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11.1996.105

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.105 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.105 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.06.1996 11.1996.105

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.96.00105 rinvio T.F. Lugano 26 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ della Pretura del Distretto di Bellinzona (rettifica del registro fondiario), promossa con petizione del 30 ottobre 1990 da __________ part. n. __________ RFD, __________, (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ e __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________, __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) __________ __________, __________ __________ __________, __________, e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); Ritenuto in fatto e considerando in diritto che il 31 ottobre 1995 la I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 3 gennaio 1994 dall’attrice contro la sentenza emanata il 29 novembre 1993 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, e ha modificato il giudizio pretorile, accogliendo la petizione; che in esito a tale giudizio è stata modificata anche la ripartizione degli oneri processuali di prima sede; che con sentenza 11 marzo 1996 la II Corte civile del Tribunale federale, statuendo sul ricorso per riforma presentato il 6 dicembre 1995 da __________ __________, ha annullato la sentenza 31 ottobre 1995, l’ha riformata nel senso di respingere la petizione e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale; che per quel che concerne gli oneri processuali di prima sede, la reiezione della petizione comporta la conferma del dispositivo n. 2 della sentenza 29 novembre 1993; che in questa sede l’attrice, integralmente soccombente, deve sopportare tutti gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere alle controparti, che avevano proposto la conferma della sentenza pretorile, adeguate indennità per ripetibili di appello; per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia,

1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.   Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia:                            fr. 750.– b) spese:                                              fr.   50.– fr. 800.– sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a titolo di ripetibili di appello fr. 1’000.– alla __________ __________ e fr. 1’000.– a __________ __________.

3.   Intimazione: - avv. __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ - avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria