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11.1996.127

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il Pretore ha ritenuto che in concreto gli eredi hanno perso il diritto di rinunciare all’eredità, poiché essi hanno ottenuto il rilascio del certificato ereditario e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC. Gli appellanti sostengono invece che il rilascio del certificato ereditario era necessario per ottenere informazioni dalla Banca __________ __________ di __________, presso cui il defunto aveva una cassetta di sicurezza, e che essi non hanno compiuto alcun atto di disposizione sui beni della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi, dopo aver constatato che essa era oberata.

E. 2 Secondo l’art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l’erede che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità. Il Pretore ha ravvisato in concreto un’ingerenza degli eredi provvisori nel fatto di aver chiesto il rilascio del certificato ereditario. È vero che parte della dottrina menziona la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti di ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 a ed., Berna 1966, n. 10 ad art. 571 CC). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, per giungere a siffatta conclusione occorre valutare di caso in caso le circostanze (Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65; SJ 1988 pag.

336) e determinare in concreto se l’erede aveva l’intenzione di amministrare la successione o di compiere atti di disposizione incompatibili con la rinuncia.

E. 3 Nell’ambito di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d’ufficio, ma non è tenuto - ove non lo ritenga opportuno - né a indire udienze né a interrogare terzi (ICCA 12 ottobre 1995 in causa A/B, 22 ottobre 1992 nella causa B/B). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, gli appellanti hanno potuto far valere tutte le loro argomentazioni, di modo che il loro diritto di essere sentiti è stato rispettato. La documentazione prodotta in appello a sostegno della tesi degli istanti è pertanto ammissibile, nonostante l’art. 321 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario. Non è invece necessario procedere all’audizione dei funzionari di banca menzionati nell’appello, la loro deposizione rivelandosi superflua. Infatti è notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del certificato ereditario (cfr. Aubert/Béguin/Graziano-Von Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3 a ed., Berna 1995, pag. 308).

E. 4 Nella fattispecie gli appellanti sostengono di aver dovuto chiedere il certificato ereditario per poter esaminare la cassetta di sicurezza intestata al defunto presso la Banca __________ di __________. L’apertura della nota cassetta di sicurezza è avvenuta il 17 luglio 1996, alla presenza, oltre che dei funzionari dell’istituto bancario e di alcuni eredi, anche di una funzionaria dell’Ufficio imposte di successioni (verbale di apertura prodotto con l’appello). Il breve periodo di tempo intercorso tra l’emissione del certificato ereditario (__________1996, __________.__________), l’apertura della cassetta di sicurezza (__________1996) e la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla successione (____________________1996) rende del tutto plausibile che gli istanti abbiano chiesto il rilascio del certificato ereditario nell’intento di verificare la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il __________ 1996. La richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un’ingerenza negli affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di un’eventuale decisione di rinuncia (Druey, Grundriss des Erbrechts, 2 a ed., Berna 1988, § 15 n. 34 pag. 193). Nella fattispecie il verbale di apertura della cassetta di sicurezza dimostra che gli eredi provvisori non hanno disposto degli oggetti ivi rinvenuti - per altro di nessun valore -, i quali sono rimasti depositati presso il loro legale con il consenso dell’Ufficio imposte di successioni. Gli istanti hanno quindi reso verosimile di non aver compiuto atti incompatibili con la rinuncia alla successione e l’appello deve pertanto essere accolto.

E. 5 Il certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di legittimazione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 a ed., 1966, n. 20 ad art. 559 CC) che non ha portata materiale (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/ Stettler, Droit civil II, Successions [art. 457 -640 CC], 3 a ed., Fribourg 1995, pag. 173 n. 363). Nel caso concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione e a tutela dei terzi di buona fede l’atto rilasciato __________ 1996 deve pertanto essere formalmente annullato d’ufficio.

E. 6 Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità della procedura non contenziosa, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Gli appellanti avrebbero potuto evitare la presente procedura motivando l’istanza intesa al rilascio del certificato ereditario, così da ottenere un certificato provvisorio che li abilitasse a ottenere informazioni dalla banca (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 91 pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire loro ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

1. L’istanza è accolta.

2. È accertato che la successione fu __________ __________, 1932, qdm. __________, __________ già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1996 è ripudiata da tutti gli eredi.

3. (invariato)

4. È revocato il certificato ereditario emesso __________ 1996.

5. Intimazione agli istanti e all’Ufficio fallimenti di __________, affinché proceda alla liquidazione d’ufficio dell’eredità ripudiata. II.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili. III.   Intimazione a: - avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1996 11.1996.127 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1996 11.1996.127 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.1996 11.1996.127

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00127 Lugano 17 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 25 luglio 1996 da __________, __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ (tutti patrocinati dall’avv. __________, __________); nell’ambito della successione relitta da __________ (1932), cittadino __________, già domiciliato a __________, deceduto a __________ il __________ 1996 esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello del 9 agosto 1996 presentato da __________ __________, __________, __________, ____________________ __________ e __________ contro la sentenza emessa il 30 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________, __________ domiciliato a __________, è deceduto il __________ 1996, lasciando come eredi legittimi la moglie __________ nata __________ e i figli __________, __________, __________ in __________ e __________. Su istanza 4 luglio 1996 di questi ultimi, il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha rilasciato l’11 luglio 1996 il certificato ereditario dal quale risultava che unici eredi di __________ __________ erano la moglie e i figli (inc. n. __________ __________). B. In data 25 luglio 1996 __________, __________, __________ __________, __________ __________ e __________ hanno inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, una dichiarazione di rinuncia alla successione di __________ __________. Il Pretore ha respinto l’istanza il 30 luglio 1996, per il motivo che il rilascio del certificato ereditario costituiva ingerenza negli affari della successione ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC ed equivaleva ad accettazione della successione. C. __________ __________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno interposto il 9 agosto 1996 un appello con cui chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso di accogliere la rinuncia alla successione di __________ __________. Considerato in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto che in concreto gli eredi hanno perso il diritto di rinunciare all’eredità, poiché essi hanno ottenuto il rilascio del certificato ereditario e si sono così intromessi negli affari della successione, ai sensi dell’art. 571 cpv. 2 CC. Gli appellanti sostengono invece che il rilascio del certificato ereditario era necessario per ottenere informazioni dalla Banca __________ __________ di __________, presso cui il defunto aveva una cassetta di sicurezza, e che essi non hanno compiuto alcun atto di disposizione sui beni della successione, conservando così il diritto di rinunciarvi, dopo aver constatato che essa era oberata. 2. Secondo l’art. 571 cpv. 2 CC perde il diritto di rinunciare alla successione l’erede che si è ingerito negli affari della successione o che ha compiuto atti non richiesti dalla semplice amministrazione e continuazione degli affari in corso o che ha sottratto o dissimulato oggetti appartenenti all’eredità. Il Pretore ha ravvisato in concreto un’ingerenza degli eredi provvisori nel fatto di aver chiesto il rilascio del certificato ereditario. È vero che parte della dottrina menziona la richiesta di rilascio del certificato ereditario fra gli esempi concreti di ingerenza negli affari della successione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 a ed., Berna 1966, n. 10 ad art. 571 CC). Secondo la giurisprudenza, tuttavia, per giungere a siffatta conclusione occorre valutare di caso in caso le circostanze (Rep. 1978 p. 79; SJZ 1989 pag. 65; SJ 1988 pag.

336) e determinare in concreto se l’erede aveva l’intenzione di amministrare la successione o di compiere atti di disposizione incompatibili con la rinuncia. 3. Nell’ambito di una procedura non contenziosa, come quella relativa alla rinuncia di una successione (cfr. art. 2 n. 11 LAC), il giudice può inquisire d’ufficio, ma non è tenuto - ove non lo ritenga opportuno - né a indire udienze né a interrogare terzi (ICCA 12 ottobre 1995 in causa A/B, 22 ottobre 1992 nella causa B/B). Tale facoltà rientra nel suo libero potere di apprezzamento. Dinanzi a questa Camera, che esamina liberamente il fatto e il diritto, gli appellanti hanno potuto far valere tutte le loro argomentazioni, di modo che il loro diritto di essere sentiti è stato rispettato. La documentazione prodotta in appello a sostegno della tesi degli istanti è pertanto ammissibile, nonostante l’art. 321 lett. b CPC, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere acquisite agli atti già dal primo giudice, se questi avesse interpellato gli istanti per chiedere informazioni sui motivi che li avevano indotti a instare per il rilascio del certificato ereditario. Non è invece necessario procedere all’audizione dei funzionari di banca menzionati nell’appello, la loro deposizione rivelandosi superflua. Infatti è notorio che le banche rilasciano informazioni agli eredi solo su presentazione del certificato ereditario (cfr. Aubert/Béguin/Graziano-Von Burg/Schwob/Treillaud, Le secret bancaire suisse, 3 a ed., Berna 1995, pag. 308). 4. Nella fattispecie gli appellanti sostengono di aver dovuto chiedere il certificato ereditario per poter esaminare la cassetta di sicurezza intestata al defunto presso la Banca __________ di __________. L’apertura della nota cassetta di sicurezza è avvenuta il 17 luglio 1996, alla presenza, oltre che dei funzionari dell’istituto bancario e di alcuni eredi, anche di una funzionaria dell’Ufficio imposte di successioni (verbale di apertura prodotto con l’appello). Il breve periodo di tempo intercorso tra l’emissione del certificato ereditario (__________1996, __________.__________), l’apertura della cassetta di sicurezza (__________1996) e la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla successione (____________________1996) rende del tutto plausibile che gli istanti abbiano chiesto il rilascio del certificato ereditario nell’intento di verificare la consistenza della massa successoria per determinarsi in vista della prevista rinuncia, il cui termine scadeva il __________ 1996. La richiesta di informazioni in tal senso non configura dunque un’ingerenza negli affari della successione, tali ragguagli essendo indispensabili anche ai fini di un’eventuale decisione di rinuncia (Druey, Grundriss des Erbrechts, 2 a ed., Berna 1988, § 15 n. 34 pag. 193). Nella fattispecie il verbale di apertura della cassetta di sicurezza dimostra che gli eredi provvisori non hanno disposto degli oggetti ivi rinvenuti - per altro di nessun valore -, i quali sono rimasti depositati presso il loro legale con il consenso dell’Ufficio imposte di successioni. Gli istanti hanno quindi reso verosimile di non aver compiuto atti incompatibili con la rinuncia alla successione e l’appello deve pertanto essere accolto. 5. Il certificato ereditario costituisce solo un attestato provvisorio di legittimazione (Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2 a ed., 1966, n. 20 ad art. 559 CC) che non ha portata materiale (Tuor/Picenoni, op. cit., n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/ Stettler, Droit civil II, Successions [art. 457 -640 CC], 3 a ed., Fribourg 1995, pag. 173 n. 363). Nel caso concreto la validità del certificato ereditario decade con la rinuncia degli eredi alla successione e a tutela dei terzi di buona fede l’atto rilasciato __________ 1996 deve pertanto essere formalmente annullato d’ufficio. 6. Gli oneri processuali seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Viste le particolarità della procedura non contenziosa, si può prescindere dal prelievo di tasse e spese. Gli appellanti avrebbero potuto evitare la presente procedura motivando l’istanza intesa al rilascio del certificato ereditario, così da ottenere un certificato provvisorio che li abilitasse a ottenere informazioni dalla banca (Piotet, Traité de droit privé suisse, § 91 pag. 644). Si giustifica pertanto di non attribuire loro ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così modificata:

1. L’istanza è accolta.

2. È accertato che la successione fu __________ __________, 1932, qdm. __________, __________ già domiciliato a __________ e ivi deceduto il __________ 1996 è ripudiata da tutti gli eredi.

3. (invariato)

4. È revocato il certificato ereditario emesso __________ 1996.

5. Intimazione agli istanti e all’Ufficio fallimenti di __________, affinché proceda alla liquidazione d’ufficio dell’eredità ripudiata. II.   Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili. III.   Intimazione a: - avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria