Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.1997 11.1996.178 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.1997 11.1996.178 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.10.1997 11.1996.178
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00178 11.96.00179 Lugano 20 ottobre 1997 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause __._____ e ._____ (obbligo d'informazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse rispettivamente con istanza del 4 giugno 1996 da __________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ -__________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________, __________); e con istanza del 27 agosto 1996 dalla convenuta nei confronti dell’attore; ritenuto che il 18 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto un appello contro un decreto cautelare del 6 novembre 1996 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha respinto una richiesta d’informazione da lui presentata il 4 giugno 1996; considerato che lo stesso giorno __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare del 7 novembre 1996 con il quale il medesimo Pretore ha accolto una richiesta d’informa-zione presentata da __________ __________ il 27 agosto 1996; preso atto che il 16 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato che le cause possono essere stralciate dai ruoli per intervenuto accordo; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta in linea di principio l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che le parti si sono accordate sulla compensazione delle ripetibili, come risulta dalla dichiarazione sottoscritta dal patrocinatore dell’appellata il 16 ottobre 1997; osservato che la tassa di giustizia deve essere equamente ridotta, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta: 1. Gli appelli sono stralciati dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 130.–
b) spese fr. 50.– fr. 180.– sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili. 3. Intimazione a:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. dott. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria