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11.1995.95

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-18 · Italiano TI
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Incarto n.11.95.00095

Lugano

18 luglio 1997/kc

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.______ (misure provvisionali in pendenza di causa di stato)della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa conistanza del 27 settembre 1993da

__________(patrocinato dall’avv. __________, __________)

contro

__________ __________,nata __________,__________

(patrocinata dall’avv. __________, __________);

premesso che __________ ha interposto appello il 4 agosto 1994 contro un decreto cautelare del 22 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato l’assetto provvisionale dei coniugi, in particolare affidando i figli __________ e __________ alle cure del padre;

osservato che le parti sono state convocate il 27 settembre 1994 dalla Camera per il dibattimento orale;

preso atto che l’appellante ha comunicato il 16 luglio 1997 di ritirare l’appello, la situazione tra i coniugi essendosi negli ultimi mesi stabilizzata;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali al desistente, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che __________ ha comunicato di rinunciare alle ripetibili per la procedura di appello;

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla scorta dei dati accertati dal Pretore, sia quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che oggetto della vertenza era l’affidamento dei figli, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);

rilevato che la particolarità della fattispecie e la buona volontà dimostrata dalle parti nel comporre la vertenza  induce a prescindere dal prelievo di oneri processuali;

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria