Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L’istante ha introdotto una generica “azione possessoria”, senza precisare se si tratti di un’azione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di un’azione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La differenza non è irrilevante già per la circostanza che nell’am-bito di un’azione di manutenzione la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: l’azione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365). Quest’ultimo requisito (“atto di illecita violenza”) è, secondo il testo stesso della legge, un presupposto – comune – alle due azioni. Spetta all’istante dimostrarne gli stremi.
E. 2 Tanto l’azione di reintegra quanto l’azione di manutenzione
competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto
che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione tuttavia che
la questione di sapere se sia dato un “atto di illecita violenza” non implichi
la soluzione di pro-blemi di diritto legati all’eventuale rapporto giuridico
instauratosi fra le parti (
Stark
in: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. all’introduzione degli art.
926–929 CC;
Steinauer
, op. cit.,
pag. 90 n. 331 con richiami; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro
B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136). Di conseguenza questa Camera
ha già avuto modo di giudicare ricevibile un’azione di reintegra promossa dal
possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun rapporto
giuridico era mai sorto fra l’uno e l’altro (Rep. 1978 pag. 295; da ultimo: I
CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza
del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.).
In concreto il litigio verte
proprio sulla connotazione giuridica dell’accordo in base al quale l’istante ha
messo a disposizione della convenuta i locali posti sopra l’esercizio pubblico
“__________ -__________ ”. Nell’appello la convenuta ribadisce che a questo
riguardo fa stato la disciplina sul contratto di locazione, mentre nelle
osservazioni al ricorso l’istante ripete che si applicano le disposizioni sul
comodato come accessorio al contratto di lavoro. La controversia trascende
manifestamente, quindi, i limiti di un’azione possessoria e già per questo motivo
il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza. Che, del resto, la qualifica
giuridica del contratto sia delicata (e perciò di manifesta natura petitoria) è
dimostrato dalla stessa argomentazione del Pretore, sulla cui pertinenza ci si
può interrogare. Ove il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore
locali a fini abitativi, in effetti, fanno stato per principio le norme sul contratto
di locazione, non quelle sul contratto di lavoro (
Rehbinder
in: Berner Kommentar, Berna 1992, nota 2 ad art.
339a CO). Quanto a un eventuale comodato, esso non può dirsi presunto né
l’istruttoria permette conclusioni sicure.
E. 3 Si aggiunga che nella fattispecie, indipendentemente dalla qualifica
giuridica dell’accordo instauratosi fra le parti, non si riscontrerebbe nemmeno
un “atto di illecita violenza”. Nel caso in cui un possessore diretto non
restituisca – alla scadenza del contratto stipulato con il possessore indiretto
– l’oggetto affidatogli, non si ravvisano per ciò solo gli estremi di
un’illecita violenza. Non basta a configurare un atto di illecita violenza, in
altri termini, la circostanza che a partire da un determinato momento il
possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico,
poiché l’atto di illecita violenza deve configurarsi in un mutamento della
situazione di fatto e non solo di diritto (
Stark
,
op. cit., nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC). Se la
situazione di fatto non è mutata, non è proponibile né un’azione di reintegra
né un’azione di manutenzione (
Stark
,
op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC).
Vi sono Cantoni che, per evitare
al possessore indiretto la necessità di adire la via ordinaria contro il
possessore diretto anche in situazioni di chiara illegalità, prevedono
procedure ingiuntive (
Befehlsverfahren
: per esempio Zurigo: § 222 n. 2
ZPO, Lucerna: § 226 ZPO; v. anche Berna: art. 326 n. 2 ZPO). Nel Ticino esiste
bensì la procedura di sfratto, applicabile però solo ai casi di cessata
locazione, affitto o comodato (art. 506 segg. CPC). Gioverà ricordare ad ogni
modo che, nella fattispecie in esame, l’istante stessa ha fatto valere davanti
al Pretore – e fa valere tuttora nelle osservazioni all’appello – la fine di un
rapporto di comodato. Mal si comprende perciò quali ragioni l’abbiano indotta a
promuovere un’azione possessoria.
E. 4 L’appellante chiede, oltre alla riforma della sentenza pretorile, l’accertamento formale che la disdetta ricevuta dall’istante è irregolare e come tale inefficace. La richiesta, nuova, è irricevibile già per tale motivo (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Sarebbe palesemente incompatibile, per di più, con la natura sommaria di un’azione possessoria (sopra, consid. 2).
E. 5 La richiesta di assistenza giudiziaria in appello (art. 155 segg. CPC) è superata dall’assegnazione di ripetibili, con cui la convenuta potrà rimunerare la propria legale (art. 150 CPC). Il lungo appello si diffonde per altro sulla natura giuridica del contratto insorto fra le parti, affrontando complesse questioni giuridiche che trascendono i limiti di un’azione possessoria. La sentenza del Pretore deve essere riformata in effetti non perché la convenuta sia al beneficio di un contratto di sublocazione (questione che dovrà essere appurata tutt’al più nel quadro di un’azione negatoria o, comunque sia, di un’azione di merito), ma perché il comportamento della convenuta non denota gli estremi di un atto di illecita violenza.
E. 6 La revoca dell’effetto sospensivo postulata dall’istante diviene, con l’emanazione dell’attuale giudizio, senza oggetto.
E. 7 Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC).
Dispositiv
- Listanza è respinta.
- Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400., sono poste a carico dellistante, che rifonderà alla convenuta fr. 600. per ripetibili. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200. b) spese fr. 50. fr. 250. sono poste a carico della __________ __________, che rifonderà allappel-lante fr. 800. per ripetibili di appello. III. Intimazione: avv. __________ __________, __________; avv. __________ __________, __________. Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale dappello La presidente La Segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.96.00013
Lugano,
27 febbraio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (azione possessoria)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 17 febbraio 1995da
__________ __________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ ____________________,__________
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
1. Se devessere accolto lappello del 22 gennaio 1996 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 10 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A.Il 17 febbraio 1995 __________ __________ ha promosso unazione posses-soria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato a __________ __________ __________ sua ex dipendente di liberare senza indugio i vani posti sopra il locale notturno __________ a __________, di cui la stessa __________ __________ era conduttrice. Al contraddittorio del 20 marzo 1995 __________ __________ __________ si è opposta allistanza, facendo valere di essere al beneficio di un contratto di sublocazione sorto tacitamente con la medesima __________ __________, e non di un semplice comodato, di modo che la disdetta le era stata data in modo irregolare.
B.Esperita listruttoria, al dibattimento finale del 14 dicembre 1995 listante ha confermato la propria richiesta di sgombero, precisando che la messa a disposizione degli spazi era una prestazione accessoria al contratto di lavoro. La convenuta ha ribadito la propria opposizione con largomento che tra le parti è esistito ed esiste tuttora un contratto tacito di sublocazione.
C.Il Pretore ha accolto lazione con sentenza del 10 gennaio 1996 e ha ordinato a __________ __________ __________ di riconsegnare entro 10 giorni alla __________ __________ i vani litigiosi. La tassa di giustizia di fr. 400. è stata posta a carico della convenuta, con lobbligo di rifondere allistante fr. 600. per ripetibili. A mente del Pretore il rapporto sorto fra le parti si configura come un negozio giuridico misto in cui predominano le caratteristiche del contratto di lavoro, che tuttavia si è concluso nel luglio del 1994. La convenuta doveva quindi liberare i locali occupati illecitamente.
D.__________ __________ __________ è insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 22 gennaio 1996 in cui chiede che, conferito al gravame effetto sospensivo, lordine di sgombero sia annullato e sia accertata lirregolare disdetta del contratto di locazione da parte della __________ __________ Contestualmente allappello essa postula il beneficio dellassistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La presidente della I Camera civile ha accordato allappel-lo effetto sospensivo il 25 gennaio 1996.
E.Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 1996 __________ __________ propone che, revocata la concessione delleffetto sospensivo, lappel-lo sia respinto e la sentenza del Pretore confermata.
Considerando
in diritto:
1.Listante ha introdotto una generica azione possessoria, senza precisare se si tratti di unazione di reintegra (art. 927 cpv. 1 CC) o di unazione di manutenzione (art. 928 cpv. 1 CC). La differenza non è irrilevante già per la circostanza che nellam-bito di unazione di manutenzione la parte convenuta non ha la possibilità di opporre un proprio diritto prevalente: lazione deve essere accolta ogni qual volta si ravvisi una turbativa del possesso dovuta a un atto di illecita violenza (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 2ª edizione, pag. 99 n. 365). Questultimo requisito (atto di illecita violenza) è, secondo il testo stesso della legge, un presupposto comune alle due azioni. Spetta allistante dimostrarne gli stremi.
2.Tanto lazione di reintegra quanto lazione di manutenzione competono, secondo la giurisprudenza più recente, anche al possessore indiretto che intende procedere contro il possessore diretto, a condizione tuttavia che la questione di sapere se sia dato un atto di illecita violenza non implichi la soluzione di pro-blemi di diritto legati alleventuale rapporto giuridico instauratosi fra le parti (Starkin: Berner Kommentar, 2ª edizione, note 56 segg. allintroduzione degli art. 926929 CC;Steinauer, op. cit., pag. 90 n. 331 con richiami; I CCA, sentenza del 4 ottobre 1994 in re P. contro B., consid. 3, 5 e 6; Baurecht 1995 pag. 43 n. 136). Di conseguenza questa Camera ha già avuto modo di giudicare ricevibile unazione di reintegra promossa dal possessore indiretto contro il possessore diretto allorché nessun rapporto giuridico era mai sorto fra luno e laltro (Rep. 1978 pag. 295; da ultimo: I CCA, sentenza del 22 ottobre 1993 in re A. contro H., consid. 2 e 3; sentenza del 31 gennaio 1991 in re M. contro v.d.B.).
In concreto il litigio verte proprio sulla connotazione giuridica dellaccordo in base al quale listante ha messo a disposizione della convenuta i locali posti sopra lesercizio pubblico __________ -__________ . Nellappello la convenuta ribadisce che a questo riguardo fa stato la disciplina sul contratto di locazione, mentre nelle osservazioni al ricorso listante ripete che si applicano le disposizioni sul comodato come accessorio al contratto di lavoro. La controversia trascende manifestamente, quindi, i limiti di unazione possessoria e già per questo motivo il Pretore avrebbe dovuto respingere listanza. Che, del resto, la qualifica giuridica del contratto sia delicata (e perciò di manifesta natura petitoria) è dimostrato dalla stessa argomentazione del Pretore, sulla cui pertinenza ci si può interrogare. Ove il datore di lavoro metta a disposizione del lavoratore locali a fini abitativi, in effetti, fanno stato per principio le norme sul contratto di locazione, non quelle sul contratto di lavoro (Rehbinderin: Berner Kommentar, Berna 1992, nota 2 ad art. 339a CO). Quanto a un eventuale comodato, esso non può dirsi presunto né listruttoria permette conclusioni sicure.
3.Si aggiunga che nella fattispecie, indipendentemente dalla qualifica giuridica dellaccordo instauratosi fra le parti, non si riscontrerebbe nemmeno un atto di illecita violenza. Nel caso in cui un possessore diretto non restituisca alla scadenza del contratto stipulato con il possessore indiretto loggetto affidatogli, non si ravvisano per ciò solo gli estremi di unillecita violenza. Non basta a configurare un atto di illecita violenza, in altri termini, la circostanza che a partire da un determinato momento il possesso del convenuto non sia più sorretto da un valido titolo giuridico, poiché latto di illecita violenza deve configurarsi in un mutamento della situazione di fatto e non solo di diritto (Stark, op. cit., nota 60 in fine allintroduzione degli art. 926929 CC). Se la situazione di fatto non è mutata, non è proponibile né unazione di reintegra né unazione di manutenzione (Stark, op. cit., nota 16 ad art. 927 CC e nota 35 ad art. 928 CC).
Vi sono Cantoni che, per evitare al possessore indiretto la necessità di adire la via ordinaria contro il possessore diretto anche in situazioni di chiara illegalità, prevedono procedure ingiuntive (Befehlsverfahren: per esempio Zurigo: § 222 n. 2 ZPO, Lucerna: § 226 ZPO; v. anche Berna: art. 326 n. 2 ZPO). Nel Ticino esiste bensì la procedura di sfratto, applicabile però solo ai casi di cessata locazione, affitto o comodato (art. 506 segg. CPC). Gioverà ricordare ad ogni modo che, nella fattispecie in esame, listante stessa ha fatto valere davanti al Pretore e fa valere tuttora nelle osservazioni allappello la fine di un rapporto di comodato. Mal si comprende perciò quali ragioni labbiano indotta a promuovere unazione possessoria.
4.Lappellante chiede, oltre alla riforma della sentenza pretorile, laccertamento formale che la disdetta ricevuta dallistante è irregolare e come tale inefficace. La richiesta, nuova, è irricevibile già per tale motivo (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC). Sarebbe palesemente incompatibile, per di più, con la natura sommaria di unazione possessoria (sopra, consid. 2).
5.La richiesta di assistenza giudiziaria in appello (art. 155 segg. CPC) è superata dallassegnazione di ripetibili, con cui la convenuta potrà rimunerare la propria legale (art. 150 CPC). Il lungo appello si diffonde per altro sulla natura giuridica del contratto insorto fra le parti, affrontando complesse questioni giuridiche che trascendono i limiti di unazione possessoria. La sentenza del Pretore deve essere riformata in effetti non perché la convenuta sia al beneficio di un contratto di sublocazione (questione che dovrà essere appurata tuttal più nel quadro di unazione negatoria o, comunque sia, di unazione di merito), ma perché il comportamento della convenuta non denota gli estremi di un atto di illecita violenza.
6.La revoca delleffetto sospensivo postulata dallistante diviene, con lemanazione dellattuale giudizio, senza oggetto.
7.Gli oneri processuali seguono la soccombenza, tanto in prima quanto in seconda sede (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, lappello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:
1. Listanza è respinta.
2. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 400., sono poste a carico dellistante, che rifonderà alla convenuta fr. 600. per ripetibili.
II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.
b) spese fr. 50.
fr. 250.
sono poste a carico della __________ __________, che rifonderà allappel-lante fr. 800. per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
avv. __________ __________, __________;
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La Segretaria