Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.11.95.00268
Lugano,
6 novembre 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________.__________.__________ (accertamento di proprietà su un con-to bancario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 5 giugno 1991da
__________ __________,____________________ (__________)
(patrocinata dallavv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________,__________ (__________) e
__________ __________ -__________,__________
(patrocinati dallavv. __________ __________. __________, __________)
__________ __________,__________ (__________) e
__________ __________,__________ __________ (__________)
(rappresentati dal dott. __________ __________, __________)
__________ __________ __________,__________ __________ (__________) e
__________ __________ __________,__________ (__________),
e ora sul decreto del 19 ottobre 1995con cui il Pretore ha respinto unistanza volta all accertamento dei presupposti processuali e alla sospensione della procedura presentata il 31 agosto 1995 da __________ __________ e __________ __________ -__________;
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto:
che __________ __________ ha promosso causa il 5 giugno 1991 davanti al Pretore del Distretto di Lugano contro __________ __________, __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ perché fosse riconosciuta la sua proprietà sul 50% del conto __________ __________ presso la Banca __________ __________ __________, __________, intestato al defunto marito __________ __________, cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ __________ (__________);
che con istanza del 31 agosto 1995 __________ __________ e __________ __________ -__________ hanno chiesto al Pretore laccertamento dei presupposti processuali (competenza per territorio), oltre unas-sunzione suppletoria di prove e la sospensione della causa;
che, statuendo il 19 ottobre 1995, il Pretore ha respinto sia il postulato accertamento della competenza (denegando effetto sospensivo a un eventuale appello contro tale decisione), sia lassunzione suppletoria di prove, sia la sospensione della causa;
che contro il giudizio citato __________ __________ e __________ __________ -__________ sono insorti con un appello del 27 ottobre 1995 inteso a ottenere previo conferimento delleffetto sospensivo lannullamento della decisione pretorile sulla competenza o, in subordine, la riforma della decisione stessa nel senso di respingere in ordine lazione avversaria;
che lappello non è stato intimato alle controparti;
e considerando
in diritto:
che il giudice statuisce sui presupposti e sulle eccezioni processuali mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), mentre decide su unassunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 2 CPC) o su una sospensione della causa con ordinanza;
che latto impugnato ha quindi duplice natura, come risulta del resto dal suo dispositivo;
che nella misura in cui esso costituisce unordinanza, nessun appello è esperibile contro il medesimo (art. 95 cpv. 1 CPC);
che nella misura in cui esso configura invece un decreto, lap-pello è proponibile, ma sarà trattato se non ottiene effetto sospensivo insieme con il primo ricorso munito di tale effetto (art. 96 cpv. 4 CPC), sempre che la parte dichiari allora di man-tenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC);
che il giudice abilitato a concedere effetto sospensivo a un appello diretto contro un decreto processuale (art. 96 cpv. 3 CPC) è quello che ha emanato il decreto stesso, poiché conosce la lite più da vicino e può valutare meglio se sia il caso di sospendere il processo in attesa della sentenza di appello (Rep. 1990 pag. 275;Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona s.d., pag. 138;Anastasi, Il sistema dei mezzi dimpugnazione del Codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, pag. 110);
che in concreto il Pretore ha rifiutato di accordare effetto sospensivo a qualsiasi appello diretto contro il decreto in rassegna (lemma del dispositivo n. 1);
che tale decisione non può formare oggetto di alcun rimedio giuridico, onde lirricevibilità della nuova richiesta di effetto sospensivo formulata in questa sede dagli appellanti;
che, ciò premesso, il ricorso del 27 ottobre 1995 potrà essere trattato solo con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli insorgenti dichiarino allora di mantenerlo;
che secondo gli appellanti il decreto impugnato sarebbe, in ogni modo, nullo poiché sprovvisto della firma del Segretario assessore (art. 285 cpv. 2 lett. g CPC);
che tale assunto non può essere condiviso, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che vizi puramente formali inficiano una decisione di nullità solo ove il difetto rechi pregiudizio ai diritti delluna o dellaltra parte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 12 ad art. 285 con richiami);
che in concreto la mancanza di una firma (quella del Segretario assessore) non ha impedito agli appellanti di far valere nel gravame tutte le loro censure dordine e di merito;
che non vi è quindi ragione, nelle circostanze descritte, per dichiarare nullo dufficio (art. 142 cpv. 2 CPC) il decreto impugnato;
decreta:
1. La richiesta di effetto sospensivo è irricevibile.
2. Il ricorso sarà trattato con la prima appellazione sospensiva, sempre che gli interessati dichiarino allora di mantenerlo.
3. Intimazione:
avv. __________ __________. __________, __________;
avv. __________ __________, __________; dott. __________ __________, __________;
__________ __________ __________, __________ __________ (__________);
__________ __________ __________, __________ (_).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale dappello
La presidente La Segretaria