Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il Pretore ha ritenuto anzitutto che nel 1971 la vendita dell’azien-da agricola al convenuto (macchinari e bestiame compresi) è avvenuta a prezzo di favore (81.5% del valore stimato dal perito giudiziario), ma che ciò non bastava per concludere che il testatore intendesse aggirare le norme sulla legittima. La vendita della particella n. __________RFD di __________ nel 1976 era avvenuta anch’essa a titolo oneroso e non appariva quindi una liberalità mirata a eludere la legittima. Doveva essere computata nell’asse ereditario, per contro, una donazione di fr. 120 000.– che il convenuto aveva ammesso di avere ricevuto dal padre il 27 dicembre 1976. Tale denaro, proveniente dall’alienazione dell’azienda agricola, costituiva anche l’unico attivo della successione, il testatore essendo morto in stato di insolvenza. La somma andava divisa, pertanto, nella proporzione di un quarto a favore della vedova (fr. 30 000.– con interessi) e di 3/32 a favore di ciascun figlio (fr. 11 250.– con interessi). Donde il giudicato pretorile.
E. 2 L’appellante fa
valere anzitutto che l’unico documento dal quale egli risulterebbe avere
ricevuto dal padre la citata donazione di fr. 120 000.– è un verbale da egli firmato
il 30 marzo 1989 davanti al Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino, il
quale aveva aperto un’inchiesta nei suoi confronti per appropriazione indebita
e furto (inc. __________/__________ della Pretura del Distretto di Bellinzona, act.
3). Se non che, tale documento è stato trasmesso alla Pretura solo dopo il
dibattimento finale del 13 luglio 1995. Non avendo egli avuto la possibilità di
esprimersi al riguardo, la sentenza del Pretore andrebbe annullata già per
violazione del contraddittorio. L’appellante soggiunge inoltre che, intendesse
questa Camera sanare il difetto, dovrebbe riassumere almeno il teste avv.
__________ __________, suo difensore all’epoca, e sentire come teste anche l’avv.
__________ __________, allora Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino
(appello, punto 5).
L’escussione di testimoni
direttamente in appello entra in linea di conto solo ove ricorrano le premesse dell’art.
322 CPC. In concreto non risulta – né l’appellante pretende – che il Pretore
abbia rifiutato di sentire o di risentire testimoni. Il presupposto dell’art.
322 lett. b CPC non è quindi dato. Quanto all’art. 322 lett. a CPC, esso permette
a questa Camera di ordinare perizie e ispezioni, di disporre la riassunzione di
testimoni già uditi e di interrogare formalmente le parti, ma non di escutere
testimoni nuovi. La prospettata integrazione dell’istruttoria in appello non
potrebbe quindi avere luogo già per il fatto che l’avv. __________ __________
nemmeno potrebbe essere ascoltato per la prima volta in questa sede.
Irricevibile, per lo stesso motivo, è il certificato medico che il convenuto
acclude all’appello: in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, esso non
potrebbe essere acquisito agli atti – trattandosi di un
documento
nuovo
– neppure in virtù dell’art. 322 lett. a CPC.
Occorre esaminare, ciò
posto, se tenendo il dibattimento finale prima di avere ultimato il richiamo
degli atti penali – ovvero prima di avere chiuso l’istruttoria – il Pretore
abbia emanato una sentenza lesiva dell’art. 84 CPC. Ora, non è controverso che
il verbale in questione dovesse essere richiamato (a prescindere dal numero del
carteggio penale in cui esso si trova). Non è controverso nemmeno che il
documento sia stato versato agli atti dopo il dibattimento finale (osservazioni
all’appello, pag. 12, punto 5.1). Non risulta – né gli appellati rendono
verosimile – che il convenuto possedesse una copia di tale protocollo già
prima, in modo da potersi esprimere al dibattimento finale con piena cognizione
di causa. Certo, nel memoriale conclusivo del 10 aprile 1995 egli aveva negato
l’attendibilità del verbale (pag. 4 in fondo), ma al dibattimento finale – di
fronte alle obiezioni avversarie – ha rifiutato ogni ulteriore discussione,
contestando esplicitamente “l’uso di prove non agli atti”. In circostanze del
genere v’è seriamente da domandarsi se il Pretore non dovesse sospendere il
dibattimento finale e riconvocare le parti una volta ultimato il richiamo degli
atti, ovvero se il giudizio impugnato non debba essere annullato e le due cause
rinviate al Pretore per nuova decisione, previa integrazione del
contraddittorio (art. 326 lett. a CPC con rinvio all’art. 142 cpv. 1 lett. b).
L’interrogativo può rimanere aperto, l’appello dovendo già essere accolto –
come si vedrà in appresso – per ragioni di merito.
E. 3 Nella sentenza
impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto riguarda la controversa
donazione di fr. 120 000.–, “non vi sono prove certe al di fuori della stessa ammissione
del convenuto avvenuta in ambito penale, ritrattata in un secondo tempo”
(sentenza, pag. 14 a metà). Egli ha reputato veritiera tale ammissione, nonostante
il successivo diniego, perché nel verbale firmato davanti al Sostituto Procuratore
pubblico il convenuto aveva indicato sia l’esatto ammontare della somma ricevuta
(fr. 120 000.–) sia la data precisa del libretto di risparmio sul quale era
confluito l’importo (27 dicembre 1976). La ritrattazione, di dieci mesi
successiva (29 gennaio 1990: incarto penale __________.
___________/__________/__________, terzo foglio), appariva predestinata quindi
a meri fini di causa.
a)
Nelle
osservazioni all’appello gli attori fanno valere che l’am-missione del convenuto
è una prova certa (art. 193 CPC), non revocabile, da cui il Pretore nemmeno
avrebbe potuto scostarsi. A torto. La confessione è una dichiarazione che la
parte fa “davanti al giudice”, ancorché incompetente (art. 193 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il convenuto ha ammesso di avere ricevuto fr. 120 000.– dal
padre non dinanzi a un giudice, ma al Procuratore pubblico. Ora, una
confessione rilasciata nel quadro di un’inchiesta penale è un semplice indizio,
non una prova (alla stessa stregua di una chiamata di correo: Rep. 1990 pag.
353 con richiami, 1980 pag. 147 seg. e 405 consid. 4b). Essa non basta da sola
a dimostrare un fatto: deve essere confortata da altri indizi idonei ad avvalorarne
la credibilità, sicché concatenando in modo logico e rigoroso tali elementi
indiretti il giudice raggiunga un ragionevole grado di convincimento (
Walder
, Der Indizienbeweis im Strafprozess,
ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.).
b)
Il
richiamo di atti penali nell’ambito di un processo civile non conferisce a
un’ammissione maggior valenza probatoria. In sede civile la confessione stragiudiziale
è e rimane, infatti, un indizio, seppure importante (
Guldener
, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione,
pag. 319 e 328 in fondo;
Kummer
, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 123;
Vogel,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag.
238 n. 14). Essa non deve quindi risultare in contrasto con altri indizi
rilevabili dagli atti o, quanto meno, deve apparire suffragata da indizi più
importanti rispetto a quelli che la contrastano.
c)
Nella
fattispecie è vero che il convenuto, indicando la somma ricevuta (fr. 120
000.–) e la data esatta in cui era stato aperto il libretto di risparmio presso
la Banca __________ __________ (27 dicembre 1976), ha rilasciato una confessione
relativamente precisa. Il fatto è che il verbale della Procura pubblica riporta
le dichiarazioni dell’interrogato, ma non le domande dell’interrogante. Non è
dato di sapere, quindi, se la somma di fr. 120 000.– e la data del 27 dicembre
1976 siano state riferite spontaneamente dal convenuto o se questi si sia
limitato – come afferma nell’appello (pag. 7 in fondo) – a rispondere di sì a
una precisa domanda del magistrato. Le condizioni in cui ha avuto luogo
l’interrogatorio, del resto, erano lungi dall’essere serene. Il teste
__________ __________, difensore del convenuto all’epoca, ha detto che quel 30
marzo 1989 il Sostituto Procuratore pubblico era fermamente deciso a ordinare
la carcerazione preventiva del convenuto e che durante l’interrogatorio egli
“minacciava continuamente l’arresto”, mentre “__________ negava confusamente”.
Per finire il convenuto è riuscito a evitare la prigione, valendosi però di
problemi di salute, i quali dovevano apparire seri ove appena si consideri che
il Procuratore pubblico “non intendeva ragione” (deposizione del 31 marzo 1993,
pag. 2 in fondo e pag. 3). Nulla induce a credere – né gli attori assumono –
che il teste __________ abbia dichiarato il falso o abbia gratuitamente
drammatizzato l’episodio.
d)
La
ritrattazione del 29 gennaio 1990 menzionata dal Pretore denota effettivamente
una reazione tardiva e, come tale, poco attendibile. Se non che, lo stesso
avvocato __________ ha soggiunto nella sua testimonianza che quel 30 marzo
1989, subito dopo aver lasciato gli uffici della Procura pubblica, il convenuto
già sosteneva di avere ammesso l’esistenza di una donazione solo per timore
dell’arresto (deposizione citata, pag. 3). Anche a tale riguardo non consta –
né gli attori asseriscono – che sotto giuramento il difensore abbia dichiarato
cose non vere. Certo, gli attori obiettano che, comunque fosse, il timore non
avrebbe giustificato un’ammissione tanto grave da parte del convenuto (osservazioni
all’appello, pag. 19), tuttavia non bisogna dimenticare che il convenuto era
indagato dall’autorità penale per appropriazione indebita e furto; egli doveva
dunque legittimare, in un modo o nell’altro, la proprietà dei 30 libretti di
risparmio rinvenuti dagli inquirenti, anche solo per evitare l’arresto immediato.
È il caso di ricordare, per altro, ch’egli aveva già avuto modo di sperimentare
il carcere preventivo per 8 mesi (su una condanna a 18 mesi di detenzione
inflittagli poi con la condizionale), per altra causa, nell’ambito di una precedente
inchiesta condotta dallo stesso magistrato (circostanza non contestata: appello,
pag. 9). Non si può dire quindi ch’egli sopravvalutasse sem-plicemente il
rischio di finire in prigione.
e)
Per
vero, invece di uscire rafforzata da altri indizi, l’ammis-sione contenuta nel
noto verbale del 30 marzo 1989 risulta indebolita da ulteriori elementi.
Intanto il Pretore ritiene, da un lato, che “il de cuius abbia donato al
convenuto (...) l’im-porto di fr. 120 000.– in un primo tempo soluto per la
cessione dell’immobile menzionato” (sentenza, consid. 16), ma d’altro lato
accerta che il convenuto risulta avere versato al padre solo fr. 105 000.– (consid.
14 in fine). In secondo luogo una perizia contabile fatta allestire dal
convenuto – che il Procuratore pubblico ha accettato di acquisire all’incarto penale
– esclude che il saldo di fr. 120 000.– depositato sul citato libretto di
risparmio provenisse dalla vendita della masseria, tant’è che con decreto del
10 luglio 1990 il Procuratore pubblico ha archiviato il procedimento
(__________. __________/__________/__________). Tale perizia di parte non
vincola evidentemente il giudice civile, come non lega il giudice civile
l’abbandono dell’azione penale (se non in materia di prescrizione: DTF 111 II
440 a metà). Si può inoltre convenire con gli attori sul fatto che la perizia
non chiarisce l’origine della somma confluita sul noto libretto di risparmio,
limitandosi a rilevare – unico dato certo – che i soldi provenivano da un conto
provvisorio presso la Banca __________ __________ (pag. 4). Con il Pretore si
può convenire altresì che la perizia imputa sbrigativamente a __________
__________ di avere consumato l’intera somma di fr. 105 000.– negli
ultimi sei anni di vita. Ma ciò non rende ancora probabile, a sostegno della
nota ammissione, che l’importo di fr. 120 000.– sia pervenuto al figlio. Il men
che si possa dire, quindi, è che né la perizia di parte né l’abbando-no del
procedimento penale confortano l’ipotesi di una donazione. Anzi, a ben vedere
la indeboliscono.
f)
L’ammissione
litigiosa non trova sostegno nemmeno nella situazione finanziaria del
convenuto. Dalla perizia predetta (pag. 15) si evince che dal 27 dicembre 1976
(giorno in cui sarebbe avvenuta la donazione) al 12 ottobre 1979 il convenuto
ha aperto tutta una serie di libretti di risparmio per complessivi fr. 668
645.10 con denaro proveniente da un conto transitorio presso la Banca
__________ __________ (perizia, pag. 17). Il libretto del 27 dicembre 1976 non
era quindi l’unico del genere. È vero che in un primo tempo il convenuto ha
asserito che solo due (quali?) dei 30 libretti di risparmio sequestrati dagli
inquirenti gli appartenevano, ma per tale falsa testimonianza davanti al
Giudice istruttore sostituto egli è stato condannato, con sentenza __________
1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, a 15 giorni di detenzione con la
condizionale per 2 anni (inc. __________/__________). Resta il dubbio, certo,
che i libretti in questione non fossero
tutti
in proprietà del convenuto,
nonostante la lucrosa attività da egli svolta nel commercio del bestiame e dei
prodotti agroalimentari (incarto penale, mappetta grigia “__________ __________
- __________ ”). Il teste __________ ha ricordato in effetti che gli eredi
della suocera __________ hanno rivendicato dal convenuto – si ignora con che
esito – parte dei capitali (verbale del 31 marzo 1993, pag. 1 in fondo).
Comunque sia, all’infuori della contestata ammissione, nulla suffraga la provenienza
di fr.
120
000.– dal padre __________. Può darsi che il padre sia morto in condizioni di
indigenza e abbia donato la somma al figlio, circa un anno prima del decesso,
per sottrarla ai creditori (e agli altri eredi). Al proposito manca però
qualsiasi riscontro e la nota ammissione, rilasciata in penose circostanze e
contrastata da altri indizi, non basta a maturare un sufficiente grado di convincimento.
Ciò non significa – come crede il convenuto – che il Pretore sia caduto
nell’arbitrio. In sede di appello l’apprezzamento delle prove non è valutato
sotto il ristretto profilo dell’arbitrio, ma con pieno potere cognitivo (art.
90 CPC).
E. 4 Nelle osservazioni all’appello gli attori fanno valere che la vendita della particella n. __________RFD di __________, avvenuta formalmente mediante assunzione – da parte del convenuto – del de-bito ipotecario gravante il fondo (fr. 80 000.–), è in realtà un’ope-razione lesiva della loro quota legittima perché materialmente il debito non esisteva. Il padre avrebbe quindi elargito al figlio una liberalità di fr. 80 000.– (osservazioni, pag. 16). L’argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha accertato a ragione che il 27 dicembre 1976, come risulta dal doc. 101 (recte: 25), il convenuto ha pagato al padre fr. 80 000.– per il tramite della Banca __________ __________, la quale ha trattenuto l’importo in compensazione di un suo credito verso __________ __________, consenziente quest’ultimo (doc. 30). Gli attori definiscono il pagamento “tutt’altro che sicuro”, ma non eccepiscono di falso i due documenti e nemmeno spiegano perché la banca avrebbe trattenuto l’importo “a pareggio” se il debito non esisteva. Che, poi, l’atto di compravendita (doc. FFF) prevedesse l’assunzione di ipoteche per fr. 80 000.– e non il pagamento in denaro liquido nulla muta al fatto che la cessione del fondo sia avvenuta a titolo oneroso.
