Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1996 11.1996.143 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1996 11.1996.143 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.10.1996 11.1996.143
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.96.00143 Lugano 25 ottobre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (rilascio di certificato ereditario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 luglio 1996 da __________ __________, __________ per ottenere il rilascio del certificato ereditario nella successione fu __________ __________ (1921), già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1995; esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello del 16 settembre 1996 promosso da __________ __________ contro il certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: che __________ __________, domiciliato a __________, è deceduto a __________ il __________ 1995, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ __________ e i fratelli __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________; che nel febbraio 1996 gli eredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno dichiarato di rinunciare alla successione “in favore di __________ __________ ”; che il rappresentante degli eredi ha instato alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città il 16 luglio 1996 per ottenere il rilascio del certificato ereditario, in conformità alla dichiarazione di rinuncia del febbraio 1996; che il Pretore ha rilasciato il 20 agosto 1996 il certificato ereditario attestante che uniche eredi del defunto __________ __________ sono la moglie __________ __________ e la sorella __________ __________; che il 16 settembre 1996 __________ __________, rappresentante degli eredi, ha chiesto la “correzione” del certificato ereditario, che non corrisponde all’intento degli eredi rinunciatari; che tale atto è stato considerato dalla Pretura alla stregua di un appello ed è pertanto stato trasmesso a questa Camera; che in data 3 ottobre 1996 l’Ufficio delle imposte di successione e donazione ha trasmesso alla Camera la dichiarazione di rinuncia sottoscritta il 23 settembre 1996 da __________ __________; Considerato in diritto: che nel Cantone Ticino il rilascio del certificato ereditario viene trattato in procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 10 LAC, 360 e segg. CPC); che in tale procedura il termine per appellare è di 10 giorni, non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 370 cpv. 2 CPC); che di conseguenza l’atto presentato il 16 settembre 1996 sarebbe tardivo se fosse un appello contro il decreto 20 agosto 1996; che con l’atto in questione è stata tuttavia chiesta la rettifica del certificato ereditario; che con la dichiarazione sottoscritta nel febbraio 1996 gli eredi __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ intendevano chiaramente favorire la vedova, cedendole la loro quota ereditaria; che tale dichiarazione non è un contratto di cessione di una quota ereditaria fra coeredi, non essendo stato sottoscritto dalla vedova (art. 635 CC); che a ogni modo tale scritto, vista la chiara intenzione dei firmatari, non è una rinuncia incondizionata e senza riserve ai sensi dell’art. 570 cpv. 2 CC, ciò che comporta, essendo scaduto il termine di tre mesi per rinunciare all’eredità, l’acquisizione dell’eredità (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1966, n. 14 ad art. 570 CC); che altrettanto vale per la dichiarazione sottoscritta da __________ __________ il 23 settembre 1996, oltretutto tardiva poiché inoltrata dopo il termine di tre mesi prescritto per rinunciare all’eredità (art. 567 cpv. 1 CC); che di conseguenza il certificato ereditario rilasciato il 20 agosto 1996 si rivela inesatto, eredi essendo, oltre a __________ __________ e __________ __________, anche __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________; che per diritto federale i certificati ereditari errati possono di principio essere annullati o modificati senza formalità, sia a richiesta dell’istante originario, sia di terzi, sia ancora d’ufficio dal giudice (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 24 ad art. 559 CC); che la lettera 16 settembre 1996 chiede esplicitamente la correzione del certificato ereditario; che l’incarto deve quindi essere ritornato al Pretore affinché consideri la lettera 16 settembre 1996 alla stregua di un’istanza di rettifica e proceda alla correzione del certificato ereditario, nel senso che eredi del defunto __________ __________ sono la moglie __________ __________ i fratelli __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________; che, viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese e dall’assegnazione di ripetibili; Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria ordina :
1. L’incarto è ritornato al Pretore perché statuisca sull’istanza di rettifica ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione: – __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria