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11.1995.266

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-07 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L’appellante sostiene anzitutto che non gli incombe l’obbligo di mantenere la moglie, la quale vive in concubinato con un terzo e abuserebbe perciò dei suoi diritti. Egli disconosce tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale. In DTF 118 II 225 è stato posto il principio chiaro per cui durante il matrimonio l’obbligo di mantenimento sussiste (art. 163 cpv. 1 CC) senza riguardo a colpe esclusive o preponderanti del coniuge beneficiario. Il pro-blema delle responsabilità nella disunione andrà esaminato dal giudice (del merito) chiamato a statuire sulle pretese derivanti dagli art. 151 o 152 CC. Certo, il limite dell’abuso di diritto vale anche in costanza di matrimonio, ma dev’essere applicato con grande cautela: in pratica abusa dei suoi diritti solo la moglie che, pur facendosi mantenere da un terzo, richiede ugualmente un contributo alimentare al marito. Non basta a configurare abuso di diritto, invece, la circostanza che la moglie viva in concubinato o intrattenga relazioni adulterine (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale nella sentenza inedita del 7 aprile 1994 in re W. contro W., consid. 2b). Ciò posto, la censura dell’appellante non merita ulteriore disamina.

E. 2 Afferma l’appellante che la moglie è una persona giovane e sana, di modo che il reddito di fr. 1500.– mensili a lei imputato dal Pretore dev’essere aumentato ad almeno fr. 2500.–. Se non che, egli disconosce una volta ancora la giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo quest’ultima, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di fatto) la moglie non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni oggettivamente fondate – al guadagno ch’essa conseguiva durante la vita in comune. D’altro lato essa non è nemmeno tenuta ad estendere la sua attività lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la separazione di fatto, la moglie avrebbe ridotto la propria attività lucrativa, né pretende che le modeste condizioni economiche della famiglia esigano da lei un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune (il Pretore ha calcolato, anzi, un’eccedenza mensile di fr. 1658.–), tanto meno se si pensa che essa provvede anche alla cura e all’educazione della figlia (9 anni).

E. 3 Al Pretore l’appellante rimprovera di non aver considerato nel reddito della moglie la quota di tredicesima. Egli non indica però da quale documento risulterebbe che la moglie percepisce la tredicesima mensilità. Dagli atti – che la Pretura non si è curata di contrassegnare e che non possono quindi essere richiamati con lettere o numeri – risulta che la moglie non è rimunerata a mesi, bensì a ore tanto presso la __________ __________ __________ (lettera del 23 agosto 1995: fr. 15.15 lordi l’ora) quanto presso lo studio dell’architetto __________ __________ (scheda contabile: fr. 16.– lordi l’ora). Nulla induce a desumere pertanto ch’essa riscuota una tredicesima, né l’appellante rende verosimile tale eventualità. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insucces-so.

E. 4 Con riferimento al proprio fabbisogno mensile l’appellante sostiene ch’esso ammonta a fr. 3814.– e non a fr. 3349.– come calcolato dal Pretore. La tesi è sprovvista di qualsiasi motivazione. L’appellante nemmeno adduce, infatti, quali risultanze istruttorie contrasterebbero con le poste del fabbisogno calcolate dal Pretore (sentenza, pag. 3). La doglianza potrebbe dunque essere dichiarata irricevibile senz’altro esame (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga, a ogni buon conto, che il premio della cassa malati considerato dal Pretore (fr. 198.40 mensili) trova puntuale riscontro nel certificato emesso il 1° giugno 1995 dall’assicu-razione __________ (agli atti), che il canone di locazione (fr. 600.–) è stato stimato in assenza del benché minimo giustificativo e che le spese di trasferta sono state stimate a loro volta  (fr. 400.– mensili), il convenuto non avendo nemmeno tentato di rendere verosimile l’ammontare di fr. 1000.– fatto valere al dibattimento finale. Il decreto impugnato sfugge, ciò premesso, a qualsiasi critica.

E. 5 L’appellante opina – senz’altra particolare motivazione – che “con le sue entrate la moglie è perfettamente in grado di far fronte da sola al suo contributo alimentare”. L’assunto è ai limiti della temerarietà. La moglie ha un fabbisogno mensile di fr. 1710.– (non contestato dall’appellante) e un guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. Sostenere ch’essa sia in grado di sopperire a sé stessa offende l’evidenza.

E. 6 Da ultimo l’appellante assevera che il convivente della moglie parteciperebbe al fabbisogno di costei, retribuendola altresì “per i lavori domestici e di pulizia che questa effettua per lui”. Dagli atti non si evince tuttavia che il convivente della moglie provveda – in tutto o in parte – alle necessità della medesima né che essa svolga lavori casalinghi per il convivente. L’argomentazio-ne cade quindi nel vuoto. II.   Sull’appello adesivo

E. 7 In esito all’introduzione dell’appello adesivo l’attrice è stata invitata dalla presidente della I Camera civile a depositare entro il 27 novembre 1995 un anticipo di fr. 600.– a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte (art. 147 CPC). L’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine e nemmeno ha sollecitato il versamento dal marito di una provvigione ad litem o ha instato in appello per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nella richiesta di anticipo essa era stata avvertita nondimeno che l’inosservanza del termine avrebbe comportato lo stralcio dell’appello adesivo (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 LTG). Nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto. III.  Sulle spese e le ripetibili

E. 8 Gli oneri processuali dei due appelli seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell’appello principale tiene conto del fatto che il gravame è stato presentato senza alcuna seria considerazione della giurisprudenza federale, quella dell’appello adesivo della circostanza che il gravame non può nemmeno essere esaminato (art. 21 LTG). Non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione all’appello adesivo, che non è nemmeno stato intimato alla controparte (art. 313 bis CPC).

Dispositiv
  1. L’appello principale è respinto è il decreto impugnato è confermato.
  2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in: a)tassa di giustizia                           fr.      250.– b)spese                                             fr.        50.– fr.      300.– sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.
  3. L’appello adesivo è dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.
  4. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in: a)tassa di giustizia                           fr.        80.– b)spese                                             fr.        20.– fr.      100.– sono posti a carico dell’appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.
  5. Intimazione: – avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                                                        La Segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.11.95.00266

Lugano,

7 marzo 1996

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio)della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa conpetizione del 1° settembre 1995 da

__________ __________,nata __________, __________

(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,__________

(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________),

e ora sul decreto cautelare del 9 ottobre 1995con cui il Pretore ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:

1.   Se dev’essere accolto l’appello del 17 ottobre 1995 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 9 ottobre 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.   Se dev’essere accolto l’appello adesivo del 6 novembre 1995 presentato da __________ __________ contro il medesimo decreto;

3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:

A.__________ __________ e __________ __________ (entrambi del 1962) si sono sposati a __________ __________ 1986. Dal matrimonio è nata una figlia, __________, __________ 1986. Il marito lavora a orario pieno per lo studio dell’architetto __________ __________ a __________, la moglie a tempo parziale per la __________ __________ ____________________a __________ (come ausiliaria di vendita) e per lo studio dell’architetto __________ __________ a __________ (come aiuto d’ufficio). Il 5 dicembre 1994 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 26 gennaio 1995.

B.Con istanza del 28 luglio 1995 __________ __________ ha chiesto al Pre-tore che il marito fosse tenuto a erogarle in via provvisionale un contributo alimentare di fr. 1100.– per il mese di luglio 1995 e di fr. 2500.– mensili dal 1° agosto 1995 (fr. 1450.– per sé stessa e fr. 1050.– per la figlia), come pure una provvigionead litemdi  fr. 3000.–; in subordine essa ha postulato il beneficio dell’assi-stenza giudiziaria. Alla discussione del 22 agosto 1995 il marito ha offerto un contributo di fr. 1400.– mensili (fr. 500.– per l’istan-te e fr. 900.– per la figlia), opponendosi a ogni altra pretesa. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 5 ottobre 1995 la moglie ha aumentato la richiesta di contributo per sé medesima a fr. 1970.– mensili, fermo restando il contributo di fr. 1050.– mensili per la figlia. __________ __________ ha proposto il rigetto puro e semplice dell’istanza, facendo valere di corrispondere già un contributo di fr. 1400.– mensili per moglie e figlia.

C.Nel frattempo, il 1° settembre 1995, __________ __________ ha introdotto la petizione di divorzio. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione, chiedendo a sua volta il divorzio per colpa esclusiva della moglie. L’udienza preliminare deve ancora essere indetta.

D.Statuendo il 9 ottobre 1995 sull’istanza provvisionale, il Pretore ha condannato __________ __________ a versare, dal 1° agosto 1995, un contributo di fr. 1974.– mensili (di cui fr. 1039.– per la moglie e fr. 935.– per la figlia, già compreso l’assegno familiare). Ha respinto invece sia la provvigionead litemsia il beneficio dell’as-sistenza giudiziaria postulata dalla moglie. Le spese processuali di fr. 80.– e la tassa di giustizia di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E.Contro il decreto cautelare __________ __________ ha presentato un appello del 17 ottobre 1995 inteso a ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere interamente l’istanza provvisionale della moglie. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 1995 __________ __________ conclude per la reiezione del ricorso e con appello adesivo insta perché il marito sia tenuto a stanziarle, dal 1° luglio 1995, un contributo alimentare di fr. 2852.– men-sili (fr. 1917.– per sé e fr. 935.– per la figlia, compreso l’assegno familiare). L’appello adesivo non è stato intimato a __________ __________.

Considerando

in diritto:

I.    Sull’appello principale

1.L’appellante sostiene anzitutto che non gli incombe l’obbligo di mantenere la moglie, la quale vive in concubinato con un terzo e abuserebbe perciò dei suoi diritti. Egli disconosce tuttavia la giurisprudenza del Tribunale federale. In DTF 118 II 225 è stato posto il principio chiaro per cui durante il matrimonio l’obbligo di mantenimento sussiste (art. 163 cpv. 1 CC) senza riguardo a colpe esclusive o preponderanti del coniuge beneficiario. Il pro-blema delle responsabilità nella disunione andrà esaminato dal giudice (del merito) chiamato a statuire sulle pretese derivanti dagli art. 151 o 152 CC. Certo, il limite dell’abuso di diritto vale anche in costanza di matrimonio, ma dev’essere applicato con grande cautela: in pratica abusa dei suoi diritti solo la moglie che, pur facendosi mantenere da un terzo, richiede ugualmente un contributo alimentare al marito. Non basta a configurare abuso di diritto, invece, la circostanza che la moglie viva in concubinato o intrattenga relazioni adulterine (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale nella sentenza inedita del 7 aprile 1994 in re W. contro W., consid. 2b). Ciò posto, la censura dell’appellante non merita ulteriore disamina.

2.Afferma l’appellante che la moglie è una persona giovane e sana, di modo che il reddito di fr. 1500.– mensili a lei imputato dal Pretore dev’essere aumentato ad almeno fr. 2500.–. Se non che, egli disconosce una volta ancora la giurisprudenza del Tribunale federale. Secondo quest’ultima, cessata la comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Dopo la separazione (legale o di fatto) la moglie non può quindi rinunciare unilateralmente – se non per ragioni oggettivamente fondate – al guadagno ch’essa conseguiva durante la vita in comune. D’altro lato essa non è nemmeno tenuta ad estendere la sua attività lucrativa se la mutata situazione economica (due economie domestiche separate) non esige un sacrificio del genere. In concreto l’appellante non asserisce che, dopo la separazione di fatto, la moglie avrebbe ridotto la propria attività lucrativa, né pretende che le modeste condizioni economiche della famiglia esigano da lei un maggior impegno per rapporto all’epoca della vita in comune (il Pretore ha calcolato, anzi, un’eccedenza mensile di fr. 1658.–), tanto meno se si pensa che essa provvede anche alla cura e all’educazione della figlia (9 anni).

3.Al Pretore l’appellante rimprovera di non aver considerato nel reddito della moglie la quota di tredicesima. Egli non indica però da quale documento risulterebbe che la moglie percepisce la tredicesima mensilità. Dagli atti – che la Pretura non si è curata di contrassegnare e che non possono quindi essere richiamati con lettere o numeri – risulta che la moglie non è rimunerata a mesi, bensì a ore tanto presso la __________ __________ __________ (lettera del 23 agosto 1995: fr. 15.15 lordi l’ora) quanto presso lo studio dell’architetto __________ __________ (scheda contabile: fr. 16.– lordi l’ora). Nulla induce a desumere pertanto ch’essa riscuota una tredicesima, né l’appellante rende verosimile tale eventualità. Anche su questo punto l’appello è destinato perciò all’insucces-so.

4.Con riferimento al proprio fabbisogno mensile l’appellante sostiene ch’esso ammonta a fr. 3814.– e non a fr. 3349.– come calcolato dal Pretore. La tesi è sprovvista di qualsiasi motivazione. L’appellante nemmeno adduce, infatti, quali risultanze istruttorie contrasterebbero con le poste del fabbisogno calcolate dal Pretore (sentenza, pag. 3). La doglianza potrebbe dunque essere dichiarata irricevibile senz’altro esame (art. 309 cpv. 5 CPC). Si aggiunga, a ogni buon conto, che il premio della cassa malati considerato dal Pretore (fr. 198.40 mensili) trova puntuale riscontro nel certificato emesso il 1° giugno 1995 dall’assicu-razione __________ (agli atti), che il canone di locazione (fr. 600.–) è stato stimato in assenza del benché minimo giustificativo e che le spese di trasferta sono state stimate a loro volta  (fr. 400.– mensili), il convenuto non avendo nemmeno tentato di rendere verosimile l’ammontare di fr. 1000.– fatto valere al dibattimento finale. Il decreto impugnato sfugge, ciò premesso, a qualsiasi critica.

5.L’appellante opina – senz’altra particolare motivazione – che “con le sue entrate la moglie è perfettamente in grado di far fronte da sola al suo contributo alimentare”. L’assunto è ai limiti della temerarietà. La moglie ha un fabbisogno mensile di fr. 1710.– (non contestato dall’appellante) e un guadagno potenziale di fr. 1500.– mensili. Sostenere ch’essa sia in grado di sopperire a sé stessa offende l’evidenza.

6.Da ultimo l’appellante assevera che il convivente della moglie parteciperebbe al fabbisogno di costei, retribuendola altresì “per i lavori domestici e di pulizia che questa effettua per lui”. Dagli atti non si evince tuttavia che il convivente della moglie provveda – in tutto o in parte – alle necessità della medesima né che essa svolga lavori casalinghi per il convivente. L’argomentazio-ne cade quindi nel vuoto.

II.   Sull’appello adesivo

7.In esito all’introduzione dell’appello adesivo l’attrice è stata invitata dalla presidente della I Camera civile a depositare entro il 27 novembre 1995 un anticipo di fr. 600.– a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte (art. 147 CPC). L’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine e nemmeno ha sollecitato il versamento dal marito di una provvigionead litemo ha instato in appello per il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nella richiesta di anticipo essa era stata avvertita nondimeno che l’inosservanza del termine avrebbe comportato lo stralcio dell’appello adesivo (art. 312 cpv. 2 CPC e 12 LTG). Nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto.

III.  Sulle spese e le ripetibili

8.Gli oneri processuali dei due appelli seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia dell’appello principale tiene conto del fatto che il gravame è stato presentato senza alcuna seria considerazione della giurisprudenza federale, quella dell’appello adesivo della circostanza che il gravame non può nemmeno essere esaminato (art. 21 LTG). Non si giustifica di attribuire ripetibili in relazione all’appello adesivo, che non è nemmeno stato intimato alla controparte (art. 313bisCPC).

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

1.   L’appello principale è respinto è il decreto impugnato è confermato.

2.   Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a)tassa di giustizia                           fr.      250.–

b)spese                                             fr.        50.–

fr.      300.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili di appello.

3.   L’appello adesivo è dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.

4.   Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a)tassa di giustizia                           fr.        80.–

b)spese                                             fr.        20.–

fr.      100.–

sono posti a carico dell’appellante adesiva. Non si assegnano ripetibili.

5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La Segretaria