opencaselaw.ch

11.1996.165

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-02-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 A parere degli appellanti un blocco di documentazione bancaria non è un provvedimento conservativo a norma dell’art. 89 LDIP, ma una misura destinata a salvaguardare la devoluzione dell’eredità, che compete solo all’autorità estera preposta all’aper-tura della successione (memoriale, punto 9). L’assunto è infondato. Questa Camera, distinguendo fra provvedimenti conservativi e provvedimenti di devoluzione ereditaria, ha già avuto occasione di precisare che il blocco chiesto da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo, mentre la nomina di un amministratore della successione è una misura volta ad assicurare la devoluzione dell’eredità (sentenza del 12 ottobre 1995 fra le stesse parti, consid. 5b). In concreto l’istante ha ottenuto il blocco della documentazione bancaria inerente ai beni già congelati dal Segretario assessore il 6 aprile 1995. Mal si comprende perché tale provvedimento dovrebbe trascendere la natura meramente conservativa riconosciuta al blocco dei beni veri e propri, che è una misura assai più incisiva. Quando asseriscono poi che la necessità di conservare documentazione bancaria “non contribuisce in alcun modo alla conservazione dei beni” è che essa “è perfettamente inutile affiancata al (...) blocco dei beni stessi”, gli appellanti cercano di equivocare sui termini. È evidente infatti che solo la documentazione bancaria consentirà all’istante – se sarà dichiarata erede – di verificare qual era la consistenza e l’entità degli averi depositati in banca all’apertura della successione, impedendo che terzi approfittino del lungo tempo trascorso (e della distruzione di documenti archiviati) per appropriarsi di beni intestati a loro nome ma rientranti nel compendio ereditario. Il provvedimento ha quindi indole palesemente conservativa. Anche su questo punto l’appello si rivela destituito di buon diritto.

E. 3 Nel merito gli

appellanti assumono che il blocco della documentazione bancaria non costituisce

un provvedimento cautelare giusta l’art. 376 CPC sia perché serve solo alla

conservazione di mezzi probatori, sia perché la sola __________ __________ può

– come erede universale – chiedere rendiconto alla banca (art. 400 CO), sia

perché in tal caso andrebbe fissato un termine all’istante per promuovere

l’azione di rendiconto, sia perché la conservazione di atti risalenti al 1986

finirebbe per eccedere il periodo decennale previsto dall’art. 962 CO, sia

infine perché la tutela di pretese pecuniarie sarebbe retta esclusivamente dall’

art. 58 LEF (memoriale, punto 10). In realtà le asserzioni cadono nel vuoto. Il

Segretario assessore si è dipartito giustamente dal principio – in sé non

contestato nemmeno dagli appellanti – per cui ogni erede ha diritto di esigere

dalla banca presso cui si trovano o si trovavano beni del defunto un rendiconto

delle operazioni svolte dall’istituto e la restituzione dei documenti giustificativi,

ritenuto che la banca è in obbligo di conservare solo gli atti degli ultimi 10

anni (il Segretario assessore si è riferito esplicitamente a Rep. 1993 pag. 206

e a sentenza, pag. 5 a metà), mentre per i documenti più vecchi l’obbligo

riguarda solo le richieste pendenti (v. anche A

UBERT

/H

AISSLY

/T

ERRACINA

,

Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in: SJZ 92/1996

pag. 137 segg.).

Ciò non significa tuttavia

– e a questo riguardo il ragionamento del primo giudice non può essere seguito

– che in concreto il blocco della documentazione bancaria sia destinato ad

assicurare pretese dell’istante in relazione al contratto o ai contratti di

mandato tra la banca e il defunto. L’obbligo di conservare la nota

documentazione ha ben altro scopo, ovvero quello di proteggere beni

patrimoniali – che per essere protetti devono poter essere individuati –

lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con ultimo domicilio

all’estero. Il provvedimento non tutela, in altri termini, pretese di

risarcimento (fondate sul diritto delle obbligazioni) per eventuali inadempienze

della banca, bensì la porzione suscettibile di spettare all’istante nel

compendio ereditario fu __________ __________ (cfr. C

OCCHI

/T

REZZINI

, CPC

annotato, Lugano 1993, n. 20 ad art. 376). Ciò posto, non può seriamente

revocarsi in dubbio, a prescindere dalla motivazione impropria addotta dal

Segretario assessore, che il decreto impugnato abbia natura cautelare.

E. 4 Affermano gli

appellanti che, quand’anche avesse indole cautelare, la richiesta di bloccare

la documentazione bancaria non adempirebbe il requisito dell’urgenza (nel senso

dell’art. 376 cpv. 1 CPC) già per il fatto che l’istante avrebbe potuto

postulare tale provvedimento al momento in cui ha sollecitato il primo blocco

dei beni, l’11 gennaio 1995 (memoriale, punto 11.1). Esaminata in astratto,

l’argomentazione potrebbe anche sembrare provvista di qualche fondatezza. In

realtà le cose stanno diversamente. L’11 gennaio 1995 l’istante ha chiesto,

infatti, non solo che fossero bloccati gli averi del compendio successorio

presso la __________ __________ __________.__________., ma che quest’ultima

fosse tenuta anche a comunicare “l’esatta denominazione e composizione di tutti

i beni”. Il Segretario assessore ha respinto tale domanda, sicché l’istante –

oltre presentare appello – ha chiesto il 22 febbraio 1995 l’inventario

dell’eredità e la nomina di un amministratore. Con decreto del 2 giugno 1995 il

Segretario assessore ha accolto quest’ultima richiesta, ciò che da un punto di

vista oggettivo sarebbe ragionevolmente potuto bastare all’istante per

un’adeguata difesa dei propri interessi. Se non che, con un cambiamento di giurisprudenza,

questa Camera ha annullato il 12 ottobre 1995 anche la designazione

dell’amministratore (__________.____________________) e il 18 agosto 1996 ha

confermato la decisione con cui il Segretario assessore esonerava la banca dal

dare informazioni sulla composizione e l’entità dei beni congelati

(__________.__________.__________). A quel momento diventava urgente salvaguardare

la documentazione bancaria, l’istituto di credito non essendo tenuto a mostrare

né a conservare atti oltre il termine ordinario di 10 anni. Il 6 settembre 1996

l’istante ha chiesto così che la banca fosse tenuta a conservare almeno gli

atti relativi alla movimentazione dei beni bloccati (documenti di apertura,

estratti, giustificativi ecc.).

Gli appellanti obiettano

che l’istante non poteva partire dall’idea che le sue richieste fossero state

accolte dai giudici ticinesi, sicché avrebbe dovuto postulare sin dall’inizio

il blocco della documentazione bancaria. L’asserto non può essere condiviso. I

provvedimenti cautelari devono limitarsi allo stretto indispensabile per

tutelare uno stato di fatto o proteggere diritti minacciati. Finché l’istante

poteva ragionevolmente confidare nel fatto che questa Camera confermasse la

nomina di un amministratore (pressoché certa secondo la vecchia prassi) o

costringesse la banca a fornire ragguagli sulla composizione e l’entità dei

beni colpiti dal blocco, l’urgenza era poco verosimile. La necessità di far sì

che la banca conservasse i documenti è divenuta impellente solo in seguito,

nulla potendo impedire che l’istituto distruggesse progressivamente gli atti

più vecchi, rendendo impossibile verificare a distanza d’anni quali beni

rientrassero effettivamente nell’

universum

ius defuncti

. Ciò

posto, a un esame sommario come quello che disciplina l’adozione di

provvedimenti cautelari il primo giudice poteva senz’altro ritenere che – per

quanto riguardava il blocco dei documenti – era ormai urgente intervenire. Il

gravame si dimostra perciò, una volta ancora, sfornito di buon esito.

E. 5 A parere degli appellanti mancherebbe in concreto – se non l’urgenza – quanto meno il rischio di un notevole pregiudizio (art. 376 cpv. 1 CPC), a meno di riporre “una sfiducia anticipata nel comportamento della banca” (memoriale, punto 11.2). In realtà non si tratta di diffidare della banca né di muovere “insultanti insinuazioni” verso l’istituto di credito. Definire quali beni, in caso di contestazione, rientrino nell’asse ereditario competerà tuttavia al giudice, non alla banca. E la banca non ha, come si è visto, alcun obbligo legale di conservare documenti oltre i 10 anni, nessuna domanda di rendiconto potendo essere avanzata dall’istante finché all’istante stessa non sarà riconosciuta qualità di erede. Negare la verosimiglianza di un notevole pregiudizio nella distruzione di atti che, praticamente, non potranno essere ricuperati in altro modo a distanza d’anni non è serio. Su questo punto l’appello rasenta la temerarietà.

E. 6 Infine gli appellanti sostengono che nella fattispecie l’azione di merito non avrebbe alcuna parvenza di fondatezza (art. 376 cpv. 1 CPC) e che quindi non si giustifica provvedimento cautelare di sorta (memoriale, punto 11.3). Il fatto è che l’azione di merito non è – come si è visto – quella di rendiconto accennata dal Segretario assessore, bensì la petizione di eredità pendente dinanzi al Tribunale di __________. Ora, le probabilità di successo di siffatta azione (sia quella del 14 novembre 1994, sia quella del 5 ottobre 1995, il cui contenuto è – come ammette l’appellata: osservazioni, pag. 4 – identico) dipendono manifestamente dall’esito dell’azione di paternità, l’istante potendo avanzare pretese ereditarie solo qualora sarà riconosciuta figlia di __________ __________. E sull’azione di paternità – come ha già rilevato questa Camera nella sentenza del 18 agosto 1996 (consid. 4d) – è arduo formulare previsioni. Sia come sia, avessero inteso affermare che tale azione appare destinata sin d’ora all’insuccesso, gli appellanti avrebbero dovuto spiegare perché, illustrando le loro allegazioni (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Invano si cercherebbe nell’appello un solo cenno a tale argomento. Ne segue che al riguardo il gravame va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

E. 7 Gli oneri processuali dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in : a) tassa di giustizia      fr.   500.– b) spese                         fr. 50 .– fr. 550.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili d’appello. 3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

– __________ __________ __________.__________., sede di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.02.1998 11.1996.165 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.02.1998 11.1996.165 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.02.1998 11.1996.165

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00165 Lugano, 23 febbraio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: G. A. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini segretaria: Baranovic sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (provvedimenti cautelari a salvaguardia dell’eredità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 19 agosto 1996 da __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________ ved. __________, __________ __________. __________ __________, __________, e __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello del 14 ottobre 1996 presentato da __________ __________, dal dott. __________ __________ e da __________ __________ __________ contro il decreto emesso il 30 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. __________ __________ (1923), cittadino __________ con ultimo domicilio a __________, __________, è deceduto a __________ __________ (__________) il __________ 1992. Sua erede universale è la madre __________ __________ ved. __________ (1900), tuttora residente a __________. Sostenendo di essere figlia naturale del defunto, __________ __________ ha avviato il 9 luglio 1993 davanti al Tribunale di __________ un procedimento inteso a far dichiarare ammissibile la propria azione di paternità (art. 247 del Codice civile italiano). La richiesta è stata accolta con sentenza del 23 febbraio 1994, confermata dalla Corte di appello di __________ il 10 giugno successivo. Un ricorso presentato da __________ __________ ved. __________ alla suprema Corte di cassazione è stato respinto con sentenza del 3 luglio 1995 (depositata il 2 ottobre successivo). Il 5 ottobre 1995 __________ __________ ha promosso l’azione di paternità davanti al Tribunale di __________. La causa è tuttora pendente. B. Nel frattempo, il 15 novembre 1994, __________ __________ ha introdotto al Tribunale di __________ una petizione di eredità (art. 533 segg. del Codice civile italiano) contro __________ __________, il __________. __________ __________ (commercialista del defunto), __________ __________ __________ (amica del defunto), __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ (acquirenti di una villa appartenuta al defunto), chiedendo che fosse accertata la sua qualità di erede fu __________ __________ e che i convenuti fossero condannati alla restituzione dei beni successori in loro possesso. Una seconda petizione di eredità (identica alla prima) è stata inoltrata da __________ __________ al Tribunale di __________ il 5 ottobre 1995, contemporaneamente all’azione di paternità, paventando che la prima petizione potesse estinguersi per motivi di procedura. C. Dopo avere intentato la prima petizione di eredità, l’11 gennaio 1995 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendogli di disporre in via cautelare il blocco degli averi nella disponibilità economica di __________ __________ ved. __________, del __________. __________ __________ e di __________ __________ __________ presso la __________ __________ __________.__________. di __________, in quanto di tali beni fosse “titolare, avente diritto economico o comunque disponente” il defunto __________ __________. Essi hanno chiesto inoltre che la __________ __________ __________.__________. fosse tenuta a comunicare “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni” oggetto del blocco. Statuendo il 12 gennaio 1995 senza contraddittorio, il Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza in luogo e vece del Pretore, ordinando il blocco dei citati averi, ma senza obbligare la banca a rilasciare informazioni sui beni colpiti dal provvedimento. Esperito il contraddittorio, con decreto del 6 aprile 1995 il Segretario assessore ha sostanzialmente ribadito la precedente decisione. Il decreto è stato confermato da questa Camera, su appello di entrambe le parti, il 18 agosto 1996 (__________.__________.__________). Un ricorso per nullità interposto da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________ contro la sentenza di appello è stato respinto dal Tribunale federale, nella misura in cui era ammissibile, il 5 dicembre 1996. Lo stesso giorno il Tribunale federale ha respinto anche un ricorso di diritto pubblico proposto dai medesimi litisconsorti. D. Promossa la seconda petizione di eredità, il 19 agosto 1996 __________ __________ ha adito nuovamente il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, con un’istanza cautelare identica a quella dell’11 gennaio 1995. Essa ha fatto valere che, si fosse estinta per motivi procedurali la sua prima petizione di eredità davanti al Tribunale di __________, si sarebbe potuto estinguere anche il blocco decretato dal Segretario assessore il 6 aprile 1995, donde – a titolo prudenziale – la nuova richiesta. All’udienza del 6 settembre 1996 __________ __________ ha postulato inoltre il blocco presso la __________ __________ __________.__________., sempre in via cautelare, “di tutta la documentazione (documenti di apertura, estratti, giustificativi ecc.) relativa a tutti i beni oggetto di blocco”. I convenuti __________, __________ __________ e __________ __________ __________ si sono opposti a entrambe le istanze. La discussione finale ha avuto luogo il 23 settembre 1996. Statuendo il 30 settembre 1996 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la richiesta del 19 agosto 1996 e ha posto gli oneri processuali di fr. 3000.– a carico dell’istante, tenuta a rifondere ai convenuti un’indennità di fr. 3500.– per ripetibili. Con lo stesso decreto il Segretario assessore ha accolto invece la richiesta del 6 settembre 1996, nel senso che ha ordinato alla __________ __________ ____________________di conservare tutta la documentazione successiva al 6 settembre 1986 concernente gli averi oggetto del blocco decretato il 6 aprile 1995. Gli oneri processuali di fr. 1000.– sono stati posti a carico dei convenuti, con obbligo di rifondere all’istante fr. 1200.– per ripetibili. E. Contro il decreto appena citato __________ __________, il __________. __________ __________ e __________ __________ __________ l’annullamento del giudizio impugnato e la reiezione di ogni provvedimento cautelare. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 1996 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare il blocco della documentazione bancaria ordinato dal Segretario assessore. Considerando in diritto:                  1. Gli appellanti eccepiscono anzitutto l’incompetenza per territorio del giudice adito (art. 89 LDIP), argomentando che l’istante non ha dimostrato né reso verosimile l’esistenza in Svizzera di beni appartenuti al defunto, né tanto meno è stata in grado di precisare la ragione sociale e l’indirizzo della banca destinataria del blocco (memoriale, punto 8). La censura non ha alcuna consistenza. Per quanto concerne l’art. 89 LDIP, la cui applicabilità non è del resto messa in discussione dagli appellanti, questa Camera ha già avuto modo di accertare che esso fonda pienamente la competenza per territorio del giudice svizzero in procedimenti come quello in rassegna (sentenze del 12 ottobre 1995 e del 18 agosto 1996 fra le stesse parti, rispettivamente consid. 5 e consid. 4). Non giova quindi ripetersi. Per quel che è della prova o della verosimiglianza circa l’esistenza in Svizzera di beni appartenuti al defunto, sia questa Camera (sentenza del 18 agosto 1996, consid.

4) sia il Tribunale federale (sentenza del 5 dicembre 1996 sul ricorso per nullità, consid. 2) hanno già spiegato agli appellanti che tale questione riguarda il merito, non la competenza. Né il diritto alla prova né l’art. 8 CC, poi, non sono di alcun rilievo in sede cautelare, ove il giudizio è di mera verosimiglianza (sentenza 5 dicembre 1996 del Tribunale federale sul ricorso di diritto pubblico, consid. 4). La tesi degli appellanti non merita quindi ulteriore disamina. 2. A parere degli appellanti un blocco di documentazione bancaria non è un provvedimento conservativo a norma dell’art. 89 LDIP, ma una misura destinata a salvaguardare la devoluzione dell’eredità, che compete solo all’autorità estera preposta all’aper-tura della successione (memoriale, punto 9). L’assunto è infondato. Questa Camera, distinguendo fra provvedimenti conservativi e provvedimenti di devoluzione ereditaria, ha già avuto occasione di precisare che il blocco chiesto da un erede su conti bancari del defunto ha semplice carattere conservativo, mentre la nomina di un amministratore della successione è una misura volta ad assicurare la devoluzione dell’eredità (sentenza del 12 ottobre 1995 fra le stesse parti, consid. 5b). In concreto l’istante ha ottenuto il blocco della documentazione bancaria inerente ai beni già congelati dal Segretario assessore il 6 aprile 1995. Mal si comprende perché tale provvedimento dovrebbe trascendere la natura meramente conservativa riconosciuta al blocco dei beni veri e propri, che è una misura assai più incisiva. Quando asseriscono poi che la necessità di conservare documentazione bancaria “non contribuisce in alcun modo alla conservazione dei beni” è che essa “è perfettamente inutile affiancata al (...) blocco dei beni stessi”, gli appellanti cercano di equivocare sui termini. È evidente infatti che solo la documentazione bancaria consentirà all’istante – se sarà dichiarata erede – di verificare qual era la consistenza e l’entità degli averi depositati in banca all’apertura della successione, impedendo che terzi approfittino del lungo tempo trascorso (e della distruzione di documenti archiviati) per appropriarsi di beni intestati a loro nome ma rientranti nel compendio ereditario. Il provvedimento ha quindi indole palesemente conservativa. Anche su questo punto l’appello si rivela destituito di buon diritto. 3. Nel merito gli appellanti assumono che il blocco della documentazione bancaria non costituisce un provvedimento cautelare giusta l’art. 376 CPC sia perché serve solo alla conservazione di mezzi probatori, sia perché la sola __________ __________ può

– come erede universale – chiedere rendiconto alla banca (art. 400 CO), sia perché in tal caso andrebbe fissato un termine all’istante per promuovere l’azione di rendiconto, sia perché la conservazione di atti risalenti al 1986 finirebbe per eccedere il periodo decennale previsto dall’art. 962 CO, sia infine perché la tutela di pretese pecuniarie sarebbe retta esclusivamente dall’art. 58 LEF (memoriale, punto 10). In realtà le asserzioni cadono nel vuoto. Il Segretario assessore si è dipartito giustamente dal principio – in sé non contestato nemmeno dagli appellanti – per cui ogni erede ha diritto di esigere dalla banca presso cui si trovano o si trovavano beni del defunto un rendiconto delle operazioni svolte dall’istituto e la restituzione dei documenti giustificativi, ritenuto che la banca è in obbligo di conservare solo gli atti degli ultimi 10 anni (il Segretario assessore si è riferito esplicitamente a Rep. 1993 pag. 206 e a sentenza, pag. 5 a metà), mentre per i documenti più vecchi l’obbligo riguarda solo le richieste pendenti (v. anche A UBERT /H AISSLY /T ERRACINA, Responsabilité des banques suisses à l’égard des héritiers, in: SJZ 92/1996 pag. 137 segg.). Ciò non significa tuttavia

– e a questo riguardo il ragionamento del primo giudice non può essere seguito

– che in concreto il blocco della documentazione bancaria sia destinato ad assicurare pretese dell’istante in relazione al contratto o ai contratti di mandato tra la banca e il defunto. L’obbligo di conservare la nota documentazione ha ben altro scopo, ovvero quello di proteggere beni patrimoniali – che per essere protetti devono poter essere individuati – lasciati in Svizzera da un ereditando straniero con ultimo domicilio all’estero. Il provvedimento non tutela, in altri termini, pretese di risarcimento (fondate sul diritto delle obbligazioni) per eventuali inadempienze della banca, bensì la porzione suscettibile di spettare all’istante nel compendio ereditario fu __________ __________ (cfr. C OCCHI /T REZZINI, CPC annotato, Lugano 1993, n. 20 ad art. 376). Ciò posto, non può seriamente revocarsi in dubbio, a prescindere dalla motivazione impropria addotta dal Segretario assessore, che il decreto impugnato abbia natura cautelare. 4. Affermano gli appellanti che, quand’anche avesse indole cautelare, la richiesta di bloccare la documentazione bancaria non adempirebbe il requisito dell’urgenza (nel senso dell’art. 376 cpv. 1 CPC) già per il fatto che l’istante avrebbe potuto postulare tale provvedimento al momento in cui ha sollecitato il primo blocco dei beni, l’11 gennaio 1995 (memoriale, punto 11.1). Esaminata in astratto, l’argomentazione potrebbe anche sembrare provvista di qualche fondatezza. In realtà le cose stanno diversamente. L’11 gennaio 1995 l’istante ha chiesto, infatti, non solo che fossero bloccati gli averi del compendio successorio presso la __________ __________ __________.__________., ma che quest’ultima fosse tenuta anche a comunicare “l’esatta denominazione e composizione di tutti i beni”. Il Segretario assessore ha respinto tale domanda, sicché l’istante – oltre presentare appello – ha chiesto il 22 febbraio 1995 l’inventario dell’eredità e la nomina di un amministratore. Con decreto del 2 giugno 1995 il Segretario assessore ha accolto quest’ultima richiesta, ciò che da un punto di vista oggettivo sarebbe ragionevolmente potuto bastare all’istante per un’adeguata difesa dei propri interessi. Se non che, con un cambiamento di giurisprudenza, questa Camera ha annullato il 12 ottobre 1995 anche la designazione dell’amministratore (__________.____________________) e il 18 agosto 1996 ha confermato la decisione con cui il Segretario assessore esonerava la banca dal dare informazioni sulla composizione e l’entità dei beni congelati (__________.__________.__________). A quel momento diventava urgente salvaguardare la documentazione bancaria, l’istituto di credito non essendo tenuto a mostrare né a conservare atti oltre il termine ordinario di 10 anni. Il 6 settembre 1996 l’istante ha chiesto così che la banca fosse tenuta a conservare almeno gli atti relativi alla movimentazione dei beni bloccati (documenti di apertura, estratti, giustificativi ecc.). Gli appellanti obiettano che l’istante non poteva partire dall’idea che le sue richieste fossero state accolte dai giudici ticinesi, sicché avrebbe dovuto postulare sin dall’inizio il blocco della documentazione bancaria. L’asserto non può essere condiviso. I provvedimenti cautelari devono limitarsi allo stretto indispensabile per tutelare uno stato di fatto o proteggere diritti minacciati. Finché l’istante poteva ragionevolmente confidare nel fatto che questa Camera confermasse la nomina di un amministratore (pressoché certa secondo la vecchia prassi) o costringesse la banca a fornire ragguagli sulla composizione e l’entità dei beni colpiti dal blocco, l’urgenza era poco verosimile. La necessità di far sì che la banca conservasse i documenti è divenuta impellente solo in seguito, nulla potendo impedire che l’istituto distruggesse progressivamente gli atti più vecchi, rendendo impossibile verificare a distanza d’anni quali beni rientrassero effettivamente nell’universum ius defuncti . Ciò posto, a un esame sommario come quello che disciplina l’adozione di provvedimenti cautelari il primo giudice poteva senz’altro ritenere che – per quanto riguardava il blocco dei documenti – era ormai urgente intervenire. Il gravame si dimostra perciò, una volta ancora, sfornito di buon esito. 5. A parere degli appellanti mancherebbe in concreto – se non l’urgenza – quanto meno il rischio di un notevole pregiudizio (art. 376 cpv. 1 CPC), a meno di riporre “una sfiducia anticipata nel comportamento della banca” (memoriale, punto 11.2). In realtà non si tratta di diffidare della banca né di muovere “insultanti insinuazioni” verso l’istituto di credito. Definire quali beni, in caso di contestazione, rientrino nell’asse ereditario competerà tuttavia al giudice, non alla banca. E la banca non ha, come si è visto, alcun obbligo legale di conservare documenti oltre i 10 anni, nessuna domanda di rendiconto potendo essere avanzata dall’istante finché all’istante stessa non sarà riconosciuta qualità di erede. Negare la verosimiglianza di un notevole pregiudizio nella distruzione di atti che, praticamente, non potranno essere ricuperati in altro modo a distanza d’anni non è serio. Su questo punto l’appello rasenta la temerarietà. 6. Infine gli appellanti sostengono che nella fattispecie l’azione di merito non avrebbe alcuna parvenza di fondatezza (art. 376 cpv. 1 CPC) e che quindi non si giustifica provvedimento cautelare di sorta (memoriale, punto 11.3). Il fatto è che l’azione di merito non è – come si è visto – quella di rendiconto accennata dal Segretario assessore, bensì la petizione di eredità pendente dinanzi al Tribunale di __________. Ora, le probabilità di successo di siffatta azione (sia quella del 14 novembre 1994, sia quella del 5 ottobre 1995, il cui contenuto è – come ammette l’appellata: osservazioni, pag. 4 – identico) dipendono manifestamente dall’esito dell’azione di paternità, l’istante potendo avanzare pretese ereditarie solo qualora sarà riconosciuta figlia di __________ __________. E sull’azione di paternità – come ha già rilevato questa Camera nella sentenza del 18 agosto 1996 (consid. 4d) – è arduo formulare previsioni. Sia come sia, avessero inteso affermare che tale azione appare destinata sin d’ora all’insuccesso, gli appellanti avrebbero dovuto spiegare perché, illustrando le loro allegazioni (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Invano si cercherebbe nell’appello un solo cenno a tale argomento. Ne segue che al riguardo il gravame va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). 7. Gli oneri processuali dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali, consistenti in : a) tassa di giustizia      fr.   500.– b) spese                         fr. 50 .– fr. 550.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– per ripetibili d’appello. 3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________. Comunicazione:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

– __________ __________ __________.__________., sede di __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria