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11.1996.100

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-09-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, le parti avendo appellato solo i dispositivi

n. 2, 3.2 e 4 della sentenza litigiosa, relativi al contributo alimentare spettante alla convenuta, allo scioglimento del regime matrimoniale e alla ripartizione degli oneri processuali.

E. 2 Il Pretore ha ritenuto – in sintesi – che la disunione tra i coniugi non poteva essere ricondotta al solo atteggiamento del marito, che talvolta aveva ecceduto nel consumo di bevande alcoliche, ma era dovuta anche a fattori oggettivi, in particolare alle turbe psichiche da cui è affetta la moglie sin dal 1972, manifestatesi con scenate di gelosia e di isterismo. Egli ha di conseguenza respinto l’opposizione della moglie al divorzio, ma ha considerato causale la colpa dell’attore, al quale ha imposto di versare alla convenuta un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC.

E. 3 L’appellante nega di

essere coniuge colpevole e sostiene di nulla dovere alla convenuta. Adduce in

primo luogo che il giudizio pretorile sarebbe contraddittorio, poiché

respingendo l’opposizione al divorzio il primo giudice l’avrebbe riconosciuto coniuge

innocente e non poteva pertanto ritenerlo colpevole ai fini della concessione

del contributo alimentare. La censura è sprovvista di fondamento. Il divorzio

può essere negato, in caso di opposizione del coniuge convenuto (art. 142 cpv.

2 CC), se il coniuge attore ha commesso una colpa causale e preponderante (

Deschenaux/Tercier/Werro

, Le mariage et

le divorce, 4ª edizione, n. 619 a 622). L’opposizione al divorzio deve essere

respinta se al coniuge attore è imputabile una colpa causale, ancorché non

preponderante. Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge

al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, è

sufficiente invece che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione

dei doveri coniugali, che unitamente a eventuali altri fattori ha condotto alla

turbativa; la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva,

essendo sufficiente la sua causalità nel dissesto coniugale (

Deschenaux/Tercier/Werro

, op. cit., n.

700

; Hinderling/Steck

, Das schweizerische

Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina

e giurisprudenza;

Bühler/Spühler

,

Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità

della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero

sull’ammontare dell’indennizzo (

Bühler/Spühler

,

op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a

termini di equità e non solo di diritto (

Hinderling/Steck

,

op. cit., pag. 314 in alto).

Nel caso concreto è

quindi decisivo esaminare se l’attore è da considerare responsabile causale

della turbativa coniugale. Le parti, separate di fatto dal luglio 1993,

concordano nell’ammettere l’irrimediabile turbativa delle relazioni coniugali e

l’impossibilità di continuare la convivenza. L’attore ricollega tale stato di

fatto ai problemi psichici della moglie, che l’hanno condotta a vivere in un

suo mondo da cui egli era escluso, mentre secondo la convenuta le tensioni sono

state provocate dall’eccessivo consumo di alcol da parte del marito, che diventava

violento e aggressivo nei suoi confronti. Dall’istruttoria è emerso che i

rapporti fra i coniugi si sono incrinati una prima volta nel 1973-1974, dopo

l’insorgere della malattia psichica della moglie (teste __________, verbale 31

maggio 1995, pag. 1; interrogatorio formale dell’attore, pag. 6) e dopo un

certo miglioramento si sono degradati nuovamente nel 1987, fino a giungere alla

separazione definitiva del luglio 1993. Contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, dall’istruttoria non emergono elementi sufficienti a comprovare che la

pretesa dedizione dell’attore al bere sia stata causale per la disunione.

L’attore ha invero ammesso, nel suo interrogatorio formale, di bere “..vino ai

pasti, qualche birra e ogni tanto qualche whisky... Mi è capitato talvolta di

rientrare dopo aver bevuto ma senza esagerare... Ciò capitava una volta al

mese” (verbali, 12 settembre 1995). La sorella della convenuta ha riferito di

avere spesso visto il cognato ubriaco la domenica, suo giorno di riposo e di

aver accolto in casa propria la sorella, che vi si rifugiava quando il marito

diventava insopportabile a causa dell’alcol (verbale di deposizione __________

__________, 31 maggio 1995, pag. 3). Dalla sua testimonianza è però emerso che

le incomprensioni tra i coniugi si erano manifestate nel 1987 a causa degli

orari di lavoro del marito, che svolgeva la sua attività a __________ e

rientrava tardi a casa. A detta di questa testimone il marito trattava la moglie

in toni spregiativi e questa si chiudeva in sé stessa, sentendosi isolata. I

vicini di casa __________, che hanno conosciuto le parti nel 1986-1987 e hanno

frequentato regolarmente la coppia durante i loro soggiorni di vacanza in

__________ e nei fine settimana, hanno invece riferito che i rapporti coniugali

erano palesemente incrinati e che la moglie faceva scenate isteriche di gelosia

al marito, il cui comportamento verso la consorte era normale ed esente da

provocazioni (rogatoria 7 luglio 1995, fascicolo marrone). __________

__________ __________, in particolare, ha recisamente negato di aver avuto

relazioni intime con l’attore, contrariamente a quanto riferito dalla teste

__________. __________ __________ ha precisato che la convenuta non era in

grado di occuparsi dell’economia domestica e di preparare un pasto decente,

tanto che era sempre il marito a cucinare. Entrambi hanno assistito a una

violenta lite tra i coniugi, nel corso della quale la convenuta ha aggredito il

marito. In netto contrasto con la deposizione di __________ __________ è anche

__________ __________, impiegata dell’attore, la quale ha precisato, riguardo

al preteso vizio del bere, che “Il signor __________ beve come tante persone,

ma non l’ho mai visto ubriacarsi” (verbali, 31 maggio 1995).

In conclusione, quindi,

dall’istruttoria e per ammissione delle parti è emerso che i rapporti coniugali

si sono incrinati nel 1986-1987. Sulla causa del dissesto matrimoniale le

deposizioni testimoniali non sono tuttavia concordi e le accuse rivolte dalla

moglie al marito non hanno trovato conferma in deposizioni univoche. In tali

circostanze non è quindi possibile concludere che il comportamento del marito è

stato causale nella turbativa, apparendo piuttosto determinanti al riguardo i

fattori oggettivi accertati, ossia le turbe psichiche della moglie, il suo

senso di isolamento confrontata agli orari del marito attivo a __________ e le

incomprensioni fra i coniugi che sono derivate da tale situazione. Mancano

quindi in concreto i presupposti per la concessione di un contributo alimentare

fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC e su questo punto l’appello risulta fondato.

E. 4 A detta del primo giudice la convenuta è da ritenere coniuge innocente nella disunione, il suo comportamento essendo dovuto a problemi di salute. L’appellante afferma di non essere in grado di versare prestazioni alla convenuta, che oltre a non essere innocente non adempirebbe nemmeno il requisito dell’indigenza, potendo ampliare la sua attività lucrativa e far capo ai redditi della sostanza. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). L’innocenza del coniuge creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). La colpa va intesa in senso soggettivo; essa presuppone quindi una violazione intenzionale dei doveri coniugali, oppure attribuibile a una negligenza, tenendo conto delle condizioni personali del coniuge (Bühler/Spühler, op. cit., n. 47 all’art.142; Rep.1984, 310). Il Pretore, pur considerando che le turbe psichiche non giustificano qualsiasi comportamento anticoniugale, ha ritenuto che le scenate di gelosia e di isterismo della moglie si riconducessero al suo stato di salute e al comportamento del marito e ha negato la colpa della convenuta nel dissesto coniugale. L’appellante sostiene invece che le peculiarità caratteriali e psichiche della moglie avrebbero giocato un ruolo determinante e assoluto nel dissidio coniugale, di modo che la colpa della convenuta sarebbe inequivocabile. La censura è infondata. Non è contestato, in concreto, che le turbe psichiche dell’appellata sono dovute a malattia e che sono residuate nonostante le cure intraprese. Non si può pertanto seriamente sostenere che la convenuta è colpevole, il suo comportamento essendo dovuto a un fattore oggettivo, indipendente dalla sua volontà. L’appello è al riguardo sprovvisto di fondamento.

E. 5 L’appellante

adduce che le sue condizioni economiche non gli consentono di versare alcunché

alla convenuta. In particolare egli sostiene che non può essergli computato il

reddito ipotetico di fr. 4’300.– mensili, accertato dal Pretore sulla base dei

minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro

dell’industria alberghiera, poiché il citato contratto non si applicherebbe,

essendo egli titolare della società datrice di lavoro. La censura è di

principio fondata. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria

__________ e della __________, in vigore fino al 30 giugno 1996, non si

applicava infatti ai dirigenti dell’azienda, come i direttori e i gerenti (art.

1 e 2 n. 2; Commentario del CCNL 1992, pag. 1, n. 2b all’art. 1, pag. 4 n. 2 all’art.

2). Ai fini della determinazione della rendita di indigenza è pertanto decisivo

il reddito mensile netto effettivamente percepito dall’attore. Contrariamente a

quanto quest’ultimo sostiene, nondimeno, il reddito determinante non ammonta a

fr. 3’343.– mensili, ma è di fr. 3’745.–. Dalla scheda di salario prodotta agli

atti (doc. L) risulta che nel 1994 lo stipendio mensile lordo del marito era di

fr. 4’000.–, da cui venivano dedotte le quote sociali (fr. 448.75) e

un’indennità per vitto e alloggio (fr. 208.–). Quest’ultimo importo è tuttavia

già considerato nel minimo di base del diritto esecutivo di fr. 1’025.–, come

si vedrà in seguito, e non può quindi essere dedotto dal reddito, tanto più che

l’attore nemmeno pretende di dover prendere i pasti fuori casa per motivi di

lavoro. Al reddito mensile netto di fr. 3’551.25 deve essere aggiunto anche

l’onorario che l’attore percepisce quale membro del consiglio di amministrazione

della __________ __________, di fr. 2’333.30 annui (doc. L, ultima riga), ciò

che porta il reddito mensile determinante a fr. 3’745.–. Non vi è invece motivo

per computare all’attore un reddito ipotetico superiore, dal momento che

l’attività attuale è iniziata nel 1991, prima della separazione di fatto dei

coniugi e che la convenuta non risulta essersi opposta alla modifica

professionale del marito.

Il reddito mensile

netto dell’appellata, __________ __________ __________ alla __________ di

__________. __________, non è contestato e ammonta in media a fr. 1’470.– (doc.

12, 16 e 18). Nel suo gravame l’attore adduce che la convenuta potrebbe coprire

le proprie necessità con i proventi della sostanza e con l’ampliamento

dell’attività lucrativa. L’appellante non indica però concretamente quali

sarebbero i proventi della sostanza ignorati dal Pretore nel suo calcolo, non

spende una parola per confutare la conclusione del primo giudice sulla capacità

lucrativa della convenuta e nemmeno spiega quale sarebbe il reddito ragionevolmente

esigibile da quest’ultima, di modo che su questi punti il gravame non è

sufficientemente motivato e sfugge a un esame nel merito (art. 309 cpv. 2 lett.

f CPC).

Il primo giudice ha

laconicamente rinviato ai dati esposti nel memoriale conclusivo della convenuta

per quel che concerne i reciproci fabbisogni delle parti e il calcolo del

contributo alimentare. Le poste e le voci dei rispettivi fabbisogni non sono

contestati dalle parti, salvo per quanto concerne l’alloggio dell’attore, che

secondo la convenuta dovrebbe essere ridotto a fr. 750.– mensili (conclusioni,

pag. 15). In concreto non vi è motivo di ridurre la spesa di alloggio, poiché

il canone di locazione esposto dal marito non appare eccessivo per una persona

sola. Il fabbisogno mensile dell’attore è pertanto di fr. 2’900.10 (minimo base

del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’150.–, cassa malati fr.

325.10, onere fiscale fr. 400.–). A tale importo va aggiunto un supplemento del

20% sul minimo del diritto esecutivo (

Deschenaux/Tercier/Werro

,

op. cit., n. 764), di modo che il fabbisogno dell’appellante è di fr. 3’400.–.

Quello della convenuta ammonta a fr. 2’403.35 (minimo base del diritto esecutivo

fr. 1’025.–, alloggio fr. 747.–, cassa malati fr. 286.35, onere fiscale fr.

300.–, spese di trasferta fr. 45.–) e con il supplemento del 20% raggiunge fr.

2’825.– (arrotondati). Essa non è di conseguenza in grado di far fronte alle

proprie necessità con il reddito di fr. 1’470.– e, trovandosi in situazione di

indigenza, ha diritto a una rendita giusta l’art. 152 CC.

Il coniuge obbligato a

versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere ridotto a vivere egli

medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto

esecutivo (I CCA, sentenza del 9 maggio 1996 in re B. c. B., consid. 5c;

Hausheer/Spycher

, in: Handbuch des Unterhaltsrechts,

Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante deve

versare all’ex moglie una rendita di indigenza di fr. 345.– mensili, pari alla

differenza tra il suo reddito di fr. 3’745.– e il fabbisogno determinante di

fr. 3’400.–. La rendita deve essere versata senza limiti di tempo, tenuto conto

dell’età della beneficiaria (1944), che rende del tutto improbabile un futuro

reinserimento nella vita professionale. L’appello deve quindi essere accolto

solo parzialmente, riducendo a fr. 345.– la rendita dovuta alla convenuta.

E. 6 Per quel che

concerne lo scioglimento del regime coniugale, l’appellante rimprovera al

Pretore di aver attribuito alla convenuta la proprietà esclusiva della casa

coniugale, sostenendo che nel caso concreto non vi sarebbe un interesse

preponderante giusta l’art. 205 cpv. 2 CC. A detta dell’attore le argomentazioni

addotte dal Pretore a sostegno dell’interesse preponderante vantato dalla

convenuta, quali l’intenzione di quest’ultima di continuare ad abitare a

__________. __________ e il fatto che la casa venne venduta ai coniugi dal

cognato della moglie, sarebbero secondari di fronte all’impossibilità della

convenuta di far fronte al debito ipotecario e quindi di liberare l’attore dal

debito solidale contratto a suo tempo con l’istituto bancario. L’argomentazione

è priva di pregio. Non si può seriamente contestare, in concreto, l’interesse

preponderante della convenuta a rimanere nella casa di __________. __________,

così da restare vicina alla sorella. L’interesse affettivo è sufficiente (DTF

119 II 199 consid. 3) e l’appellante, in concreto, può far valere in suo favore

solo l’interesse dell’attuale creditrice del mutuo ipotecario ad avere un

debitore con un reddito superiore a quello della convenuta, ciò che non basta a

fronte dell’interesse addotto da quest’ultima.

L’impossibilità del

coniuge che può vantare un interesse preponderante all’attribuzione della

proprietà su un bene di indennizzare l’altro coniuge può invero impedire che il

bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (Ha

usheer/Reusser/Geiser

, Berner Kommentar, 1992, ad. art. 205

n. 49). L’appellante non pretende che ciò sia il caso in concreto e si limita

ad addurre che la convenuta non potrebbe liberarlo dal debito ipotecario

contratto solidalmente dai coniugi verso l’istituto bancario. Tale circostanza

non è stata provata e il fatto che l’attuale creditrice non accetti di

svincolare l’appellante in caso di attribuzione dell’immobile alla moglie

(deposizione __________ del 12 settembre 1995, verbali pag. 9) ancora non

significa che quest’ultima non possa liberare l’attore dal debito solidale, facendo

capo ad altri istituti di credito. Del resto la convenuta si è vista

riconoscere, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà del conto

presso la Banca __________ e del conto corrente postale, e sarà verosimilmente

in grado di versare all’attore il compenso previsto dall'art. 205 cpv. 2 CC.

Come che sia, la sentenza impugnata condiziona l’iscrizione del trapasso di

proprietà nel registro fondiario all’avvenuto pagamento della somma dovuta a

compenso dello scioglimento del regime matrimoniale e allo svincolo dell’attore

dai debiti ipotecari gravanti l’immobile. Ciò consente quindi all’attore,

qualora la convenuta non possa far fronte ai suoi impegni, di far valere i

propri diritti di comproprietà sull’immobile e di chiedere lo scioglimento

della comproprietà giusta l’art. 651 CC. L’appello, sprovvisto di fondamento,

deve dunque essere respinto su questo punto.

II.   Sull’appello adesivo

E. 7 La convenuta

contesta il calcolo della liquidazione del regime matrimoniale e chiede di

ridurre il compenso dovuto all’attore a fr. 22’685.35, il debito ipotecario

essendo di fr. 183’822.– anziché di fr. 162’900.– come ammesso dal Pretore.

Essa sostiene che il primo giudice, fondandosi sulla dichiarazione bancaria

agli atti (doc. T), avrebbe considerato un debito ipotecario di fr. 162’900.–,

che risulterebbe errato, poiché non comprensivo degli interessi al 5,5%

decorrenti dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996.

Lo scioglimento del

regime matrimoniale, in caso di divorzio, retroagisce al giorno della presentazione

della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), che si determina secondo il diritto

cantonale (

Deschenaux/Steinauer

,

Le nouveau droit matrimonial, 1987, Berna

,

§

26 p. 331). Nel Cantone Ticino l’istanza di conciliazione crea litispendenza (art.

421 cpv. 2 CPC) e in concreto lo scioglimento del regime matrimoniale è da

considerare avvenuto il 4 marzo 1993. Per il valore degli acquisti esistenti al

momento dello scioglimento del regime dei beni è determinante invece il momento

della liquidazione (art. 214 CC), ossia in concreto la data della sentenza (DTF

121 III 152 consid. 3a). Al riguardo l’appellante adesiva non ha dimostrato che

il calcolo del debito ipotecario eseguito dal Pretore è errato. Essa si limita

a sostenere che al debito in capitale andrebbero aggiunti gli interessi decorsi

fino alla data della sentenza. A torto. Il contributo alimentare dovuto

dall’attore alla convenuta in pendenza di causa è stato calcolato inserendo nel

fabbisogno della moglie gli interessi ipotecari (verbale di discussione  del 13

ottobre 1994, pag. 1 e 2), che sono sempre stati pagati regolarmente

(deposizione 12 settembre 1995 Tagli, verbali pag. 9). Nulla lascia supporre,

quindi, che il debito in capitale sia aumentato rispetto a quanto attestato

dalla creditrice il 27 ottobre 1994 (doc. T). L’appello adesivo, infondato,

deve qu7indi essere respinto.

III.   Sulle spese e le

ripetibili

E. 8 Gli oneri processuali dell’appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto del fatto che l’appellante ottiene una consistente riduzione del contributo alimentare a suo carico, ma perde sull’attribuzione dell’immobile in comproprietà, si giustifica di porre a suo carico 2/3 degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all’appellata un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. L’esito dell’appello impone una modifica del dispositivo pretorile sui costi, che devono essere caricati alle parti in ragione di metà ciascuno, tenuto conto della soccombenza preponderante della convenuta sul contributo alimentare e della sua vittoria per quel che concerne l’attribuzione dell’immobile. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, infine, sono a carico della convenuta, integralmente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC) e che rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2.  __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ nata __________, a titolo di contributo alimentare fondato sull’art. 152 CC, una rendita mensile anticipata di fr. 345.–. L’ammontare della rendita è riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di maggio 1996 e sarà adeguato ogni anno, dal 1° gennaio, in base all’indice del mese di novembre precedente .

4.  La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese di fr. 1’050.– sono posti  a carico dell’attore per metà e a carico della convenuta per l’altra metà. L’attore verserà alla convenuta la somma di fr. 3’000.– per ripetibili ridotte. Per il resto la sentenza rimane invariata. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 750.– b) spese                         fr.  60.– fr. 810.– da anticipare dall’appellante, sono posti per 2/3 a suo carico e per 1/3 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà a __________ __________ fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello. III.   L’appello adesivo è respinto. IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili di appello. V.   Intimazione a: – avv. __________ __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.1997 11.1996.100 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.1997 11.1996.100 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.09.1997 11.1996.100

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.96.00100 Lugano 22 settembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 giugno 1993 da __________ __________,__________ __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________) contro __________ __________, nata __________, __________. __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 13 giugno 1996 presentato da __________ __________ contro la sentenza emanata il 29 maggio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva del 9 settembre 1996 presentata da __________ __________ contro la medesima sentenza;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto:                    A. __________ __________ (1947) ed __________ __________ (1944) si sono sposati il __________ 1971 a __________. Dalla loro unione non sono nati figli. Il marito è dal 1991 gerente di un esercizio pubblico di sua proprietà; la moglie lavora in qualità di ausiliaria presso la società cooperativa __________ __________ ______________________________. Due tentativi di conciliazione, esperiti il 25 ottobre 1989 e il 1° ottobre 1990, non sono stati seguiti da un’azione giudiziaria. Il marito ha instato il 4 marzo 1993 per un terzo tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 7 aprile 1993. B. __________ __________ ha promosso azione di divorzio il 2 giugno davanti alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Con risposta e domanda riconvenzionale del 29 settembre 1994 __________ __________ si è opposta al divorzio e ha chiesto la separazione per tempo indeterminato, postulando il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’915.– e la liquidazione del regime matrimoniale. Nei successivi atti scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande, la moglie riducendo tuttavia la richiesta di contributo alimentare a fr. 1’452.80 mensili. C. Ultimata l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 16 aprile 1996 l’attore ha confermato la domanda di divorzio, respingendo le richieste di contributo alimentare e chiedendo l’attribuzione in proprietà della polizza vita n. __________ __________ -__________, del capitale azionario della __________ __________ di __________ e della particella n. __________ RFD di __________. __________. Nel proprio memoriale del 23 aprile 1996 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione, la pronuncia della separazione per tempo indeterminato, il versamento di un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– e l’attribuzione in proprietà esclusiva della particella n. __________ RFD __________. __________ dietro compenso di fr. 5’000.– per la quota di comproprietà dell’attore, riconoscendo a quest’ultimo, in compensazione, un credito di fr. 4’322.40. D. Statuendo il 29 maggio 1996, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC e ha liquidato il regime matrimoniale attribuendo al marito la proprietà della polizza di assicurazione sulla vita n. __________ stipulata con la compagnia d’assicurazione __________ __________, come pure le azioni della __________ __________; alla moglie egli ha assegnato la proprietà del mobilio domestico, gli averi depositati presso la Cassa __________ di __________ e __________ e sul conto corrente postale, oltre alla particella n. __________ RFD di . __________, con obbligo di versare al marito un conguaglio di fr. 32’546.30. L’iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario è stata subordinata all’avvenuto pagamento della somma dovuta al marito e allo svincolo di quest’ultimo dai debiti ipotecari gravanti l’immobile. La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell’attore, tenuto a rifondere alla controparte fr. 4’000.– per ripetibili. Infine il Pretore ha dichiarato priva d‘oggetto l’azione riconvenzionale di separazione e ha posto la relativa tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico di __________ __________, con obbligo di rifondere all’attore fr. 2’000.– per ripetibili. E. __________ __________ è insorto contro la citata sentenza con un appello del 13 giugno 1996 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, la soppressione di ogni obbligo alimentare verso la moglie, l’assegnazione in proprietà esclusiva della particella

n. __________ RFD di __________. __________ mediante pagamento di fr. 29’710.05 a titolo di conguaglio e una diversa ripartizione degli oneri processuali, da porre a carico di __________ __________, tenuta a rifondergli fr. 6’000.– a titolo di ripetibili. F. Nelle sue osservazioni del 9 settembre 1996 __________ __________ conclude per la reiezione del gravame e con appello adesivo chiede che il compenso dovuto a __________ __________ per l’assegnazione della quota di comproprietà sia ridotto a fr. 22’685.35. __________ __________ ha proposto il 24 settembre 1996 di respingere l’appello adesivo. Considerando in diritto:                   I.   Sull’appello principale 1. La pronuncia del divorzio è passata in giudicato, le parti avendo appellato solo i dispositivi

n. 2, 3.2 e 4 della sentenza litigiosa, relativi al contributo alimentare spettante alla convenuta, allo scioglimento del regime matrimoniale e alla ripartizione degli oneri processuali. 2. Il Pretore ha ritenuto – in sintesi – che la disunione tra i coniugi non poteva essere ricondotta al solo atteggiamento del marito, che talvolta aveva ecceduto nel consumo di bevande alcoliche, ma era dovuta anche a fattori oggettivi, in particolare alle turbe psichiche da cui è affetta la moglie sin dal 1972, manifestatesi con scenate di gelosia e di isterismo. Egli ha di conseguenza respinto l’opposizione della moglie al divorzio, ma ha considerato causale la colpa dell’attore, al quale ha imposto di versare alla convenuta un contributo alimentare mensile di fr. 1’140.– sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC. 3. L’appellante nega di essere coniuge colpevole e sostiene di nulla dovere alla convenuta. Adduce in primo luogo che il giudizio pretorile sarebbe contraddittorio, poiché respingendo l’opposizione al divorzio il primo giudice l’avrebbe riconosciuto coniuge innocente e non poteva pertanto ritenerlo colpevole ai fini della concessione del contributo alimentare. La censura è sprovvista di fondamento. Il divorzio può essere negato, in caso di opposizione del coniuge convenuto (art. 142 cpv. 2 CC), se il coniuge attore ha commesso una colpa causale e preponderante (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ª edizione, n. 619 a 622). L’opposizione al divorzio deve essere respinta se al coniuge attore è imputabile una colpa causale, ancorché non preponderante. Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell’art. 151 cpv. 1 CC, è sufficiente invece che a quest’ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, che unitamente a eventuali altri fattori ha condotto alla turbativa; la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva, essendo sufficiente la sua causalità nel dissesto coniugale (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 700; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce per converso sull’entità della somma, ovvero sull’ammontare dell’indennizzo (Bühler/Spühler, op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). Nel caso concreto è quindi decisivo esaminare se l’attore è da considerare responsabile causale della turbativa coniugale. Le parti, separate di fatto dal luglio 1993, concordano nell’ammettere l’irrimediabile turbativa delle relazioni coniugali e l’impossibilità di continuare la convivenza. L’attore ricollega tale stato di fatto ai problemi psichici della moglie, che l’hanno condotta a vivere in un suo mondo da cui egli era escluso, mentre secondo la convenuta le tensioni sono state provocate dall’eccessivo consumo di alcol da parte del marito, che diventava violento e aggressivo nei suoi confronti. Dall’istruttoria è emerso che i rapporti fra i coniugi si sono incrinati una prima volta nel 1973-1974, dopo l’insorgere della malattia psichica della moglie (teste __________, verbale 31 maggio 1995, pag. 1; interrogatorio formale dell’attore, pag. 6) e dopo un certo miglioramento si sono degradati nuovamente nel 1987, fino a giungere alla separazione definitiva del luglio 1993. Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dall’istruttoria non emergono elementi sufficienti a comprovare che la pretesa dedizione dell’attore al bere sia stata causale per la disunione. L’attore ha invero ammesso, nel suo interrogatorio formale, di bere “..vino ai pasti, qualche birra e ogni tanto qualche whisky... Mi è capitato talvolta di rientrare dopo aver bevuto ma senza esagerare... Ciò capitava una volta al mese” (verbali, 12 settembre 1995). La sorella della convenuta ha riferito di avere spesso visto il cognato ubriaco la domenica, suo giorno di riposo e di aver accolto in casa propria la sorella, che vi si rifugiava quando il marito diventava insopportabile a causa dell’alcol (verbale di deposizione __________ __________, 31 maggio 1995, pag. 3). Dalla sua testimonianza è però emerso che le incomprensioni tra i coniugi si erano manifestate nel 1987 a causa degli orari di lavoro del marito, che svolgeva la sua attività a __________ e rientrava tardi a casa. A detta di questa testimone il marito trattava la moglie in toni spregiativi e questa si chiudeva in sé stessa, sentendosi isolata. I vicini di casa __________, che hanno conosciuto le parti nel 1986-1987 e hanno frequentato regolarmente la coppia durante i loro soggiorni di vacanza in __________ e nei fine settimana, hanno invece riferito che i rapporti coniugali erano palesemente incrinati e che la moglie faceva scenate isteriche di gelosia al marito, il cui comportamento verso la consorte era normale ed esente da provocazioni (rogatoria 7 luglio 1995, fascicolo marrone). __________ __________ __________, in particolare, ha recisamente negato di aver avuto relazioni intime con l’attore, contrariamente a quanto riferito dalla teste __________. __________ __________ ha precisato che la convenuta non era in grado di occuparsi dell’economia domestica e di preparare un pasto decente, tanto che era sempre il marito a cucinare. Entrambi hanno assistito a una violenta lite tra i coniugi, nel corso della quale la convenuta ha aggredito il marito. In netto contrasto con la deposizione di __________ __________ è anche __________ __________, impiegata dell’attore, la quale ha precisato, riguardo al preteso vizio del bere, che “Il signor __________ beve come tante persone, ma non l’ho mai visto ubriacarsi” (verbali, 31 maggio 1995). In conclusione, quindi, dall’istruttoria e per ammissione delle parti è emerso che i rapporti coniugali si sono incrinati nel 1986-1987. Sulla causa del dissesto matrimoniale le deposizioni testimoniali non sono tuttavia concordi e le accuse rivolte dalla moglie al marito non hanno trovato conferma in deposizioni univoche. In tali circostanze non è quindi possibile concludere che il comportamento del marito è stato causale nella turbativa, apparendo piuttosto determinanti al riguardo i fattori oggettivi accertati, ossia le turbe psichiche della moglie, il suo senso di isolamento confrontata agli orari del marito attivo a __________ e le incomprensioni fra i coniugi che sono derivate da tale situazione. Mancano quindi in concreto i presupposti per la concessione di un contributo alimentare fondato sull’art. 151 cpv. 1 CC e su questo punto l’appello risulta fondato. 4. A detta del primo giudice la convenuta è da ritenere coniuge innocente nella disunione, il suo comportamento essendo dovuto a problemi di salute. L’appellante afferma di non essere in grado di versare prestazioni alla convenuta, che oltre a non essere innocente non adempirebbe nemmeno il requisito dell’indigenza, potendo ampliare la sua attività lucrativa e far capo ai redditi della sostanza. Non ricorrendo i presupposti dell’art. 151 CC, l’art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l’altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio (come l’art. 151 cpv. 1 CC), bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel limite vitale secondo il diritto esecutivo, maggiorato del 20% (DTF 121 III 49; Hinderling/Steck, op. cit., pag. 298 segg. con numerosi rinvii; Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., pag. 152 n. 760 seg.). L’ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in alto). L’innocenza del coniuge creditore è – come detto – un presupposto indispensabile per ottenere un contributo in base all’art. 152 CC. Il Tribunale federale ha mitigato tuttavia la nozione di innocenza: se sotto il profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve (cioè non insignificante, ma secondaria), può ancora essere equiparata a innocenza – pur comportando in linea di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 312 segg. con rinvii) – ai fini dell’art. 152 CC perfino una colpa grave può essere assimilata a innocenza, purché non risulti causale per la disunione (Hinderling/Steck, op. cit., pag. 314 in fondo con citazioni). La colpa va intesa in senso soggettivo; essa presuppone quindi una violazione intenzionale dei doveri coniugali, oppure attribuibile a una negligenza, tenendo conto delle condizioni personali del coniuge (Bühler/Spühler, op. cit., n. 47 all’art.142; Rep.1984, 310). Il Pretore, pur considerando che le turbe psichiche non giustificano qualsiasi comportamento anticoniugale, ha ritenuto che le scenate di gelosia e di isterismo della moglie si riconducessero al suo stato di salute e al comportamento del marito e ha negato la colpa della convenuta nel dissesto coniugale. L’appellante sostiene invece che le peculiarità caratteriali e psichiche della moglie avrebbero giocato un ruolo determinante e assoluto nel dissidio coniugale, di modo che la colpa della convenuta sarebbe inequivocabile. La censura è infondata. Non è contestato, in concreto, che le turbe psichiche dell’appellata sono dovute a malattia e che sono residuate nonostante le cure intraprese. Non si può pertanto seriamente sostenere che la convenuta è colpevole, il suo comportamento essendo dovuto a un fattore oggettivo, indipendente dalla sua volontà. L’appello è al riguardo sprovvisto di fondamento. 5. L’appellante adduce che le sue condizioni economiche non gli consentono di versare alcunché alla convenuta. In particolare egli sostiene che non può essergli computato il reddito ipotetico di fr. 4’300.– mensili, accertato dal Pretore sulla base dei minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera, poiché il citato contratto non si applicherebbe, essendo egli titolare della società datrice di lavoro. La censura è di principio fondata. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria __________ e della __________, in vigore fino al 30 giugno 1996, non si applicava infatti ai dirigenti dell’azienda, come i direttori e i gerenti (art. 1 e 2 n. 2; Commentario del CCNL 1992, pag. 1, n. 2b all’art. 1, pag. 4 n. 2 all’art. 2). Ai fini della determinazione della rendita di indigenza è pertanto decisivo il reddito mensile netto effettivamente percepito dall’attore. Contrariamente a quanto quest’ultimo sostiene, nondimeno, il reddito determinante non ammonta a fr. 3’343.– mensili, ma è di fr. 3’745.–. Dalla scheda di salario prodotta agli atti (doc. L) risulta che nel 1994 lo stipendio mensile lordo del marito era di fr. 4’000.–, da cui venivano dedotte le quote sociali (fr. 448.75) e un’indennità per vitto e alloggio (fr. 208.–). Quest’ultimo importo è tuttavia già considerato nel minimo di base del diritto esecutivo di fr. 1’025.–, come si vedrà in seguito, e non può quindi essere dedotto dal reddito, tanto più che l’attore nemmeno pretende di dover prendere i pasti fuori casa per motivi di lavoro. Al reddito mensile netto di fr. 3’551.25 deve essere aggiunto anche l’onorario che l’attore percepisce quale membro del consiglio di amministrazione della __________ __________, di fr. 2’333.30 annui (doc. L, ultima riga), ciò che porta il reddito mensile determinante a fr. 3’745.–. Non vi è invece motivo per computare all’attore un reddito ipotetico superiore, dal momento che l’attività attuale è iniziata nel 1991, prima della separazione di fatto dei coniugi e che la convenuta non risulta essersi opposta alla modifica professionale del marito. Il reddito mensile netto dell’appellata, __________ __________ __________ alla __________ di __________. __________, non è contestato e ammonta in media a fr. 1’470.– (doc. 12, 16 e 18). Nel suo gravame l’attore adduce che la convenuta potrebbe coprire le proprie necessità con i proventi della sostanza e con l’ampliamento dell’attività lucrativa. L’appellante non indica però concretamente quali sarebbero i proventi della sostanza ignorati dal Pretore nel suo calcolo, non spende una parola per confutare la conclusione del primo giudice sulla capacità lucrativa della convenuta e nemmeno spiega quale sarebbe il reddito ragionevolmente esigibile da quest’ultima, di modo che su questi punti il gravame non è sufficientemente motivato e sfugge a un esame nel merito (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Il primo giudice ha laconicamente rinviato ai dati esposti nel memoriale conclusivo della convenuta per quel che concerne i reciproci fabbisogni delle parti e il calcolo del contributo alimentare. Le poste e le voci dei rispettivi fabbisogni non sono contestati dalle parti, salvo per quanto concerne l’alloggio dell’attore, che secondo la convenuta dovrebbe essere ridotto a fr. 750.– mensili (conclusioni, pag. 15). In concreto non vi è motivo di ridurre la spesa di alloggio, poiché il canone di locazione esposto dal marito non appare eccessivo per una persona sola. Il fabbisogno mensile dell’attore è pertanto di fr. 2’900.10 (minimo base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 1’150.–, cassa malati fr. 325.10, onere fiscale fr. 400.–). A tale importo va aggiunto un supplemento del 20% sul minimo del diritto esecutivo (Deschenaux/Tercier/Werro, op. cit., n. 764), di modo che il fabbisogno dell’appellante è di fr. 3’400.–. Quello della convenuta ammonta a fr. 2’403.35 (minimo base del diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio fr. 747.–, cassa malati fr. 286.35, onere fiscale fr. 300.–, spese di trasferta fr. 45.–) e con il supplemento del 20% raggiunge fr. 2’825.– (arrotondati). Essa non è di conseguenza in grado di far fronte alle proprie necessità con il reddito di fr. 1’470.– e, trovandosi in situazione di indigenza, ha diritto a una rendita giusta l’art. 152 CC. Il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l’art. 152 CC non può essere ridotto a vivere egli medesimo nell’indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (I CCA, sentenza del 9 maggio 1996 in re B. c. B., consid. 5c; Hausheer/Spycher, in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l’appellante deve versare all’ex moglie una rendita di indigenza di fr. 345.– mensili, pari alla differenza tra il suo reddito di fr. 3’745.– e il fabbisogno determinante di fr. 3’400.–. La rendita deve essere versata senza limiti di tempo, tenuto conto dell’età della beneficiaria (1944), che rende del tutto improbabile un futuro reinserimento nella vita professionale. L’appello deve quindi essere accolto solo parzialmente, riducendo a fr. 345.– la rendita dovuta alla convenuta. 6. Per quel che concerne lo scioglimento del regime coniugale, l’appellante rimprovera al Pretore di aver attribuito alla convenuta la proprietà esclusiva della casa coniugale, sostenendo che nel caso concreto non vi sarebbe un interesse preponderante giusta l’art. 205 cpv. 2 CC. A detta dell’attore le argomentazioni addotte dal Pretore a sostegno dell’interesse preponderante vantato dalla convenuta, quali l’intenzione di quest’ultima di continuare ad abitare a __________. __________ e il fatto che la casa venne venduta ai coniugi dal cognato della moglie, sarebbero secondari di fronte all’impossibilità della convenuta di far fronte al debito ipotecario e quindi di liberare l’attore dal debito solidale contratto a suo tempo con l’istituto bancario. L’argomentazione è priva di pregio. Non si può seriamente contestare, in concreto, l’interesse preponderante della convenuta a rimanere nella casa di __________. __________, così da restare vicina alla sorella. L’interesse affettivo è sufficiente (DTF 119 II 199 consid. 3) e l’appellante, in concreto, può far valere in suo favore solo l’interesse dell’attuale creditrice del mutuo ipotecario ad avere un debitore con un reddito superiore a quello della convenuta, ciò che non basta a fronte dell’interesse addotto da quest’ultima. L’impossibilità del coniuge che può vantare un interesse preponderante all’attribuzione della proprietà su un bene di indennizzare l’altro coniuge può invero impedire che il bene gli sia attribuito in proprietà esclusiva (Ha usheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, ad. art. 205

n. 49). L’appellante non pretende che ciò sia il caso in concreto e si limita ad addurre che la convenuta non potrebbe liberarlo dal debito ipotecario contratto solidalmente dai coniugi verso l’istituto bancario. Tale circostanza non è stata provata e il fatto che l’attuale creditrice non accetti di svincolare l’appellante in caso di attribuzione dell’immobile alla moglie (deposizione __________ del 12 settembre 1995, verbali pag. 9) ancora non significa che quest’ultima non possa liberare l’attore dal debito solidale, facendo capo ad altri istituti di credito. Del resto la convenuta si è vista riconoscere, in liquidazione del regime matrimoniale, la proprietà del conto presso la Banca __________ e del conto corrente postale, e sarà verosimilmente in grado di versare all’attore il compenso previsto dall'art. 205 cpv. 2 CC. Come che sia, la sentenza impugnata condiziona l’iscrizione del trapasso di proprietà nel registro fondiario all’avvenuto pagamento della somma dovuta a compenso dello scioglimento del regime matrimoniale e allo svincolo dell’attore dai debiti ipotecari gravanti l’immobile. Ciò consente quindi all’attore, qualora la convenuta non possa far fronte ai suoi impegni, di far valere i propri diritti di comproprietà sull’immobile e di chiedere lo scioglimento della comproprietà giusta l’art. 651 CC. L’appello, sprovvisto di fondamento, deve dunque essere respinto su questo punto. II.   Sull’appello adesivo 7. La convenuta contesta il calcolo della liquidazione del regime matrimoniale e chiede di ridurre il compenso dovuto all’attore a fr. 22’685.35, il debito ipotecario essendo di fr. 183’822.– anziché di fr. 162’900.– come ammesso dal Pretore. Essa sostiene che il primo giudice, fondandosi sulla dichiarazione bancaria agli atti (doc. T), avrebbe considerato un debito ipotecario di fr. 162’900.–, che risulterebbe errato, poiché non comprensivo degli interessi al 5,5% decorrenti dal 1° luglio 1994 al 30 aprile 1996. Lo scioglimento del regime matrimoniale, in caso di divorzio, retroagisce al giorno della presentazione della domanda (art. 204 cpv. 2 CC), che si determina secondo il diritto cantonale (Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, 1987, Berna, § 26 p. 331). Nel Cantone Ticino l’istanza di conciliazione crea litispendenza (art. 421 cpv. 2 CPC) e in concreto lo scioglimento del regime matrimoniale è da considerare avvenuto il 4 marzo 1993. Per il valore degli acquisti esistenti al momento dello scioglimento del regime dei beni è determinante invece il momento della liquidazione (art. 214 CC), ossia in concreto la data della sentenza (DTF 121 III 152 consid. 3a). Al riguardo l’appellante adesiva non ha dimostrato che il calcolo del debito ipotecario eseguito dal Pretore è errato. Essa si limita a sostenere che al debito in capitale andrebbero aggiunti gli interessi decorsi fino alla data della sentenza. A torto. Il contributo alimentare dovuto dall’attore alla convenuta in pendenza di causa è stato calcolato inserendo nel fabbisogno della moglie gli interessi ipotecari (verbale di discussione  del 13 ottobre 1994, pag. 1 e 2), che sono sempre stati pagati regolarmente (deposizione 12 settembre 1995 Tagli, verbali pag. 9). Nulla lascia supporre, quindi, che il debito in capitale sia aumentato rispetto a quanto attestato dalla creditrice il 27 ottobre 1994 (doc. T). L’appello adesivo, infondato, deve qu7indi essere respinto. III.   Sulle spese e le ripetibili 8. Gli oneri processuali dell’appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Tenuto conto del fatto che l’appellante ottiene una consistente riduzione del contributo alimentare a suo carico, ma perde sull’attribuzione dell’immobile in comproprietà, si giustifica di porre a suo carico 2/3 degli oneri processuali, con obbligo di rifondere all’appellata un’adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. L’esito dell’appello impone una modifica del dispositivo pretorile sui costi, che devono essere caricati alle parti in ragione di metà ciascuno, tenuto conto della soccombenza preponderante della convenuta sul contributo alimentare e della sua vittoria per quel che concerne l’attribuzione dell’immobile. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, infine, sono a carico della convenuta, integralmente soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC) e che rifonderà all’attore un’adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   Nella misura in cui è ricevibile, l’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2.  __________ __________ è condannato a versare a __________ __________ nata __________, a titolo di contributo alimentare fondato sull’art. 152 CC, una rendita mensile anticipata di fr. 345.–. L’ammontare della rendita è riferito all’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di maggio 1996 e sarà adeguato ogni anno, dal 1° gennaio, in base all’indice del mese di novembre precedente .

4.  La tassa di giustizia di fr. 1’500.– e le spese di fr. 1’050.– sono posti  a carico dell’attore per metà e a carico della convenuta per l’altra metà. L’attore verserà alla convenuta la somma di fr. 3’000.– per ripetibili ridotte. Per il resto la sentenza rimane invariata. II.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 750.– b) spese                         fr.  60.– fr. 810.– da anticipare dall’appellante, sono posti per 2/3 a suo carico e per 1/3 a carico di __________ __________. __________ __________ rifonderà a __________ __________ fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte d’appello. III.   L’appello adesivo è respinto. IV.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia      fr. 350.– b) spese                         fr.   50.– fr. 400.– sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________ fr. 400.– per ripetibili di appello. V.   Intimazione a: – avv. __________ __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria