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Incarto n..11.96.00150
Lugano
21 maggio 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale dappello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (modifica di sentenza di divorzio)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994da
__________ __________,__________
(patrocinato dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,__________ (__________, __________)
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
premesso che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
constatato che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;
preso atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;
constatato che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;
rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, laddebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
accertato che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso dordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato lart. 352 cpv. 1 CPC,
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello