Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.11.1997 11.1996.123 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.11.1997 11.1996.123 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.11.1997 11.1996.123
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n.. 11.96.00123 Lugano 21 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gronchi Pozzoli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa ____________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 13 novembre 1995 da __________ __________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________) contro __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________); premesso che il 25 luglio 1996 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 16 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6; ricordato che la procedura di appello è stata sospesa dalla giudice delegata con ordinanza del 18 settembre 1996; preso atto che con lettera del 14 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il gravame, le parti avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza di divorzio emessa l’8 ottobre 1997 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, in luogo e vece del Pretore; rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; constatato che la convenzione sottoscritta dalle parti prevede la compensazione delle ripetibili; ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese; richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC, decreta:
1. L’appello è stralciato da ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria