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11.1995.31

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 In concreto il Pretore ha annullato la procedura d’inventario condotta dal notaio divisore e culminata nel brevetto 2 settembre 1993, ordinando l’allestimento di un nuovo inventario per consentire alle parti di proporre le loro domande e contestazioni nella forma e nei termini di legge. Il primo giudice ha ritenuto infatti che le modalità di confezione dell'inventario, nel quale il notaio ha inserito beni di cui veniva chiesta la collazione, ha provocato nelle parti una confusione sui rispettivi ruoli processuali. Alla creazione di tale confusione avrebbero peraltro contribuito le proprietarie dei beni oggetto della richiesta di collazione, consentendo, per motivi di praticità, all'inserimento dei beni litigiosi nell'inventario Le appellanti contestano la decisione del Pretore poiché a loro avviso essa permette un'inammissibile restituzione del termine a favore degli appellati per formulare l'azione di collazione. In realtà non vi sarebbe mai stata alcuna confusione sui rispettivi ruoli processuali, essendo chiaro alle parti che l'inclusione dei beni oggetto di contestazione nell'inventario era dettata unicamente da motivi di praticità e avrebbe quindi avuto solo un valore indicativo e non un effetto giuridico vincolante.

E. 3 Dagli atti non

risulta che le appellanti abbiano mai dato il loro consenso all'inclusione dei

beni oggetto di contestazione nell'inventario a titolo di massa ereditaria. All'inizio

della procedura d'inventario esse hanno chiesto infatti che la stessa venisse

divisa in due fasi, così da statuire in un primo tempo sulla collazione e in

seguito procedere alla stima dei beni inventariati. Il notaio ha però deciso di

procedere contemporaneamente alla determinazione dei beni da inventariare e

all'allestimento dell'inventario in modo da poter poi riunire in una sola

procedura tutte le contestazioni sull'inventario (inc. n.

__________/__________P, lettere avv. __________ __________ 19 giugno e 20

luglio 1992; inc. n. __________ e __________, verbale di audizione avv.

__________ __________ del 23 novembre 1994). Le appellanti hanno nuovamente

ribadito la loro opposizione all'inclusione nell'inventario dei beni donati dal

padre il 17 dicembre 1974 poco prima della stesura definitiva dell'inventario

(inc. n. __________/__________P, lettera avv. __________ __________, 25 maggio

1993) e nell'inventario stesso (brevetto __________ allegato A). __________ e

__________ __________ hanno invece sostenuto già con l’istanza di divisione 11

gennaio 1992 che nella massa successoria devono essere inseriti i beni donati

da __________ __________ ai figli con atto fra vivi il 17 dicembre 1974.

Vi è dunque manifesta

contestazione sull’inserimento di tali beni nella massa successoria e a torto

il notaio li ha inventariati nel brevetto 2 settembre 1993. Non spettava

infatti al notaio divisore decidere sulle pretese contestate degli eredi,

dovendosi egli limitare a includere nell'inventario i beni che gli eredi

concordano appartenere alla successione e per il resto, giusta l'art. 472 CPC,

a far menzione delle domande e delle osservazioni delle parti. Sarà poi il

giudice a decidere sulle contestazioni (Rep. 1940 __________). Nella

fattispecie il notaio avrebbe dovuto inventariare la sostanza appartenente al

defunto al momento della morte (art. 474 CC), su cui le parti concordano, e

menzionare separatamente le pretese contestate dei singoli eredi, dandone comunicazione

al Pretore.

A ragione quindi le

appellanti hanno chiesto nella petizione 1° ottobre 1993 lo stralcio

dall’inventario dei beni di cui gli appellati pretendono la collazione.

Nonostante l’irregolare modalità di confezione dell’inventario adottata dal

notaio divisore, non vi è in concreto alcuna necessità di annullare il brevetto

2 settembre 1993, lo stesso potendo essere modificato su ordine del giudice,

come si vedrà in seguito (consid. 4), ove questi lo ritenesse opportuno a

conclusione della procedura giudiziaria di contestazione dell’inventario

avviata con la petizione 1° ottobre 1993. D’altra parte correttamente gli

appellati non hanno proposto con la petizione 4 ottobre 1993 azione di

collazione, i beni che essi vogliono far conferire alla successione essendo già

stati inseriti a loro soddisfazione nell’inventario.

E. 4 Il Pretore non

poteva neppure procedere senza ulteriori formalità allo stralcio delle cause n.

__________ e __________. L’udienza preliminare era infatti stata esplicitamente

limitata, per economia processuale, alla discussione della domanda proposta in

ordine dalle attrici con la petizione 1° ottobre 1993 (cfr. verbale di udienza

16 settembre 1994), tendente ad accertare che nel termine di 20 giorni non era

stata presentata azione di collazione. Il primo giudice doveva quindi limitarsi

a statuire su tale domanda, respingendola. L’accertamento della perenzione

dell’azione di collazione è infatti prematura a questo stadio della procedura

di divisione, già per il fatto che l’inventario, contestato tempestivamente

dalle stesse appellanti in quanto comprensivo dei beni litigiosi, non è stato

chiuso e non è quindi ancora stata accertata la consistenza della massa

successoria.

a)

Le parti e il

Pretore, disquisendo sulla collazione, hanno perso di vista che oggetto della

procedura attuale, introdotta dai proprietari dei beni suscettibili di

collazione, è solo quello di sapere se

tali beni devono effettivamente

essere iscritti nell’inventario oppure no

(art. 478 cpv. 2 CPC), non quello

di sapere se i beni in questione vadano collazionati, dal momento che l’azione

di collazione non è ancora stata promossa.

b)

Nell’ambito della

procedura attuale, come si è visto, il Pretore è stato chiamato a risolvere una

questione pregiudiziale - ossia l’eventuale perenzione del diritto delle

controparti di chiedere la collazione - ed egli ha limitato l’udienza

preliminare all’esame di tale questione, che costituisce quindi l’unico oggetto

di decisione allo stadio odierno della procedura. La domanda pregiudiziale va

risolta nel senso di respingere la pretesa perenzione del diritto di chiedere

la collazione, di modo che il Pretore doveva rigettare l’eccezione

pregiudiziale e continuare la procedura indicendo l’udienza preliminare sul

tema vero e proprio della controversia, ossia quello di sapere se i beni

litigiosi, suscettibili di collazione devono effettivamente essere iscritti

nell’inventario oppure no. Nel caso in cui non vi siano prove da assumere, il

dibattimento finale potrà aver luogo seduta stante (art. 395 cpv. 1 CPC).

c)

Qualora il Pretore

dovesse decidere – come appare verosimile –che i beni contestati non dovevano

essere inseriti nell’inventario, che il notaio doveva

soltanto fare menzione

della domanda di collazione

(art. 472 CPC) e trasmettere gli atti al Pretore

perché assegnasse a chi chiede la collazione il termine di 20 giorni entro cui

promuovere la causa (art. 479 CPC), allora annullerà l’iscrizione dei beni

litigiosi nell’inventario e ritornerà gli atti al notaio perché menzioni nel

brevetto

la domanda

di collazione. A quel momento l’azione riguardante

il valore dei beni potrà essere dichiarata senza oggetto, l’iscrizione dei beni

stessi nell’inventario essendo stata annullata. Il notaio, eseguito quanto gli

ordinerà il Pretore, ritrasmetterà gli atti al Pretore medesimo, il quale assegnerà

ai pretendenti il termine di 20 giorni per intentare l’azione di collazione.

Nel quadro di tale azione andrà definito anche il valore dei beni, ritenuto che

in ogni modo il Pretore dovrà determinare il valore della controversia ai sensi

dell’art. 13 cpv. 1 CPC.

L’appello 27 gennaio

1995 proposto da __________ __________ e __________ __________ merita di

conseguenza parziale accoglimento e la sentenza di primo grado va annullata e

riformata nel senso dei considerandi.

E. 5 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne gli oneri di prima sede, le appellanti risultano soccombenti sulla questione d’ordine e devono pertanto sopportarne le spese e rifondere alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili. Il Pretore ha compensato tale indennità senza stabilirne l’ammontare, ragione per cui questa Camera deve determinarne l’importo con prudente apprezzamento. Tenuto conto del fatto che in concreto era in discussione, nell’ambito della modifica dell’inventario, solo un’eccezione d’ordine, appare adeguato fissare le ripetibili in fr. 3’000.–. In questa sede, visto il parziale buon esito del gravame e la corrispondente soccombenza degli appellati, che hanno proposto a giudizio l’integrale conferma del giudizio pretorile, si giustifica ripartire a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è riformato nel modo seguente:

1.   La domanda d’ordine è respinta.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.– sono poste a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido, le quali rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili. II. L’incarto è rinviato al Pretore affinché continui le cause n. __________ e __________ nel senso dei considerandi. III. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                               fr.    500.– b) spese                                                                 fr. 50.– fr. 550.– già anticipati dalle appellanti, sono posti per metà a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido, e per metà a carico di __________ e __________ __________ in solido. Le ripetibili sono compensate. IV. Intimazione: – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna e al notaio avv. __________, __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.31 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.31 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.1996 11.1995.31

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00031 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney–Colombo, presidente, G. Bernasconi e Pellegrini (quest’utlimo in sostituzione del giudice Giani, astenutosi) segretaria: Gianinazzi sedente per statuire nelle cause congiunte

n. __________ __________ (contestazione di pretese nell’allestimento dell’inventario) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, promosse rispettivamente con petizione del 1° ottobre 1993 (inc. n. __________) da __________, __________ __________, __________ (entrambe patrocinate dall'avv. __________, __________) contro __________, __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________) e con petizione del 4 ottobre 1993 (inc. n. __________) da __________, __________ __________, __________ (entrambi patrocinati dall’avv. __________, __________) contro __________, __________ __________, __________ (entrambe patrocinate dall'avv. __________, __________) esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:

1.   Se dev'essere accolto l'appello 27 gennaio 1995 presentato da __________ __________ e __________ __________ contro la decisione emessa il 17 gennaio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;

2.   Il giudizio sulle spese e ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il __________ gennaio 1991 è deceduto ad __________ __________ __________ (__________), lasciando eredi i figli __________ __________ – e in sua vece, premorto nel 1976, i figli __________ e __________ – e le figlie __________ __________ e __________ __________ nata __________. Con testamento olografo datato 20 giugno 1982, pubblicato davanti alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna il 25 gennaio 1991 a cura dell'avv. __________ __________ (doc. A inc. __________), __________ __________ ha disposto della sostanza ancora di sua proprietà. In precedenza egli aveva trasferito gran parte del suo patrimonio ai figli: in un primo tempo aveva donato ai figli __________, __________ ed __________, con atto pubblico del 17 dicembre 1974, la quasi totalità dei propri beni immobili (rogito n. __________ del notaio __________ __________, doc. B inc. __________) e in un secondo aveva donato alle figlie fr. 300'000.– il 13 febbraio 1981 e la particella n. __________ RFD di __________ il 24 novembre 1988 (rogito n. __________ del notaio __________ __________). B. In data 11 gennaio 1992 __________ e __________ __________ hanno presentato azione di divisione ereditaria, sostenendo che la stessa doveva avvenire previa collazione di tutti i beni donati da __________ __________ ai figli. In accoglimento dell'azione di divisione ereditaria, il 4 marzo 1992 il Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna ha nominato l’avv. __________ __________ notaio divisore con l’incarico di erigere l'inventario successorio giusta gli art. 466 segg. CPC. C. Il notaio ha quindi allestito il brevetto n. __________ del 2 settembre 1993 (copia autentica nell'inc. n. __________/__________P), elencando nell’inventario anche i beni donati da __________ __________ ai figli nel 1974, 1981 e 1988 e le contestazioni dei singoli eredi. In particolare __________ __________ e __________ __________ si sono opposte all’inserimento nell’inventario dei beni oggetto della donazione 17 dicembre 1974, e hanno chiesto l’inclusione nelle passività della successione di un credito di fr. 40’000.– annui, capitalizzati, per l’assistenza prestata da __________ __________ al padre per oltre 20 anni. In via subordinata esse hanno addotto che la collazione dovrebbe semmai essere ammessa solo per i 2/3 della sostanza relitta da __________ __________ e hanno contestato il valore attribuito ai beni inventariati (allegato A al citato brevetto). Dal canto loro __________ e __________ __________ hanno censurato i valori peritali indicati nell’inventario (allegato B del brevetto n. __________). Con decreto del 13 settembre 1993 il Pretore ha pertanto assegnato alle parti un termine di 20 giorni per postulare l'accertamento delle rispettive pretese. D. Il 1° ottobre 1993 __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto in giudizio i coeredi __________ e __________ __________ (causa inc. n. __________) chiedendo in ordine l’assegnazione alla controparte di un termine per far valere la collazione e nel merito lo stralcio dall'inventario successorio dei beni immobili attribuiti da __________ __________ ai singoli coeredi per atto fra vivi o per disposizione per causa di morte, in quanto non soggetti a collazione, oltre all’inserimento nei passivi della successione di un credito di fr. 800’000.– a favore di __________ __________ per le cure prestate al padre. __________ e __________ __________ hanno inoltrato il 4 ottobre seguente una petizione (causa inc. n. __________) nella quale chiedono la modifica dei valori di stima peritali attribuiti agli immobili inventariati. E. Congiunte le due cause ai fini istruttori e per il giudizio, all'udienza preliminare del 16 settembre 1994 Er__________ca __________ e __________ __________ hanno ritirato la richiesta di fissare un termine alla controparte per proporre l’azione di collazione, rilevando che tale azione era ormai perenta, non essendo stata inoltrata nel termine di 20 giorni prescritto dall’art. 479 CPC. __________ e __________ __________ hanno contestato questa tesi precisando che spettava semmai alle zie inoltrare formale azione di disconoscimento della collazione e, nella denegata ipotesi di mancato inserimento nell’inventario dei beni menzionati nell’allegato A del brevetto n. __________, essi hanno chiesto l’assegnazione di un termine per inoltrare l’azione di collazione. Preso atto della questione pregiudiziale concernente l'eventuale perenzione dell'azione di collazione, il Pretore ha stabilito di continuare il processo limitatamente a tale punto (art. 181 CPC). Ultimata l’istruttoria, in sede di conclusioni entrambe le parti si sono integralmente riconfermate nelle rispettive allegazioni. F. Statuendo il 17 gennaio 1995, il Pretore ha incaricato il notaio divisore di allestire un nuovo inventario, ha stralciato dai ruoli le cause inc. n. __________ e __________ e ha ripartito la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese in ragione di 1/4 ciascuno, compensando le ripetibili. Egli ha ritenuto, in sostanza, che l’inventario 2 settembre 1993 sia stato viziato da un errore procedurale che ha condotto a un inammissibile capovolgimento dei ruoli delle parti, facendo apparire come convenuto chi chiede la collazione e attore in un’azione di disconoscimento della collazione chi vi si oppone, così che solo l’allestimento di un nuovo inventario può risolvere l’intrico procedurale creatosi. G. Il 27 gennaio 1995 __________ __________ e __________ __________ hanno dedotto in appello il giudizio pretorile, postulandone la riforma nel senso di accertare innanzitutto la perenzione del diritto di far valere la collazione nella procedura di divisione della successione di __________ e di proseguire quindi la procedura avviata con le cause n. __________ e __________ limitando l'esame alle domande non connesse alla collazione. Esse chiedono inoltre che al gravame venga concesso l'effetto sospensivo. H. Con decreto del 1° febbraio 1995 il vicepresidente di questa Camera ha dichiarato priva di oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello, avendo il Pretore ordinato l'allestimento di un nuovo inventario solo " dopo la crescita in giudicato di questa sentenza ". I. Con osservazioni del 27 febbraio 1995 __________ e __________ __________ postulano l'integrale reiezione del gravame e la conseguente conferma della decisione impugnata. Considerato in diritto:

1.   __________ e __________ __________ hanno promosso azione di divisione (art. 604 segg. CC) ritenendo che nella massa ereditaria di __________ __________ devono essere inclusi, oltre a quanto menzionato nel testamento olografo del 20 giugno 1982, anche i beni donati ai figli nel 1974, 1981 e 1988. Statuendo il 4 marzo 1992, il Pretore ha accolto l'azione di divisione e, non essendo possibile un accordo sull'esecuzione della stessa, ha provveduto a nominare un notaio per allestire l'inventario successorio (art. 466–473, 477–479 CPC). a) La procedura di divisione ereditaria non è un atto unico che si conclude nel momento stesso del suo svolgimento, ma una serie di atti successivi con portata logica e sistematica ben diversa (Rep. 1984 __________). Dapprima viene accertato il diritto alla divisione e, se gli interessati non si accordano sull'esecuzione della stessa, è nominato un notaio divisore (art. 475–477 CPC). Successivamente dev’essere allestito, eventualmente al termine di una procedura giudiziaria, l'inventario dei beni della successione (art. 477–479 CPC) e infine si determina il modo della divisione, se è il caso pure con la collaborazione del giudice (art. 480–483 CPC) (DTF 14.11.1994 in re O.; Rep. 1971 252; Rep. 1962 164). b) L’allestimento dell’inventario ha per scopo di determinare quali beni o pretese in possesso degli eredi appartengono alla comunione e siano quindi da dividere. Esso mira a risolvere tutte le questioni concernenti la consistenza e l'entità dell'asse successorio, così da poter poi procedere alle operazioni di divisione (Rep. 1962 __________). Se fra gli interessati sorge contestazione circa l'iscrizione nell'inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa o sulla stima, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti e ne dà quindi comunicazione al Pretore. Quest'ultimo, una volta ricevuti gli atti, assegna alla parte, la cui domanda è contestata, un termine di 20 giorni per proporne il riconoscimento (art. 479 CPC). 2. In concreto il Pretore ha annullato la procedura d’inventario condotta dal notaio divisore e culminata nel brevetto 2 settembre 1993, ordinando l’allestimento di un nuovo inventario per consentire alle parti di proporre le loro domande e contestazioni nella forma e nei termini di legge. Il primo giudice ha ritenuto infatti che le modalità di confezione dell'inventario, nel quale il notaio ha inserito beni di cui veniva chiesta la collazione, ha provocato nelle parti una confusione sui rispettivi ruoli processuali. Alla creazione di tale confusione avrebbero peraltro contribuito le proprietarie dei beni oggetto della richiesta di collazione, consentendo, per motivi di praticità, all'inserimento dei beni litigiosi nell'inventario Le appellanti contestano la decisione del Pretore poiché a loro avviso essa permette un'inammissibile restituzione del termine a favore degli appellati per formulare l'azione di collazione. In realtà non vi sarebbe mai stata alcuna confusione sui rispettivi ruoli processuali, essendo chiaro alle parti che l'inclusione dei beni oggetto di contestazione nell'inventario era dettata unicamente da motivi di praticità e avrebbe quindi avuto solo un valore indicativo e non un effetto giuridico vincolante. 3. Dagli atti non risulta che le appellanti abbiano mai dato il loro consenso all'inclusione dei beni oggetto di contestazione nell'inventario a titolo di massa ereditaria. All'inizio della procedura d'inventario esse hanno chiesto infatti che la stessa venisse divisa in due fasi, così da statuire in un primo tempo sulla collazione e in seguito procedere alla stima dei beni inventariati. Il notaio ha però deciso di procedere contemporaneamente alla determinazione dei beni da inventariare e all'allestimento dell'inventario in modo da poter poi riunire in una sola procedura tutte le contestazioni sull'inventario (inc. n. __________/__________P, lettere avv. __________ __________ 19 giugno e 20 luglio 1992; inc. n. __________ e __________, verbale di audizione avv. __________ __________ del 23 novembre 1994). Le appellanti hanno nuovamente ribadito la loro opposizione all'inclusione nell'inventario dei beni donati dal padre il 17 dicembre 1974 poco prima della stesura definitiva dell'inventario (inc. n. __________/__________P, lettera avv. __________ __________, 25 maggio

1993) e nell'inventario stesso (brevetto __________ allegato A). __________ e __________ __________ hanno invece sostenuto già con l’istanza di divisione 11 gennaio 1992 che nella massa successoria devono essere inseriti i beni donati da __________ __________ ai figli con atto fra vivi il 17 dicembre 1974. Vi è dunque manifesta contestazione sull’inserimento di tali beni nella massa successoria e a torto il notaio li ha inventariati nel brevetto 2 settembre 1993. Non spettava infatti al notaio divisore decidere sulle pretese contestate degli eredi, dovendosi egli limitare a includere nell'inventario i beni che gli eredi concordano appartenere alla successione e per il resto, giusta l'art. 472 CPC, a far menzione delle domande e delle osservazioni delle parti. Sarà poi il giudice a decidere sulle contestazioni (Rep. 1940 __________). Nella fattispecie il notaio avrebbe dovuto inventariare la sostanza appartenente al defunto al momento della morte (art. 474 CC), su cui le parti concordano, e menzionare separatamente le pretese contestate dei singoli eredi, dandone comunicazione al Pretore. A ragione quindi le appellanti hanno chiesto nella petizione 1° ottobre 1993 lo stralcio dall’inventario dei beni di cui gli appellati pretendono la collazione. Nonostante l’irregolare modalità di confezione dell’inventario adottata dal notaio divisore, non vi è in concreto alcuna necessità di annullare il brevetto 2 settembre 1993, lo stesso potendo essere modificato su ordine del giudice, come si vedrà in seguito (consid. 4), ove questi lo ritenesse opportuno a conclusione della procedura giudiziaria di contestazione dell’inventario avviata con la petizione 1° ottobre 1993. D’altra parte correttamente gli appellati non hanno proposto con la petizione 4 ottobre 1993 azione di collazione, i beni che essi vogliono far conferire alla successione essendo già stati inseriti a loro soddisfazione nell’inventario. 4. Il Pretore non poteva neppure procedere senza ulteriori formalità allo stralcio delle cause n. __________ e __________. L’udienza preliminare era infatti stata esplicitamente limitata, per economia processuale, alla discussione della domanda proposta in ordine dalle attrici con la petizione 1° ottobre 1993 (cfr. verbale di udienza 16 settembre 1994), tendente ad accertare che nel termine di 20 giorni non era stata presentata azione di collazione. Il primo giudice doveva quindi limitarsi a statuire su tale domanda, respingendola. L’accertamento della perenzione dell’azione di collazione è infatti prematura a questo stadio della procedura di divisione, già per il fatto che l’inventario, contestato tempestivamente dalle stesse appellanti in quanto comprensivo dei beni litigiosi, non è stato chiuso e non è quindi ancora stata accertata la consistenza della massa successoria. a) Le parti e il Pretore, disquisendo sulla collazione, hanno perso di vista che oggetto della procedura attuale, introdotta dai proprietari dei beni suscettibili di collazione, è solo quello di sapere se tali beni devono effettivamente essere iscritti nell’inventario oppure no (art. 478 cpv. 2 CPC), non quello di sapere se i beni in questione vadano collazionati, dal momento che l’azione di collazione non è ancora stata promossa. b) Nell’ambito della procedura attuale, come si è visto, il Pretore è stato chiamato a risolvere una questione pregiudiziale - ossia l’eventuale perenzione del diritto delle controparti di chiedere la collazione - ed egli ha limitato l’udienza preliminare all’esame di tale questione, che costituisce quindi l’unico oggetto di decisione allo stadio odierno della procedura. La domanda pregiudiziale va risolta nel senso di respingere la pretesa perenzione del diritto di chiedere la collazione, di modo che il Pretore doveva rigettare l’eccezione pregiudiziale e continuare la procedura indicendo l’udienza preliminare sul tema vero e proprio della controversia, ossia quello di sapere se i beni litigiosi, suscettibili di collazione devono effettivamente essere iscritti nell’inventario oppure no. Nel caso in cui non vi siano prove da assumere, il dibattimento finale potrà aver luogo seduta stante (art. 395 cpv. 1 CPC). c) Qualora il Pretore dovesse decidere – come appare verosimile –che i beni contestati non dovevano essere inseriti nell’inventario, che il notaio doveva soltanto fare menzione della domanda di collazione (art. 472 CPC) e trasmettere gli atti al Pretore perché assegnasse a chi chiede la collazione il termine di 20 giorni entro cui promuovere la causa (art. 479 CPC), allora annullerà l’iscrizione dei beni litigiosi nell’inventario e ritornerà gli atti al notaio perché menzioni nel brevetto la domanda di collazione. A quel momento l’azione riguardante il valore dei beni potrà essere dichiarata senza oggetto, l’iscrizione dei beni stessi nell’inventario essendo stata annullata. Il notaio, eseguito quanto gli ordinerà il Pretore, ritrasmetterà gli atti al Pretore medesimo, il quale assegnerà ai pretendenti il termine di 20 giorni per intentare l’azione di collazione. Nel quadro di tale azione andrà definito anche il valore dei beni, ritenuto che in ogni modo il Pretore dovrà determinare il valore della controversia ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 CPC. L’appello 27 gennaio 1995 proposto da __________ __________ e __________ __________ merita di conseguenza parziale accoglimento e la sentenza di primo grado va annullata e riformata nel senso dei considerandi. 5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per quel che concerne gli oneri di prima sede, le appellanti risultano soccombenti sulla questione d’ordine e devono pertanto sopportarne le spese e rifondere alle controparti un’adeguata indennità per ripetibili. Il Pretore ha compensato tale indennità senza stabilirne l’ammontare, ragione per cui questa Camera deve determinarne l’importo con prudente apprezzamento. Tenuto conto del fatto che in concreto era in discussione, nell’ambito della modifica dell’inventario, solo un’eccezione d’ordine, appare adeguato fissare le ripetibili in fr. 3’000.–. In questa sede, visto il parziale buon esito del gravame e la corrispondente soccombenza degli appellati, che hanno proposto a giudizio l’integrale conferma del giudizio pretorile, si giustifica ripartire a metà la tassa di giustizia e le spese, compensando le ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e il giudizio impugnato è riformato nel modo seguente:

1.   La domanda d’ordine è respinta.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.– sono poste a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido, le quali rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, l’importo complessivo di fr. 3’000.- a titolo di ripetibili. II. L’incarto è rinviato al Pretore affinché continui le cause n. __________ e __________ nel senso dei considerandi. III. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia                                               fr.    500.– b) spese                                                                 fr. 50.– fr. 550.– già anticipati dalle appellanti, sono posti per metà a carico di __________ __________ e __________ __________ in solido, e per metà a carico di __________ e __________ __________ in solido. Le ripetibili sono compensate. IV. Intimazione: – avv. __________, __________ – avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna e al notaio avv. __________, __________. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria