Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 LTG per analogia);
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1995.272 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1995.272 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.01.1996 11.1995.272
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 11.95.00272 Lugano 4 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani segretaria: Galfetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 novembre 1994 da __________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________); esaminati gli atti, posti i seguenti punti di questione:
1. Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
2. Il giudizio su spese e ripetibili. Ritenuto in fatto: che con sentenza 18 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore l’importo di fr. 1000.– per ripetibili; che con appello 10 novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione; che nelle osservazioni 14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine, per tardività, che nel merito; che nelle more della ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28 dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di controparte sulla tempestività; Considerato in diritto: preso atto della dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame; ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili; considerato che nella fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le osservazioni all’appello (art. 151 CPC); stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia); Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria decreta:
1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.– fr. 150.– sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente La segretaria