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11.1995.44

Ticino · 1975-10-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1995 11.1995.44 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1995 11.1995.44 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.02.1995 11.1995.44

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00044 Lugano 21 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: G.Bernasconi, vicepresidente Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente Epiney-Colombo, astenutasi) segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n__________ (modifica di pensione alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 20 novembre 1986 da __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 20 settembre 1993 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 24 agosto 1993 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Con sentenza del 28 ottobre 1975, passata in giudicato, il Tribunale distrettuale di ______ ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1922) e __________ nata __________ (1923). Nella convenzione sugli effetti accessori omologata dal tribunale il marito si è impegnato a versare alla moglie una pensione alimentare di fr. 2500.– mensili indicizzati (art. 152 CC). Al momento in cui la beneficiaria avrebbe percepito la rendita AVS, la pensione alimentare sarebbe stata ridotta a fr. 1000.–  mensili indicizzati. B. Il 28 novembre 1986 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, chiedendogli di modificare la sentenza di divorzio nel senso di sopprimere immediatamente la pensione dovuta all’ex moglie (ammessa nel frattempo a fruire di una rendita AVS), in via provvisionale già pendente causa a decorrere dal 1° novembre 1986. __________ __________ si è opposta alla soppressione del contributo, anche solo pendente causa. La discussione dell’istanza provvisionale ha avuto luogo il 10 marzo 1988, ma nessuna decisione è mai intervenuta al riguardo. C. Esperita l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 16 giugno 1993 __________ __________ ha reiterato la domanda di soppressione, chiedendo al Pretore di stralciare l’obbligo di versamento dalla sentenza di divorzio. Nel suo memoriale conclusivo del 17 giugno 1993 __________ __________ ha nuovamente postulato il rigetto dell’azione. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. D. Con sentenza del 24 agosto 1993 il Pretore ha accolto la petizione e ha soppresso l’obbligo contributivo dell’attore dal mese di dicembre 1986. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono state poste a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’attore fr. 3200.– per ripetibili. E. Contro la sentenza del Pretore la convenuta ha interposto il 20 settembre 1993 un appello per ottenere il rigetto dell’azione e la relativa riforma del giudizio di prima sede o quanto meno, in subordine, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore “per un supplemento d’inchiesta” sulle condizioni economiche delle parti al momento in cui è stata emanata la sentenza. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre successivo __________ __________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il giudizio del Pretore. Considerando in diritto: 1. La richiesta subordinata dell’appellante non è ricevibile. L’annullamento di una sentenza con rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio è prospettabile ove siano stati compiuti atti nulli oppure ove sia stata negata a torto una restituzione in intero (art. 326 CPC). A ciò si aggiungono, secondo la prassi, i casi in cui il Pretore ha erroneamente posto fine alla lite con un decreto processuale, senza entrare nel merito delle richieste di giudizio (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, rinvii in calce al testo dell’art. 326 CPC). Nessuna di queste ipotesi si verifica in concreto, di modo che il procedimento non può formare oggetto di rinvio (né di ulteriore assunzione probatoria in appello: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto nulla impediva all’una o all’altra parte di postulare in prima sede un’integrazione dell’istruttoria per l’aggiornamento dei dati (art. 192 cpv. 1 CPC). In cause come quella in rassegna, che non sono rette dal principio inquisitorio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 87 ad art. 153 CC), l’onere di addurre i fatti e i mezzi di prova necessari ai fini del giudizio incombe alle parti. Ne segue che l’appello della convenuta è ammissibile limitatamente alla domanda principale. 2. L’art. 153 cpv. 2 CC stabilisce che il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può domandare di esserne liberato o che essa sia ridotta quando il bisogno più non esista o sia sensibilmente diminuito; così pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondono all’entità della rendita. Poco importa che la rendita sia dovuta per sentenza o per convenzione omologata dal giudice: decisivo è che dal profilo economico le circostanze siano cambiate in modo ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine). 3. Il Pretore ha accertato anzitutto che, per rapporto al giorno del divorzio (28 ottobre 1975), nel novembre del 1986 le condizioni economiche della convenuta non erano migliorate. Le somme in capitale ch’essa aveva percepito dopo la sentenza costituivano semplici arretrati dovuti dall’attore a norma della convenzione sugli effetti accessori omologata dal tribunale. Simili versamenti non facevano che reintegrare l’ex moglie nella disponibilità finanziaria prevista dalla convenzione medesima in esito allo scioglimento del matrimonio e non potevano considerarsi quindi alla stregua di miglioramenti. Diversa risultava, sempre a parere del primo giudice, la situazione dell’attore. Mentre nell’ottobre del 1975 egli era titolare della ditta individuale __________ __________, __________ __________, __________ - __________ __________ a __________ e aveva un reddito di fr. 130 000.– annui, al momento di introdurre la causa (novembre del 1986) egli guadagnava solo fr. 3200.– mensili come dipendente della stessa ditta, ceduta al cognato il 1° aprile 1986 perché sull’orlo del fallimento (doc. Q). All’incirca un anno dopo, il 1° settembre 1987, egli è poi stato posto al beneficio di una rendita AVS di fr. 1440.– mensili integrata da una rendita complementare di fr. 1228.– per i tre figli nati dal secondo matrimonio, tutti minorenni all’epoca. Quanto agli interessi di fr. 1128.75 mensili ch’egli pagava sul debito ipotecario gravante la sua casa di abitazione (fr. 242 500.–), essi erano assimilabili a un normale canone di locazione. Ritenuto un fabbisogno minimo di fr. 2180.70 mensili (non contestato) e l’imperativo di contribuire alle esigenze di tre figli minorenni avuti dal secondo matrimonio, non rimaneva spazio per una pensione destinata alla prima moglie. Il Pretore ha deciso così per la liberazione dall’obbligo. 4. L’appellante fa valere anzitutto che all’epoca del divorzio l’ex marito guadagnava fr. 130 000.– annui, mentre lei non aveva alcuna entrata. Quando è stata introdotta l’azione di modifica (novembre del 1986), l’ex marito aveva ancora un reddito annuo di fr. 80 541.– (fr. 3200.– mensili da attività dipendente, fr. 1440.– mensili dalla rendita AVS, fr. 1228.– dalla rendita complementare per congiunti e fr. 843.75 mensili dalla sostanza). La sua seconda moglie, 26 anni più giovane di lui, poteva contribuire inoltre al fabbisogno coniugale. La situazione della convenuta medesima, invece, era rimasta sostanzialmente invariata poiché all’erogazione della rendita AVS si contrapponeva una pensione alimentare ridotta da fr. 2500.– a fr. 1000.– mensili indicizzati. Le fosse tolta anche questa, la sua situazione risulterebbe ora disperata, tanto più ch’essa dovrebbe restituire all’attore almeno  fr. 176 772.– riscossi a titolo di alimenti in pendenza di causa. 5. I dati sulla situazione economica delle parti nell’ottobre del 1975 sono frammentari. Per quanto riguarda il marito, il primo giudice ha accertato un reddito di fr. 130 000.– annui (dagli atti non risulta se lordo o netto, se solo da attività lucrativa o anche da altre fonti), che l’interessato ammette (osservazioni all’appello, pag. 3). Mancano dati certi invece sull’entità della sostanza (fr. 203 000.– secondo il doc. D, fr. 95 500.– secondo la petizione, pag. 5) e anche sul fabbisogno minimo, di modo che non è possibile definire con precisione la disponibilità mensile del marito al momento del divorzio. Quanto alla convenuta, senza attività lucrativa, essa aveva diritto alla nota pensione alimentare (fr. 2500.– mensili indicizzati) e al credito consistente nella liquidazione del regime matrimoniale (fr. 150 000.–) che l’ex marito le avrebbe versato a rate (convenzione doc. A, punto 3). Anche sul fabbisogno minimo della moglie manca qualsiasi indicazione. Il 28 novembre del 1986 l’attore guadagnava fr. 3260.– netti mensili da attività dipendente (non contestati: act. III, doc. R), avendo ceduto sei mesi prima la sua ditta individuale al cognato per fr. 202 500.– (doc. Q). Non risulta ch’egli avesse altre fonti di reddito o sostanza imponibile. Risposatosi nel marzo del 1977 con __________ __________ (1948), egli era padre di tre figli nati dal secondo matrimonio (15, 12 e 9 anni: petizione, pag. 8). La convenuta era al beneficio, sempre nel novembre del 1986, di una rendita AVS (fr. 835.– mensili: verbale del 3 febbraio 1987, pag. 1) e riceveva dall’attore, secondo i suoi stessi dati, una pensione mensile di fr. 2070.– (non fr. 1000.–, bensì fr. 1500.– indicizzati: appello, pag. 4, doc. AAA); le era appena stata corrisposta inoltre una somma di fr. 92 860.60 a saldo della liquidazione matrimoniale (verbale citato). 6. Gli accertamenti che precedono, quantunque forzatamente incompleti, permettono di concludere che all’epoca del divorzio la pensione alimentare della moglie era stata pattuita con una certa larghezza, tant’è che il contributo – fondato sull’art. 152 CC – era abbondantemente superiore a quanto sarebbe stato necessario per rimediare a uno stato di indigenza. Basti ricordare che il minimo vitale del diritto esecutivo ammontava nel 1975 a fr. 545.– (tabella edita dalla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello, CEF, del 15 gennaio 1974); anche cumulando a tale cifra le ordinarie spese di alloggio, il premio della cassa malati obbligatoria e l’onere fiscale, la pensione di fr. 2500.– mensili eccedeva il totale, con ogni probabilità, di ben oltre il 20% previsto dalla giurisprudenza, tanto più se si considera che alla pensione si sarebbero aggiunti gli interessi – fruttiferi, rispettivamente moratori – sulla liquidazione rateale (doc. A, pag. 6 nel mezzo) e che la moglie si sarebbe ritrovata per finire con un capitale netto di fr. 150 000.–. Tale deliberata larghezza va considerata anche nell’ambito di un’ eventuale riduzione (Bühler/Spühler, op. cit., nota 57 ad art. 153 CC). Nel novembre del 1986 la situazione economica della convenuta era ancora buona, ma meno favorevole. Essa percepiva la rendita AVS di fr. 835.– mensili e la pensione aggiuntiva di fr. 1000.– mensili, che per effetto del rincaro ascendeva a circa fr. 1400.– (in realtà l’attore versava fr. 2070.– mensili, ovvero fr. 1500.– anziché fr. 1000.– indicizzati, ma gli allegati di causa non illustrano chiaramente per quali ragioni, e in ogni modo oggetto dell’attuale azione di modifica è la sentenza di divorzio, non ulteriori accordi). Nel 1986 il minimo esistenziale del diritto esecutivo ammontava a fr. 730.– mensili (tabella edita dalla CEF, del 1° gennaio 1983); aggiunte le spese di locazione, il premio della cassa malati obbligatoria e l’onere fiscale, l’introito complessivo di circa fr. 2235.– mensili bastava senz’altro a coprire tale minimo allargato, ma con minore agio. Certo è che, contrariamente a quel che pretende l’attore nelle osservazioni all’appello (pag. 3), la situazione economica dell’ex moglie non era più favorevole rispetto a quella del 1975 (a meno di considerare la pensione effettiva di fr. 2070.– mensili, che tuttavia non era dovuta in base alla sentenza di divorzio), né basta a confortare un miglioramento il fatto che proprio in quell’anno – a un decennio dal divorzio – la convenuta avesse ricevuto il saldo della liquidazione matrimoniale  (fr. 92 860.60: doc. 5): infatti non solo l’incasso, ma anche gli interessi sulla spettanza erano già previsti nella nota convenzione. Sotto questo profilo l’art. 153 cpv. 2 CC non può quindi trovare applicazione e la sentenza del Pretore merita conferma. 7. Rimane da appurare se nel novembre del 1986 la situazione economica dell’attore fosse tanto deteriorata da non giustificare più – in tutto o in parte – lo stanziamento della pensione integrativa della rendita AVS all’ex moglie. Ora, che le condizioni economiche dell’interessato fossero notevolmente peggiori rispetto a quelle dell’ottobre 1975 non fa dubbio: il suo reddito si era ridotto di oltre due terzi e gli oneri finanziari erano aumentati in seguito alla nascita dell’ultimogenito (gli altri due figli erano già nati anni prima del divorzio: doc. A, pag. 3). Dagli atti non risulta

– né la convenuta pretende – che la diminuzione delle entrate fosse dovuta a malvolere o a scarso zelo dell’ex coniuge; del resto l’istruttoria non ha chiarito le ragioni per cui il reddito annuo dell’attore ha subìto un tracollo fra il 1974 (fr. 212 300.–), il 1975 (fr. 106 600.–) e il 1976 (nessun reddito fino al 1980), per poi stabilizzarsi attorno ai fr. 40 000.– annui (petizione, pag. 5). Il fabbisogno personale dell’attore (fr. 2180.70: replica, pag. 15), non contestato, è stato calcolato invero con criteri fuori luogo: esso doveva comprendere almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 650.– per persone conviventi: tabella LEF citata, in assenza dei dati vigenti nel Canton Zurigo), la quota di locazione per il solo attore (fr. 765.–, come quella dell’ex moglie: act. III), il premio della cassa malati (fr. 274.–: doc. VV) e l’onere fiscale (fr. 495.–: doc. N). Se non che, pur calcolato in questo modo, il risultato sarebbe rimasto sostanzialmente lo stesso (fr. 2184.–), onde la ragionevole conclusione che nel novembre del 1986 l’attore non aveva un’eccedenza superiore a fr. 1075.– mensili (arrotondati). Non poteva più pagare all’ex moglie, quindi, un contributo di fr. 1400.– mensili (fr. 1000.– indicizzati). Ciò posto, la pensione alimentare per la convenuta va forzatamente ridotta. Non necessariamente soppressa, giacché la seconda moglie dell’attore era tenuta ad assistere il marito nella misura in cui questi non poteva più far fronte da solo alle necessità della famiglia: essa doveva intraprendere, di conseguenza, tutto quanto si poteva ragionevolmente esigere da lei per evitare che la famiglia cadesse nel bisogno (art. 161 cpv. 2 vCC). Detto in altri termini, l’aumento degli oneri familiari ancora non bastava per liberare l’attore dai suoi obblighi verso la convenuta: a tal fine egli avrebbe dovuto dimostrare che, continuando a versare una pensione di indigenza all’ex moglie, lui stesso o la famiglia sarebbero caduti nel bisogno o avrebbero dovuto affrontare privazioni maggiori di quelle imposte alla convenuta (Bühler/Spühler, op. cit., note 73 segg. ad art. 153 CC con richiami). 8. Nella fattispecie tali premesse si ravvisano solo in parte. Mentre dalla convenuta, che nel novembre del 1986 aveva compiuto i 63 anni, non si poteva più pretendere l’avvio di un’attività rimunerata, dalla seconda moglie dell’attore – non ancora trentottenne (doc. PP) – si poteva ragionevolmente esigere la ricerca di un impiego, la cura dovuta ai tre figli minorenni non costituendo un ostacolo insormontabile. Tanto più se si pensa che l’attore si dibatteva in difficoltà finanziarie sin dal secondo matrimonio (1977): stando alla stessa petizione (pag. 5), egli non aveva conseguito alcun reddito tra il 1976 e il 1980 e solo nel 1981 era riuscito a risalire la china, stabilizzando le sue entrate attorno ai fr. 40 000.– annui. Ciò impone un giudizio di equità (Bühler/Spühler, op. cit., nota 56 ad art. 153 CC), giacché se è certo che nel novembre del 1986 le condizioni economiche dell’attore erano ormai definitivamente lontane dai fr. 130 000.– di reddito annuo, non è provato che facendo capo alla capacità lucrativa della seconda moglie per il mantenimento della famiglia, all’attore fosse impossibile (o sproporzionata-mente gravoso) erogare all’ex moglie quanto meno una modica pensione di indigenza. Né la situazione appare sostanzialmente diversa dopo il 1° settembre 1987: a quel momento (e non prima, come asserisce la convenuta) l’attore è stato posto al beneficio di una rendita AVS. Essa non ammontava però

– come accerta il primo giudice – a fr. 2668.– mensili, bensì a fr. 3168.– (doc. EEE), ciò che equivale in sostanza al reddito precedente. Che poi l’attore abbia continuato a lavorare dopo i 65 anni (appello, pag. 7 in fondo) è possibile, ma nessun elemento agli atti suffraga concretamente l’ipotesi, non potendosi ritenere concludente il solo indizio ch’egli abbia continuato a pagare la pensione all’ex moglie pendente causa. 9. Dato quanto precede, non sarebbe giusto trascurare la notevole diminuzione di reddito dimostrata dall’attore né il fatto che solo con l’ausilio della seconda moglie egli avrebbe potuto garantire alla famiglia un tenore di vita decoroso, atto ad alleviare indirettamente le sue difficoltà finanziarie. Ma non sarebbe giusto nemmeno far sopportare alla sola convenuta le conseguenze di disagi finanziari che l’attore non comprova inevitabili in tutta la loro gravità. Nelle condizioni descritte, considerato l’insieme delle circostanze, appare equo ridurre a fr. 500.– mensili la pensione a favore della convenuta. Si tratta di un importo non trascurabile per l’attore, il quale tuttavia – sposatosi senza più alcun reddito (1977) – non poteva ignorare di dover ricorrere alla seconda moglie per mantenere la nuova famiglia, tanto meno dopo avere firmato un anno e mezzo prima una convenzione in cui garantiva alla convenuta un certo tenore di vita. Si tratta anche, tuttavia, di un importo modesto per la convenuta, la quale non si vede più garantire la copertura del fabbisogno minimo (act. III) e che deve attingere al capitale proprio per sopperire all’indigenza. L’importo deve – comunque sia – essere ancorato al rincaro, la rendita AVS dell’attore fruendo notoriamente dello stesso beneficio. 10. L’appellante chiede, in via subordinata, che la sentenza del Pretore esplichi effetto solo dalla sua emanazione e non dal momento in cui è stata introdotta l’azione avversaria. Essa sostiene che l’obbligo di dover rifondere all’attore i contributi riscossi in pendenza di causa (7 anni) costituirebbe per lei la rovina e la ridurrebbe nell’assoluta indigenza, in spregio della più elementare equità. a) Ove la giustificazione alla base della modifica richiesta risulti esistere già al momento in cui è stata promossa l’azione, la sentenza deve avere effetto per principio da quel momento. Una deroga a tale regola si legittima per ragioni di equità, qualora la restituzione degli importi riscossi in pendenza di causa non sia ragionevole perché nel frattempo il coniuge beneficiario ha usato il denaro per il proprio sostentamento (Bühler/Spühler, op. cit., nota 79 in fine ad art. 153 CC). b) Nel caso in esame la riduzione di reddito addotta dall’attore sussisteva già nel novembre del 1986, di modo che la sentenza odierna deve avere effetto da quel momento. I rigori della massima potrebbero essere temperati – eccezionalmente – qualora la convenuta avesse usato nel frattempo la pensione mensile per il proprio sostentamento. Ma al riguardo manca qualsiasi indicazione precisa, né si può senz’altro presumere che la convenuta abbia dovuto consumare nel frattempo tutto il capitale di fr. 92 860.60 ricevuto nel 1986. In assenza di dati affidabili (che incombeva alla convenuta fornire, dandosi il caso instando con i mezzi offerti dalla procedura civile per far integrare l’istruttoria), non sarebbe giustificato esonerare semplicemente la convenuta dal rimborsare quanto percepito in eccesso. Non bisogna scordare infatti che nel corso di causa essa era consapevole di ricevere pensioni litigiose e sapeva che un’istanza provvisionale dell’attore era rimasta inevasa, sicché non può giovarsi in buona fede ora di una situazione incerta persistita durante il processo. Oltre a ciò, l’importo di fr. 176 772.– che la convenuta afferma di dover restituire all’attore si fonda non sulla pensione di fr. 1000.– indicizzati prevista nella convenzione del 1975 (oggetto dell’attuale litigio), ma su riscossioni mensili ben più consistenti (fr. 2070.– nel 1987, fr. 2100.– nel 1988, fr. 2152.– nel 1989, fr. 2205.– nel 1990, fr. 2385.– nel 1991, fr. 2515.– nel 1992 e fr. 2608.– nel 1993) che si rifanno verosimilmente all’importo di fr. 1500.– indicizzati cui si è già fatto cenno (sopra, consid. 5 e 6). Se non che, l’unica somma suscettibile di rimborso in esito all’attuale giudizio è la differenza tra la pensione mensile di fr. 1000.– indicizzati prevista nella convenzione del 1975 (di cui è postulata la modifica) e quella di fr. 500.– indicizzati oggetto della sentenza odierna, l’attore non avendo chiesto la modifica di eventuali altri accordi intervenuti nel frattempo. La restituzione di tale differenza, ancorché gravosa, non può ritenersi iniqua, quanto meno in assenza di ulteriori elementi. 11. Gli oneri processuali seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza, sia in prima sia in seconda sede (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato nondimeno che la causa verte sull’applicazione del diritto di famiglia, si giustifica di rinunciare a un riparto strettamente aritmetico e di dividere i costi del processo in parti uguali, compensate le ripetibili (nello stesso senso, in una fattispecie analoga: DTF del 21 aprile 1988 in re R. contro C., consid. 5). Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

1.   La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la pensione alimentare dovuta dall’attore alla convenuta in virtù della convenzione omologata con sentenza del 28 aprile 1975 dal Tribunale distrettuale di __________ è ridotta a fr. 500.– mensili indicizzati dal 28 novembre 1986.

2.   Gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr. 1800.–, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

3.   Intimazione ai patrocinatori delle parti. II.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                               fr. 900.– b) spese                                                                 fr. 50.– fr. 950.– ======= sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate. III.   Intimazione: – avv. dott. __________, __________; – avv. __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello Il vicepresidente                                                    La segretaria