opencaselaw.ch

11.1995.56

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le due cause introdotte dalla __________ “__________ ” hanno la medesima natura e si fondano sugli stessi fatti. Si giustifica pertanto di congiundere le cause ai fini della motivazione e del giudizio.

E. 2 Occorre verificare anzitutto se il __________ __________ possa essere ammesso

a intervenire accessoriamente nella lite per avere acquistato ai pubblici

incanti le proprietà per piani su cui il Pretore ha ordinato l’iscrizione

dell’ipoteca legale. Secondo l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è

alienato, il processo continua fra le parti in causa e la sentenza passa in

giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del

diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. Che nella fattispecie

la sentenza del Pretore esplichi effetti di giudicato anche nei confronti del

terzo è indubbio, il __________ __________ ritrovandosi proprietario di fondi

gravati da ipoteche legali a favore dell’attrice. Esso può quindi intervenire accessoriamente

nella causa e proprorre ai suoi atti processuali indipendentemente dalla parte

assistita (art. 52 cpv. 2 CPC,

Picard

,

Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 247). Poco importa che cio

avvenga solo in sede di impugnazione della sentenza (art. 51 cpv. 2 in fine

CPC) e poco importa che parte assistita - nel caso in esame la convenuta - non

abbia appellato. Il __________ __________ è leso

direttamente

dall’esito

della causa fra le parti principali: esso deve quindi potersi difendere senza

riguardo all’eventualità che la parte principale rinunci a tutelare i propri interessi

(

Ottaviani

, Le parti nel processo

civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 101). Ora, dal profilo formale la

legittimazione dell’interveniente accessorio dovrebbe formare oggetto di decreto,

appellabile con effetto sospensivo (art. 51 cpv. 4 e 5 CPC). Dato tuttavia che

in concreto l’intervento avviene solo in appello - sicchè l’appellabilità del

decreto non avrebbe particolare significato - appare vano dilazionare oltre la

causa. Basti accertare che l’appellante ha un interesse legittimo a intervenire

e che, essendo toccato direttamente dalla sentenza, può procedere in lite con

atti propri. Il gravame deve perciò essere vagliato nel merito.

E. 3 L’appellante sostiene che il Pretore, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione ai pubblici incanti delle PPP da gravare, ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva. Se non che, a norma dell’art. 135 LEF, i debiti di pegno immobiliare non vengono assegnati all’aggiudicatario ma sono estinti con il ricavo della vendita. Egli chiede pertanto, tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 106 II 183), l’annullamento della sentenza poiché i crediti in questione sono stati pagati nell’ambito dell’aggiudicazione o si sono estinti per effetto della stessa.

E. 4 Dal

fascicolo processuale risulta che la __________ non si è costituita in

giudizio. Essa non era pertanto legittimata a contestare i fatti della

petizione (art. 169 CPC). All’udienza preliminare del 30 marzo 1993 l’attrice

ha comunicato al Pretore che “nel frattempo” i fondi da gravare erano stati

acquistati all’asta pubblica dal __________ __________ (act. IV). Il Pretore ha

nondimeno accolto le petizioni e tenuto conto dell’art. 110 cpv. 1 CPC, per il

quale se l’oggetto litigioso è alienato il processo continua fra le parti in

causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, ha

ordinato l’iscrizione delle ipoteche legali definitive sulle PPP di proprietà

dell’appellante.

a)  Nell’ambito

della realizzazione degli immobili le condizioni dell’incanto devono indicare

che i fondi sono venduti con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri

fondiari, ipoteche, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie); i debiti con pegno

immobiliare, se sono esigibili, non vengono assegnati ma sono estinti col

ricavo della vendita (art. 135 cpv. 1 in fine LEF;

Ammon

, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts,

Berna 1993, pag. 245). Con l’aggiudicazione si verifica pertanto l’estinzione

di tutti i diritti reali che non figurano nell’elenco degli oneri (

Gilliéron

, Poursuite pour dettes, faillite

et concordat, Losanna 1993, pag. 236). Certo il diritto all’iscrizione di

un’ipoteca legale dei condomini è un’obbligazione di natura

propter rem

e può essere richiesta contro il proprietario attuale della quota (

Steinauer

, Les droits réels, Tomo I, n.

1352a, pag. 350), ma il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che

se l’ipoteca non è ancora stata iscritta e non sia stata considerata in

occasione della realizzazione forzata, il credito della comunione non può più

essere fatto valere nei confronti del deliberatario (DTF 106 II 193 consid.

3c). In altre parole la comunione dei comproprietari, ogni qualvolta vi è una

realizzazione forzata di una quota, deve far valere il proprio diritto se non

intende perderlo, mentre se il suo credito non è coperto dal ricavato della

realizzazione forzata, il diritto di costituire un’ipoteca legale si estingue

(DTF citata, pag. 189 consid. 2;

Meier-Hayoz

,

Berner Kommentar, n. 66 ad art. 712i). In questo senso la posizione del deliberatario

è diversa da quella dell’acquirente ordinario (DTF citata pag. 190, consid. 3).

b)  Nella

fattispecie i contributi condominiali richiesti risalgono agli anni 1990/1992,

di modo che al momento dell’introduzione della richiesta d’iscrizione

dell’ipoteca legale a favore dei condomini i relativi crediti erano esigibili.

Non potendo trattarsi di un credito garantito da un’ipoteca legale diretta

(art. 836 CC,

Steinauer

, op. cit.

n. 1352, pag. 350), esso doveva figurare nell’elenco oneri relativo alla realizzazione

delle PPP in questione (art. 135 LEF, 45 cpv. 1 lett. a del Regolamento del

Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi: RRF). Ne

discende che se la comunione dei comproprietari non voleva perdere i suoi

crediti avrebbe dovuto farli valere nell’ambito della procedura di realizzazione

forzata delle unità PPP in oggetto (DTF 106 II 193, consid. 3c). Poichè l’11 dicembre

1992 si sono tenuti i pubblici incanti delle unità PPP (Foglio ufficiale del

Cantone Ticino, n. __________ del 13 ottobre __________, pag. __________ e n.

__________ del 23 ottobre __________, pag. __________) e il trasferimento di

proprietà si opera con l’aggiudicazione (

Gilliéron

,

op. cit. pag. 236), la petizione introdotta l’11 dicembre 1992 e pervenuta alla

Pretura il 14 dicembre successivo non poteva essere accolta, il diritto di costituire

un’ipoteca legale essendosi estinto e non potendo più essere fatto valere nei

confronti del deliberatario.

D’altronde

la stessa attrice ha menzionato la circostanza che per tali crediti essa aveva

già dovuto iniziare una procedura d’incasso (petizione pag. 2), sicchè non

poteva certo sfuggirle la circostanza che le PPP di proprietà della __________

sarebbero state messe all’asta. E’ vero che la __________ non ha risposto alla

petizione, ma l’obbligo di contestare i fatti di petizione (art. 170 cpv. 2

CPC) non va confuso con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il

suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il

disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati

devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben

fondato delle proprie pretese (

Cocchi/Trezzini

,

CPC annotato, n. 1 ad art.184). Tenuto conto dell’aggiudicazione, spettava alla

parte attrice provare che i crediti asseriti rientravano nella categoria di

quelli assegnati al deliberatario (art. 832 CC, 135 LEF, 47 RRF) o altre

circostanze che potevano permettere l’accoglimento delle sue pretese. Non

avendo fatto valere i suoi crediti nell’ambito della realizzazione forzata

delle PPP in questione, il diritto di richiedere l’iscrizione di un’ipoteca

legale a suo favore è decaduto. Ciò posto, gli appelli devono essere accolti e

le sentenze impugnate riformate di conseguenza.

E. 5 La richiesta dell’appellante di richiamare la documentazione relativa alla data, alle modalità e all’esito dell'aggiudicazione è senza oggetto gli appelli dovendo essere accolti già sulla base degli atti.

E. 6 La riforma della sentenza impugnata implica una modifica del pronunciato degli oneri processuali di prima sede che sono posti a carico dell'attrice, integralmente soccombente. Tenuto conto che la parte convenuta non ha partecipato al processo, non si giustifica di assegnarle ripetibili. In questa sede gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellata, tenuta a rifondere all’appellante un'equa indennità per ripetibili d'appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello è accolto e le sentenze impugnate sono così modificate: “1.    La petizione è respinta.

2.    Le spese e la tassa di giustizia di fr. 550.– sono a carico     dell'attore. Non si assegnano ripetibili”. Per il resto la sentenza rimane invariata.

2.   Gli oneri processuali di appello consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr.      750.– b) spese                                      fr.        50.– totale fr.      800.– da anticipare dall’appellante, sono posti a carico della __________ “__________ ”, che rifonderà al __________ fr. 1’000.– per ripetibili d'appello.

3.   Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________, - __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.1995 11.1995.56 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.1995 11.1995.56 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.05.1995 11.1995.56

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00055 11.95.00056 Lugano 22 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ (ipoteca legale a favore dei condomini) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con petizioni dell’ 11 dicembre 1992 da __________ “__________ ”, __________, (patrocinata dall’avv. __________, __________), contro __________, __________, e ora sugli appelli del 26 aprile 1993 del __________, succursale di __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se devono essere accolti gli appelli del 26 aprile 1993 presentati dal __________, succursale di __________, contro le sentenze emesse il 6 aprile 1993 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. L’11 dicembre 1992 la __________ “__________ ” ha convenuto davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna la __________ di Lugano, proprietaria delle proprietà per piani n. __________, __________, __________e __________del fondo base n. __________ RFD di __________ __________, chiedendo che fosse ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere un'ipoteca legale a garanzia del pagamento dei contributi condominiali per il periodo 1.11.1990/31.10.1991 di complessivi fr. 18’063.– (inc. n. __________) e per il periodo 1.11.1991/31.10. 1992 di complessivi fr. 17’042.45 (inc. n. __________). Con decreti supercautelari del 14 dicembre 1992 il Pretore ha accolto le richieste provvisionali e ha ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere le ipoteche legali postulate. B. All'udienza preliminare del 30 marzo 1993, assente la parte convenuta (preclusa), l’attrice ha comunicato che i fondi da gravare erano stati acquistati nel frattempo all'asta pubblica __________ di __________ (succursale di __________). Al dibattimento finale del medesimo giorno la comunione dei comproprietari del Condominio “__________ ” ha mantenuto le proprie domande. C. Statuendo il 6 aprile 1993, il Pretore ha accolto le petizioni e ha ordinato all'Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere le ipoteche legali definitive a favore __________ “__________ ”, __________ __________, a carico delle proprietà per piani già di proprietà della __________ e nel frattempo acquistate dal __________, succursale di __________. D. Insorto contro le predette sentenze con appelli del 26 aprile 1993, il __________ chiede in via preliminare di poter intervenire nella lite in via accessoria e nel merito chiede l'annullamento dei giudizi impugnati. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 1993, la __________ “__________ ” propone di respingere i gravami e di confermare le sentenze impugnate. Considerando in diritto: 1. Le due cause introdotte dalla __________ “__________ ” hanno la medesima natura e si fondano sugli stessi fatti. Si giustifica pertanto di congiundere le cause ai fini della motivazione e del giudizio. 2. Occorre verificare anzitutto se il __________ __________ possa essere ammesso a intervenire accessoriamente nella lite per avere acquistato ai pubblici incanti le proprietà per piani su cui il Pretore ha ordinato l’iscrizione dell’ipoteca legale. Secondo l’art. 110 cpv. 1 CPC se l’oggetto litigioso è alienato, il processo continua fra le parti in causa e la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, riservate le disposizioni del diritto civile circa l’acquisto del terzo in buona fede. Che nella fattispecie la sentenza del Pretore esplichi effetti di giudicato anche nei confronti del terzo è indubbio, il __________ __________ ritrovandosi proprietario di fondi gravati da ipoteche legali a favore dell’attrice. Esso può quindi intervenire accessoriamente nella causa e proprorre ai suoi atti processuali indipendentemente dalla parte assistita (art. 52 cpv. 2 CPC, Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, pag. 247). Poco importa che cio avvenga solo in sede di impugnazione della sentenza (art. 51 cpv. 2 in fine CPC) e poco importa che parte assistita - nel caso in esame la convenuta - non abbia appellato. Il __________ __________ è leso direttamente dall’esito della causa fra le parti principali: esso deve quindi potersi difendere senza riguardo all’eventualità che la parte principale rinunci a tutelare i propri interessi (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 101). Ora, dal profilo formale la legittimazione dell’interveniente accessorio dovrebbe formare oggetto di decreto, appellabile con effetto sospensivo (art. 51 cpv. 4 e 5 CPC). Dato tuttavia che in concreto l’intervento avviene solo in appello - sicchè l’appellabilità del decreto non avrebbe particolare significato - appare vano dilazionare oltre la causa. Basti accertare che l’appellante ha un interesse legittimo a intervenire e che, essendo toccato direttamente dalla sentenza, può procedere in lite con atti propri. Il gravame deve perciò essere vagliato nel merito. 3. L’appellante sostiene che il Pretore, pur essendo a conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione ai pubblici incanti delle PPP da gravare, ha ordinato l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva. Se non che, a norma dell’art. 135 LEF, i debiti di pegno immobiliare non vengono assegnati all’aggiudicatario ma sono estinti con il ricavo della vendita. Egli chiede pertanto, tenuto conto della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 106 II 183), l’annullamento della sentenza poiché i crediti in questione sono stati pagati nell’ambito dell’aggiudicazione o si sono estinti per effetto della stessa. 4. Dal fascicolo processuale risulta che la __________ non si è costituita in giudizio. Essa non era pertanto legittimata a contestare i fatti della petizione (art. 169 CPC). All’udienza preliminare del 30 marzo 1993 l’attrice ha comunicato al Pretore che “nel frattempo” i fondi da gravare erano stati acquistati all’asta pubblica dal __________ __________ (act. IV). Il Pretore ha nondimeno accolto le petizioni e tenuto conto dell’art. 110 cpv. 1 CPC, per il quale se l’oggetto litigioso è alienato il processo continua fra le parti in causa e la sentenza cresce in giudicato anche nei confronti dell’acquirente, ha ordinato l’iscrizione delle ipoteche legali definitive sulle PPP di proprietà dell’appellante.

a)  Nell’ambito della realizzazione degli immobili le condizioni dell’incanto devono indicare che i fondi sono venduti con tutti gli oneri che li gravano (servitù, oneri fondiari, ipoteche, cartelle ipotecarie, rendite fondiarie); i debiti con pegno immobiliare, se sono esigibili, non vengono assegnati ma sono estinti col ricavo della vendita (art. 135 cpv. 1 in fine LEF; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1993, pag. 245). Con l’aggiudicazione si verifica pertanto l’estinzione di tutti i diritti reali che non figurano nell’elenco degli oneri (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, pag. 236). Certo il diritto all’iscrizione di un’ipoteca legale dei condomini è un’obbligazione di natura propter rem e può essere richiesta contro il proprietario attuale della quota (Steinauer, Les droits réels, Tomo I, n. 1352a, pag. 350), ma il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che se l’ipoteca non è ancora stata iscritta e non sia stata considerata in occasione della realizzazione forzata, il credito della comunione non può più essere fatto valere nei confronti del deliberatario (DTF 106 II 193 consid. 3c). In altre parole la comunione dei comproprietari, ogni qualvolta vi è una realizzazione forzata di una quota, deve far valere il proprio diritto se non intende perderlo, mentre se il suo credito non è coperto dal ricavato della realizzazione forzata, il diritto di costituire un’ipoteca legale si estingue (DTF citata, pag. 189 consid. 2; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 66 ad art. 712i). In questo senso la posizione del deliberatario è diversa da quella dell’acquirente ordinario (DTF citata pag. 190, consid. 3).

b)  Nella fattispecie i contributi condominiali richiesti risalgono agli anni 1990/1992, di modo che al momento dell’introduzione della richiesta d’iscrizione dell’ipoteca legale a favore dei condomini i relativi crediti erano esigibili. Non potendo trattarsi di un credito garantito da un’ipoteca legale diretta (art. 836 CC, Steinauer, op. cit.

n. 1352, pag. 350), esso doveva figurare nell’elenco oneri relativo alla realizzazione delle PPP in questione (art. 135 LEF, 45 cpv. 1 lett. a del Regolamento del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi: RRF). Ne discende che se la comunione dei comproprietari non voleva perdere i suoi crediti avrebbe dovuto farli valere nell’ambito della procedura di realizzazione forzata delle unità PPP in oggetto (DTF 106 II 193, consid. 3c). Poichè l’11 dicembre 1992 si sono tenuti i pubblici incanti delle unità PPP (Foglio ufficiale del Cantone Ticino, n. __________ del 13 ottobre __________, pag. __________ e n. __________ del 23 ottobre __________, pag. __________) e il trasferimento di proprietà si opera con l’aggiudicazione (Gilliéron, op. cit. pag. 236), la petizione introdotta l’11 dicembre 1992 e pervenuta alla Pretura il 14 dicembre successivo non poteva essere accolta, il diritto di costituire un’ipoteca legale essendosi estinto e non potendo più essere fatto valere nei confronti del deliberatario. D’altronde la stessa attrice ha menzionato la circostanza che per tali crediti essa aveva già dovuto iniziare una procedura d’incasso (petizione pag. 2), sicchè non poteva certo sfuggirle la circostanza che le PPP di proprietà della __________ sarebbero state messe all’asta. E’ vero che la __________ non ha risposto alla petizione, ma l’obbligo di contestare i fatti di petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal suo obbligo di provare il ben fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 1 ad art.184). Tenuto conto dell’aggiudicazione, spettava alla parte attrice provare che i crediti asseriti rientravano nella categoria di quelli assegnati al deliberatario (art. 832 CC, 135 LEF, 47 RRF) o altre circostanze che potevano permettere l’accoglimento delle sue pretese. Non avendo fatto valere i suoi crediti nell’ambito della realizzazione forzata delle PPP in questione, il diritto di richiedere l’iscrizione di un’ipoteca legale a suo favore è decaduto. Ciò posto, gli appelli devono essere accolti e le sentenze impugnate riformate di conseguenza. 5. La richiesta dell’appellante di richiamare la documentazione relativa alla data, alle modalità e all’esito dell'aggiudicazione è senza oggetto gli appelli dovendo essere accolti già sulla base degli atti. 6. La riforma della sentenza impugnata implica una modifica del pronunciato degli oneri processuali di prima sede che sono posti a carico dell'attrice, integralmente soccombente. Tenuto conto che la parte convenuta non ha partecipato al processo, non si giustifica di assegnarle ripetibili. In questa sede gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellata, tenuta a rifondere all’appellante un'equa indennità per ripetibili d'appello (art. 148 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1.   L'appello è accolto e le sentenze impugnate sono così modificate: “1.    La petizione è respinta.

2.    Le spese e la tassa di giustizia di fr. 550.– sono a carico     dell'attore. Non si assegnano ripetibili”. Per il resto la sentenza rimane invariata.

2.   Gli oneri processuali di appello consistenti in: a) tassa di giustizia                    fr.      750.– b) spese                                      fr.        50.– totale fr.      800.– da anticipare dall’appellante, sono posti a carico della __________ “__________ ”, che rifonderà al __________ fr. 1’000.– per ripetibili d'appello.

3.   Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________, - __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria