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11.1995.52

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Con decreto del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha fissato, sulla scorta della perizia di __________, il valore della lite in fr. 9’700.--. L’appello è pertanto ricevibile.

E. 2 Con l’acquisto da parte di __________ delle le quote di comproprietà della sorella, avvenuto il 1° settembre 1989, egli è diventato unico proprietario dei fondi oggetto di contestazione; ciononostante in mancanza di un’esplicita accettazione da parte del convenuto, __________ non può essere estromessa dalla lite e continua a essere parte in causa (art. 110 CPC). Pur non avendo introdotto appello contro la sentenza in esame, __________ è tuttavia rappresentata dall’altro comproprietario, litisconsorte necessario (art. 46 CPC), di modo che il gravame introdotto da __________ è ricevibile e il pronunciato esplica effetti anche nei confronti di __________. I. Sull’appello principale

E. 3 Il Pretore, dopo

aver rilevato che la proprietà degli attori ha sempre dato luogo a

controversie, ha riconosciuto la validità della convenzione sottoscritta dal

Patriziato di __________ e dal padre degli attori, il 9 maggio 1961, con la

quale i contraenti avevano accettato il piano di mutazione del geometra

__________, con il quale i fondi elencati sono stati attribuiti in proprietà di

__________ mentre le strade sono state lasciate in proprietà del Patriziato. Il

primo giudice, pur ammettendo la verosimiglianza di un allargamento delle

strade patriziali, ha negato un’occupazione della proprietà degli attori, non

essendo stata provata la modifica del tracciato delle strade. In definitiva

egli ha assegnato agli attori 5 m

2

da aggiungere alla particella n.

__________, la diminuzione della loro proprietà di mq 475 essendo già stata riconosciuta

dal perito unico.

L’appellante si duole

di tale risultanze, asseverando che l’istruttoria ha dimostrato lo spostamento

del tracciato stradale verso valle, ciò che ha comportato lo sconfinamento

nella sua proprietà.

4.a)

Dal fascicolo

processuale risulta che nel 1956 __________, padre degli attori, ha acquistato

dagli eredi fu __________ la particella n. __________. Successivamente, volendo

procedere all’accertamento della sua proprietà, __________ ha incaricato il

geometra __________ __________ di allestire un piano di mutazione, dal quale è

risultata una superficie della particella in questione di complessivi 4068 m

2

(doc. C e D). Il 9 maggio 1961 __________ e il Patriziato di __________ hanno

sottoscritto una convenzione con la quale hanno accettato il piano di mutazione

del geometra __________, hanno riconosciuto la proprietà di __________ sulla

particella ivi figurante, con la modifica della numerazione e la creazione di

due nuovi numeri di mappa (__________e __________), hanno deciso la rinuncia

del Patriziato a ogni diritto di proprietà sulla zona medesima, impegnandosi

__________ di posare i termini, e hanno riconosciuto la proprietà del

Patriziato sulle strade indicate nel piano di mutazione (doc. E). Detta

convenzione è stata ratificata il 28 luglio 1961 dal Consiglio di Stato (doc.

G). Nel 1984 il Municipio di __________ ha approvato la planimetria del 12

novembre 1981 dell’ing. __________, incaricato dagli attori di accertare lo sconfinamento

delle strade patriziali sulla proprietà __________, e dalla quale risultava una

diminuzione della proprietà __________ di 475 m

2

(doc. H e

planimetria allegata alla petizione). Nel frattempo, nel 1965, la Società

__________ (__________) ha acquistato dal Patriziato di __________ una

particella sulla quale è poi stata costruita una cabina in sostituzione di un

vecchio impianto (doc. I).

b)

Sia il perito

unico avv. __________ che il Pretore hanno ammesso una diminuzione della

proprietà __________ che il perito ha calcolato in 470 m

2

e il

Pretore in 475 m

2

. L’appellato ribadisce invero l’impossibilità di

dedurre qualsiasi diritto dalla sovrapposizione di due planimetrie concepite

con tecniche diverse, rilevando che la planimetria allestita nel 1961 dal

geometra __________, a differenza di quelle aerofotogrammetriche, non è

attendibile, poiché frutto di una misurazione sul terreno. L’argomentazione,

ancorché teoricamente sostenibile (Rep. __________620), non può essere seguita

nel caso concreto. Dal piano di mutazione allestito il 20 settembre 1961 dal

geometra __________ (doc. D) risulta che la particella acquistata da __________

misura 4068 m

2

. Nell’ambito dell’ispezione dei registri comunali del

18 gennaio 1988 è emerso che “i dati contenutivi riferiti alla superficie della

particella n. __________riflettono i dati espressi nel piano di mutazione 20

settembre 1961”. Tale consonanza di superfici, pure ammessa dal Pretore

(sentenza pag. 5, consid. 10), non è stata, del resto, contestata

dall’appellato, che nelle sue osservazioni all’appello si limita a ribadire la

sua opposizione di fondo al metodo di misurazione. Se non che, in difetto di

prove contrarie la mappa (e i registri censuari) costituisce un serio indizio

di proprietà (Rep. __________627). Essa può essere infirmata da altre

presunzioni o prove contrarie (Rep. __________74, consid. 1 con riferimenti

giurisprudenziali). Occorre esaminare se tale sia il caso nella fattispecie.

E. 5 L’appellante

sostiene che nel corso degli anni le strade di proprietà del Patriziato di

__________ si sono allargate a seguito delle piogge e hanno invaso le proprietà

confinanti.

a)

Dall’istruttoria

è emerso che il fondo stradale veniva scavato dallo scorrere delle acque

piovane a ogni precipitazione, tanto che era necessario ogni volta l’impiego di

scavatrici per renderlo nuovamente transitabile e divenne indispensabile

l’asfaltatura (deposizione __________i, verbale 27 marzo 1987). E` risultato

inoltre che nella zona contestata si è preceduto a due interventi di

asfaltatura, il primo attorno agli anni 60 (deposizione __________), e il

secondo nel 1971 (deposizione __________ __________). Entrambi i testi, pur

esprimendo riserve, hanno affermato che durante i lavori di asfaltatura il

tracciato stradale è stato modificato verso valle, circostanza pure ammessa dal

teste __________. Questi ha dichiarato altresì che lo spostamento del tracciato

delle strade corrisponde a quello risultante tra il confronto della planimetria

allegata alla decisione su reclamo (doc. B) e quella del piano di mutazione del

geometra __________ (doc. 1). Il tracciato della strada in specie era spostato

verso monte e il fondo stradale occupava l’attuale superficie della cabina

elettrica in tutto o in parte (verbale 16 ottobre 1987). Tale circostanza è

stata pure confermata a grandi linee dal teste __________, per il quale la rete

viaria della zona era parzialmente diversa: soprattutto a monte della cabina

elettrica (segnata sul piano doc. B con il numero di particella __________ a)

la strada compiva un tornante verso destra, oggi non più esistente. Infine il

teste __________ ha avuto modo di affermare che il tratto di strada dal bivio a

valle al bivio a monte della cabina elettrica non ha subito sostanziali

modifiche di direzione, senza esprimersi su eventuali cambiamenti a monte della

cabina della __________. Da queste testimonianze si deve dedurre che prima

della costruzione della nuova cabina della __________ il tracciato della strada

passava a monte della stessa (deposizioni __________ e __________) e che

durante la prima asfaltatura della strada, avvenuta in epoca anteriore alla

costruzione della cabina, vi sono stati allargamenti verso valle (deposizione

__________), ciò che poi si è verificato anche in occasione dell’asfaltatura

del 1971 (deposizione __________).

b)

In merito

all’ubicazione della nuova cabina della __________ le deposizioni agli atti

divergono. Per il teste __________ essa è stata costruita accanto al trasformatore

esistente ed entrambe le costruzioni distavano pochi metri dalla strada. Il

teste __________ ha affermato che la nuova cabina è stata costruita poco

lontano dal vecchio trasformatore, riconoscibile dal piano di mutazione

allegato al contratto di compravendita tra la __________ e il Patriziato di

__________ (doc. 2), senza escludere però che il segno sul piano poteva essere

anche un garage di legno. Quest’ultima eventualità è stata confermata dal teste

__________, per il quale accanto alla cabina __________ si trovava, appunto,

una baracca di legno usata quale garage. La __________ non è stata in grado di

indicare con precisione ove si trovasse il vecchio trasformatore (doc. I).

c)

In queste

circostanze, pur non potendo assurgere a prova assoluta, ben si può affermare

che la situazione così come descritta dall’ing. __________ è stata sostanzialmente

confermata dall’istruttoria di causa e in particolare dalle testimonianze assunte.

Essa costituisce pertanto un ulteriore e decisivo indizio che avvalora le tesi

dell’appellante, il quale è riuscito a rendere credibili le sue argomentazioni.

d)

In conclusione è

vero che, se non è data la prova assoluta della proprietà dell’appellante, il

vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, suffraga

il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni da lui esposte sono

aderenti alla realtà. In sostanza se manca una prova formale e assoluta, non

potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, nel caso concreto

gli elementi affermativi predominano su quelli negativi (Rep. __________128).

Ne discende che su questo punto l’appello merita accoglimento e il giudizio impugnato

deve essere riformato.

E. 6 In merito alla richiesta di rifusione di fr. 207.75,  pari all’importo delle spese sostenute nella procedura di reclamo, respinta dal Pretore poiché il Patriziato non risultava parte nella procedura di aggiornamento della mappa censuaria, la censura è irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prevede che un appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non spende una parola a sostegno della sua tesi, ragione per cui il ricorso sfugge a un esame di merito. Si aggiunga che per l’art. 85 della Legge generale sul Registro fondiario, applicabile per il rimando dell’art. 91 cpv. 4, in caso di ammissione totale o parziale del ricorso, il perito potrà dividere le spese tra il proprietario e il Comune. Il Patriziato di __________, estraneo alla procedura di reclamo relativa all’aggiornamento della mappa, nulla deve quindi agli attori per le spese provocate loro da tale vertenza, di modo che l’appello deve essere respinto su questo punto. II. Sull’appello adesivo

E. 7 L’appellante adesivo lamenta una violazione dell’art. 86 CPC, il Pretore avendo assegnato alla parte attrice più di quanto da essa richiesta. Visto l’esito dell’appello principale la questione non ha più interesse, la sentenza del primo giudice dovendo essere riformata con la conseguente retrocessione della particella n. __________ al Patriziato di __________. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 8 L’esito dell’appello principale comporta la modifica del pronunciato sulle spese e le ripetibili di primo grado, che vanno poste a carico dell’attore in ragione di 1/10 e del convenuto in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere un’adeguata indennità per ripetibili. In questa sede gli oneri processuali seguono la quasi integrale soccombenza del Patriziato di __________ nella procedura principale e la soccombenza integrale in quella adesiva. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si tiene conto del valore litigioso (fr. 9’700.--). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: “1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è accertata la proprietà di __________ della particella n. __________così come delimitata nella planimetria del geometra __________a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in rosa).

2. E’ fatto ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Riviera e al geometra responsabile di procedere alle necessarie rettifiche dei pubblici registri.

3.  La domanda intesa al pagamento da parte del Patriziato di __________ a __________ e __________ di fr. 207.75 è respinta.

4.  La tassa del presente giudizio consistente in fr. 150.-- e le spese sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- per ripetibili” II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia                               fr.      350.-- b) spese                                                  fr.        50.-- fr.      400.-- da anticipare dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 1/10 e dell’appellato in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla  controparte l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili ridotte di appello. III. L’appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia                               fr.      350.-- b) spese                                                  fr.        50.-- fr.      400.-- sono a carico dell’appellante adesivo che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.-- per ripetibili. V. Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.10.1995 11.1995.52 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.10.1995 11.1995.52 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.10.1995 11.1995.52

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00052 Lugano 11 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa

n. ____ (accertamento della proprietà) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 1° luglio 1986 da __________ e __________, __________ a (patrocinati dall’avv. __________, __________) contro __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 31 gennaio 1991 da __________ contro la sentenza emessa l’8 gennaio 1991 dal Pretore del Distretto di Riviera; 2. Se dev’essere accolta l’appellazione adesiva presentata il 15 marzo 1991 dal Patriziato di __________ contro la medesima sentenza; 3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ è l’attuale proprietario delle particelle n. __________ vecchia mappa di __________ (odierna n. __________ RT) e __________ (odierna n. __________). Il Patriziato di __________ è proprietario delle strade che attraversano i due fondi. Nell’ambito della procedura di raggruppamento dei terreni, __________ e la sorella __________, allora comproprietaria delle particelle in questione, hanno interposto il 7 novembre 1984 reclamo contro la mappa censuaria aggiornata, sostenendo, tra l’altro, che la superficie del loro fondo n. __________risultava di 510 m 2 inferiore a quella formante oggetto dalla partita n. __________del registro censuario di __________. Con decisione del 30 maggio 1986 il perito unico avv. __________, constatando che dal confronto delle misurazioni risultavano 470 m 2 a sfavore dei reclamanti, ha assegnato loro la particella n. __________, di appunto 470 m 2, contigua alla particella n. __________già di loro proprietà. B. Il 1° luglio 1986 __________ e __________ hanno convenuto il Patriziato di __________ dinanzi il Pretore del Distretto di Riviera chiedendo l’accertamento della loro proprietà sulla particella n. __________così come delimitata nella planimetria del __________ a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in rosa della planimetria allegata alla petizione), con il relativo ordine di iscrizione all’Ufficio del registro fondiario. Essi hanno chiesto inoltre la condanna del convenuto a rifondere loro l’importo di fr. 207.75 corrispondente al rimborso delle spese sostenute nella procedura svoltasi davanti il perito unico. Con risposta del 31 luglio 1986 il Patriziato di __________ si è opposto alle domande di petizione. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. C. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno introdotto un memoriale conclusivo, confermandosi essenzialmente nelle rispettive domande di giudizio. __________ ha comunicato di aver acquistato il 1° settembre 1989 le quote di comproprietà della sorella, e di essere così l’unico proprietario delle particelle n. __________e __________. Il convenuto ha postulato la retrocessione della particella n. __________. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 13 dicembre 1989. D. Statuendo l’8 gennaio 1991 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, assegnando agli attori ulteriori 5 m 2 da aggiungere alla particella n. __________ già attribuita loro dal perito unico. Le altre domande sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 150.-- sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili. E. Contro la predetta sentenza __________ è insorto con un appello del 31 gennaio 1991 in cui chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di accogliere la sua petizione. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 1991 il Patriziato di __________ propone di respingere il gravame e con appello adesivo insta perché la petizione sia integralmente respinta. __________ nelle sue osservazioni del 24 aprile 1991 postula la reiezione dell’appello adesivo. F. Il 2 dicembre 1991 la presidente di questa Camera ha rinviato la causa al Pretore affinché procedesse alla determinazione del valore litigioso. Questi, con decreto del 14 gennaio 1992, ha fissato in fr. 9’700.-- il valore della lite. G. Le parti sono state successivamente convocate da questa Camera alla discussione orale del 13 luglio 1993, in occasione della quale è stata formulata una proposta di transazione giudiziale. Accettata dall’appellante con scritto del 27 agosto 1993, il convenuto l’ha respinta il 18 febbraio 1994. Considerando in diritto: 1. Con decreto del 14 gennaio 1992 il Pretore del Distretto di Riviera ha fissato, sulla scorta della perizia di __________, il valore della lite in fr. 9’700.--. L’appello è pertanto ricevibile. 2. Con l’acquisto da parte di __________ delle le quote di comproprietà della sorella, avvenuto il 1° settembre 1989, egli è diventato unico proprietario dei fondi oggetto di contestazione; ciononostante in mancanza di un’esplicita accettazione da parte del convenuto, __________ non può essere estromessa dalla lite e continua a essere parte in causa (art. 110 CPC). Pur non avendo introdotto appello contro la sentenza in esame, __________ è tuttavia rappresentata dall’altro comproprietario, litisconsorte necessario (art. 46 CPC), di modo che il gravame introdotto da __________ è ricevibile e il pronunciato esplica effetti anche nei confronti di __________. I. Sull’appello principale 3. Il Pretore, dopo aver rilevato che la proprietà degli attori ha sempre dato luogo a controversie, ha riconosciuto la validità della convenzione sottoscritta dal Patriziato di __________ e dal padre degli attori, il 9 maggio 1961, con la quale i contraenti avevano accettato il piano di mutazione del geometra __________, con il quale i fondi elencati sono stati attribuiti in proprietà di __________ mentre le strade sono state lasciate in proprietà del Patriziato. Il primo giudice, pur ammettendo la verosimiglianza di un allargamento delle strade patriziali, ha negato un’occupazione della proprietà degli attori, non essendo stata provata la modifica del tracciato delle strade. In definitiva egli ha assegnato agli attori 5 m 2 da aggiungere alla particella n. __________, la diminuzione della loro proprietà di mq 475 essendo già stata riconosciuta dal perito unico. L’appellante si duole di tale risultanze, asseverando che l’istruttoria ha dimostrato lo spostamento del tracciato stradale verso valle, ciò che ha comportato lo sconfinamento nella sua proprietà. 4.a) Dal fascicolo processuale risulta che nel 1956 __________, padre degli attori, ha acquistato dagli eredi fu __________ la particella n. __________. Successivamente, volendo procedere all’accertamento della sua proprietà, __________ ha incaricato il geometra __________ __________ di allestire un piano di mutazione, dal quale è risultata una superficie della particella in questione di complessivi 4068 m 2 (doc. C e D). Il 9 maggio 1961 __________ e il Patriziato di __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno accettato il piano di mutazione del geometra __________, hanno riconosciuto la proprietà di __________ sulla particella ivi figurante, con la modifica della numerazione e la creazione di due nuovi numeri di mappa (__________e __________), hanno deciso la rinuncia del Patriziato a ogni diritto di proprietà sulla zona medesima, impegnandosi __________ di posare i termini, e hanno riconosciuto la proprietà del Patriziato sulle strade indicate nel piano di mutazione (doc. E). Detta convenzione è stata ratificata il 28 luglio 1961 dal Consiglio di Stato (doc. G). Nel 1984 il Municipio di __________ ha approvato la planimetria del 12 novembre 1981 dell’ing. __________, incaricato dagli attori di accertare lo sconfinamento delle strade patriziali sulla proprietà __________, e dalla quale risultava una diminuzione della proprietà __________ di 475 m 2 (doc. H e planimetria allegata alla petizione). Nel frattempo, nel 1965, la Società __________ (__________) ha acquistato dal Patriziato di __________ una particella sulla quale è poi stata costruita una cabina in sostituzione di un vecchio impianto (doc. I). b) Sia il perito unico avv. __________ che il Pretore hanno ammesso una diminuzione della proprietà __________ che il perito ha calcolato in 470 m 2 e il Pretore in 475 m 2 . L’appellato ribadisce invero l’impossibilità di dedurre qualsiasi diritto dalla sovrapposizione di due planimetrie concepite con tecniche diverse, rilevando che la planimetria allestita nel 1961 dal geometra __________, a differenza di quelle aerofotogrammetriche, non è attendibile, poiché frutto di una misurazione sul terreno. L’argomentazione, ancorché teoricamente sostenibile (Rep. __________620), non può essere seguita nel caso concreto. Dal piano di mutazione allestito il 20 settembre 1961 dal geometra __________ (doc. D) risulta che la particella acquistata da __________ misura 4068 m 2 . Nell’ambito dell’ispezione dei registri comunali del 18 gennaio 1988 è emerso che “i dati contenutivi riferiti alla superficie della particella n. __________riflettono i dati espressi nel piano di mutazione 20 settembre 1961”. Tale consonanza di superfici, pure ammessa dal Pretore (sentenza pag. 5, consid. 10), non è stata, del resto, contestata dall’appellato, che nelle sue osservazioni all’appello si limita a ribadire la sua opposizione di fondo al metodo di misurazione. Se non che, in difetto di prove contrarie la mappa (e i registri censuari) costituisce un serio indizio di proprietà (Rep. __________627). Essa può essere infirmata da altre presunzioni o prove contrarie (Rep. __________74, consid. 1 con riferimenti giurisprudenziali). Occorre esaminare se tale sia il caso nella fattispecie. 5. L’appellante sostiene che nel corso degli anni le strade di proprietà del Patriziato di __________ si sono allargate a seguito delle piogge e hanno invaso le proprietà confinanti. a) Dall’istruttoria è emerso che il fondo stradale veniva scavato dallo scorrere delle acque piovane a ogni precipitazione, tanto che era necessario ogni volta l’impiego di scavatrici per renderlo nuovamente transitabile e divenne indispensabile l’asfaltatura (deposizione __________i, verbale 27 marzo 1987). E` risultato inoltre che nella zona contestata si è preceduto a due interventi di asfaltatura, il primo attorno agli anni 60 (deposizione __________), e il secondo nel 1971 (deposizione __________ __________). Entrambi i testi, pur esprimendo riserve, hanno affermato che durante i lavori di asfaltatura il tracciato stradale è stato modificato verso valle, circostanza pure ammessa dal teste __________. Questi ha dichiarato altresì che lo spostamento del tracciato delle strade corrisponde a quello risultante tra il confronto della planimetria allegata alla decisione su reclamo (doc. B) e quella del piano di mutazione del geometra __________ (doc. 1). Il tracciato della strada in specie era spostato verso monte e il fondo stradale occupava l’attuale superficie della cabina elettrica in tutto o in parte (verbale 16 ottobre 1987). Tale circostanza è stata pure confermata a grandi linee dal teste __________, per il quale la rete viaria della zona era parzialmente diversa: soprattutto a monte della cabina elettrica (segnata sul piano doc. B con il numero di particella __________ a) la strada compiva un tornante verso destra, oggi non più esistente. Infine il teste __________ ha avuto modo di affermare che il tratto di strada dal bivio a valle al bivio a monte della cabina elettrica non ha subito sostanziali modifiche di direzione, senza esprimersi su eventuali cambiamenti a monte della cabina della __________. Da queste testimonianze si deve dedurre che prima della costruzione della nuova cabina della __________ il tracciato della strada passava a monte della stessa (deposizioni __________ e __________) e che durante la prima asfaltatura della strada, avvenuta in epoca anteriore alla costruzione della cabina, vi sono stati allargamenti verso valle (deposizione __________), ciò che poi si è verificato anche in occasione dell’asfaltatura del 1971 (deposizione __________). b) In merito all’ubicazione della nuova cabina della __________ le deposizioni agli atti divergono. Per il teste __________ essa è stata costruita accanto al trasformatore esistente ed entrambe le costruzioni distavano pochi metri dalla strada. Il teste __________ ha affermato che la nuova cabina è stata costruita poco lontano dal vecchio trasformatore, riconoscibile dal piano di mutazione allegato al contratto di compravendita tra la __________ e il Patriziato di __________ (doc. 2), senza escludere però che il segno sul piano poteva essere anche un garage di legno. Quest’ultima eventualità è stata confermata dal teste __________, per il quale accanto alla cabina __________ si trovava, appunto, una baracca di legno usata quale garage. La __________ non è stata in grado di indicare con precisione ove si trovasse il vecchio trasformatore (doc. I). c) In queste circostanze, pur non potendo assurgere a prova assoluta, ben si può affermare che la situazione così come descritta dall’ing. __________ è stata sostanzialmente confermata dall’istruttoria di causa e in particolare dalle testimonianze assunte. Essa costituisce pertanto un ulteriore e decisivo indizio che avvalora le tesi dell’appellante, il quale è riuscito a rendere credibili le sue argomentazioni. d) In conclusione è vero che, se non è data la prova assoluta della proprietà dell’appellante, il vaglio critico delle prove addotte, per induzione o deduzione logica, suffraga il convincimento che con ogni probabilità le argomentazioni da lui esposte sono aderenti alla realtà. In sostanza se manca una prova formale e assoluta, non potendosi escludere completamente la possibilità del contrario, nel caso concreto gli elementi affermativi predominano su quelli negativi (Rep. __________128). Ne discende che su questo punto l’appello merita accoglimento e il giudizio impugnato deve essere riformato. 6. In merito alla richiesta di rifusione di fr. 207.75,  pari all’importo delle spese sostenute nella procedura di reclamo, respinta dal Pretore poiché il Patriziato non risultava parte nella procedura di aggiornamento della mappa censuaria, la censura è irricevibile. L’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC prevede che un appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non spende una parola a sostegno della sua tesi, ragione per cui il ricorso sfugge a un esame di merito. Si aggiunga che per l’art. 85 della Legge generale sul Registro fondiario, applicabile per il rimando dell’art. 91 cpv. 4, in caso di ammissione totale o parziale del ricorso, il perito potrà dividere le spese tra il proprietario e il Comune. Il Patriziato di __________, estraneo alla procedura di reclamo relativa all’aggiornamento della mappa, nulla deve quindi agli attori per le spese provocate loro da tale vertenza, di modo che l’appello deve essere respinto su questo punto. II. Sull’appello adesivo 7. L’appellante adesivo lamenta una violazione dell’art. 86 CPC, il Pretore avendo assegnato alla parte attrice più di quanto da essa richiesta. Visto l’esito dell’appello principale la questione non ha più interesse, la sentenza del primo giudice dovendo essere riformata con la conseguente retrocessione della particella n. __________ al Patriziato di __________. III. Sulle spese e le ripetibili 8. L’esito dell’appello principale comporta la modifica del pronunciato sulle spese e le ripetibili di primo grado, che vanno poste a carico dell’attore in ragione di 1/10 e del convenuto in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere un’adeguata indennità per ripetibili. In questa sede gli oneri processuali seguono la quasi integrale soccombenza del Patriziato di __________ nella procedura principale e la soccombenza integrale in quella adesiva. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle ripetibili si tiene conto del valore litigioso (fr. 9’700.--). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L’appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: “1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è accertata la proprietà di __________ della particella n. __________così come delimitata nella planimetria del geometra __________a, rispettivamente in quella dell’ing. __________ (parti segnate in giallo e in rosa).

2. E’ fatto ordine all’Ufficiale dei registri del Distretto di Riviera e al geometra responsabile di procedere alle necessarie rettifiche dei pubblici registri.

3.  La domanda intesa al pagamento da parte del Patriziato di __________ a __________ e __________ di fr. 207.75 è respinta.

4.  La tassa del presente giudizio consistente in fr. 150.-- e le spese sono poste a carico del convenuto che rifonderà alla controparte fr. 1’000.-- per ripetibili” II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a) tassa di giustizia                               fr.      350.-- b) spese                                                  fr.        50.-- fr.      400.-- da anticipare dall’appellante, sono posti a suo carico in ragione di 1/10 e dell’appellato in ragione di 9/10, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla  controparte l’importo di fr. 1’200.-- per ripetibili ridotte di appello. III. L’appello adesivo è respinto. IV. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a) tassa di giustizia                               fr.      350.-- b) spese                                                  fr.        50.-- fr.      400.-- sono a carico dell’appellante adesivo che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 500.-- per ripetibili. V. Intimazione a: - avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria