuto per agosto e settembre ammonterebbe a complessivi fr. 7’794.– e, dopo aver soddisfatto le proprie necessità e quelle dei figli, l’appellante avrebbe avuto a disposizione ancora fr. 5’706.–. La necessità di utilizzare tale importo per il mantenimento della famiglia, addotta con l’appello, non appare verosimile, dal momento che il pagamento del contributo alimentare è stato assicurato con la trattenuta di stipendio, accordata il 6 novembre 1996 per l’importo di fr. 1’600.– mensili e il 26 novembre 1996 per quello di fr. 3’400.– mensili. Se a ciò si aggiunge che l’appellante ammette di non aver versato alcunché al proprio patrocinatore (appello, pag. 8), la decisione del Pretore di far decorrere il contributo alimentare dal 1° ottobre 1996 appare adeguata alla circostanze del caso concreto. 7. Il Pretore ha accordato al padre un diritto di visita sui figli __________ ed __________ da esercitare il primo sabato del mese dalle ore 10.00 alle 18.00, la seconda domenica del mese dalle 10.00 alle 18.00 e il quarto fine settimana dalle 10.00 del sabato alle 18.00 di domenica. L’appellante dissente da tali modalità e chiede che il diritto di visita sia esercitato per entrambi i figli tutti i mercoledì, limitatamente a una mezza giornata e che __________ trascorra con il padre solo la giornata di sabato. In sostanza essa chiede che il diritto di visita sia esercitato secondo le modalità discusse all’udienza 26 agosto 1996, contenute nella proposta formulata dal Pretore, ma respinta fermamente dall’istante (lettera 4 settembre 1996). A detta della madre __________ ha un’età tale per cui il trascorrere la notte “presso un’abitazione e con persone che gli sono aliene comporterebbe per lui degli scompensi gravi”. A prescindere dal fatto che il padre dei bambini non può essere definito “alieno”, non risulta dagli atti né dall’istruttoria che vi siano particolari problemi relativi al diritto di visita. In assenza di controindicazioni concrete non si può seriamente sostenere che un bambino in età da scuola materna come __________ (nato il __________ 1994) subisca scompensi per il solo fatto di trascorrere una notte al mese dal padre. Il Pretore ha del resto già adeguatamente tenuto conto dell’età dei bambini, stabilendo un solo fine settimana al mese invece degli usuali due. Il rimprovero dell’appellante, del tutto generico, è privo di consistenza su questo punto ed essa non spende una parola per criticare l’apprezzamento del Pretore o per rendere verosimili i motivi che imporrebbero una diversa regolamentazione del diritto di visita. Ciò posto, il prudente apprezzamento del Pretore resiste alla critica e l’appello deve essere respinto. 8. Nel decreto impugnato il Pretore ha confermato il decreto supercautelare del 25 settembre 1996, con il quale aveva accordato alla moglie una provvigione ad litem di fr. 2’000.–. Constatato che l’istante aveva ritirato dai conti comuni fr. 13’500.–, il primo giudice ha ritenuto che dopo aver provveduto al mantenimento della famiglia per agosto e settembre essa disponeva ancora di liquidità rilevanti con cui affrontare le proprie spese legali senza far capo a ulteriori stanziamenti da parte del marito e ha di conseguenza respinto anche la domanda subordinata di ammissione all’assistenza giudiziaria. L’appellante ritiene invece di aver diritto a una provvigione ad litem di fr. 11’944.95 per la procedura provvisionale, sostenendo che il noto prelevamento è servito al mantenimento della famiglia, come dimostrato dal fatto che nulla è stato versato al patrocinatore. In via subordinata essa ribadisce che il marito non appare in grado di prestare l’indennità richiesta e che le presumibili spese di patrocinio ammonteranno a fr. 15’000.–, motivo per cui avrebbe diritto all’assistenza giudiziaria. a) L’obbligo di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art. 159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/ Reusser/Geiser (Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Bühler/Spühler (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/Steck (op. cit., pag. 540 seg.). Comunque si opini al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.) ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler, op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, loc. cit.; Bräm, op. cit., nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). b) Nel caso concreto la moglie ha prelevato dai conti comuni fr. 13’500.– e ha necessariamente attinto a tale somma per provvedere al mantenimento della famiglia da agosto a settembre 1996 (sopra, consid. 6b). L’affermazione, ripresa anche nell’appello (pag. 7), di aver interamente consumato tale importo non è stata resa verosimile, tanto più che il versamento del contributo alimentare è stato assicurato con la trattenuta di stipendio. Si può quindi ragionevolmente presumere che al momento in cui è stato emanato il decreto impugnato l’appellante avesse ancora a disposizione almeno fr. 5’000.–, oltre la provvigione ad litem di fr. 2’000.– attribuitale il 26 settembre 1996, per un totale di fr. 7’000.– da destinare alle spese legali e di patrocinio. Essa sostiene invero che tali costi ammonteranno presumibilmente a fr. 15’000.–, fondandosi sulla distinta prodotta dal suo patrocinatore al dibattimento finale (doc. S) dalla quale risulta un onorario di fr. 9’774.– (48 ore e 68’ a fr. 200.–/h). Ora, l’onorario di un avvocato in una causa di stato varia da fr. 1’000.– a fr. 25’000.– (art. 14 cpv. 1 TOA). In concreto non risulta che siano stati affrontati litigi relativi alla sostanza coniugale, ciò che esclude l’applicazione del supplemento (art. 14 cpv. 2 TOA). D’altra parte la procedura provvisionale in questione sembra rientrare nella media, se si eccettua il flusso di corrispondenza e le quasi quotidiane conferenze telefoniche, sulla cui utilità ci si potrebbe interrogare. Ad ogni modo il legale dell’appellante ha redatto 5 semplici scritti (istanza di conciliazione 30 luglio 1996 con domanda di assistenza giudiziaria, istanze cautelari 30 luglio e 30 ottobre 1996), ha inviato alla Pretura 4 lettere (4, 6, 12 e 24 settembre 1996), ha partecipato a 3 udienze (discussione del 26 agosto 1996, interrogatorio formale delle parti il 7 ottobre 1996 e dibattimento finale il 30 ottobre 1996), preparando i relativi allegati (domande di interrogatorio formale e riassunti scritti). Volendo anche essere generosi e comprendere il desiderio del legale di assistere moralmente il cliente, si può ammettere che secondo la comune esperienza un avvocato diligente avrebbe profuso in un procedimento analogo al massimo 20–25 ore per adempiere correttamente il proprio mandato (Rep. 1991 pag. 304 consid. 1 nota 48, RVJ 28/1994 pag. 145 consid. 1). Le spese di patrocinio ammonterebbero pertanto, al massimo, a fr. 5’000.–, di modo che la cliente avrebbe potuto versare al proprio patrocinatore almeno un congruo acconto senza neppure interamente intaccare le proprie liquidità. L’importo rivendicato dall’appellante appare pertanto esagerato, quanto meno a un primo e sommario esame come quello che presiede una procedura cautelare, fondata sulla verosimiglianza. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento del Pretore e l’appello deve essere respinto su questo punto. c) Accertato che l’appellante è in grado di provvedere alle presumibili spese legali di circa fr. 5’000.– con mezzi propri (residuo di fr. 5’000.–, oltre la provvigione ad litem già concessa), a giusta ragione il Pretore ha respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1994 pag. 306 consid. 1). II.   Sull’appello adesivo 9. I fatti nuovi di cui si prevale l’appellante adesivo possono se mai giustificare una domanda di modifica dell’assetto cautelare, ma non sono di rilievo per la decisione sull’appello, che deve fondarsi sui fatti considerati dal Pretore. L’eventuale ripresa dell’attività lucrativa da parte della moglie nel novembre 1996 potrà quindi essere esaminata – dandosene le premesse – in occasione di una domanda di modifica, ma non in questa sede. Nella misura in cui chiede di computare alla moglie un reddito di fr. 2’000.– mensili, l’appello adesivo è dunque irricevibile. Per quel che concerne il contributo alimentare, il marito postula l’inserimento nel suo fabbisogno di un onere di alloggio di fr. 1’250.– e di spese professionali per complessivi fr. 1’000.–, al fine di tenere conto delle maggiori spese di rappresentanza (abbigliamento e altre spese non riconosciute dal Pretore). Al proposito l’appello è infondato. Come si è visto (sopra, consid. 4), al marito può essere computato un onere di alloggio di fr. 800.– mensili, consono sia alla situazione di una persona sola sia alle disponibilità della famiglia. Per quanto concerne le spese professionali, dai conteggi di stipendio (doc. 2, 3 e 4) risulta che egli riceve mensilmente un rimborso delle spese sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Egli non ha reso verosimile che tali indennità siano inferiori alle spese effettive e ha finanche omesso di rendere verosimili l’entità delle spese professionali rivendicate. L’appello è pertanto sprovvisto di buon diritto. Infine l’appellante adesivo chiede la revoca della trattenuta di stipendio, che sarebbe fonte di problemi con il datore di lavoro, vista la sua posizione di capovendita. Egli ha ammesso in prima sede di non aver potuto versare l’importo posto a suo carico per mancanza di liquidità, la moglie avendo prelevato dai conti tutti i risparmi coniugali (riassunto 6 novembre 1996, pag. 2). Le difficoltà finanziarie persistono, come sostiene lo stesso marito, ciò che lascia presagire anche in futuro ritardi nei pagamenti dei contributi alimentari. Allo stadio attuale della procedura la trattenuta salariale rimane quindi giustificata dalle circostanze concrete, nell’interesse di moglie e figli. L’appello adesivo è pertanto, ancora una volta, sprovvisto di buon diritto. III.   Sulle spese e le ripetibili 10. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto l’appello deve essere parzialmente accolto per quanto attiene all’ammontare del contributo alimentare per la moglie, ma va respinto sull’ammontare del contributo per i figli, sul diritto di visita, sulla provvigione ad litem e sull’assistenza giudiziaria. In questa sede l’appellante è pertanto soccombente nella misura di due terzi. Essa infatti ha chiesto un contributo complessivo di fr. 4’847.85 e vede accolte le sue richieste solo nella misura di fr. 3’900.–, rispetto al contributo di fr. 3’400.– riconosciuto dal Pretore. L’appellante deve dunque sopportare gli oneri di appello in tale proporzione e rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’appello adesivo è integralmente respinto, di modo che i costi sono a carico del marito, che rifonderà all’appellante un’ade-guata indennità per ripetibili. L’appellante ha chiesto per la procedura di appello una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. A prescindere dal fatto che essa stessa ammette la verosimile mancanza di liquidità del marito, ciò che esclude di porre a suo carico un’ulteriore prestazione a tale titolo, valgono le considerazioni già esposte in precedenza. Essa ha infatti verosimili liquidità residue dopo il noto prelevamento, non avendo neppure tentato di rendere credibile il consumo di tale capitale. Non può dunque pretendere alcunché dal marito. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria da lei presentata deve di conseguenza essere respinta, per carenza del requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). Anche quella presentata dal marito non ha miglior sorte, già per il fatto che l’appello adesivo non presentava probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Le spese processuali e le ripetibili di prima sede rimangono invariate, l’attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto, vista la modesta modifica del contributo alimentare per la moglie rispetto alle pretese iniziali. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

4.  __________ __________ è tenuto a versare a __________ __________, dal 1° ottobre 1996, un contributo alimentare entro il 5 di ogni mese di fr. 2’900.– per la moglie e di fr. 500.– per ciascun figlio, assegni familiari compresi. Per il resto il decreto rimane invariato. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 250.– b) spese                         fr. 50.– fr. 300.– sono posti per 2/3 a carico di __________ __________ e per 1/3 a carico di __________ __________. __________ __________ verserà a __________ __________ fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello. III.   L’istanza intesa al versamento di una provvigione ad litem di appello è respinta. IV.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta. V.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo è respinto. VI.   L’istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta. VII.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 150.– b) spese                         fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili di appello. VIII.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        il segretario