E. 5 Se ne conclude che, destituite di sufficienti prove, le petizioni in rassegna devono essere respinte e la sentenza del Pretore riformata. Ciò comporterebbe anche la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili, che andrebbero poste a carico dei soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà il caso denota “giu-sti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare a tale principio. Basti rammentare che ancora il 9 gennaio 1989 il convenuto si proclamava estraneo alla proprietà di 28 (sui 30) libretti di risparmio sequestrati dall’autorità penale; ciò lasciava legittimamente supporre che – nella peggiore delle ipotesi
– almeno uno dei libretti (quello del 27 dicembre 1976) rientrasse nel compendio ereditario. In seguito però il convenuto ha sostenuto l’esatto contrario, che cioè i 30 libretti erano tutti di sua proprietà, tant’è che con il decreto di abbandono __________ 1990 il Procuratore pubblico ha finito per dissequestrarli. Che tale affermazione fosse completamente veritiera si può dubitare, ove appena si ricordino le pretese degli eredi della suocera. Sia come sia, con il suo comportamento ambiguo (finanche delittuoso, vista la sentenza 3 aprile 1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, passata in giudicato) il convenuto ha indotto gli attori a rivolgersi al giudice in buona fede. Da questo profilo il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede merita conferma, nonostante la riforma della sentenza pretorile, per evidenti ragioni di equità. Gli oneri processuali di appello seguono invece il principio dell’art. 148 cpv. 1 CPC, un’ulteriore resistenza degli attori non apparendo più giustificata. Gli appellati che con le osservazioni hanno postulato a torto il rigetto del ricorso devono quindi essere tenuti a sopportare le spese del giudizio e a versare all’appel-lante una congrua indennità per ripetibili. Si sottraggono a tale obbligo gli attori che, rimanendo silenti, hanno dimostrato di rimettersi al giudizio della Camera.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1995.287 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1995.287 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.09.1996 11.1995.287
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00287 Lugano, 23 settembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Gianinazzi, vicecancelliera sedente per statuire nelle cause n. __________ e __________ (azioni di riduzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con petizioni del 22 e 25 settembre 1978 da __________ __________, __________ -__________, e __________ __________, __________ (ora patrocinate dall’avv. __________ __________, __________), rispettivamente da __________ __________, ora in __________ __________ __________ -__________ a, ora in __________ __________ __________, ora in __________, e __________ __________, ora in __________ (patrocinati dall’avv. prof. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se dev’essere accolto l’appello del 27 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa l’8 novembre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. Il 16 febbraio 1971 __________ __________ ha venduto al figlio __________ la particella n. __________RFD di __________ (12 879 m²), su cui si trova un’ azienda agricola. Per sé egli ha riservato un diritto di abitazione a vita e per i figli __________ e __________ un diritto identico fino al compimento del 21° anno di età. Il prezzo di fr. 115 000.– è stato pagato, dal figlio __________, mediante assunzione di debiti ipotecari gravanti il fondo fino a concorrenza di fr. 49 366.65; per il resto (fr. 65 633.35) __________ __________ ha stanziato al figlio un mutuo biennale, rinnovabile di anno in anno, all’interesse del 3.5%. B. Lo stesso 16 febbraio 1971 __________ __________ ha venduto al figlio __________ anche tutti i macchinari dell’azienda agricola e il bestiame (8 mucche da latte, 10 giovenche di due anni, 9 vitelli di un anno e 8 vitelli di allevamento) al prezzo di fr. 100 000.–. La somma è stata versata, dal figlio __________o, mediante assunzione di debiti chirografari del padre fino a concorrenza di fr. 35 000.–; per il resto (fr. 65 000.–) __________ __________ ha concesso al figlio un altro mutuo, senza interessi. C. Nel 1975 __________ __________ ha ereditato dalla madre (__________nata __________), dietro pagamento di un conguaglio, la particella n. __________RFD di __________ (coltivo, 8586 m²). Il 21 dicembre 1976 egli ha venduto tale fondo al figlio __________ per la somma di fr. 80 000.–, che il figlio avrebbe dovuto pagare mediante assunzione del debito ipotecario (di pari importo) gravante il fondo e che invece egli risulta avere versato il 28 dicembre 1976 alla Banca __________ __________ in favore del padre. Il giorno stesso la banca ha compensato tale versamento con un suo credito di pari importo (“a pareggio”) verso __________ __________, consenziente quest’ultimo. D. __________ __________ è deceduto a __________, in stato di insolvenza, il ____________________ 1977, lasciando un testamento olografo del __________ 1973 con cui diseredava la moglie __________ nata __________ (dalla quale viveva separato), riduceva le figlie __________, __________ e __________ alla quota legittima e disponeva la suddivisione dell’eredità in parti uguali tra i figli __________, __________ e __________. Il 25 settembre 1978 la vedova __________ __________ ha impugnato la diseredazione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, che con sentenza del 19 aprile 1984 ha accolto la petizione e reintegrato l’attrice nella quota riservata di un quarto in proprietà, obbligando i figli a trasferirle quanto avessero ricevuto in eredità fino a concorrenza di tale quota. __________ con appello da __________ __________, questa Camera ha confermato il 15 gennaio 1985 la sentenza del Pretore, salvo riformare il dispositivo sulle spese ripetibili (inc. n. __________). Tale pronuncia è passata in giudicato. E. Nel frattempo, il 22 settembre 1978, __________ __________ -__________ e __________ __________ -__________ hanno promosso un’azione di riduzione davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, sostenendo che la vendita della nota azienda agricola al fratello __________ era un atto simulato, rispettivamente una liberalità pregiudizievole della loro quota legittima. Analoga azione hanno intentato il 25 settembre successivo la vedova __________ __________ con i figli __________, __________ e __________, i quali hanno censurato come lesiva della loro quota legittima anche l’alienazione della particella n. __________ RFD di __________. __________ __________ ha proposto di respingere entrambe le petizioni. F. Statuendo l’8 novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto le azioni, condannando __________ __________ a versare fr. 30 000.– con interessi alla madre __________ e fr. 11 250.– con interessi a ognuno dei fratelli __________, __________, __________, __________ e __________. La tassa di giustizia unica di fr. 2000.– e le spese di fr. 4100.– sono state poste per 3/10 a carico degli attori e per 7/10 a carico di __________ __________, tenuto a rifondere fr. 5000.– complessivi per ripetibili ad __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, rispettivamente fr. 5000.– complessivi a __________ __________ e __________ __________. G. Contro la sentenza appena citata __________ __________ ha presentato un appello del 27 novembre 1995 in cui chiede che la decisione impugnata sia dichiarata nulla e che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di tre testimoni e richiamo di due incarti da autorità penali. In subordine egli postula l’interrogatorio di due testimoni direttamente in appello, il rigetto delle due azioni di riduzione, l’addebito di tutte le spese processuali agli attori e la conseguente riforma della sentenza pretorile. H. Nelle loro osservazioni del 16 gennaio 1996 __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________ propongono di dichiarare irricevibile la richiesta di assunzione testimoniale, di respingere l’appello nel merito e di confermare la sentenza impugnata. __________ __________ e __________ __________ non hanno formulato osservazioni. Considerando in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto anzitutto che nel 1971 la vendita dell’azien-da agricola al convenuto (macchinari e bestiame compresi) è avvenuta a prezzo di favore (81.5% del valore stimato dal perito giudiziario), ma che ciò non bastava per concludere che il testatore intendesse aggirare le norme sulla legittima. La vendita della particella n. __________RFD di __________ nel 1976 era avvenuta anch’essa a titolo oneroso e non appariva quindi una liberalità mirata a eludere la legittima. Doveva essere computata nell’asse ereditario, per contro, una donazione di fr. 120 000.– che il convenuto aveva ammesso di avere ricevuto dal padre il 27 dicembre 1976. Tale denaro, proveniente dall’alienazione dell’azienda agricola, costituiva anche l’unico attivo della successione, il testatore essendo morto in stato di insolvenza. La somma andava divisa, pertanto, nella proporzione di un quarto a favore della vedova (fr. 30 000.– con interessi) e di 3/32 a favore di ciascun figlio (fr. 11 250.– con interessi). Donde il giudicato pretorile. 2. L’appellante fa valere anzitutto che l’unico documento dal quale egli risulterebbe avere ricevuto dal padre la citata donazione di fr. 120 000.– è un verbale da egli firmato il 30 marzo 1989 davanti al Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino, il quale aveva aperto un’inchiesta nei suoi confronti per appropriazione indebita e furto (inc. __________/__________ della Pretura del Distretto di Bellinzona, act. 3). Se non che, tale documento è stato trasmesso alla Pretura solo dopo il dibattimento finale del 13 luglio 1995. Non avendo egli avuto la possibilità di esprimersi al riguardo, la sentenza del Pretore andrebbe annullata già per violazione del contraddittorio. L’appellante soggiunge inoltre che, intendesse questa Camera sanare il difetto, dovrebbe riassumere almeno il teste avv. __________ __________, suo difensore all’epoca, e sentire come teste anche l’avv. __________ __________, allora Sostituto Procuratore pubblico sopracenerino (appello, punto 5). L’escussione di testimoni direttamente in appello entra in linea di conto solo ove ricorrano le premesse dell’art. 322 CPC. In concreto non risulta – né l’appellante pretende – che il Pretore abbia rifiutato di sentire o di risentire testimoni. Il presupposto dell’art. 322 lett. b CPC non è quindi dato. Quanto all’art. 322 lett. a CPC, esso permette a questa Camera di ordinare perizie e ispezioni, di disporre la riassunzione di testimoni già uditi e di interrogare formalmente le parti, ma non di escutere testimoni nuovi. La prospettata integrazione dell’istruttoria in appello non potrebbe quindi avere luogo già per il fatto che l’avv. __________ __________ nemmeno potrebbe essere ascoltato per la prima volta in questa sede. Irricevibile, per lo stesso motivo, è il certificato medico che il convenuto acclude all’appello: in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, esso non potrebbe essere acquisito agli atti – trattandosi di un documento nuovo
– neppure in virtù dell’art. 322 lett. a CPC. Occorre esaminare, ciò posto, se tenendo il dibattimento finale prima di avere ultimato il richiamo degli atti penali – ovvero prima di avere chiuso l’istruttoria – il Pretore abbia emanato una sentenza lesiva dell’art. 84 CPC. Ora, non è controverso che il verbale in questione dovesse essere richiamato (a prescindere dal numero del carteggio penale in cui esso si trova). Non è controverso nemmeno che il documento sia stato versato agli atti dopo il dibattimento finale (osservazioni all’appello, pag. 12, punto 5.1). Non risulta – né gli appellati rendono verosimile – che il convenuto possedesse una copia di tale protocollo già prima, in modo da potersi esprimere al dibattimento finale con piena cognizione di causa. Certo, nel memoriale conclusivo del 10 aprile 1995 egli aveva negato l’attendibilità del verbale (pag. 4 in fondo), ma al dibattimento finale – di fronte alle obiezioni avversarie – ha rifiutato ogni ulteriore discussione, contestando esplicitamente “l’uso di prove non agli atti”. In circostanze del genere v’è seriamente da domandarsi se il Pretore non dovesse sospendere il dibattimento finale e riconvocare le parti una volta ultimato il richiamo degli atti, ovvero se il giudizio impugnato non debba essere annullato e le due cause rinviate al Pretore per nuova decisione, previa integrazione del contraddittorio (art. 326 lett. a CPC con rinvio all’art. 142 cpv. 1 lett. b). L’interrogativo può rimanere aperto, l’appello dovendo già essere accolto – come si vedrà in appresso – per ragioni di merito. 3. Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che, per quanto riguarda la controversa donazione di fr. 120 000.–, “non vi sono prove certe al di fuori della stessa ammissione del convenuto avvenuta in ambito penale, ritrattata in un secondo tempo” (sentenza, pag. 14 a metà). Egli ha reputato veritiera tale ammissione, nonostante il successivo diniego, perché nel verbale firmato davanti al Sostituto Procuratore pubblico il convenuto aveva indicato sia l’esatto ammontare della somma ricevuta (fr. 120 000.–) sia la data precisa del libretto di risparmio sul quale era confluito l’importo (27 dicembre 1976). La ritrattazione, di dieci mesi successiva (29 gennaio 1990: incarto penale __________. ___________/__________/__________, terzo foglio), appariva predestinata quindi a meri fini di causa. a) Nelle osservazioni all’appello gli attori fanno valere che l’am-missione del convenuto è una prova certa (art. 193 CPC), non revocabile, da cui il Pretore nemmeno avrebbe potuto scostarsi. A torto. La confessione è una dichiarazione che la parte fa “davanti al giudice”, ancorché incompetente (art. 193 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il convenuto ha ammesso di avere ricevuto fr. 120 000.– dal padre non dinanzi a un giudice, ma al Procuratore pubblico. Ora, una confessione rilasciata nel quadro di un’inchiesta penale è un semplice indizio, non una prova (alla stessa stregua di una chiamata di correo: Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 147 seg. e 405 consid. 4b). Essa non basta da sola a dimostrare un fatto: deve essere confortata da altri indizi idonei ad avvalorarne la credibilità, sicché concatenando in modo logico e rigoroso tali elementi indiretti il giudice raggiunga un ragionevole grado di convincimento (Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.). b) Il richiamo di atti penali nell’ambito di un processo civile non conferisce a un’ammissione maggior valenza probatoria. In sede civile la confessione stragiudiziale è e rimane, infatti, un indizio, seppure importante (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 319 e 328 in fondo; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 123; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 238 n. 14). Essa non deve quindi risultare in contrasto con altri indizi rilevabili dagli atti o, quanto meno, deve apparire suffragata da indizi più importanti rispetto a quelli che la contrastano. c) Nella fattispecie è vero che il convenuto, indicando la somma ricevuta (fr. 120 000.–) e la data esatta in cui era stato aperto il libretto di risparmio presso la Banca __________ __________ (27 dicembre 1976), ha rilasciato una confessione relativamente precisa. Il fatto è che il verbale della Procura pubblica riporta le dichiarazioni dell’interrogato, ma non le domande dell’interrogante. Non è dato di sapere, quindi, se la somma di fr. 120 000.– e la data del 27 dicembre 1976 siano state riferite spontaneamente dal convenuto o se questi si sia limitato – come afferma nell’appello (pag. 7 in fondo) – a rispondere di sì a una precisa domanda del magistrato. Le condizioni in cui ha avuto luogo l’interrogatorio, del resto, erano lungi dall’essere serene. Il teste __________ __________, difensore del convenuto all’epoca, ha detto che quel 30 marzo 1989 il Sostituto Procuratore pubblico era fermamente deciso a ordinare la carcerazione preventiva del convenuto e che durante l’interrogatorio egli “minacciava continuamente l’arresto”, mentre “__________ negava confusamente”. Per finire il convenuto è riuscito a evitare la prigione, valendosi però di problemi di salute, i quali dovevano apparire seri ove appena si consideri che il Procuratore pubblico “non intendeva ragione” (deposizione del 31 marzo 1993, pag. 2 in fondo e pag. 3). Nulla induce a credere – né gli attori assumono – che il teste __________ abbia dichiarato il falso o abbia gratuitamente drammatizzato l’episodio. d) La ritrattazione del 29 gennaio 1990 menzionata dal Pretore denota effettivamente una reazione tardiva e, come tale, poco attendibile. Se non che, lo stesso avvocato __________ ha soggiunto nella sua testimonianza che quel 30 marzo 1989, subito dopo aver lasciato gli uffici della Procura pubblica, il convenuto già sosteneva di avere ammesso l’esistenza di una donazione solo per timore dell’arresto (deposizione citata, pag. 3). Anche a tale riguardo non consta – né gli attori asseriscono – che sotto giuramento il difensore abbia dichiarato cose non vere. Certo, gli attori obiettano che, comunque fosse, il timore non avrebbe giustificato un’ammissione tanto grave da parte del convenuto (osservazioni all’appello, pag. 19), tuttavia non bisogna dimenticare che il convenuto era indagato dall’autorità penale per appropriazione indebita e furto; egli doveva dunque legittimare, in un modo o nell’altro, la proprietà dei 30 libretti di risparmio rinvenuti dagli inquirenti, anche solo per evitare l’arresto immediato. È il caso di ricordare, per altro, ch’egli aveva già avuto modo di sperimentare il carcere preventivo per 8 mesi (su una condanna a 18 mesi di detenzione inflittagli poi con la condizionale), per altra causa, nell’ambito di una precedente inchiesta condotta dallo stesso magistrato (circostanza non contestata: appello, pag. 9). Non si può dire quindi ch’egli sopravvalutasse sem-plicemente il rischio di finire in prigione. e) Per vero, invece di uscire rafforzata da altri indizi, l’ammis-sione contenuta nel noto verbale del 30 marzo 1989 risulta indebolita da ulteriori elementi. Intanto il Pretore ritiene, da un lato, che “il de cuius abbia donato al convenuto (...) l’im-porto di fr. 120 000.– in un primo tempo soluto per la cessione dell’immobile menzionato” (sentenza, consid. 16), ma d’altro lato accerta che il convenuto risulta avere versato al padre solo fr. 105 000.– (consid. 14 in fine). In secondo luogo una perizia contabile fatta allestire dal convenuto – che il Procuratore pubblico ha accettato di acquisire all’incarto penale
– esclude che il saldo di fr. 120 000.– depositato sul citato libretto di risparmio provenisse dalla vendita della masseria, tant’è che con decreto del 10 luglio 1990 il Procuratore pubblico ha archiviato il procedimento (__________. __________/__________/__________). Tale perizia di parte non vincola evidentemente il giudice civile, come non lega il giudice civile l’abbandono dell’azione penale (se non in materia di prescrizione: DTF 111 II 440 a metà). Si può inoltre convenire con gli attori sul fatto che la perizia non chiarisce l’origine della somma confluita sul noto libretto di risparmio, limitandosi a rilevare – unico dato certo – che i soldi provenivano da un conto provvisorio presso la Banca __________ __________ (pag. 4). Con il Pretore si può convenire altresì che la perizia imputa sbrigativamente a __________ __________ di avere consumato l’intera somma di fr. 105 000.– negli ultimi sei anni di vita. Ma ciò non rende ancora probabile, a sostegno della nota ammissione, che l’importo di fr. 120 000.– sia pervenuto al figlio. Il men che si possa dire, quindi, è che né la perizia di parte né l’abbando-no del procedimento penale confortano l’ipotesi di una donazione. Anzi, a ben vedere la indeboliscono. f) L’ammissione litigiosa non trova sostegno nemmeno nella situazione finanziaria del convenuto. Dalla perizia predetta (pag. 15) si evince che dal 27 dicembre 1976 (giorno in cui sarebbe avvenuta la donazione) al 12 ottobre 1979 il convenuto ha aperto tutta una serie di libretti di risparmio per complessivi fr. 668 645.10 con denaro proveniente da un conto transitorio presso la Banca __________ __________ (perizia, pag. 17). Il libretto del 27 dicembre 1976 non era quindi l’unico del genere. È vero che in un primo tempo il convenuto ha asserito che solo due (quali?) dei 30 libretti di risparmio sequestrati dagli inquirenti gli appartenevano, ma per tale falsa testimonianza davanti al Giudice istruttore sostituto egli è stato condannato, con sentenza __________ 1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, a 15 giorni di detenzione con la condizionale per 2 anni (inc. __________/__________). Resta il dubbio, certo, che i libretti in questione non fossero tutti in proprietà del convenuto, nonostante la lucrosa attività da egli svolta nel commercio del bestiame e dei prodotti agroalimentari (incarto penale, mappetta grigia “__________ __________
- __________ ”). Il teste __________ ha ricordato in effetti che gli eredi della suocera __________ hanno rivendicato dal convenuto – si ignora con che esito – parte dei capitali (verbale del 31 marzo 1993, pag. 1 in fondo). Comunque sia, all’infuori della contestata ammissione, nulla suffraga la provenienza di fr. 120 000.– dal padre __________. Può darsi che il padre sia morto in condizioni di indigenza e abbia donato la somma al figlio, circa un anno prima del decesso, per sottrarla ai creditori (e agli altri eredi). Al proposito manca però qualsiasi riscontro e la nota ammissione, rilasciata in penose circostanze e contrastata da altri indizi, non basta a maturare un sufficiente grado di convincimento. Ciò non significa – come crede il convenuto – che il Pretore sia caduto nell’arbitrio. In sede di appello l’apprezzamento delle prove non è valutato sotto il ristretto profilo dell’arbitrio, ma con pieno potere cognitivo (art. 90 CPC). 4. Nelle osservazioni all’appello gli attori fanno valere che la vendita della particella n. __________RFD di __________, avvenuta formalmente mediante assunzione – da parte del convenuto – del de-bito ipotecario gravante il fondo (fr. 80 000.–), è in realtà un’ope-razione lesiva della loro quota legittima perché materialmente il debito non esisteva. Il padre avrebbe quindi elargito al figlio una liberalità di fr. 80 000.– (osservazioni, pag. 16). L’argomentazione non può essere condivisa. Il Pretore ha accertato a ragione che il 27 dicembre 1976, come risulta dal doc. 101 (recte: 25), il convenuto ha pagato al padre fr. 80 000.– per il tramite della Banca __________ __________, la quale ha trattenuto l’importo in compensazione di un suo credito verso __________ __________, consenziente quest’ultimo (doc. 30). Gli attori definiscono il pagamento “tutt’altro che sicuro”, ma non eccepiscono di falso i due documenti e nemmeno spiegano perché la banca avrebbe trattenuto l’importo “a pareggio” se il debito non esisteva. Che, poi, l’atto di compravendita (doc. FFF) prevedesse l’assunzione di ipoteche per fr. 80 000.– e non il pagamento in denaro liquido nulla muta al fatto che la cessione del fondo sia avvenuta a titolo oneroso. 5. Se ne conclude che, destituite di sufficienti prove, le petizioni in rassegna devono essere respinte e la sentenza del Pretore riformata. Ciò comporterebbe anche la modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili, che andrebbero poste a carico dei soccombenti (art. 148 cpv. 1 CPC). In realtà il caso denota “giu-sti motivi” (nel senso dell’art. 148 cpv. 2 CPC) per derogare a tale principio. Basti rammentare che ancora il 9 gennaio 1989 il convenuto si proclamava estraneo alla proprietà di 28 (sui 30) libretti di risparmio sequestrati dall’autorità penale; ciò lasciava legittimamente supporre che – nella peggiore delle ipotesi
– almeno uno dei libretti (quello del 27 dicembre 1976) rientrasse nel compendio ereditario. In seguito però il convenuto ha sostenuto l’esatto contrario, che cioè i 30 libretti erano tutti di sua proprietà, tant’è che con il decreto di abbandono __________ 1990 il Procuratore pubblico ha finito per dissequestrarli. Che tale affermazione fosse completamente veritiera si può dubitare, ove appena si ricordino le pretese degli eredi della suocera. Sia come sia, con il suo comportamento ambiguo (finanche delittuoso, vista la sentenza 3 aprile 1991 del Pretore del Distretto di Bellinzona, passata in giudicato) il convenuto ha indotto gli attori a rivolgersi al giudice in buona fede. Da questo profilo il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede merita conferma, nonostante la riforma della sentenza pretorile, per evidenti ragioni di equità. Gli oneri processuali di appello seguono invece il principio dell’art. 148 cpv. 1 CPC, un’ulteriore resistenza degli attori non apparendo più giustificata. Gli appellati che con le osservazioni hanno postulato a torto il rigetto del ricorso devono quindi essere tenuti a sopportare le spese del giudizio e a versare all’appel-lante una congrua indennità per ripetibili. Si sottraggono a tale obbligo gli attori che, rimanendo silenti, hanno dimostrato di rimettersi al giudizio della Camera. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è riformato, nel senso che entrambe le petizioni sono respinte.
2. Gli oneri processuali di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 50.– fr. 1050.– già anticipati dall'appellante, sono posti solidalmente a carico di __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________i, che rifonderanno a __________ __________, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3500.– complessivi per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. prof. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La Presidente La Segretaria