Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1998 11.1996.173 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1998 11.1996.173 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.04.1998 11.1996.173
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00173 Lugano 16 aprile 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 aprile 1996 da __________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________); premesso che l’8 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 28 ottobre 1996; preso atto che con lettera del 15 aprile 1998 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa l’8 aprile 1998; accertato che nell’accordo le parti hanno pattuito di assumere in ragione di metà ciascuno le spese processuali e di compensare le ripetibili; ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG); considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 70.– b) spese fr. 30.– fr. 100.– già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. 3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria