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11.1995.46

Ticino · 1983-08-19 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1995 11.1995.46 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1995 11.1995.46 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.02.1995 11.1995.46

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00046 Lugano 28 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G.Bernasconi, vicepresidente Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi) segretario: Nani sedente per statuire nella causa n. __________ DSA (modifica di pensione alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 23 dicembre 1986 da __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________) contro __________, nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________, __________) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 30 giugno 1994 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 20 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6; 2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 19 agosto 1983, passata in giudicato, il Pretore della (allora) giurisdizione di Lugano Campagna ha pronunciato la separazione per tempo indeterminato fra __________ (1941) e __________ nata __________ (1940), cittadini italiani. I figli __________ (__________settembre 1965), __________ (__________agosto 1967) e __________ (__________settembre 1973) sono stati affidati alla madre. Il padre, cui è stato garantito un diritto di visita settimanale, è stato tenuto a versare un contributo mensile (non indicizzato) di fr. 700.– complessivi per i figli e di fr. 400.– per la moglie. Il contributo per i figli sarebbe rimasto invariato anche dopo la maggiore età del primogenito, fino ai vent’anni del figlio __________. B. Il 23 dicembre 1986 __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, chiedendogli – senza avanzare cifre – di moderare il contributo da lui dovuto alla famiglia. Egli ha instato dipoi il 16 febbraio 1987 perché, a titolo provvisionale, tale contributo fosse ridotto a fr. 400.– mensili complessivi dal 1° febbraio 1987. Il Pretore ha citato le parti al contraddittorio del 28 aprile successivo per la discussione dell’istanza provvisionale. Nel frattempo, il 24 febbraio 1987, __________ ha inoltrato la risposta di causa, proponendo il rigetto della petizione. Nel successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. C. Sentiti i coniugi alla discussione del 28 aprile 1987, con decreto del 5 ottobre seguente il Pretore ha accolto l’istanza provvisionale di __________ e ha ridotto a fr. 400.– mensili complessivi dal 1° febbraio 1987 il contributo a favore della convenuta e del figlio minorenne __________. Nel frattempo è stata esperita l’istruttoria di merito, che si è chiusa il 13 luglio 1989. __________ non ha presentato allegati conclusivi. Nel suo memoriale del 15 settembre 1989 __________ ha riproposto invece il completo rigetto della petizione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. D. Statuendo il 20 giugno 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ridotto il contributo a carico di __________ nel modo seguente:

–    dal 1° gennaio al 27 agosto 1987 (maggiore età del figlio __________): fr. 400.– mensili per i soli figli (fr. 200.– per __________ e fr. 200.– per __________);

–    dal 28 agosto al 31 dicembre 1987: fr. 350.– mensili per il solo figlio __________;

–    dal 1° gennaio 1988 al 31 agosto 1993: fr. 400.– mensili per la moglie e fr. 350.– mensili per    __________;

–    dal 1° settembre 1993 in poi (maggiore età del figlio   __________): fr. 400.– mensili per la sola moglie. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. E. Contro la sentenza predetta __________ è insorta con un appello del 30 giugno 1994 in cui chiede che, annullato il giudizio del Pretore, la petizione sia interamente respinta e che, anzi, il contributo alimentare a carico del marito sia aumentato a fr. 1700.– mensili complessivi sin dal 1° dicembre 1981. Nelle sue osservazioni del 3 agosto 1994 l’attore propone di respingere l’appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza impugnata. Considerando in diritto: I. In ordine

1.   a) L’atto di appello deve contenere – tra l’altro – la dichiarazione di appellare con l’indicazione precisa dei punti della sentenza che si intendono deferire all’autorità di ricorso, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se mancano tali requisiti la dichiarazione di appello è nulla (art. 309 cpv. 5 CPC). La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire nondimeno che la sanzione della nullità va applicata con cautela: anche se non adempie in modo preciso le esigenze formali stabilite dalla legge, l’appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge chiaramente l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado, dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e l’insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep 1986 pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1). b) L’appello della convenuta denota senza equivoco la volontà di far annullare tutta la sentenza di primo grado, riformandola nel senso di respingere interamente la petizione e di aumentare a fr. 1700.– mensili retroattivi il contributo alimentare a carico del marito. La richiesta di giudizio è quindi sufficientemente chiara e l’ambito della contestazione non dà adito a dubbi. Quanto ai motivi, essi sono esposti in modo confuso e non sempre comprensibile, ma per quanto è dato di capire possono essere vagliati nel merito. In tale misura il gravame è dunque ammissibile. c) L’appello è irricevibile, per contro, nella misura in cui postula non solo il rigetto della petizione, ma l’aumento – per di più retroattivo – del contributo alimentare a favore della moglie (domanda n. 1). Quest’ultima richiesta è nuova e come tale improponibile in appello (Anastasi, Il sistema dei mezzi d’impugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 83 segg.). Inammissibile – per gli stessi motivi – è anche il gran numero di documenti nuovi che la convenuta acclude all’appello; essi possono essere considerati solo in quanto siano idonei ad apprezzare l’adeguatezza del contributo alimentare per i figli minorenni (al cui riguardo il giudice inquisisce d’ufficio: DTF 118 II 93). Irricevibili sono infine le conclusioni dell’appello che comportano più o altro che la riforma del giudizio impugnato (domanda n. 2), unico scopo cui può tendere la procedura di ricorso. II. Nel merito 2. Il coniuge obbligato a fornire un contributo alimentare in virtù di una sentenza di separazione (art. 160 cpv. 2 e 161 cpv. 2 vCC, art. 163 CC) può domandare di esserne liberato o ch’esso sia ridotto quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità del contributo. Poco importa che tale somma sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui il contributo era stata fissato (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, note 43–48 all’introduzione degli art. 149–157 CC con riferimenti). 3. Dopo avere premesso che la sentenza di separazione non indica qual era il reddito e il fabbisogno dei coniugi nel 1983, il Pretore ha accertato che quell’epoca il marito aveva entrate imponibili per fr. 3113.– mensili, mentre la moglie non conseguiva alcun guadagno. Al momento in cui ha presentato l’azione di modifica (23 dicembre 1986), il marito aveva entrate addirittura inferiori a quelle del 1983 (fr. 2067.– mensili complessivi). La moglie percepiva invece una rendita AI di fr. 1672.– mensili, riscuoteva gli assegni familiari per i tre figli e poteva esigere dal figlio __________ (che aveva un reddito di fr. 1800.–) il versamento di almeno fr. 600.– mensili. Nel 1988 la rendita AI della moglie si era ridotta a fr. 1350.– mensili, ma il figlio __________ guadagnava oltre fr. 2400.– mensili e il figlio __________ fr. 3510.–. Quanto ai fabbisogni minimi, erano determinabili solo quelli del 1987 (fr. 1859.– mensili per il marito, fr. 1840.– mensili per la moglie), che sono rimasti più o meno invariati negli anni. Ciò posto, il Pretore ha concluso che per il 1986 e – in difetto di altri dati – per il 1987 la moglie non poteva pretendere un contributo alimentare per sé. Essa aveva infatti un reddito di fr. 2272.– mensili, che bastava a coprire il fabbisogno minimo (fr. 1840.–). Il marito, con un reddito di fr. 2067.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 1859.–, poteva essere tenuto a erogare unicamente il contributo di fr. 400.– mensili da lui stesso offerto (fr. 200.– ognuno per __________ e __________), rispettivamente – dopo la maggiore età di __________ (__________agosto 1987) – il contributo di fr. 350.– mensili fissato nella sentenza di separazione per il figlio __________. La situazione risultava diversa a decorrere dal 1988: in quell’anno il marito era tornato a conseguire un reddito complessivo di circa fr. 3000.– mensili (rispetto ai fr. 1950.– mensili della moglie) e poteva quindi far fronte nuovamente ai contributi fissati nella sentenza di separazione (fr. 400.– per la moglie e fr. 350.– per il figlio __________ fino alla maggiore età, sopraggiunta il __________ settembre 1993). 4. Da quanto precede si evince chiaramente che il Pretore ha modificato la pensione alimentare destinata alla convenuta e ai figli minorenni, rispetto alla sentenza di separazione, solo per quanto riguarda il 1987. Anteriormente al 1° gennaio 1987 la sentenza del Pretore non esplica effetti; dal 1° gennaio 1988 la situazione è tornata a essere quella che sarebbe stata se il marito non avesse promosso causa. Solo per il 1987 la convenuta può quindi dolersi di un pregiudizio (soppressione del proprio contributo, rispettivamente riduzione di quello per i figli) e ha un interesse legittimo ad appellare. Tutt’al più la Camera civile di appello potrebbe esaminare in virtù del principio inquisitorio

– ma non per il periodo che precede l’introduzione della causa (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189 ad art. 157 CC) – se il contributo per i figli minorenni stabilito nella sentenza di separazione sia ancora adeguato, e ciò a prescindere da una valida richiesta di aumento da parte della madre affidataria. In concreto la questione non ha tuttavia particolare importanza poiché – come si vedrà in appresso – le condizioni economiche in cui si trovava l’attore nel 1986/87 non risultano sostanzialmente diverse rispetto a quelle in cui egli versava nel 1983. a) Il primo giudice ha accertato che nel 1986 (introduzione della causa di modifica) il marito disponeva di entrate mensili per complessivi fr. 2067.–: fr. 1138.– provenienti da attività lucrativa e fr. 929.– da una rendita AI (sentenza, consid. 4 nel mezzo). In mancanza di indicazioni più recenti, egli ha ritenuto validi i dati del 1986 anche per il 1987 (sentenza, pag. 5 in alto). Ciò è legittimo, giacché spettava all’attore – in caso di ulteriore diminuzione del reddito – instare per un aggiornamento dell’istruttoria (art. 192 cpv. 1 CPC). Il fatto è che, come l’appellante sostiene pur in modo prolisso e farraginoso (pag. 4), nel 1986 le entrate del marito non si esaurivano nel reddito da attività dipendente e nella rendita AI. b) Intanto il reddito da attività dipendente considerato dal Pretore (fr. 13 666.– annui, pari a fr. 1138.– mensili) è un guadagno lordo, comprensivo di oneri sociali. Al netto, il reddito dell’attore da attività dipendente era di fr. 12 081.– annui, pari a fr. 1006.– mensili (doc. Q). La rendita AI di fr. 929.– mensili (doc. Z), per converso, non era l’unica percepita dall’attore, poiché risulta che nel 1986 questi ha riscosso dall’Assicurazione Invalidità complessivamente fr. 13 737.– annui (doc. R), ossia in media fr. 1144.– mensili. A ciò si aggiungeva – contrariamente a quanto ha accertato il primo giudice (sentenza, pag. 4 nel mezzo) – un’indennità erogata dall’assicurazione malattia collettiva __________ di fr. 12 530.10 annui, pari a fr. 1044.– mensili (doc. EE, secondo fascicolo, ultimi sei fogli). Ne segue che l’attore aveva, nel 1986, entrate medie mensili per fr. 3194.– (e  non solo per fr. 2067.–). c) Al momento in cui era stata emanata la sentenza di separazione (1983) l’attore guadagnava, al netto, fr. 15 954.– annui da attività dipendente (doc. S), pari a fr. 1329.– mensili, e riceveva oltre fr. 22 000.– annui dalla __________ (doc. EE, secondo fascicolo, primi sette fogli), ossia circa fr. 1833.– mensili in media, per un totale di circa fr. 3160.– mensili. Nel 1986 (e, in assenza di dati divergenti, nel 1987) la situazione economica dell’attore era quindi sostanzialmente la stessa di quella in cui egli versava nel 1983. Né dagli atti risulta che suo il fabbisogno minimo nel 1986 o nel 1987 fosse aumentato rispetto a quello del 1983. Anzi, dall’incarto non emergono nemmeno elementi utili per valutare con qualche attendibilità il fabbisogno del 1983, elementi che sarebbe spettato all’attore addurre. Il fatto che questi provvedesse, nel 1986, al figlio maggiorenne __________ non è di rilievo, poiché il sostentamento della moglie e dei figli minorenni rimaneva – comunque fosse – prioritario (art. 277 cpv. 2 CC). d) D’altro lato neppure la situazione economica della moglie poteva dirsi migliorata nel 1986/87 al punto da giustificare una riduzione del contributo a lei destinato. È vero che – come ha rilevato il Pretore – dal 1° gennaio 1986 la convenuta è stata ammessa al beneficio di una rendita AI di fr. 1672.– mensili (doc. 9), tuttavia ciò è avvenuto perché le è stato riconosciuto un grado di invalidità superiore ai due terzi, con conseguente limitazione della capacità lucrativa. Né il suo fabbisogno minimo risultava inferiore rispetto al 1983 (visto l’importo di fr. 1840.– mensili, ciò non può nemmeno essere seriamente presunto). Nel 1988 poi la rendita AI è diminuita a fr. 1350.– mensili (doc. 22). Se ne conclude che, per rapporto al momento in cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, nemmeno la convenuta aveva beneficiato di miglioramenti economici tali da giustificare una riduzione del contributo a suo favore. La petizione del marito doveva quindi, in ultima analisi, essere respinta. 5. Rimane da esaminare, d’ufficio, se il primo giudice non dovesse aumentare di propria iniziativa il contributo per i figli minorenni. Ora, il problema si sarebbe posto nel caso in cui, per rapporto all’epoca della separazione giudiziale, la situazione economica dell’attore fosse migliorata. Ciò, come si è visto, non risulta. Non sussistono dunque le premesse per un intervento della Camera civile di appello, cui non compete di risindacare la sentenza di separazione in assenza di elementi nuovi. Per di più, nella fissazione dei contributi a favore dei figli il primo giudice fruiva pur sempre di un certo margine di valutazione: non si può sicuramente affermare che, dato un reddito dell’attore attorno ai fr. 3200.– mensili e un fabbisogno di almeno fr. 1860.–, nel 1986/87 un contributo di fr. 700.– mensili (più fr. 400.– per la moglie) fosse tanto inadeguato rispetto alla capacità contributiva dell’attore da dover essere modificato d’ufficio. Neppure per gli anni successivi emergono, del resto, elementi idonei a suffragare una conclusione diversa. III. Sulle spese e le ripetibili 6. La riforma della sentenza impugnata implica una ridefinizione degli oneri processuali, che vanno posti a carico dell’attore soccombente, tenuto a rifondere alla convenuta inoltre un’equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Dalla procedura di appello la convenuta esce invece perdente in misura larga e notevole, ove appena si consideri ch’essa ottiene bensì il ripristino del contributo integrale per sé e i figli durante tutto il 1987, ma che le sue richieste di giudizio miravano a un contributo di fr. 1700.– mensili sin dal 1° dicembre

1981. Anche se nelle cause in materia di diritto di famiglia si può prescindere da una rigorosa suddivisione aritmetica degli oneri secondo il grado di reciproca soccombenza, appare giusto che la convenuta sopporti almeno i quattro quinti delle spese e che corrisponda all’attore un’indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

1.   La petizione è respinta.

2.   Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 350.–, sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 3000.– per ripetibili.

3.   Intimazione ai patrocinatori delle parti. II. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                               fr. 300.– b) spese                                                                 fr. 50.– fr. 350.– ====== sono posti per 1/5 a carico dell’attore e per 4/5 a carico della convenuta, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello. III. Intimazione: – __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente:                                                   Il segretario: