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11.1996.180

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-05-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429).

E. 2 Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 420.– mensili ritenendo anzitutto che la convenzione del 30 maggio 1994 con cui l’interessata dichiarava di rinunciare a pretese alimentari (doc. E) era inapplicabile, essendo decaduta la condizione cui era vincolata (richiesta di divorzio solo dopo che fosse stata regolarizzata la situazione della moglie relativamente al rinnovo del permesso di dimora da parte della polizia degli stranieri). Egli ha quindi accertato il reddito della moglie in fr. 1’600.– mensili e ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 2’020.–, obbligando il marito a colmare la differenza di fr. 420.– con l’argomento che non si giustificava di riconoscere un importo superiore, in costanza di matrimonio i coniugi essendo sempre vissuti al limite del minimo esistenziale. I.   Sull’appello principale

E. 3 La documentazione prodotta dall’appellante non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Tali documenti potranno, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure cautelari da presentare al Pretore.

E. 4 L’appellante chiede di essere liberato dal pagamento di ogni contributo alla moglie, sostenendo che a questa nulla spetterebbe poiché essa ha atteso tre anni per avanzare richieste a tale titolo. L’assunto non può essere condiviso. È vero che durante la separazione di fatto la moglie non ha mai preteso alimenti dal marito, nondimeno l’obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio e segnatamente dall’art. 163 cpv. 1 CC, che impone ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento della famiglia per tutta la durata del matrimonio (D eschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, Berna 1995, n. 889 pag. 179 e n. 946 pag. 190). Nella determinazione dei contributi alimentari, l’unico criterio pertinente in sede provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa; I CCA, sentenza del 17 gennaio 1996 nella causa M. contro M., consid. 5a). Il richiamo alla dottrina citato dall’appellante non è decisivo poiché in quel caso i giudici cantonali, dopo avere esaminato le circostanze del caso, avevano concluso che il contributo non era necessario. Né in concreto la richiesta non appare abusiva, la moglie avendo fornito spiegazioni plausibili sui motivi che l’hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere contributi. Oltre a ciò, dall’istruttoria risulta che essa, dopo la separazione di fatto, è vissuta in condizioni economiche assai disagiate (deposizione Folladori; incarto richiamato dal Servizio psicosociale, pag. 1), ciò che giustifica la richiesta di aiuto al marito.

E. 5 L’appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità percepita dalla moglie. Ora, dagli atti risulta che la moglie è impiegata a ore come donna delle pulizie presso la ditta __________ __________ & __________. __________ di __________, dove percepisce in media fr. 1’541.– mensili netti (doc. 4 e 5). Dal conteggio paga del 1996 risulta invero che essa riceve la tredicesima mensilità, ma il Pretore ha considerato ciò nell’ambito del suo potere di apprezzamento, quanto meno nel risultato, accertando un reddito mensile medio di fr. 1’600.–. Il che appare tanto più legittimo se si pensa che tale stipendio fluttua di mese in mese e che ai fini di un giudizio provvisionale il giudice vaglia gli atti sulla base di un esame meramente sommario.

E. 6 Argomenta ancora

l’appellante che i figli della moglie, suoi conviventi, sarebbero tenuti a

partecipare alle spese dell’economia domestica e di locazione, sicché il di lei

fabbisogno minimo sarebbe coperto.

a)

La

circostanza che i due figli maggiorenni vivono con la madre non è decisiva. In

linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione,

debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include

anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17

luglio 1991 nella causa C. c. C.). La giurisprudenza cantonale secondo cui

l’onere di locazione di un coniuge convivente deve essere ridotto (Rep. 1990

pag. 122 n. 22) è stata per altro precisata di recente alla luce della dottrina

più aggiornata (

Hausheer/Spycher

,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel

fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l’onere di alloggio

presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio

1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie non si può dire che un

appartamento da fr. 650.– mensili sia eccessivo per le esigenze di una persona

sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto, l’onere locativo a carico del

marito ammonta a fr. 620.– mensili (doc. S), ragione per cui i coniugi sono

posti in condizioni di sostanziale parità logistica. L’appello, su questo

punto, è quindi destinato all’insuccesso.

b)

A

ragione l’appellante chiede invece la riduzione del minimo esistenziale del diritto

esecutivo calcolato nel fabbisogno della moglie, poiché tale minimo corrisponde

per analogia, nel caso in cui un coniuge viva in economia domestica con terzi

(convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.), a quello di “persone che vivono

presso parenti” (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo: Rep. 1993 pag. 265). Esso è pertanto di fr. 925.– mensili (I CCA,

sentenza del 9 luglio 1997 in re S. c. S.).

E. 7 Per quanto riguarda la richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie l’importo di fr. 100.– riconosciuto dal Pretore per il pagamento delle imposte (poiché non documentato, né preteso e comunque eccessivo), l’assunto è infondato. A prescindere dal fatto che la moglie ha fatto valere tale onere (risposta e azione riconvenzionale, pag. 4 ad 4), l’aggravio tributario deve comunque essere considerato d’ufficio dal giudice (DTF 114 II 394 consid. 4b; Rep. 1994 298). Del resto si cercherebbero invano, nell’appello, le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che ove una parte si limiti a contestare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte, non è compito del giudice civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno in sede cautelare (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella causa P. contro P., consid. 5b; 15 novembre 1994 in causa M/M consid. 3c). Ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito – in definitiva – in fr. 1’920.– mensili. II.   Sull’appello adesivo

E. 8 L’appellante

sostiene che al marito dev’essere computato un reddito mensile netto di fr.

5’712.70 mensili. A tale importo essa giunge moltiplicando il reddito

lavorativo annuo di fr. 19’930.– per tre e sommando il provento della sostanza,

quantificato in fr. 8’762.55, il tutto diviso per 12 mensilità.

Secondo giurisprudenza e

dottrina, in caso di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere – per

principio – il tenore di vita precedente e, se il reddito non è sufficiente per

coprire le spese di due economie domestiche separate, entrambi devono affrontare

sacrifici in egual misura, oppure il coniuge che ne è in grado può essere

tenuto ad aumentare la sua attività lavorativa (DTF 114 II 31;

Spühler/Frei-Maurer

, op. cit., n. 112

ad art. 145 CC). In concreto, durante l’unione coniugale il marito ha sempre

lavorato per la __________ della __________ __________ a tempo parziale (si

vedano anche certificati di salario allegati alle dichiarazioni fiscali) e non

risulta che la moglie se ne sia mai doluta. Tenuto conto del fatto che, come si

vedrà, il fabbisogno della famiglia risulta coperto, non vi sono quindi motivi

per stravolgere l’assetto voluto dalle parti medesime, facendo obbligo al

marito di incrementare la propria attività lavorativa. Si volesse computare al

marito il reddito potenziale di fr. 5’712.70 mensili netti, come pretende

l’appellante, ciò garantirebbe alle parti un tenore di vita manifestamente

superiore a quello di cui esse hanno beneficiato durante la convivenza. Per

stessa ammissione della moglie (osservazioni e appello adesivo, punto 4), infatti,

in costanza di matrimonio essi vivevano del solo reddito del marito (da lavoro

e da sostanza) – grosso modo equivalente a quello attuale – che poteva

assicurare loro solo un tenore di vita modesto. Né del resto davanti al Pretore

l’istante ha mai sostenuto il contrario. La proposta dell’appellante adesiva

condurrebbe quindi a risultati inammissibili, il tenore di vita durante la comunione

domestica costituendo il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 118

II 376 consid. 20; Rep. 1994 298;

Spühler/Frei-Maurer

,

op. cit., n. 166 in fine ad art. 145 CC).

E. 9 In mancanza di dati più aggiornati, il reddito del marito va fissato in fr. 3’065.– mensili (stipendio fr. 1’661.– [doc. Q], reddito della sostanza fr. 1’404.– [doc. AA]). Il Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo del marito, che può prudentemente essere stimato in fr. 2’354.– mensili, come indicato dalla moglie senza che il marito vi si sia opposto (appello adesivo, pag. 4).

E. 10 In sintesi, il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue: reddito del marito                                                        fr. 3’065.— mensili reddito della moglie                                                     fr. 1’600.— mensili reddito coniugale                                                        fr. 4’665.— mensili fabbisogno del marito                                                  fr. 2’354.— mensili fabbisogno della moglie                                               fr. 1’920.— mensili fabbisogno complessivo                                              fr. 4’274.—  mensili eccedenza fr.    391.— mensili metà eccedenza                                                         fr. 195.50  mensili il marito può conservare per sé: (fr. 2’354.– + fr. 195.50)                                               fr. 2’549.50  mensili la moglie ha diritto a: (fr. 1’920.– + fr. 195.50 ./. fr. 1’660.–)                            fr.    515.50 mensili L’appello principale deve dunque essere respinto, mentre l’appello adesivo merita parziale accoglimento, la moglie avendo diritto a un contributo mensile di fr. 515.50. III.   Sulle spese e le ripetibili

E. 11 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne l’appello principale, essi sono posti a carico dell’appellante. Per quanto attiene all’appello adesivo, la moglie, pur vedendosi aumentare il contributo, risulta maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’appello non incide apprezzabilmente invece sugli oneri di prima sede, che possono rimanere invariati. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1996.180 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1996.180 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.05.1998 11.1996.180

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00180 Lugano 4 maggio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (__________.__________) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di divorzio) promossa con petizione del 3 maggio 1996 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________ __________, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); giudicando ora sul decreto cautelare del 5 novembre 1996 emesso dal Pretore del Distretto di Bellinzona; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 18 novembre 1995 (recte :

1996) presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 5 novembre 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 9 dicembre 1996 presentato da __________ __________ __________ contro il medesimo decreto;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1961) e __________ __________ (1953), cittadina __________, si sono sposati il __________ 1992 a __________. Dal matrimonio non sono nati figli. La moglie è madre di __________ (1976) e __________ (1977), avuti da una precedente relazione. I coniugi vivono separati dal mese di luglio 1993: la moglie si è trasferita a __________, dove l’hanno raggiunta i figli, mentre il marito è rimasto a __________ nell’appartamento coniugale. __________ __________, di formazione ______, lavora alle dipendenze della __________ __________ di lingua __________ per 90 giorni l’anno; __________ __________ __________ lavora a ore come donna delle pulizie presso la ditta __________ __________ & __________. __________ di __________. B. Un primo tentativo di conciliazione, chiesto dal marito l’8 ottobre 1993, è andato deserto il 10 gennaio 1994. __________ __________ ha poi instato per una nuova conciliazione il 24 marzo 1994, svoltasi senza esito il 19 maggio successivo. Il 30 maggio 1994 i coniugi hanno sottoscritto due convenzioni: nella prima essi hanno adottato il regime della separazione dei beni, mentre nella seconda si sono accordati nel senso che ognuno di essi avrebbe provveduto in futuro al proprio sostentamento. C. Il marito ha chiesto un terzo tentativo di conciliazione il 18 gennaio 1996, decaduto infruttuoso il 26 febbraio successivo. Il 3 maggio 1996 __________ __________ ha promosso azione di divorzio, negando alla moglie qualsiasi contributo alimentare. Nella risposta del 30 agosto 1996 __________ __________ __________ si è opposta alla petizione, formulando in subordine pretese alimentari. In via riconvenzionale essa ha postulato la separazione, l’annulla-mento delle due note convenzioni, avanzando pretese alimentari e in liquidazione dei rapporti patrimoniali, senza cifrarle. Contestualmente essa ha instato per l’adozione di provvedimenti cautelari, postulando in particolare un contributo alimentare di almeno fr. 1’500.– e una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. Nella replica e risposta riconvenzionale del 30 settembre 1996 il marito ha mantenuto la domanda di divorzio, opponendosi alla riconvenzione. Anche la moglie, con la duplica e replica riconvenzionale del 29 ottobre 1996, ha ribadito le sue richieste, chiedendo inoltre la rifusione di fr. 637.95 a titolo di risarcimento danni. D. Nel frattempo, alla discussione cautelare del 15 ottobre 1996 il marito si è opposto a ogni pretesa alimentare della moglie e si è rimesso al giudizio del Pretore sulla provvigione ad litem . Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del 31 ottobre 1996 le parti hanno riaffermato le rispettive domande di giudizio. E. Statuendo il 5 novembre 1996, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare alla moglie, dal 1° settembre 1996, un contributo provvisionale di fr. 420.– mensili e a corrispondere una provvigione ad litem di fr. 3’000.–. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono state poste per un terzo a carico della moglie e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 600.– per ripetibili. F. __________ __________ è insorto contro tale decreto con un appello del 18 novembre 1996 nel quale chiede che, in riforma del giudizio contestato, l’istanza cautelare presentata dalla moglie sia respinta e gli oneri processuali posti interamente a carico di lei. Il decreto del Pretore è stato impugnato anche da __________ __________ __________, che con un appello adesivo del 9 dicembre 1996 rivendica un contributo alimentare mensile di fr. 1’500.–. Ogni parte postula la reiezione del gravame avversario. Considerando in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC stabilisce che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno minimo dei coniugi è determinato sulla scorta del minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin, La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). 2. Il Pretore ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 420.– mensili ritenendo anzitutto che la convenzione del 30 maggio 1994 con cui l’interessata dichiarava di rinunciare a pretese alimentari (doc. E) era inapplicabile, essendo decaduta la condizione cui era vincolata (richiesta di divorzio solo dopo che fosse stata regolarizzata la situazione della moglie relativamente al rinnovo del permesso di dimora da parte della polizia degli stranieri). Egli ha quindi accertato il reddito della moglie in fr. 1’600.– mensili e ha determinato il relativo fabbisogno minimo in fr. 2’020.–, obbligando il marito a colmare la differenza di fr. 420.– con l’argomento che non si giustificava di riconoscere un importo superiore, in costanza di matrimonio i coniugi essendo sempre vissuti al limite del minimo esistenziale. I.   Sull’appello principale 3. La documentazione prodotta dall’appellante non è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre fatti o mezzi di prova nuovi in appello e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda le relazioni tra genitori e figli minorenni, che sono rette dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1, Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). Tali documenti potranno, se mai, fondare una richiesta di modifica di misure cautelari da presentare al Pretore. 4. L’appellante chiede di essere liberato dal pagamento di ogni contributo alla moglie, sostenendo che a questa nulla spetterebbe poiché essa ha atteso tre anni per avanzare richieste a tale titolo. L’assunto non può essere condiviso. È vero che durante la separazione di fatto la moglie non ha mai preteso alimenti dal marito, nondimeno l’obbligo di mantenimento trae origine dai doveri generali del matrimonio e segnatamente dall’art. 163 cpv. 1 CC, che impone ai coniugi di contribuire, ciascuno secondo le proprie forze, al mantenimento della famiglia per tutta la durata del matrimonio (D eschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, Berna 1995, n. 889 pag. 179 e n. 946 pag. 190). Nella determinazione dei contributi alimentari, l’unico criterio pertinente in sede provvisionale è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa; I CCA, sentenza del 17 gennaio 1996 nella causa M. contro M., consid. 5a). Il richiamo alla dottrina citato dall’appellante non è decisivo poiché in quel caso i giudici cantonali, dopo avere esaminato le circostanze del caso, avevano concluso che il contributo non era necessario. Né in concreto la richiesta non appare abusiva, la moglie avendo fornito spiegazioni plausibili sui motivi che l’hanno indotta a desistere temporaneamente dal pretendere contributi. Oltre a ciò, dall’istruttoria risulta che essa, dopo la separazione di fatto, è vissuta in condizioni economiche assai disagiate (deposizione Folladori; incarto richiamato dal Servizio psicosociale, pag. 1), ciò che giustifica la richiesta di aiuto al marito. 5. L’appellante rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della tredicesima mensilità percepita dalla moglie. Ora, dagli atti risulta che la moglie è impiegata a ore come donna delle pulizie presso la ditta __________ __________ & __________. __________ di __________, dove percepisce in media fr. 1’541.– mensili netti (doc. 4 e 5). Dal conteggio paga del 1996 risulta invero che essa riceve la tredicesima mensilità, ma il Pretore ha considerato ciò nell’ambito del suo potere di apprezzamento, quanto meno nel risultato, accertando un reddito mensile medio di fr. 1’600.–. Il che appare tanto più legittimo se si pensa che tale stipendio fluttua di mese in mese e che ai fini di un giudizio provvisionale il giudice vaglia gli atti sulla base di un esame meramente sommario. 6. Argomenta ancora l’appellante che i figli della moglie, suoi conviventi, sarebbero tenuti a partecipare alle spese dell’economia domestica e di locazione, sicché il di lei fabbisogno minimo sarebbe coperto. a) La circostanza che i due figli maggiorenni vivono con la madre non è decisiva. In linea di principio i due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella causa C. c. C.). La giurisprudenza cantonale secondo cui l’onere di locazione di un coniuge convivente deve essere ridotto (Rep. 1990 pag. 122 n. 22) è stata per altro precisata di recente alla luce della dottrina più aggiornata (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 2.33 e 2.34, pag. 79). Nel fabbisogno del coniuge convivente viene inserito perciò l’onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Nella fattispecie non si può dire che un appartamento da fr. 650.– mensili sia eccessivo per le esigenze di una persona sola (DTF 119 II 73 consid. 3c). Del resto, l’onere locativo a carico del marito ammonta a fr. 620.– mensili (doc. S), ragione per cui i coniugi sono posti in condizioni di sostanziale parità logistica. L’appello, su questo punto, è quindi destinato all’insuccesso. b) A ragione l’appellante chiede invece la riduzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo calcolato nel fabbisogno della moglie, poiché tale minimo corrisponde per analogia, nel caso in cui un coniuge viva in economia domestica con terzi (convivente, figlio maggiorenne, genitori ecc.), a quello di “persone che vivono presso parenti” (tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo: Rep. 1993 pag. 265). Esso è pertanto di fr. 925.– mensili (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 in re S. c. S.). 7. Per quanto riguarda la richiesta di stralciare dal fabbisogno minimo della moglie l’importo di fr. 100.– riconosciuto dal Pretore per il pagamento delle imposte (poiché non documentato, né preteso e comunque eccessivo), l’assunto è infondato. A prescindere dal fatto che la moglie ha fatto valere tale onere (risposta e azione riconvenzionale, pag. 4 ad 4), l’aggravio tributario deve comunque essere considerato d’ufficio dal giudice (DTF 114 II 394 consid. 4b; Rep. 1994 298). Del resto si cercherebbero invano, nell’appello, le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, il ricorso è al proposito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si aggiunga che ove una parte si limiti a contestare in modo generico, senza precisi riferimenti numerici, l’entità dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte, non è compito del giudice civile determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno in sede cautelare (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella causa P. contro P., consid. 5b; 15 novembre 1994 in causa M/M consid. 3c). Ciò posto, il fabbisogno minimo della moglie deve essere stabilito – in definitiva – in fr. 1’920.– mensili. II.   Sull’appello adesivo 8. L’appellante sostiene che al marito dev’essere computato un reddito mensile netto di fr. 5’712.70 mensili. A tale importo essa giunge moltiplicando il reddito lavorativo annuo di fr. 19’930.– per tre e sommando il provento della sostanza, quantificato in fr. 8’762.55, il tutto diviso per 12 mensilità. Secondo giurisprudenza e dottrina, in caso di separazione i coniugi hanno il diritto di mantenere – per principio – il tenore di vita precedente e, se il reddito non è sufficiente per coprire le spese di due economie domestiche separate, entrambi devono affrontare sacrifici in egual misura, oppure il coniuge che ne è in grado può essere tenuto ad aumentare la sua attività lavorativa (DTF 114 II 31; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 112 ad art. 145 CC). In concreto, durante l’unione coniugale il marito ha sempre lavorato per la __________ della __________ __________ a tempo parziale (si vedano anche certificati di salario allegati alle dichiarazioni fiscali) e non risulta che la moglie se ne sia mai doluta. Tenuto conto del fatto che, come si vedrà, il fabbisogno della famiglia risulta coperto, non vi sono quindi motivi per stravolgere l’assetto voluto dalle parti medesime, facendo obbligo al marito di incrementare la propria attività lavorativa. Si volesse computare al marito il reddito potenziale di fr. 5’712.70 mensili netti, come pretende l’appellante, ciò garantirebbe alle parti un tenore di vita manifestamente superiore a quello di cui esse hanno beneficiato durante la convivenza. Per stessa ammissione della moglie (osservazioni e appello adesivo, punto 4), infatti, in costanza di matrimonio essi vivevano del solo reddito del marito (da lavoro e da sostanza) – grosso modo equivalente a quello attuale – che poteva assicurare loro solo un tenore di vita modesto. Né del resto davanti al Pretore l’istante ha mai sostenuto il contrario. La proposta dell’appellante adesiva condurrebbe quindi a risultati inammissibili, il tenore di vita durante la comunione domestica costituendo il limite superiore del diritto al mantenimento (DTF 118 II 376 consid. 20; Rep. 1994 298; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 166 in fine ad art. 145 CC). 9. In mancanza di dati più aggiornati, il reddito del marito va fissato in fr. 3’065.– mensili (stipendio fr. 1’661.– [doc. Q], reddito della sostanza fr. 1’404.– [doc. AA]). Il Pretore non ha determinato il fabbisogno minimo del marito, che può prudentemente essere stimato in fr. 2’354.– mensili, come indicato dalla moglie senza che il marito vi si sia opposto (appello adesivo, pag. 4). 10. In sintesi, il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue: reddito del marito                                                        fr. 3’065.— mensili reddito della moglie                                                     fr. 1’600.— mensili reddito coniugale                                                        fr. 4’665.— mensili fabbisogno del marito                                                  fr. 2’354.— mensili fabbisogno della moglie                                               fr. 1’920.— mensili fabbisogno complessivo                                              fr. 4’274.—  mensili eccedenza fr.    391.— mensili metà eccedenza                                                         fr. 195.50  mensili il marito può conservare per sé: (fr. 2’354.– + fr. 195.50)                                               fr. 2’549.50  mensili la moglie ha diritto a: (fr. 1’920.– + fr. 195.50 ./. fr. 1’660.–)                            fr.    515.50 mensili L’appello principale deve dunque essere respinto, mentre l’appello adesivo merita parziale accoglimento, la moglie avendo diritto a un contributo mensile di fr. 515.50. III.   Sulle spese e le ripetibili 11. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per quanto concerne l’appello principale, essi sono posti a carico dell’appellante. Per quanto attiene all’appello adesivo, la moglie, pur vedendosi aumentare il contributo, risulta maggiormente soccombente, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili ridotte. L’esito dell’appello non incide apprezzabilmente invece sugli oneri di prima sede, che possono rimanere invariati. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L’appello principale è respinto.

2.    Gli oneri dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr.  350.– b) spese                         fr.    50.– fr. 400.– sono posti a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

3.   L’appello adesivo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così modificato: __________ __________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ __________, a titolo di contributo alimentare dal 1° settembre 1996, l’importo mensile anticipato di fr. 515.50. Per il resto il decreto impugnato rimane invariato.

4.   Gli oneri dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti per un quarto a carico di __________ __________ e per il resto a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà a __________ __________ fr. 600.– per ripetibili ridotte.

5.    Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria