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11.1996.150

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-21 · Italiano TI
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Incarto n..11.96.00150

Lugano

21 maggio 1997/cs

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994da

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,__________ (__________, __________)

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

preso atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;

constatato che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;

rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello