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11.1996.125

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-05 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 giugno 1996

1.

Giusta

l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite

chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il

pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all’estero e non beneficia

di disposizioni di un trattato internazionale.

2.

Il

Pretore, accertato che l’attrice è domiciliata in __________, ha accolto la

domanda di prestazione di cauzione processuale, poiché tale Stato non beneficia

di alcun esonero in virtù di una convenzione internazionale né di un trattato

bilaterale. L’appellante sostiene invece di aver mantenuto il proprio centro

d’interessi – e quindi il domicilio – a __________, con residenza secondaria a

____________________L’idea di costituire un nuovo domicilio in __________ era

semmai legata al matrimonio con il __________: non essendovi stato alcun matrimonio,

non vi sarebbe stato nemmeno un trasferimento di domicilio.

a)

Giusta l’art. 20 cpv. 1

lett. a LDIP una persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con

l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il tenore di questa norma

corrisponde a quello dell’art. 23 CC. Sebbene l’art. 20 cpv. 2 LDIP disponga

l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile alle fattispecie internazionali,

ai fini dell’interpretazione dell’art. 20 cpv. 1 LDIP si può nondimeno far capo

alla giurisprudenza relativa all’art. 23 CC (

Patocchi/Geisinger,

Code DIP annoté, Losanna 1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Secondo

una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’intenzione di

stabilirsi durevolmente in un luogo non viene determinata sulla base della

volontà soggettiva di una persona, bensì valutando le circostanze oggettive,

riconoscibili ai terzi, che permettono di dedurre l’intenzione della persona di

agire in tal senso (DTF 97 II 3-4). Di conseguenza si considera “domicilio” il

luogo dove una persona mostra, mediante il proprio comportamento esteriore, di

aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi; di regola

risulta decisivo l’uso regolare di locali a scopo di abitazione (

Riemer

, Personenrecht des ZGB, Berna

1995, nota 184, pag. 87).

b)

In

concreto l’appellante sostiene che il suo domicilio si trova a __________, con

residenza secondaria a __________, e non in __________ come ritenuto dal

Pretore. La tesi non può tuttavia essere accolta, non trovando alcuna conferma.

Intanto agli atti vi è una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti di

__________, dalla quale risulta che l’appellante si è trasferita in __________

il 31 dicembre 1995 (doc. 8), circostanza per altro ammessa dalla stessa

attrice in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 (cfr. verbale pag. 6, in

alto). Essa ha indicato inoltre come fosse intenzione del conte trasferirsi a

sua volta in __________ dopo il matrimonio con lei, ma che tale intenzione non

si è concretata per la morte di questi (verbale 10 maggio 1996, pag. 6).

Infine, essa è effettivamente partita alla volta del __________

c)

,

dove possiede un appartamento (doc. D pag. 3). In simili circostanze non v’è

alcun elemento che lasci intravedere l’intenzione dell’appellante di mantenere

il centro della propria vita e dei propri interessi a __________. Al contrario,

risulta semmai comprensibile che, deceduta la persona che la legava all’Europa,

essa abbia realizzato il progetto di tornare nel suo paese di origine, dove appunto

possiede un appartamento.

c)

L’appellante non può

nemmeno pretendere di essere liberata dall’obbligo di prestare una cauzione

processuale poiché al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale.

Infatti il __________, Stato di domicilio dell’appellante, non ha aderito né

alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile né

alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso

internazionale alla giustizia.

3.

L’appellante

ritiene di dover essere esonerata dall’obbligo di prestare cauzione processuale

poiché fa parte della comunione ereditaria. A torto. A prescindere dalla

circostanza che la tesi secondo cui il defunto l’aveva istituita erede

principale non trova alcun riscontro probatorio, l’attrice, negli allegati di

causa, non ha fondato le sue pretese sulle norme del diritto successorio, bensì

su quelle attinenti ai diritti reali. Ne deriva che la giurisprudenza citata

dall’appellante non è applicabile, non essendo la fattispecie di natura successoria.

4.

Da

ultimo l’appellante ritiene che l’obbligo di prestare una cauzione processuale

sia contrario all’art. 60 Cost., che consacra l’uguaglianza di tutti i

cittadini svizzeri all’interno dei cantoni. A torto.

a)

Intanto l’appellante

travisa il senso dell’art. 60 Cost. e dimentica che tale disposto non trova

applicazione nelle fattispecie internazionali, limitandosi a obbligare i

cantoni a trattare in modo eguale i cittadini del proprio cantone e quelli

degli altri cantoni

(Grisel

in: Kommentar

zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1989, nota 13 e 15

ad art. 60). Inoltre tale norma non risulta violata nella presente fattispecie,

dal momento che anche i cittadini svizzeri di attinenza ticinese vengono

obbligati a prestare cauzione processuale qualora risultino domiciliati in uno

Stato che non beneficia di un trattato internazionale.

b)

Giovi infine rilevare che

la disparità di trattamento fra i cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato

al beneficio di una convenzione che esclude il versamento di una cauzione processuale

e quelli domiciliati in altri Stati, trova la sua giustificazione nella

reciprocità garantita dai suddetti trattati. Ai sensi dell’art. 153 cpv. 1

lett. b CPC entrano infatti in linea di conto solamente trattati internazionali

o convenzioni bilaterali che prevedono espressamente il reciproco esonero

dall’obbligo di prestare garanzia per le spese processuali

(Cocchi/Trezzini

, Codice di procedura

civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 153; cfr. art. 14 Convenzione

dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla

giustizia e art. 17 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla

procedura civile).

Ciò posto, l’appello deve

essere respinto e il decreto impugnato confermato.

II.   Sull’appello

E. 30 luglio 1996

5.

Il

Pretore ha ordinato il versamento della garanzia sulla base dell’art. 380 CPC

dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte – di cui i

convenuti hanno chiesto la revoca – e prima della decisione sulla conferma

dello stesso. L’appellante contesta tale decisione asseverando che il Pretore

non può, né d’ufficio né su istanza di parte, statuire sulla garanzia tre mesi

dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte, prima della

conferma dello stesso, di modo che l’obbligo di prestare garanzia è stato

adottato in urto con l’art. 380 CPC. L’argomentazione è destituita di buon

fondamento.

6.a)

Per

l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima dell’introduzione della

causa, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato

motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare

un danno considerevole. In particolare possono essere ordinati provvedimenti

tendenti alla conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di

fatto esistente (art. 376 cpv. 2 lett. c CPC), quali ad esempio l’annotazione

di una restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario (

Hohl,

La réalisation du droit et les procédures

rapides, Friburgo 1994, nota 519 seg., pag. 168 seg.). Quasi tutti i Cantoni

prevedono la possibilità di far dipendere l’adozione di provvedimenti

conservativi dalla prestazione di garanzie da parte dell’attore; trattandosi di

misure prese in un procedimento sommario, essi sono infatti suscettibili di non

corrispondere all’effettiva realtà giuridica e risultare pertanto di

pregiudizio alla parte convenuta (

Hohl

,

op. cit., nota 554, pag. 178 seg.;

Gloor

,

Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht,

Zurigo 1982, pag. 84;

Cocchi/Trezzini

,

op. cit., nota 29 ad art. 376). Spetta ai Cantoni il compito di stabilire se il

giudice decide sulla prestazione di una garanzia d’ufficio o su istanza di

parte. A ogni modo la dottrina è concorde nel ritenere che la massima d’ufficio

si impone qualora venga adottato un provvedimento cautelare senza contraddittorio,

non avendo la parte convenuta alcuna possibilità di partecipazione a questo

stadio del procedimento (

Pelet

, Mesures

provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, nota 134 e

riferimenti ivi citati, pag. 118 seg.). Nel Cantone Ticino il giudice può,

d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti

cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio (art.

380 cpv. 1 CPC). In virtù della massima ufficiale egli ha dunque la possibilità

di ordinare la garanzia quando lo ritiene più opportuno: all’emanazione del

provvedimento cautelare senza contraddittorio, successivamente se il perdurare

della misura cautelare può risultare pregiudizievole per la controparte (

Pelet,

op. cit., nota 136 pag. 120)

oppure con la conferma della stessa.

b)

Nella fattispecie i

convenuti hanno presentato la richiesta tendente al versamento di una garanzia

in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996, indetta per la discussione sulle

misure cautelari emanate senza contraddittorio. Essi hanno proposto in via

principale la reiezione del gravame e in via subordinata, qualora il

provvedimento cautelare fosse stato confermato, la prestazione di una garanzia

bancaria (verbale pag. 2). La questione relativa alla prestazione di una garanzia

dipendeva quindi dalla conferma della misura cautelare. I convenuti hanno poi

modificato la loro domanda con lo scritto del 26 giugno 1996, nel quale hanno

invitato il giudice a pronunciarsi sulla garanzia prima che sulla conferma del

provvedimento cautelare. La questione di sapere se i convenuti potevano

modificare la loro richiesta può rimanere irrisolta giacché il giudice può

ordinare la prestazione della garanzia d’ufficio. In concreto la sua decisione

appare inoltre giustificata dal fatto che in occasione dell’udienza del 10

maggio 1996 è emersa la necessità di una lunga istruttoria, per cui la durata

del provvedimento cautelare potrebbe risultare di notevole incidenza per i convenuti.

7.

L’appellante

ritiene che la prestazione di una garanzia non entra in considerazione, non

avendo i convenuti reso verosimile l’esistenza di un concreto rischio di

pregiudizio. Essi si sono limitati ad accennare a trattative relative alla

vendita della proprietà senza peraltro menzionare gli eventuali acquirenti

(doc. 7). Tali considerazioni sono prive di rilevanza giuridica, ritenuto che

il provvedimento adottato dal Pretore è già di per sé atto a causare

pregiudizio ai convenuti.

8.

L’appellante

ritiene inoltre che la restrizione della facoltà di disporre non reca pregiudizio

a coloro che detengono la capacità di disporre della proprietà, poiché non

impedisce di alienare il bene.

a)

Ora, l’attrice, con la

petizione, aveva chiesto al giudice di ordinare, in via cautelare,

l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni possibile trasferimento

di proprietà relativamente ai fondi n. __________ e __________ RFD di

__________ (cfr. petizione 10 aprile 1996, pag. 5). Il Pretore, non essendovi

alcun fondamento giuridico a sostegno di tale domanda, ha invece ordinato

l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art.

960 cpv. 1 n. 1 CC. In realtà sarebbe stato più opportuno ordinare

l’annotazione di un’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 961 cpv. 1 n. 1

CC. L’annotazione di cui all’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC si riferisce infatti solo

a pretese di carattere obbligatorio tendenti al trasferimento della proprietà e

alla costituzione di diritti reali limitati su fondi (Rep. 1985 318 e

riferimenti vivi citati; Rep. 1993 159). In caso di un’azione tendente

all’accertamento e/o rivendicazione della proprietà (art. 641 CC), come di

un’azione di modifica di iscrizione indebita (art. 975 CC), entra in

considerazione, quale misura cautelare, l’annotazione dichiarativa dell’art.

961 cpv. 1 n. 1 CC, la quale ha la funzione essenziale di prevenire l’acquisto

da parte di un terzo che si fidasse dello stato inesatto dell’iscrizione di cui

l’attore si propone di ottenere la rettifica (Rep. 1985 318;

Deschenaux

in: Schweizerisches Privatrecht,

vol. V/3, I, Basilea 1988, pag. 392).

b)

Tutte le annotazioni a

registro fondiario – siano esse basate sugli art. 959, 960 o 961 – hanno il

medesimo effetto, ovvero quello di limitare la facoltà di disporre del

proprietario iscritto a registro. Il diritto o rispettivamente il rapporto giuridico

annotato ha infatti la priorità nei confronti dei diritti posteriormente

acquisiti sull’immobile; è pertanto assai improbabile che qualcuno proceda

all’acquisto di un fondo consapevole del rischio che esso potrebbe venirgli

successivamente sottratto da colui che beneficia dell’annotazione (

Steinauer,

Les droits réels, vol. I,

Berna 1990, nota 795, 801 - 803, pag. 216 segg.). La tesi dell’appellante,

secondo cui il fatto di poter disporre giuridicamente del fondo nonostante

l’annotazione impedisce l’insorgere del danno non può pertanto essere

condivisa. Del resto, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora

venga ordinata dal giudice, in via provvisionale, l’annotazione a registro

fondiario della restrizione della facoltà di disporre, è da ammettere l’istanza

del proprietario tendente a essere garantito per l’annotazione

(Cocchi/Trezzini

, op. cit., nota 2 ad art.

380 CPC).

9.

L’appellante

contesta pure l’ammontare della garanzia determinato dal Pretore, fr. 300

000.–, come pure la modalità di versamento della stessa previsto in contanti.

Essa ritiene che l’importo della garanzia deve essere determinato anche in

funzione della potenzialità finanziaria della parte tenuta a versarla.

a)

L’adeguatezza della

garanzia dev’essere intesa non solo in relazione al presumibile danno che il

provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte convenuta nel caso in cui

la pretesa di merito dell’istante dovesse risultare infondata, ma anche in

relazione alla potenzialità finanziaria della stessa parte istante. Una simile

considerazione si impone allo scopo di non vanificare il provvedimento

cautelare e di renderlo, in pratica, illusorio e inattuabile (

Cocchi/Trezzini

, op. cit., nota 3 ad art.

380; Pelet, op. cit., nota 135 e 136, pag. 119 seg.;

Gloor,

op. cit., pag. 84;

Meier

,

Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 301 seg.).

b)

Nella fattispecie la

determinazione della garanzia nella misura di un decimo del valore venale della

villa nel 1989 (doc. G), per altro non contestato, appare corretta (cfr. anche

I CCA sentenza del 2 agosto 1978 in re CE B./CE B., pag. 5). Che l’appellante

non sia finanziariamente in grado di versare una simile garanzia non è

dimostrato né emerge dagli atti. Dal fascicolo processuale si evince, per

contro, che nel mese di ottobre 1992 essa ha ricevuto dal __________ l’importo

di fr. 1’000’000.– (doc. 6). L’attrice appare quindi in grado di far fronte

alla domanda di garanzia. Non vi è tuttavia motivo per limitare la garanzia a

un pagamento in contanti, come disposto dal Pretore. Va pertanto riconosciuta

all’appellante la facoltà di prestare una garanzia bancaria per l’importo di

fr. 300’000.–. Su questo punto, dunque, l’appello dev’essere accolto.

III.   Sulla

domanda di intersecazione

10.

Da

ultimo occorre esaminare la domanda di intersecazione formulata dai convenuti

con le osservazioni all’appello in relazione alla frase seguente, contenuta

nell’appello 30 luglio 1996:

“l’avv.

__________, contro il quale è pendente una denuncia penale, si è di fatto introdotto

(a quanto egli afferma per conto dei figli __________) nel gennaio scorso

immediatamente dopo il decesso del __________) nelle abitazioni di __________ e

__________ e nel deposito di __________ prelevando tutte le chiavi delle varie

casseforti, innumerevoli oggetti di valore, documentazione attinente a diversi

conti bancari destinati all’appellante e, addirittura, alcune buste contenenti

denaro contante.”

Giusta

l’art. 68 CPC le parti e i loro patrocinatori hanno il dovere, fra gli altri,

di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive. I toni usati

dall’appellante per definire il comportamento tenuto dal legale del __________,

oltre che suo, risultano senz’altro offensivi, poiché inducono a ritenere

ch’egli si sia comportato in maniera illecita senza che vi sia alcuna prova in

merito. Oltre a ciò tali affermazioni sono del tutto irrilevanti nel contesto

della presente vertenza. Devono quindi essere stralciate a norma dell’art. 68

cpv. 3 CPC.

11.

Gli

oneri processuali dell’appello del 28 giugno 1996 seguono la soccombenza (art.

148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle

controparti un’adeguata indennità per ripetibili. Per quel che concerne

l’appello del 30 luglio 1996, ritenuto che esso ha esito favorevole

limitatamente alla modalità di versamento della garanzia, si giustifica di

porre gli oneri processuali a carico dell’appellante nella misura di nove

decimi con l’obbligo di rifondere a controparte un’adeguata indennità per

ripetibili. Non si giustifica invece una modifica del decreto impugnato in

relazione alla ripartizione degli oneri processuali e alla fissazione delle

ripetibili.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1997 11.1996.125 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1997 11.1996.125 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 05.02.1997 11.1996.125

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00110 11.96.00125 Lugano 5 febbraio 1997 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __________ (azione di rivendicazione e accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 10 aprile 1996 da __________, __________ (__________) (patrocinata dagli avvocati __________, __________) contro __________, __________ __________, __________ __________, __________ formanti la comunione ereditaria fu __________ __________ (patrocinati dagli avvocati __________, __________, e __________, __________); e ora sui decreti 19 giugno 1996 con cui all’attrice è stato ordinato di prestare una cauzione processuale e del 18 luglio 1996 con cui il Pretore ha accolto la domanda presentata il 10 maggio/26 giugno 1996 dai convenuti tendente alla prestazione di una garanzia in relazione al provvedimento cautelare emanato inaudita parte il 12 aprile 1996; esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 28 giugno 1996 da __________ contro il decreto emanato il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2; 2. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 30 luglio 1996 da __________ contro il decreto emanato il 18 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2; 3. Il giudizio sulle spese e ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il __________, proprietario dei fondi n. __________e __________ RFD di __________ come pure delle quote di comproprietà (3/4 sulla particella n. __________e sulla particella n. __________ e ½) è deceduto a __________ il __________ 1995. __________, durante gli ultimi venti anni, è stata la sua convivente. B. Il 10 aprile 1996 __________ ha convenuto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, __________, __________ e __________, figli del defunto e membri della comunione ereditaria, rivendicando la proprietà delle particelle n. __________ e __________ RFD di __________ e delle citate quote di comproprietà nonché tutti gli oggetti contenuti nella villa. A giustificazione della sua pretesa essa ha dichiarato di aver acquistato gli immobili il 23 aprile 1986 per fr. 2 500 000.– e di averli poi rivenduti al conte a titolo fiduciario il 6 settembre 1989 per                 fr. 3 000 000.–, di modo che il secondo contratto non sarebbe giuridicamente vincolante poiché simulato. In via provvisionale essa ha inoltre chiesto al Pretore di ordinare l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni trasferimento di proprietà relativamente ai fondi

n. __________ e __________RFD di __________. C. Statuendo inaudita parte il 12 aprile seguente, il Pretore ha ordinato all’Ufficiale del registro fondiario di Lugano di annotare una restrizione della facoltà di disporre a carico dei fondi n. __________ e __________ RFD di __________ intestati alla Comunione ereditaria fu __________, composta di __________, __________ e __________ __________. D. All’udienza del 10 maggio 1996, indetta per la discussione, i convenuti si sono opposti alle domande dell’attrice e hanno postulato la revoca del decreto superprovvisionale. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda cautelare, essi hanno chiesto, sulla base dell’art. 380 CPC, di ordinare all’attrice di prestare una garanzia di  fr. 500 000.–. Contestualmente essi hanno presentato un’istanza tendente al versamento di una cauzione processuale di fr. 300 000.– sulla base dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC, essendo l’attrice domiciliata in __________. E. Con decreto del 19 giugno 1996 il Pretore ha ordinato all’attrice di prestare una cauzione processuale di fr. 150 000.– e di versare questo importo – entro venti giorni dall’intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa – su un conto vincolato presso la Banca __________. F. Contro il predetto decreto __________ è insorta con appello del 28 giugno 1996, in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’annullamento della decisione impugnata. Con decreto del 2 luglio 1996 il Pretore ha concesso al gravame effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 18 luglio 1996 __________, __________ e __________, concludono per il rigetto dell’appello e la conferma del decreto impugnato. G. Il 18 luglio 1996 il Pretore ha accolto pure la domanda di prestazione di garanzia e ha ordinato all’attrice di depositare presso la Pretura o su di un conto vincolato presso la __________ __________, __________, l’importo di fr. 300 000.– . La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico dell’attrice. H.   __________ è insorta contro quest’ultimo decreto con appello del 30 luglio 1996 in cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che la decisione impugnata sia annullata. Con decreto del 20 agosto 1996 la presidente di questa Camera ha accordato all’appello effetto sospensivo. Nelle osservazioni del 29 agosto 1996 __________, __________, __________ e __________ hanno proposto la reiezione del gravame e la conferma del decreto impugnato. Contestualmente essi hanno chiesto l’intersecazione di una frase contenuta nell’appello. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello 28 giugno 1996 1. Giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il convenuto può in ogni stadio della lite chiedere che l’attore presti cauzione per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale. 2. Il Pretore, accertato che l’attrice è domiciliata in __________, ha accolto la domanda di prestazione di cauzione processuale, poiché tale Stato non beneficia di alcun esonero in virtù di una convenzione internazionale né di un trattato bilaterale. L’appellante sostiene invece di aver mantenuto il proprio centro d’interessi – e quindi il domicilio – a __________, con residenza secondaria a ____________________L’idea di costituire un nuovo domicilio in __________ era semmai legata al matrimonio con il __________: non essendovi stato alcun matrimonio, non vi sarebbe stato nemmeno un trasferimento di domicilio. a) Giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP una persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il tenore di questa norma corrisponde a quello dell’art. 23 CC. Sebbene l’art. 20 cpv. 2 LDIP disponga l’inapplicabilità delle disposizioni del codice civile alle fattispecie internazionali, ai fini dell’interpretazione dell’art. 20 cpv. 1 LDIP si può nondimeno far capo alla giurisprudenza relativa all’art. 23 CC (Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, Losanna 1995, nota 1 ad art. 20; DTF 119 II 65, 169). Secondo una consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, l’intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo non viene determinata sulla base della volontà soggettiva di una persona, bensì valutando le circostanze oggettive, riconoscibili ai terzi, che permettono di dedurre l’intenzione della persona di agire in tal senso (DTF 97 II 3-4). Di conseguenza si considera “domicilio” il luogo dove una persona mostra, mediante il proprio comportamento esteriore, di aver stabilito il centro delle sue relazioni e dei suoi interessi; di regola risulta decisivo l’uso regolare di locali a scopo di abitazione (Riemer, Personenrecht des ZGB, Berna 1995, nota 184, pag. 87). b) In concreto l’appellante sostiene che il suo domicilio si trova a __________, con residenza secondaria a __________, e non in __________ come ritenuto dal Pretore. La tesi non può tuttavia essere accolta, non trovando alcuna conferma. Intanto agli atti vi è una dichiarazione dell’Ufficio controllo abitanti di __________, dalla quale risulta che l’appellante si è trasferita in __________ il 31 dicembre 1995 (doc. 8), circostanza per altro ammessa dalla stessa attrice in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 (cfr. verbale pag. 6, in alto). Essa ha indicato inoltre come fosse intenzione del conte trasferirsi a sua volta in __________ dopo il matrimonio con lei, ma che tale intenzione non si è concretata per la morte di questi (verbale 10 maggio 1996, pag. 6). Infine, essa è effettivamente partita alla volta del __________ c), dove possiede un appartamento (doc. D pag. 3). In simili circostanze non v’è alcun elemento che lasci intravedere l’intenzione dell’appellante di mantenere il centro della propria vita e dei propri interessi a __________. Al contrario, risulta semmai comprensibile che, deceduta la persona che la legava all’Europa, essa abbia realizzato il progetto di tornare nel suo paese di origine, dove appunto possiede un appartamento. c) L’appellante non può nemmeno pretendere di essere liberata dall’obbligo di prestare una cauzione processuale poiché al beneficio di disposizioni di un trattato internazionale. Infatti il __________, Stato di domicilio dell’appellante, non ha aderito né alla Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile né alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia. 3. L’appellante ritiene di dover essere esonerata dall’obbligo di prestare cauzione processuale poiché fa parte della comunione ereditaria. A torto. A prescindere dalla circostanza che la tesi secondo cui il defunto l’aveva istituita erede principale non trova alcun riscontro probatorio, l’attrice, negli allegati di causa, non ha fondato le sue pretese sulle norme del diritto successorio, bensì su quelle attinenti ai diritti reali. Ne deriva che la giurisprudenza citata dall’appellante non è applicabile, non essendo la fattispecie di natura successoria. 4. Da ultimo l’appellante ritiene che l’obbligo di prestare una cauzione processuale sia contrario all’art. 60 Cost., che consacra l’uguaglianza di tutti i cittadini svizzeri all’interno dei cantoni. A torto. a) Intanto l’appellante travisa il senso dell’art. 60 Cost. e dimentica che tale disposto non trova applicazione nelle fattispecie internazionali, limitandosi a obbligare i cantoni a trattare in modo eguale i cittadini del proprio cantone e quelli degli altri cantoni (Grisel in: Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 1989, nota 13 e 15 ad art. 60). Inoltre tale norma non risulta violata nella presente fattispecie, dal momento che anche i cittadini svizzeri di attinenza ticinese vengono obbligati a prestare cauzione processuale qualora risultino domiciliati in uno Stato che non beneficia di un trattato internazionale. b) Giovi infine rilevare che la disparità di trattamento fra i cittadini svizzeri domiciliati in uno Stato al beneficio di una convenzione che esclude il versamento di una cauzione processuale e quelli domiciliati in altri Stati, trova la sua giustificazione nella reciprocità garantita dai suddetti trattati. Ai sensi dell’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC entrano infatti in linea di conto solamente trattati internazionali o convenzioni bilaterali che prevedono espressamente il reciproco esonero dall’obbligo di prestare garanzia per le spese processuali (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 153; cfr. art. 14 Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 volta a facilitare l’accesso internazionale alla giustizia e art. 17 della Convenzione dell’Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile). Ciò posto, l’appello deve essere respinto e il decreto impugnato confermato. II.   Sull’appello 30 luglio 1996 5. Il Pretore ha ordinato il versamento della garanzia sulla base dell’art. 380 CPC dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte – di cui i convenuti hanno chiesto la revoca – e prima della decisione sulla conferma dello stesso. L’appellante contesta tale decisione asseverando che il Pretore non può, né d’ufficio né su istanza di parte, statuire sulla garanzia tre mesi dopo l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita parte, prima della conferma dello stesso, di modo che l’obbligo di prestare garanzia è stato adottato in urto con l’art. 380 CPC. L’argomentazione è destituita di buon fondamento. 6.a) Per l’art. 376 cpv. 1 CPC il giudice ordina, anche prima dell’introduzione della causa, su istanza di parte, provvedimenti cautelari idonei, quando vi è fondato motivo di temere che dal ritardo a procedere nelle vie ordinarie potrebbe derivare un danno considerevole. In particolare possono essere ordinati provvedimenti tendenti alla conservazione in genere dell’oggetto della lite e dello stato di fatto esistente (art. 376 cpv. 2 lett. c CPC), quali ad esempio l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Friburgo 1994, nota 519 seg., pag. 168 seg.). Quasi tutti i Cantoni prevedono la possibilità di far dipendere l’adozione di provvedimenti conservativi dalla prestazione di garanzie da parte dell’attore; trattandosi di misure prese in un procedimento sommario, essi sono infatti suscettibili di non corrispondere all’effettiva realtà giuridica e risultare pertanto di pregiudizio alla parte convenuta (Hohl, op. cit., nota 554, pag. 178 seg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 84; Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 29 ad art. 376). Spetta ai Cantoni il compito di stabilire se il giudice decide sulla prestazione di una garanzia d’ufficio o su istanza di parte. A ogni modo la dottrina è concorde nel ritenere che la massima d’ufficio si impone qualora venga adottato un provvedimento cautelare senza contraddittorio, non avendo la parte convenuta alcuna possibilità di partecipazione a questo stadio del procedimento (Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, nota 134 e riferimenti ivi citati, pag. 118 seg.). Nel Cantone Ticino il giudice può, d’ufficio o su istanza di parte, subordinare l’ordine o la conferma di provvedimenti cautelari ad adeguate garanzie, da prestare entro un termine perentorio (art. 380 cpv. 1 CPC). In virtù della massima ufficiale egli ha dunque la possibilità di ordinare la garanzia quando lo ritiene più opportuno: all’emanazione del provvedimento cautelare senza contraddittorio, successivamente se il perdurare della misura cautelare può risultare pregiudizievole per la controparte (Pelet, op. cit., nota 136 pag. 120) oppure con la conferma della stessa. b) Nella fattispecie i convenuti hanno presentato la richiesta tendente al versamento di una garanzia in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996, indetta per la discussione sulle misure cautelari emanate senza contraddittorio. Essi hanno proposto in via principale la reiezione del gravame e in via subordinata, qualora il provvedimento cautelare fosse stato confermato, la prestazione di una garanzia bancaria (verbale pag. 2). La questione relativa alla prestazione di una garanzia dipendeva quindi dalla conferma della misura cautelare. I convenuti hanno poi modificato la loro domanda con lo scritto del 26 giugno 1996, nel quale hanno invitato il giudice a pronunciarsi sulla garanzia prima che sulla conferma del provvedimento cautelare. La questione di sapere se i convenuti potevano modificare la loro richiesta può rimanere irrisolta giacché il giudice può ordinare la prestazione della garanzia d’ufficio. In concreto la sua decisione appare inoltre giustificata dal fatto che in occasione dell’udienza del 10 maggio 1996 è emersa la necessità di una lunga istruttoria, per cui la durata del provvedimento cautelare potrebbe risultare di notevole incidenza per i convenuti. 7. L’appellante ritiene che la prestazione di una garanzia non entra in considerazione, non avendo i convenuti reso verosimile l’esistenza di un concreto rischio di pregiudizio. Essi si sono limitati ad accennare a trattative relative alla vendita della proprietà senza peraltro menzionare gli eventuali acquirenti (doc. 7). Tali considerazioni sono prive di rilevanza giuridica, ritenuto che il provvedimento adottato dal Pretore è già di per sé atto a causare pregiudizio ai convenuti. 8. L’appellante ritiene inoltre che la restrizione della facoltà di disporre non reca pregiudizio a coloro che detengono la capacità di disporre della proprietà, poiché non impedisce di alienare il bene. a) Ora, l’attrice, con la petizione, aveva chiesto al giudice di ordinare, in via cautelare, l’annotazione a registro fondiario del blocco di ogni possibile trasferimento di proprietà relativamente ai fondi n. __________ e __________ RFD di __________ (cfr. petizione 10 aprile 1996, pag. 5). Il Pretore, non essendovi alcun fondamento giuridico a sostegno di tale domanda, ha invece ordinato l’annotazione di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC. In realtà sarebbe stato più opportuno ordinare l’annotazione di un’iscrizione provvisoria ai sensi dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC. L’annotazione di cui all’art. 960 cpv. 1 n. 1 CC si riferisce infatti solo a pretese di carattere obbligatorio tendenti al trasferimento della proprietà e alla costituzione di diritti reali limitati su fondi (Rep. 1985 318 e riferimenti vivi citati; Rep. 1993 159). In caso di un’azione tendente all’accertamento e/o rivendicazione della proprietà (art. 641 CC), come di un’azione di modifica di iscrizione indebita (art. 975 CC), entra in considerazione, quale misura cautelare, l’annotazione dichiarativa dell’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC, la quale ha la funzione essenziale di prevenire l’acquisto da parte di un terzo che si fidasse dello stato inesatto dell’iscrizione di cui l’attore si propone di ottenere la rettifica (Rep. 1985 318; Deschenaux in: Schweizerisches Privatrecht, vol. V/3, I, Basilea 1988, pag. 392). b) Tutte le annotazioni a registro fondiario – siano esse basate sugli art. 959, 960 o 961 – hanno il medesimo effetto, ovvero quello di limitare la facoltà di disporre del proprietario iscritto a registro. Il diritto o rispettivamente il rapporto giuridico annotato ha infatti la priorità nei confronti dei diritti posteriormente acquisiti sull’immobile; è pertanto assai improbabile che qualcuno proceda all’acquisto di un fondo consapevole del rischio che esso potrebbe venirgli successivamente sottratto da colui che beneficia dell’annotazione (Steinauer, Les droits réels, vol. I, Berna 1990, nota 795, 801 - 803, pag. 216 segg.). La tesi dell’appellante, secondo cui il fatto di poter disporre giuridicamente del fondo nonostante l’annotazione impedisce l’insorgere del danno non può pertanto essere condivisa. Del resto, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che qualora venga ordinata dal giudice, in via provvisionale, l’annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre, è da ammettere l’istanza del proprietario tendente a essere garantito per l’annotazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 2 ad art. 380 CPC). 9. L’appellante contesta pure l’ammontare della garanzia determinato dal Pretore, fr. 300 000.–, come pure la modalità di versamento della stessa previsto in contanti. Essa ritiene che l’importo della garanzia deve essere determinato anche in funzione della potenzialità finanziaria della parte tenuta a versarla. a) L’adeguatezza della garanzia dev’essere intesa non solo in relazione al presumibile danno che il provvedimento richiesto potrebbe causare alla parte convenuta nel caso in cui la pretesa di merito dell’istante dovesse risultare infondata, ma anche in relazione alla potenzialità finanziaria della stessa parte istante. Una simile considerazione si impone allo scopo di non vanificare il provvedimento cautelare e di renderlo, in pratica, illusorio e inattuabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota 3 ad art. 380; Pelet, op. cit., nota 135 e 136, pag. 119 seg.; Gloor, op. cit., pag. 84; Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 301 seg.). b) Nella fattispecie la determinazione della garanzia nella misura di un decimo del valore venale della villa nel 1989 (doc. G), per altro non contestato, appare corretta (cfr. anche I CCA sentenza del 2 agosto 1978 in re CE B./CE B., pag. 5). Che l’appellante non sia finanziariamente in grado di versare una simile garanzia non è dimostrato né emerge dagli atti. Dal fascicolo processuale si evince, per contro, che nel mese di ottobre 1992 essa ha ricevuto dal __________ l’importo di fr. 1’000’000.– (doc. 6). L’attrice appare quindi in grado di far fronte alla domanda di garanzia. Non vi è tuttavia motivo per limitare la garanzia a un pagamento in contanti, come disposto dal Pretore. Va pertanto riconosciuta all’appellante la facoltà di prestare una garanzia bancaria per l’importo di fr. 300’000.–. Su questo punto, dunque, l’appello dev’essere accolto. III.   Sulla domanda di intersecazione 10. Da ultimo occorre esaminare la domanda di intersecazione formulata dai convenuti con le osservazioni all’appello in relazione alla frase seguente, contenuta nell’appello 30 luglio 1996: “l’avv. __________, contro il quale è pendente una denuncia penale, si è di fatto introdotto (a quanto egli afferma per conto dei figli __________) nel gennaio scorso immediatamente dopo il decesso del __________) nelle abitazioni di __________ e __________ e nel deposito di __________ prelevando tutte le chiavi delle varie casseforti, innumerevoli oggetti di valore, documentazione attinente a diversi conti bancari destinati all’appellante e, addirittura, alcune buste contenenti denaro contante.” Giusta l’art. 68 CPC le parti e i loro patrocinatori hanno il dovere, fra gli altri, di non fare uso di espressioni ingiuriose od offensive. I toni usati dall’appellante per definire il comportamento tenuto dal legale del __________, oltre che suo, risultano senz’altro offensivi, poiché inducono a ritenere ch’egli si sia comportato in maniera illecita senza che vi sia alcuna prova in merito. Oltre a ciò tali affermazioni sono del tutto irrilevanti nel contesto della presente vertenza. Devono quindi essere stralciate a norma dell’art. 68 cpv. 3 CPC. 11. Gli oneri processuali dell’appello del 28 giugno 1996 seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili. Per quel che concerne l’appello del 30 luglio 1996, ritenuto che esso ha esito favorevole limitatamente alla modalità di versamento della garanzia, si giustifica di porre gli oneri processuali a carico dell’appellante nella misura di nove decimi con l’obbligo di rifondere a controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Non si giustifica invece una modifica del decreto impugnato in relazione alla ripartizione degli oneri processuali e alla fissazione delle ripetibili. Per questi motivi vista per le spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: 1. L’appello 28 giugno 1996 è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia                                       fr. 450.– b) spese                                                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico dell’appellante con l’obbligo di rifondere alle controparti fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello. 3. L’appello 30 luglio 1996 è parzialmente accolto nel senso che il considerando 1 decreto impugnato è così modificato: “La domanda dei convenuti è accolta e di conseguenza è fatto ordine __________ __________ di fornire una garanzia bancaria irrevocabile per l’importo di fr. 300 000.– a titolo di garanzia a dipendenza del provvedimento supercautelare 12 aprile 1996.” Per il resto il decreto impugnato rimane invariato. 4. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia                                       fr. 450.– b) spese                                                         fr. 50.– fr. 500.– sono posti per quattro quinti a carico dell’appellante e per un quinto a carico degli appellati in solido, con l’obbligo per l’appellante di rifondere alle controparti fr. 720.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello. 5. Intimazione a:

- avv. __________, __________;

- avv. __________, __________;

- avv. __________, __________;

- avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la Prima Camera civile del Tribunale di appello La presidente                                                         La segretaria