Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 CPC (Rep. 1974 304) fino al termine dell’istruttoria; che in tali circostanze il decreto impugnato, del resto esplicitamente designato come “supercautelare”, ovvero emanato senza contraddittorio, non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito; che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC); che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, ultimata l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile, i coniugi dovendosi esprimere sulle risultanze di un’istruttoria ancora incompleta; che l’appellante non subisce pertanto alcun pregiudizio irreparabile dal decreto supercautelare, potendo far valere le proprie argomentazioni alla discussione finale; che vista la manifesta irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313 bis CPC; che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313bis CPC, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: - avv. __________ __________, __________; - avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1996.144 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1996.144 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1996.144
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.96.00144 Lugano 23 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (misure cautelari in causa di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 6 maggio 1996 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________ _____ ______, __________); e ora sul decreto cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello 13 settembre 1996 di __________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 2 settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________ (1960) e __________ nata __________ (1959) si sono uniti in matrimonio avanti all’ufficiale dello stato civile di __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione è nato il figlio __________ (__________1989); che __________ __________ ha chiesto il 13 ottobre 1994 di essere convocata con il marito per l’esperimento di conciliazione, decaduto infruttuoso il 24 novembre 1994 (inc. __________ __________.__________); che i coniugi hanno concordato, all’udienza del 24 novembre 1994, di regolare l’assetto cautelare mediante versamento da parte del marito di un contributo alimentare di fr. 1’800.– per la moglie e di fr. 1’000.– per il figlio; che __________ __________ ha introdotto il 22 maggio 1995 la petizione di divorzio e nel contempo ha chiesto, in modifica dell’assetto cautelare, un contributo alimentare per sé di fr. 3’800.– e uno di fr. 1’500.– per il figlio; che la causa di merito si trova attualmente allo stadio dell’istruttoria; che dopo aver sentito le parti, ultimata l’istruttoria cautelare ed esperita la relativa discussione finale, il Pretore ha statuito nella procedura provvisionale avviata dall’attrice (inc. __________.__________.__________) con decreto cautelare 6 febbraio 1996, con il quale ha fissato il contributo alimentare mensile dovuto da __________ __________ in fr. 3’347,50 per la moglie e in fr. 1’495.– per il figlio, da indicizzare; che contro tale decreto è pendente un appello presentato il 19 febbraio 1996 da __________ __________ (inc. __________.__________.__________ di questa Camera); che nel frattempo __________ __________ ha introdotto il 6 maggio 1996 un’istanza intesa alla modifica dell’assetto cautelare, proponendo la riduzione del contributo alimentare mensile a fr. 1’500.– per la moglie e a fr. 1’000.– per il figlio, facendo valere che per le esigenze della sua formazione professionale (conseguimento della specializzazione in __________ __________) si era trasferito a __________, dove percepiva un reddito inferiore a quello considerato nel precedente decreto cautelare; che all’udienza di discussione del 3 giugno 1996 (inc. __________.__________.__________) __________ __________ ha confermato l’istanza di modifica, proponendo tuttavia un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– per la moglie, mentre quest’ultima si è opposta all’istanza e a sua volta ha chiesto la modifica del contributo alimentare a causa dell’aumento dei suoi costi di cassa malati; che in tale occasione entrambi i coniugi hanno offerto numerosi mezzi di prova (testimoni, interrogatorio formale, perizia sullo stipendio del marito, richiamo di atti), sui quali il Pretore ha statuito con ordinanza emanata il 5 luglio 1996, mediante la quale ha disposto l’audizione in via rogatoriale di due testi, l’interrogatorio formale dell’istante e l’edizione da parte del datore di lavoro del dott. __________ del contratto di previdenza professionale; che il 29 agosto 1996 __________ __________ ha presentato un’ulteriore istanza di misure cautelari, chiedendo una diminuzione dei contributi alimentari a suo carico in pendenza dell’istruttoria provvisionale, per evitare di dover contrarre debiti; che statuendo su quest’ultima istanza, il Pretore l’ha accolta parzialmente senza contraddittorio, riducendo il contributo alimentare mensile dovuto dal marito a fr. 1’000.– per il figlio e a fr. 2’700.– per la moglie dal 1° settembre 1996, per la durata dell’istruttoria cautelare; che __________ __________ con appello 13 settembre 1996 propone di dichiarare nullo, rispettivamente di annullare il decreto cautelare; che il gravame non è stato notificato alla controparte; Considerato in diritto: che le misure provvisionali contemplate dall'art. 145 cpv. 2 CC in pendenza di divorzio sono emanate con procedura sommaria (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC); che solo i provvedimenti emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC); che a detta dell’appellante il contraddittorio ha avuto luogo all’udienza del 3 giugno 1996, così che il Pretore ha emanato il decreto 2 settembre 1996 in contrasto con le norme previste dal Codice di procedura ticinese, ciò che lo rende nullo ai sensi dei combinati art. 101 e 142 cpv. 1 lett. b CPC; che secondo la pluriennale e costante giurisprudenza di questa Camera (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 382 CPC; da ultimo sentenza I CCA del 4 gennaio 1996 nella causa A. c. A) per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, ma solo la discussione finale, indetta dopo l’eventuale assunzione delle prove (Rep. 1983 pag. 280); che nel caso concreto all’udienza del 3 giugno 1996 le parti hanno discusso l’istanza di modifica dell’assetto cautelare presentata dal marito il 6 maggio 1996 e hanno offerto numerosi mezzi di prova, sull’ammissibilità dei quali il primo giudice ha statuito il 5 luglio 1996; che per stessa ammissione dell’appellante l’istruttoria cautelare, comportante rogatorie fuori Cantone, è tuttora in corso; che di conseguenza l’udienza del 3 giugno 1996 non può essere considerata una discussione finale (art. 395 CPC) e il Pretore può far capo alla facoltà concessagli dall'art. 379 cpv. 1 CPC (Rep. 1974 304) fino al termine dell’istruttoria; che in tali circostanze il decreto impugnato, del resto esplicitamente designato come “supercautelare”, ovvero emanato senza contraddittorio, non è appellabile e il gravame sfugge già d’acchito a un esame di merito; che si può prescindere dall’esaminare se l’appello non possa essere trattato come istanza di revoca e come tale rinviato al Pretore per l’indizione del contraddittorio (art. 126 combinato con l’art. 379 cpv. 3 CPC); che infatti il primo giudice deve ancora ultimare l’assunzione delle prove e, ultimata l’istruttoria, citare le parti per la discussione finale, ragione per cui un simile rinvio sarebbe inutile, i coniugi dovendosi esprimere sulle risultanze di un’istruttoria ancora incompleta; che l’appellante non subisce pertanto alcun pregiudizio irreparabile dal decreto supercautelare, potendo far valere le proprie argomentazioni alla discussione finale; che vista la manifesta irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire deciso con la procedura semplificata prevista dall'art. 313 bis CPC; che le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313bis CPC, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 100.– b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: - avv. __________ __________, __________; - avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria