Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L’appello è irricevibile.
E. 2 Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
E. 3 Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.1996 11.1996.114 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.1996 11.1996.114 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.1996 11.1996.114
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.96.00114 Lugano 16 luglio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (obbligo di informazione in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 4 giugno 1996 da __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello dell’8 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto emesso il 25 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto che il 10 maggio 1995 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio contro la moglie __________; che in data 4 giugno 1996 __________ ha chiesto che la documentazione relativa ai conti bancari della convenuta fosse completata con una dichiarazione relativa agli averi della moglie presso la Società di __________ dal 1° gennaio 1991; che la convenuta si è opposta a tale richiesta nelle osservazioni del 22 giugno 1996; che con decreto del 25 giugno 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, da lui ritenuta domanda di informazione ai sensi dell’art. 170 CC, facendo ordine alla convenuta di produrre entro 20 giorni l’attestazione bancaria richiesta; che contro tale decreto __________ ha presentato un appello dell’8 luglio 1996 in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la reiezione della domanda di informazione; che nel frattempo il Pretore, pur non ritenendo applicabile l’art. 379 cpv. 2 CPC, ha indetto l’udienza di contraddittorio il 27 agosto 1996 su istanza presentata il 4 luglio 1996 dalla convenuta, ribadendo comunque che restava in vigore il termine di 20 giorni assegnato nel decreto 25 giugno 1996; che l’appello non è stato intimato a __________; e considerando in diritto: che sulla domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce con decisione (art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare (art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC); che la procedura contenziosa di camera di consiglio impone la citazione delle parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC); che prima di tale udienza il Pretore può emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC), in concreto neppure chiesti esplicitamente dall’istante, ma ciò non lo esonera dall’indire la discussione; che a ogni modo solo i provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC per analogia); che nel caso specifico è pacifico che non vi è ancora stato contraddittorio, l’udienza di discussione essendo prevista per il 27 agosto 1996, di modo che il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge d’acchito a un esame di merito; che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire evaso con la procedura di esame preliminare prevista dall'art. 313 bis CPC; che le spese del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare spese e tassa di giustizia; che infatti l’appello è diretta conseguenza dell’erronea impostazione procedurale di prima sede, il primo giudice avendo accolto l’istanza con decreto senza seguire le formalità previste per la procedura di camera di consiglio; che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato; richiamato l’art. 313 bis CPC pronuncia: 1. L’appello è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria