opencaselaw.ch

11.1996.181

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                         La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.1996 11.1996.181 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.1996 11.1996.181 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.11.1996 11.1996.181

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00181 Lugano, 28 novembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________._______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 1993 da __________ __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________), giudicando ora sul decreto del 23 ottobre 1996 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che il 23 ottobre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale una causa promossa il 23 marzo 1993 da __________ __________ nei confronti di __________ e __________ __________, cui l’attrice chiedeva di rimuovere svariati manufatti dalla loro proprietà; che con il decreto di stralcio il Pretore ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate, compensando le ripetibili; che contro la compensazione delle ripetibili __________ e __________ __________ hanno introdotto un appello del 13 novembre 1996 in cui postulano “l’importo di fr. ...” appunto a titolo di ripetibili; che l’appello non è stato intimato alla controparte; e considerando in diritto: che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC); che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sull’ammontare delle ripetibili – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9); che in concreto gli appellanti criticano la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, ma non indicano nemmeno approssimativamente quale sia l’indennità da essi rivendicata in riforma del decreto impugnato; che da tale esigenza si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse trascurato di statuire sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC), ipotesi che non si verifica manifestamente nella fattispecie; che pertanto l’appello dei convenuti, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito; che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni; richiamato l’art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello è irricevibile.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 100.– b) spese                         fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                         La segretaria