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11.1995.285

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.03.1996 11.1995.285

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.95.00285 Lugano 20 marzo 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa __ __._____ (misure cautelari in procedura di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 marzo 1995 da __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) contro __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________); premesso che __________ __________ ha interposto appello il 24 novembre 1995 contro il decreto 13 novembre 1995 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato la figlia __________ alla madre con un diritto di visita per il padre, e ha obbligato __________ __________ a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’050.-- per la figlia  e di fr. 2’314.-- fino al mese di maggio 1995 e successivamente di fr. 1’779.-- a favore della moglie; visto l’appello adesivo, con istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, introdotto da __________ __________ il 28 dicembre 1995; preso atto che l’appellante principale ha dichiarato l’8 febbraio 1996 di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151); ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo non può essere accolta, poiché l’istante dispone di un’eccedenza mensile di fr. 377.--  (osservazioni pag. 8) e non può essere considerato indigente nel senso inteso dalla giurisprudenza (DTF 118 Ia 369); considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art. 21 LTG); richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza. 2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in a) tassa di giustizia                             fr.        150.– b) spese                                               fr.          50.– fr.        200.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.--  per ripetibili di appello. 3. L’appello adesivo è dichiarato caduco. 4. Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo. 5. L’istanza di assistenza giudiziaria presentata il 28 dicembre 1995 da __________ __________ è respinta. 6. Intimazione a: - avv. __________ __________, __________; - avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La segretaria