opencaselaw.ch

11.1996.146

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-10-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.146 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.146 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.1996 11.1996.146

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00146 Lugano 21 ottobre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione 21 luglio 1995 da __________ __________ nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); e ora sul decreto 4 settembre 1996 con cui il Pretore ha revocato al convenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 16 settembre 1996 da __________ __________ contro il decreto emanato il 4 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che con petizione 27 gennaio 1995 __________ __________ nata __________ ha promosso azione di divorzio contro il marito __________ __________, chiedendo nel contempo il disciplinamento dell’assetto cautelare pendente causa; che __________ __________ ha postulato l’8 febbraio 1996 l’ammissione all’assistenza giudiziaria, adducendo la propria situazione di indigenza; che con ordinanza 23 febbraio 1996 il Pretore del Distretto di Leventina ha ammesso il convenuto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________i; che con sentenza 14 maggio 1996, passata in forza di cosa giudicata, il Pretore ha sciolto per divorzio il matrimonio delle parti e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie sottoscritta dai coniugi il 24 aprile 1996; che il 27 agosto 1996 il patrocinatore del convenuto ha inviato alla Pretura, per la tassazione, la sua nota d’onorario; che con decreto 4 settembre 1996 il Pretore ha revocato l’ordinanza 23 febbraio 1996, limitatamente all’ammissione al gratuito patrocinio, poiché in seguito alla morte della ex moglie e alla decadenza dell’obbligo alimentare il convenuto non era più da considerare indigente; che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 16 settembre 1996, con cui chiede l’annullamento della revoca e la conferma dell’ammissione al gratuito patrocinio; che la parte appellata ha esplicitamente rinunciato a presentare osservazioni; Ritenuto in diritto: che l’ordinanza con cui un Pretore concede a una parte il beneficio dell’assistenza giudiziaria è sempre revocabile anche d’ufficio (art. 158 cpv. 1, seconda frase CPC); che nondimeno - come ha già avuto modo di rilevare il Tribunale federale (DTF 115 Ia 194 consid. 2a; 122 I 5, consid. 4b) - l’assistenza giudiziaria concessa a norma dell’art. 158 CPC ha carattere definitivo, onde l’impossibilità per lo Stato di esigere più tardi una rifusione parziale o totale delle spese quand’anche la parte beneficiaria sia in grado successivamente di pagare (cfr. invece l’art. 152 cpv. 3 OG); che il diritto ticinese non contempla altre norme in base alle quali l’assistenza potrebbe, per esempio, essere conferita a titolo provvisorio e revocata retroattivamente non appena il giudice sia in grado di esaminare compiutamente la richiesta (altri Cantoni prevedono tale possibilità: Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi, Losanna 1988, pag. 76 con riferimenti); che, ciò premesso, una revoca dell’assistenza giudiziaria in virtù dell’art. 158 CPC non può avere effetto retroattivo, poiché ciò rimetterebbe in discussione il carattere definitivo del beneficio accordato (I CCA 8 agosto 1994 nella causa M. c. M.); che il principio dell’irretroattività della revoca è coerente, del resto, con il principio dell’irretroattività della concessione, la giurisprudenza avendo già ribadito più volte che il conferimento dell’assistenza giudiziaria ha effetto immediato, ma non retroattivo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 6 ad art. 155 CPC; da ultimo: I CCA sentenza del 25 marzo 1994 nella causa C.); che nella fattispecie il decreto di revoca del Pretore è intervenuto a causa ultimata e non aveva più scopo né senso, data l’impossibilità di revocare retroattivamente l’assistenza giudiziaria; che in tali circostanze esso non ha ragione di sussistere e il Pretore dovrà procedere alla determinazione dell’onorario dei patrocinatori, conformemente all’art. 36 cpv. 3 LTG; che viste le particolarità del caso appare opportuno rinunciare sia al prelievo di tasse e spese sia all’assegnazione di ripetibili, la parte appellata non essendosi per altro opposta al gravame; Per questi motivi, pronuncia:

1.   L’appello è accolto e il decreto 4 settembre 1996 è annullato.

2.   Non si riscuotono tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria